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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 5833/2024 R.G.L.
promossa
D A
N.Q. DI GENITORE DELLA MINORE TO ______________________ Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to COSTA
Parte_2
SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in piazza
V.E. Orlando n. 6 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O Per ___________________
, in persona del suo presidente e legale rapp.te p.t,
Parte_3 con sede in Via Giacomo Cusmano n. 24 Palermo, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Salvatore Narbone e Chiara Reina ed elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Ippolito Pindemonte n. 88 presso gli Uffici della U.O.C. Legale;
[...]
[...] Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Via Mariano
Stabile n. 182, Palermo
- convenuti –
All'esito dell'udienza del 18/03/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Il Cancelliere
Con ricorso depositato il 15.4.2024 la ricorrente indicata in epigrafe,
Persona_1 premettendo che la minore in data 10/12/2020
inoltrava all di Palermo – Distretto n. 37- istanza per il riconoscimento CP_2
della condizione di disabilità gravissima (ex L. R. n. 4 del 01/03/2017 e D.P.R.S
589/2018) e che con comunicazione inoltrata in data 04/05/2021 l' , sulla CP_2
scorta della visita effettuata in data 16 aprile 2021 da parte della I Sub
Commissione UVM, riconosceva la minore non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 del D. Interministeriale del 26/09/2016 di cui alla lettera I,
1 convenne in giudizio e l' CP_3 [...]
Controparte_1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e
[...]
dichiarare che la minore va riconosciuta disabile Persona_2
gravissima ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Interministeriale del
26/09/2016 nonchè ai sensi del D.P.R.S. S N. 532 del 31/03/2017 modificato con
D.P.R.S. n. 545 del 10/05/2017 e del D.P.RS. n. 589/2018 con diritto a conseguire le consequenziali provvidenze economiche fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da momento successivo come previsto dall'art. 149 disp. att. c.p.c. - Condannare conseguentemente l'ASP 6 di
Palermo e l'Assessorato alla Famiglia della Regione Sicilia al pagamento dell'indennità prevista dall'art. art. 3 della L.R. n. 4 del 01/03/2017 e del D.P.R.S
n. 589/2018 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da momento successivo come previsto dall'art. 149 disp. att. c.p.c.”
Resistettero in giudizio L' e l' Parte_3 [...]
, eccependo in via Controparte_1
preliminare rispettivamente il difetto di giurisdizione del giudice adito e il difetto di legittimazione passiva, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiesero il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito formulata dall' , atteso che secondo Parte_3
l'orientamento giurisprudenziale la materia in esame non attiene alla mera erogazione di un servizio pubblico, dunque riservata al giudice amministrativo, bensì è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona e della garanzia che ai disabili sia garantita l'inclusione sociale. (Cass. n. 25011/2014).
Sempre in via preliminare, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , atteso che esso ha Controparte_1
la sola funzione di erogare le somme.
Sul punto, la Corte d'Appello di Palermo nella sentenza n. 262/2023, ha affermato che: “L'analisi coordinata delle fonti di normazione primaria e secondaria individua una tipologia di prestazione di carattere assistenziale denominata assegno di cura il cui diritto è collegato all'accertamento del requisito sanitario definito come disabilità gravissima sulla base dei parametri
2 fissati dall'art. 3 del D.M. cit. Ne scaturisce un sistema caratterizzato da un riparto di competenze tra soggetti pubblici che assegna all'Assessorato l'onere del trasferimento delle risorse finanziarie attinte dal Controparte_4
Con
ed alle il compito di erogazione dell'assegno in favore dei soggetti
[...]
dei quali sia stata accertata la condizione di disabilità gravissima. In ragione di tale assetto trilatero di responsabilità deve escludersi che l'aspirante all'assegno sia titolare di un potere di azione diretta nei confronti dell'Assessorato, la cui posizione ordinamentale è quella di obbligato di secondo livello nell'ambito di un rapporto di provvista che lo lega alle aziende sanitarie a loro volta direttamente tenute nei confronti degli utenti alla erogazione della provvidenza economica. Deve convenirsi allora che il solo soggetto tenuto all'adempimento della prestazione in favore del beneficiario sia
l'azienda sanitaria, la quale non a caso, nelle more, ha provveduto a corrispondere l'assegno di cura”.
Nel merito il ricorso va respinto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Non si ravvisano i requisiti medico legali per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto. Cont Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, compensando le Controparte_1
spese di lite;
3 Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dalla ricorrente, ammessa a gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Cont Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 28/03/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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