Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2584/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 24.01.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 31.10.2024 da , rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'Avv.to Calvanese Valentina e , rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'Avv.to Sgambati Maria, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in San Felice a Cancello (CE) in data 03.06.2022, dalla cui unione sono nate le figlie Per_1 il 05.12.2020 e il 15.11.2022; Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) nel procedimento di separazione consensuale RG 4503/2023, definito con sentenza N. 608/2024 emessa in data 16.02.2024, con attestazione del passaggio in giudicato in data 05.12.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
Inoltre, il padre terrà con sé alternativamente con la madre le ricorrenze festive di Natale e Capodanno e quelle di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo;
3) il sig. potrà contattare le figlie tramite due videochiamata giornaliere al mattino e alla sera;
Pt_1
4) le ferie estive saranno concordate di anno in anno ed entro la fine del mese di maggio tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative del padre e dei desideri delle bambine;
5) nel periodo estivo, tranne che nei giorni in cui le bambine si recheranno in vacanza con i genitori, incontreranno il padre con le stesse modalità e negli stessi tempi concordati per il resto dell'anno;
6) le bambine trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà, inoltre trascorreranno con entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del compleanno ed onomastico, così come trascorreranno con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico;
7) ad anni alterni le bambine, trascorreranno con il Sig. compatibilmente con le sue esigenze lavorative,le festività Pt_1 del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre e dell'8 dicembre;
8) di comune accordo i genitori, anche in considerazione dei desideri delle bambine e delle esigenze lavorative degli stessi, si riservano la facoltà di concordare la modifica alle modalità ed ai tempi previsti;
9) i genitori concordano che se le bambine dovessero essere malate il papà le andrà a trovare a casa previo accordo;
10) le bambine avranno rapporti continuativi con le famiglie di origine dei genitori;
11) si preveda in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario delle figlie nella misura Parte_1 di € 400,00 (€ 200,00 ciascun bambina), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
12) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie secondo le linee guida del protocollo d'intesa del Tribunale di S. Maria C.V., preventivamente concordate se previsto;
13) ad ogni genitore spetterà il 50% dell'assegno unico ed universale corrisposto per le figlie;
14) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento delle figlie negli stessi;
15) che alla scadenza dei buoni fruttiferi intestati alle minori prevista al raggiungimento del diciottesimo anno di vita verranno rimborsati e le somme provenienti dagli stessi verranno versate su conto bancario intestato a ciascuna figlia;
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative e che gli accordi sono conformi agli interessi delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Felice a Cancello (CE) il 03.06.2022 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...]_1
Maddaloni (CE) il 24.11.1997, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I, anno 2022);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso