Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 3055/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04.04.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/12/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. FERRARO CARMELA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
DRUSILLA DE NICOLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASTEL CAMPAGNANO in data 06/09/2019; Pers rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (23.08.2023); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale ubicata a Castel NA (CE) alla via Caiazzo nr. 8 unitamente ai mobili, arredi e Pers pertinenze, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente alla minore con la quale Parte_2 vivrà stabilmente e dove la stessa trasferirà la propria residenza, attualmente alla via Fontana nr. 30 entro la data di fissazione dell'udienza presidenziale di separazione;
il sig. presta, sin d'ora, il consenso al Parte_1 trasferimento di residenza della minore presso la casa coniugale sita a Castel NA (CE) via Caiazzo nr. 8.
3) La sig.ra è economicamente autosufficiente per cui nulla viene disposto ordine al mantenimento Parte_2 della stessa. Piano genitoriale per la figlia minorenne Pers
4) La figlia minore vivrà con la madre nella casa coniugale ubicata a Castel NA (CE) alla via Caiazzo nr. 8 con affidamento condiviso e con collocazione prevalente presso la detta abitazione;
il mobilio presente costituirà
l'arredo della casa ove le stesse vivranno;
5) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con impegno a cooperare per la crescita psico-fisica in ogni ambito della vita seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee genitoriali;
6) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 250,00 (euro Parte_1 Parte_2
Pers duecentocinquanta,00), a titolo di concorso al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese da corrispondere, a cominciare dal mese di dicembre 2024, a mezzo versamento su carta Postepay Evolution dal seguente
IBAN: [...], con aggiornamento automatico annuale secondo l'indice ISTAT decorso un anno dalla omologa della separazione;
Pers 7) l'assegno unico per la figlia il cui importo complessivo è di € 233,50 sarà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
Parte_2
8) l'importo di € 3.880,00 depositato sul libretto postale per minori, intestato a entrambi i genitori, sarà reimpiegato in Pers buono fruttifero postale intestato alla minore entro la data di sottoscrizione dei patti e condizioni di separazione;
Pers
9) le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di nella misura del 30%, sia Parte_1 quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle da considerare obbligatorie perché necessarie o connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione, come da Protocollo d'Intesa del COA di S. Maria C.V. con la
Presidenza del Tribunale di S. Maria C.V. del 28/03/2024 Prot. 0001244.I, che si allega al presente ricorso formandone parte integrante;
Pers 10) il padre eserciterà la facoltà di tenere con sé la figlia minore due volte a settimana di pomeriggio il martedì e il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 nonché a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,30 con pernotto al compimento di anni 3;
11) durante i giorni di visita il padre preleverà la figlia presso l'abitazione materna ove sarà riaccompagnata salvo diversi accordi tra i coniugi;
12) per le vacanze estive il padre trascorrerà con la figlia, al compimento di anni 3 della minore, 2 settimane anche non consecutive da stabilire concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
prima del compimento degli anni tre potrà prelevare la minore alle ore 10,00 e riaccompagnarla alle ore 19,30 tutti i giorni per due settimane, anche non consecutive da stabilire concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, senza pernotto;
la minore trascorrerà, altresì, ad anni alterni con ciascun genitore, le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo con un genitore e Domenica delle Palme con l'altro e viceversa), l'Epifania e le festività natalizie (Natale e Vigilia con un genitore e Capodanno e Vigilia con l'altro e viceversa);
13) per le altre festività e per il giorno del compleanno la minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
anche per i controlli medici i coniugi seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra gli stessi;
14) si precisa che tali determinazioni hanno solo valore sussidiario sussistendo la massima libertà tra le parti di autodeterminarsi circa i tempi e le modalità di visita;
15) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute, la scuola, lo sport, spese mediche, cure di ogni genere verranno prese previo accordo tra i genitori;
3
16) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido all'espatrio anche per eventuali soggiorni all'estero del minore;
Pers
17) ogni viaggio della minore anche insieme ai propri genitori, dovrà essere comunicato all'altro genitore;
Altre disposizioni patrimoniali;
18) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto esistente tra gli stessi e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
19) entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e necessario e, comunque, connesso alla richiesta pronunzia;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 04.04.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] a [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL CAMPAGNANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 18, parte II, serie A, anno 2019);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese