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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 325 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Simone Salcerini Presidente Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 325 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Stefania Severi, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Terni, Via Antonio Pacinotti, 5 APPELLANTE NTro (C.F. , in NTroparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., NTroparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] NTroparte_3 difeso dall'avv. Sandra Latini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Terni, Corso del Popolo, 101 APPELLATO e NTro NT
(P. IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Sandro Tomassini, Parte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Terni, Piazza San Pietro, 2 APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 933/2022, Parte_1 emessa dal Tribunale di Terni in data 09.12.2022, pubblicata il 14.12.2022, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dalla medesima avanzata nella causa iscritta al n. r. g. 1439/ 2018 avverso il Parte_4
, per il danno cagionato dalla chiusura delle porte dell'ascensore
[...] in custodia, ed assorbita la domanda di manleva proposta dal NT convenuto custode avverso la terza chiamata, in Parte_2 qualità di impresa preposta alla manutenzione della res in custodia.
pagina 1 di 8 2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) dell'erronea interpretazione delle risultanze testimoniali, per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che il teste, IG. tecnico impiegato Tes_1 presso CI. abbia affermato che le porte dell'ascensore in Parte_2 chiusura si riaprono solo quando la fotocellula, posta in prossimità dell'ingresso, ad 8 cm dal basso, intercetti un ostacolo, avendo al contrario il teste affermato che “se si frappone un ostacolo alla chiusura della porta, quindi sopra la fotocellula, ad esempio un braccio, la porta si riapre” - pur dovendosi ritenere che i test effettuati dal medesimo circa il corretto funzionamento dell'ascensore non possano avere alcun valore probatorio - e per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che la testimone oculare, IG.ra , all'udienza del 15.10.2020, abbia affermato Tes_2 unicamente che la IG.ra tentava di fermare la chiusura delle Pt_1 porte dell'ascensore con il braccio sinistro, con cui reggeva una cartellina e dei fogli, senza riferire che il braccio era stato compresso;
2) del conseguente, omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno, in ragione dell'omessa valutazione della pericolosità intrinseca della res e dell'erroneo accertamento del corretto funzionamento dell'ascensore al momento dell'evento di danno benché le porte dello stesso, anziché riaprirsi per avervi l'attrice frapposto il proprio braccio, si sono richiuse sullo stesso cagionandole una contusione al polso sinistro;
dell'omessa applicazione dell'art. 2051 c.c.; dell'omessa motivazione del provvedimento di revoca della C.T.U. già ammessa dal precedente giudice istruttore, altresì proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e reiterando istanza di ammissione di c.t.u. medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dalla IG.ra Parte_1 In data 04.12.2023 si è ritualmente costituito il Parte_4
mediante comparsa di costituzione in appello, qui
[...] integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione, NT reiterando la domanda di manleva avanzata nei confronti di
[...]
in caso di accoglimento della domanda principale, nonché Pt_2 opponendosi all'istanza di inibitoria. NT In data 05.12.2023 si è costituita mediante comparsa Parte_2 di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione nonché la domanda di manleva reiterata dal . Parte_4
3. Con ordinanza del 06.12.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Con ordinanza del 14.10.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 12.03.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Il quarto motivo d'impugnazione deve essere trattato preliminarmente in ragione della priorità logica delle doglianze mosse, è infondato e deve essere rigettato. Attesa la palese infondatezza della domanda di pagina 2 di 8 parte attrice in punto di an in ragione dell'omessa prova del nesso di causalità materiale fra la res in custodia e l'evento di danno e, conseguentemente, della responsabilità del custode, e, per converso, dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità della medesima danneggiata nella causazione dell'evento di danno, il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente revocato la precedente ordinanza di ammissione di c.t.u. medico-legale diretta ad accertare le lesioni sofferte dalla danneggiata, configurante attività processuale superflua e pregiudizievole per la medesima istante, altrimenti integralmente onerata al pagamento delle relative spese, in ossequio al principio della soccombenza. Da tanto consegue il rigetto della medesima istanza, come reiterata nel presente grado di giudizio.
5. Il primo, secondo e terzo motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati. L'appellante si duole dell'omesso accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, dell'omesso accertamento Parte_4 del nesso di causalità materiale fra la res custodia e l'evento di danno e dell'erronea qualificazione della condotta della danneggiata quale caso fortuito in ragione dell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Nondimeno, il Giudice di prime cure ha in primo luogo correttamente applicato i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, per cui
“l'esistenza del rapporto di custodia non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, vale a dire di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, spettando poi al custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 29/07/2016, n. 15761), cosicché, “Ai sensi dell' art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (ex multis, Cassazione civile , sez. VI , 08/05/2018 , n. 10938; Cassazione civile , sez. VI , 21/02/2017 , n. 4390; Cassazione civile , sez. III , 22/06/2016 , n. 12895; Cassazione civile , sez. VI , 18/12/2015 , n. 25594), e per cui anche la condotta incauta della vittima, allorché contraria alle norme di prudenza e sicurezza, imprevedibile e inevitabile è idonea ad essere assurgere a caso fortuito ed escludere il nesso eziologico fra la pagina 3 di 8 cosa in custodia e l'evento di danno (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943).
5.1 Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha, in primo luogo, correttamente escluso l'intrinseca pericolosità della res con motivazione assolutamente condivisa dalla Corte – da intendersi integralmente richiamata (pagg. 4 e pag. 5) -, dovendosi escludere che l'ascensore sito nel di Terni fosse Parte_4 malfunzionante prima ovvero successivamente al suo utilizzo da parte della IG.ra in data 18.09.2015, ovvero che si sia verificato Pt_1 un malfunzionamento improvviso al momento dell'evento di danno. All'udienza del 15.01.2020, la testimone di parte attrice, amica della IG.ra che la accompagnava presso il medesimo condominio Pt_1 al momento dell'evento di danno, IG.ra ha infatti Parte_5 riferito che, un attimo prima dell'evento di danno, dall'ascensore in questione era regolarmente sceso un uomo e che la stessa Pt_1 appena dopo il suddetto evento “ha deciso di salire ugualmente con l'ascensore che l'ha portata regolarmente al piano”. Del pari, all'udienza del 11.11.2020, il teste titolare di Testimone_3 uno studio legale sito al secondo piano del medesimo condominio quantomeno dal settembre 2015, ha riferito di non aver mai riscontrato né avuto contezza di alcun malfunzionamento dell'ascensore. All'udienza del 21.04.2021 il teste Testimone_4 dipendente di da circa cinque anni con mansioni di _5 tecnico responsabile – della cui attendibilità non vi è, nondimeno, motivo di dubitare per il solo rapporto di dipendenza con _5
, non ravvisandosi un interesse diretto del medesimo con
[...] riguardo ai fatti di causa -, ha, inoltre, riferito che l'ascensore veniva sottoposto a controlli regolari consistenti nella verifica semestrale della sicurezza e nella manutenzione ordinaria, con cadenza bimestrale ovvero trimestrale, in occasione della quale veniva effettuato un controllo delle fotocellule, della presenza di eventuali rumori anomali nonché l'oliatura delle guide – circostanze documentalmente confermate dallo storico degli interventi eseguiti sull'impianto alla data del 05.10.2015 allegato dalla terza chiamata (all.1, memoria ex art. 183, comma 6, n.2) c.p.c.) nel quale, peraltro, compare proprio il nominativo del testimone fra i tecnici manutentori intervenuti. La manutenzione antecedente e successiva al sinistro risulta ulteriormente corroborata dalla relazione redatta da società investigativa nell'interesse di NTroparte_6
volta a verificare eventuali NTroparte_7 responsabilità dell'assicurata con riguardo al _5 sinistro de quo, allegata dalla terza chiamata (all. 1 comparsa di costituzione), comprovante che l'ascensore era stato sottoposto a controllo periodico in data 09.06.2015 e, successivamente, in data 05.10.2015, senza che fosse rilevato alcun malfunzionamento - interventi documentalmente comprovati dalla terza chiamata (all. 2, memoria ex art. 183, comma 6, n.2) c.p.c.). Le concordi risultanze probatorie comprovano, dunque, il corretto funzionamento dell'ascensore - ordinariamente dotato di impianto a cabina chiusa, porte scorrevoli automatiche e fotocellula elettrica posta a circa 8
pagina 4 di 8 cm da terra – in epoca antecedente ed immediatamente successiva all'evento di danno, e, conseguentemente, non consentono di ritenere provata la pericolosità intrinseca della res e di desumerne che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa.
5.2 Del pari, le risultanze istruttorie consentono di escludere che si sia verificata un'imprevedibile, improvvisa e repentina chiusura delle porte dell'ascensore, comprovando al contrario che l'evento di danno deve essere integralmente ascritto all'imprudente, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, condotta della danneggiata. A tal proposito, assume rilievo dirimente il fatto che le porte automatiche dell'ascensore abbiano attinto unicamente il polso sinistro della IG.ra e, non già, anche l'intera persona Pt_1 della stessa, dovendosene desumere che la non sia stata Pt_1 affatto colpita da un'improvvisa chiusura delle porte mentre si accingeva ordinariamente ad entrare nell'ascensore – dovendo altrimenti essere attinta l'intera sagoma dell'attrice -, ma che abbia inopinatamente tentato di impedire la chiusura automatica delle porte imprudentemente frapponendovi il braccio sinistro, rimasto schiacciato dalle porte all'altezza del polso. La circostanza, del resto, risulta chiaramente affermata dalla teste di parte attrice, IG.ra la quale ha espressamente dichiarato di aver Parte_5
“visto la mia amica che fermava la porta con il braccio” nonché dalla medesima appellante, la quale ha espressamente affermato che “Invero, risulta lapalissiano, anche alla luce delle risultanze probatorie ottenute, che la IG.ra , apprestandosi ad accedere al predetto Pt_1 ascensore, apponeva il braccio, e quindi la mano, all'altezza ella porta. Quest'ultima, tuttavia, invece che riaprirsi, si è repentinamente chiusa senza lasciare scampo all'attrice, che subiva una dolorosa contusione al polso sinistro” (atto di citazione in appello, pag. 9) – contrariamente a quanto dedotto nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, nel quale dichiarava che
“appena l'ascensore si liberava, la IG.ra oltrepassava la Pt_1 soglia, ma proprio in tale frangente le porte dell'ascensore si richiudevano e la bloccavano nel mezzo”. La medesima appellante ha, dunque, pacificamente riconosciuto – come in ogni caso inequivocabilmente emergente dal fatto che la porta ha attinto la unicamente in corrispondenza del polso sinistro - di non aver Pt_1 affatto oltrepassato la soglia dell'ascensore con tutta la propria sagoma, quando le porte erano ancora aperte, in modo consono all'uso ordinario della res, ma di aver frapposto il solo braccio sinistro fra le porte automatiche, le quali, tuttavia “invece che riaprirsi” – essendo evidentemente già in fase di chiusura – si chiudevano repentinamente. Peraltro, correttamente il Giudice di prime cure ha evidenziato che la IG.ra all'udienza del 15.10.2020, ha Tes_2 unicamente affermato che la IG.ra tentava di fermare la Pt_1 chiusura delle porte dell'ascensore con il braccio sinistro, con cui reggeva una cartellina e dei fogli, senza riferire che il polso sinistro era stato schiacciato dalle porte automatiche dell'ascensore. Né la mera circostanza che la IG.ra abbia Tes_2
pagina 5 di 8 dichiarato che la , al momento del sinistro, teneva nella mano CP_8 sinistra una cartellina con dei fogli, è idonea a confutare la dinamica del sinistro emergente dalle risultanze istruttorie e riferita dalla medesima appellante, ben potendo la danneggiata tenere una cartellina nella mano con cui ha imprudentemente tentato di bloccare la chiusura automatica delle porte dell'ascensore. Ebbene, atteso il difetto di intrinseca pericolosità dell'ascensore, perfettamente funzionante e manutenuto, incombeva sull'utente l'onere di farne uso nel rispetto delle norme prudenziali di ordinaria diligenza, ricorrendo all'apposito tasto di chiamata per assicurarsi la riapertura delle porte ovvero attendendo che l'ascensore, una volta richiusosi - laddove contemporaneamente chiamato da terzi- tornasse al piano della danneggiata;
per converso, la condotta della IG.ra , che ha inopinatamente frapposto il proprio arto alle Pt_1 porte automatiche in chiusura, con ciò autonomamente esponendosi a pericolo, risulta assolutamente contraria alle norme di prudenza e sicurezza, imprevedibile ed inevitabile e deve essere, pertanto, qualificata come caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno ed a far degradare la res a mera occasione dell'evento lesivo. Non può, infatti, certamente invocarsi la responsabilità del custode allorquando risulti comprovato che il danno non è affatto derivato dalla pericolosità intrinseca della res, quanto dall'assorbente condotta incauta, imprevedibile ed inevitabile del danneggiato, che ne abbia fatto un uso improvvido e sconsiderato.
5.3 Né può desumersi la pericolosità intrinseca della res dalla mera circostanza che la fotocellula elettrica non abbia rilevato l'arto della IG.ra ed istantaneamente bloccato le porte automatiche. CP_8 A tal proposito, è pur vero che il teste, IG. tecnico Tes_1 Co impiegato presso . dopo aver spiegato che “le Parte_2 fotocellule si trovano sull'imbotto della parete della cabina, in prossimità dell'ingresso, a circa 8 cm dal basso”, ha riferito che, all'esito di taluni test personalmente compiuti, “se si frappone un ostacolo alla chiusura della porta, quindi sopra la fotocellula, ad esempio un braccio, la porta si riapre”. Tuttavia, siffatte dichiarazioni sono, se del caso, unicamente idonee a comprovare che, in circostanze ordinarie, anche qualora un utente frapponga un arto nello spazio aereo delle porte automatiche, la fotocellula rileva l'ostacolo frapposto ad un livello superiore rispetto a quello di collocazione della medesima fotocellula. Ma nel caso di specie, dalla circostanza per cui l'attrice non è, evidentemente, riuscita a ritirare il proprio braccio sinistro prima che la porta lo schiacciasse deve desumersi che, nel momento in cui la ha Pt_1 inopinatamente utilizzato il proprio braccio per bloccare la chiusura delle porte automatiche, lo spazio di apertura residuo fosse estremamente risicato, che le porte fossero prossime alla chiusura e che l'attrice vi abbia frapposto il braccio appena prima della chiusura, residuando altrimenti uno spazio di tempo utile per alla per osservare che, nonostante avesse frapposto il braccio, le Pt_1 porte proseguivano nella fase di chiusura, e ritirare il braccio. Né
pagina 6 di 8 può pretendersi che le fotocellule dell'ascensore debbano intercettare qualsiasi ostacolo ed interrompere istantaneamente la chiusura delle porte automatiche in qualunque fase di chiusura si trovino le medesime porte, anche allorquando lo spazio di apertura delle porte si sia ridotto a pochi centimetri e la chiusura sia oramai prossima – come erroneamente invocato dall'appellante a fondamento della pericolosità intrinseca della res. Le fotocellule elettriche erano, al contrario, ragionevolmente poste ad 8 cm da terra in quanto primariamente dirette ad intercettare utenti in entrata ovvero in uscita e, non già, utenti che tentassero di bloccare l'ascensore con i propri arti superiori, soprattutto qualora le porte fossero oramai prossime alla chiusura. Al blocco delle porte è, invece, ordinariamente preposto il pulsante di chiamata. Peraltro, costituisce massima d'esperienza quella per cui neppure il pulsante di chiamata consente sempre la riapertura immediata delle porte, specie allorquando il pulsante venga pigiato quando le porte siano già in procinto di terminare la chiusura, né in tale circostanza può ritenersi legittima la condotta del soggetto che ostinatamente frapponga i propri arti per impedire la chiusura delle porte automatiche. Costituisce, inoltre, ulteriore massima d'esperienza quella per cui, anche qualora il pulsante di chiamata ovvero la fotocellula trasmetta alle porte ordine di riapertura, non necessariamente le porte si blocchino istantaneamente, ben potendo proseguire nella fase di chiusura per qualche centimetro prima di bloccarsi e riaprirsi – funzionamento assolutamente fisiologico e compatibile con i limiti della tecnologia in questione e con la velocità di trasmissione dell'impulso dal pulsante ovvero dalle fotocellule alle porte - di talché, allorquando taluno frapponga un arto entro uno spazio estremamente risicato, la momentanea prosecuzione della fase di chiusura, prima dell'arresto, può cagionare la lesione del medesimo arto nonostante il fisiologico funzionamento dell'ascensore. Pertanto, come peraltro espressamente riconosciuto dall'appellante, i riscontri effettuati dal IG. non possono avere alcun Tes_1 valore probatorio con riguardo al singolo caso di specie, in quanto test espletati da soggetto con differente forma fisica rispetto a quella della danneggiata, conscio del possibile urto, dotato di competenza tecnica specifica, in una situazione complessivamente contraddistinta da dinamismo differente da quello del singolo caso di specie. Né vi è prova alcuna che il tecnico abbia provato a bloccare la chiusura delle porte automatiche anche quando lo spazio di apertura era oramai ridotto a pochi centimetri e che, anche in tal caso, le porte si siano immediatamente riaperte, con ciò potendo desumersene un eventuale malfunzionamento istantaneo dell'ascensore al momento dell'evento di danno che ha coinvolto la IG. Pt_1 ferma l'assorbente efficacia della condotta incauta della danneggiata, per aver inopinatamente tentato di forzare la riapertura delle porte automatiche dell'ascensore con il proprio arto sinistro omettendo di diligentemente avvalersi del pulsante di apertura ovvero di attendere il proprio turno. Da tanto consegue che i test compiuti pagina 7 di 8 dal IG. , peraltro in alcun modo documentati, non sono Tes_4 certamente idonei a desumerne un improvviso malfunzionamento dell'ascensore – sconfessato dal corretto funzionamento dello stesso in momento immediatamente successivo al sinistro -, dovendo meramente desumersene, in uno con l'accertata impossibilità della di Pt_1 ritrarre l'arto prima dello schiacciamento, che, benché ordinariamente la fotocellula sia in grado di intercettare anche la presenza di ostacoli frapposti al di sopra della stessa, nel singolo caso di specie, la IG.ra abbia imprudentemente e Pt_1 repentinamente frapposto il proprio arto sinistro alle porte automatiche dell'ascensore, quando oramai queste erano in fase avanzata di chiusura, nel tentativo di forzarne la riapertura, senza che la fotocellula potesse tempestivamente intercettare l'arto della danneggiata ed ordinare la riapertura delle porte in tempo utile per evitare lo schiacciamento. La contusione del polso sinistro risulta, dunque, esclusivamente ascrivibile alla condotta imprudente, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile della danneggiata.
6. Tanto premesso, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda ex art. 2051 c.c. avanzata da parte attrice. Pertanto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 933/2022, emessa dal Tribunale di Terni in data 09.12.2022, pubblicata il 14.12.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 1439/ 2018;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in NTroparte_9 favore dell'avv. Sandra Latini, dichiaratosi antistatario, e di NT
che si liquidano nella somma di euro 1.984,00 Parte_2 per ciascuna parte, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di
. NTroparte_9
4. Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 13.03.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 8 di 8
Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Simone Salcerini Presidente Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 325 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Stefania Severi, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Terni, Via Antonio Pacinotti, 5 APPELLANTE NTro (C.F. , in NTroparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., NTroparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] NTroparte_3 difeso dall'avv. Sandra Latini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Terni, Corso del Popolo, 101 APPELLATO e NTro NT
(P. IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., difesa dall'avv. Sandro Tomassini, Parte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Terni, Piazza San Pietro, 2 APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 933/2022, Parte_1 emessa dal Tribunale di Terni in data 09.12.2022, pubblicata il 14.12.2022, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dalla medesima avanzata nella causa iscritta al n. r. g. 1439/ 2018 avverso il Parte_4
, per il danno cagionato dalla chiusura delle porte dell'ascensore
[...] in custodia, ed assorbita la domanda di manleva proposta dal NT convenuto custode avverso la terza chiamata, in Parte_2 qualità di impresa preposta alla manutenzione della res in custodia.
pagina 1 di 8 2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: 1) dell'erronea interpretazione delle risultanze testimoniali, per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che il teste, IG. tecnico impiegato Tes_1 presso CI. abbia affermato che le porte dell'ascensore in Parte_2 chiusura si riaprono solo quando la fotocellula, posta in prossimità dell'ingresso, ad 8 cm dal basso, intercetti un ostacolo, avendo al contrario il teste affermato che “se si frappone un ostacolo alla chiusura della porta, quindi sopra la fotocellula, ad esempio un braccio, la porta si riapre” - pur dovendosi ritenere che i test effettuati dal medesimo circa il corretto funzionamento dell'ascensore non possano avere alcun valore probatorio - e per aver il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto che la testimone oculare, IG.ra , all'udienza del 15.10.2020, abbia affermato Tes_2 unicamente che la IG.ra tentava di fermare la chiusura delle Pt_1 porte dell'ascensore con il braccio sinistro, con cui reggeva una cartellina e dei fogli, senza riferire che il braccio era stato compresso;
2) del conseguente, omesso accertamento del nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno, in ragione dell'omessa valutazione della pericolosità intrinseca della res e dell'erroneo accertamento del corretto funzionamento dell'ascensore al momento dell'evento di danno benché le porte dello stesso, anziché riaprirsi per avervi l'attrice frapposto il proprio braccio, si sono richiuse sullo stesso cagionandole una contusione al polso sinistro;
dell'omessa applicazione dell'art. 2051 c.c.; dell'omessa motivazione del provvedimento di revoca della C.T.U. già ammessa dal precedente giudice istruttore, altresì proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e reiterando istanza di ammissione di c.t.u. medico-legale volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dalla IG.ra Parte_1 In data 04.12.2023 si è ritualmente costituito il Parte_4
mediante comparsa di costituzione in appello, qui
[...] integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione, NT reiterando la domanda di manleva avanzata nei confronti di
[...]
in caso di accoglimento della domanda principale, nonché Pt_2 opponendosi all'istanza di inibitoria. NT In data 05.12.2023 si è costituita mediante comparsa Parte_2 di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando tutti i motivi d'impugnazione nonché la domanda di manleva reiterata dal . Parte_4
3. Con ordinanza del 06.12.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Con ordinanza del 14.10.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 12.03.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Il quarto motivo d'impugnazione deve essere trattato preliminarmente in ragione della priorità logica delle doglianze mosse, è infondato e deve essere rigettato. Attesa la palese infondatezza della domanda di pagina 2 di 8 parte attrice in punto di an in ragione dell'omessa prova del nesso di causalità materiale fra la res in custodia e l'evento di danno e, conseguentemente, della responsabilità del custode, e, per converso, dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità della medesima danneggiata nella causazione dell'evento di danno, il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente revocato la precedente ordinanza di ammissione di c.t.u. medico-legale diretta ad accertare le lesioni sofferte dalla danneggiata, configurante attività processuale superflua e pregiudizievole per la medesima istante, altrimenti integralmente onerata al pagamento delle relative spese, in ossequio al principio della soccombenza. Da tanto consegue il rigetto della medesima istanza, come reiterata nel presente grado di giudizio.
5. Il primo, secondo e terzo motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono infondati e devono essere rigettati. L'appellante si duole dell'omesso accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, dell'omesso accertamento Parte_4 del nesso di causalità materiale fra la res custodia e l'evento di danno e dell'erronea qualificazione della condotta della danneggiata quale caso fortuito in ragione dell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Nondimeno, il Giudice di prime cure ha in primo luogo correttamente applicato i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, per cui
“l'esistenza del rapporto di custodia non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, vale a dire di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, spettando poi al custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 29/07/2016, n. 15761), cosicché, “Ai sensi dell' art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (ex multis, Cassazione civile , sez. VI , 08/05/2018 , n. 10938; Cassazione civile , sez. VI , 21/02/2017 , n. 4390; Cassazione civile , sez. III , 22/06/2016 , n. 12895; Cassazione civile , sez. VI , 18/12/2015 , n. 25594), e per cui anche la condotta incauta della vittima, allorché contraria alle norme di prudenza e sicurezza, imprevedibile e inevitabile è idonea ad essere assurgere a caso fortuito ed escludere il nesso eziologico fra la pagina 3 di 8 cosa in custodia e l'evento di danno (Cassazione civile sez. un., 30.06.2022, n. 20943).
5.1 Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha, in primo luogo, correttamente escluso l'intrinseca pericolosità della res con motivazione assolutamente condivisa dalla Corte – da intendersi integralmente richiamata (pagg. 4 e pag. 5) -, dovendosi escludere che l'ascensore sito nel di Terni fosse Parte_4 malfunzionante prima ovvero successivamente al suo utilizzo da parte della IG.ra in data 18.09.2015, ovvero che si sia verificato Pt_1 un malfunzionamento improvviso al momento dell'evento di danno. All'udienza del 15.01.2020, la testimone di parte attrice, amica della IG.ra che la accompagnava presso il medesimo condominio Pt_1 al momento dell'evento di danno, IG.ra ha infatti Parte_5 riferito che, un attimo prima dell'evento di danno, dall'ascensore in questione era regolarmente sceso un uomo e che la stessa Pt_1 appena dopo il suddetto evento “ha deciso di salire ugualmente con l'ascensore che l'ha portata regolarmente al piano”. Del pari, all'udienza del 11.11.2020, il teste titolare di Testimone_3 uno studio legale sito al secondo piano del medesimo condominio quantomeno dal settembre 2015, ha riferito di non aver mai riscontrato né avuto contezza di alcun malfunzionamento dell'ascensore. All'udienza del 21.04.2021 il teste Testimone_4 dipendente di da circa cinque anni con mansioni di _5 tecnico responsabile – della cui attendibilità non vi è, nondimeno, motivo di dubitare per il solo rapporto di dipendenza con _5
, non ravvisandosi un interesse diretto del medesimo con
[...] riguardo ai fatti di causa -, ha, inoltre, riferito che l'ascensore veniva sottoposto a controlli regolari consistenti nella verifica semestrale della sicurezza e nella manutenzione ordinaria, con cadenza bimestrale ovvero trimestrale, in occasione della quale veniva effettuato un controllo delle fotocellule, della presenza di eventuali rumori anomali nonché l'oliatura delle guide – circostanze documentalmente confermate dallo storico degli interventi eseguiti sull'impianto alla data del 05.10.2015 allegato dalla terza chiamata (all.1, memoria ex art. 183, comma 6, n.2) c.p.c.) nel quale, peraltro, compare proprio il nominativo del testimone fra i tecnici manutentori intervenuti. La manutenzione antecedente e successiva al sinistro risulta ulteriormente corroborata dalla relazione redatta da società investigativa nell'interesse di NTroparte_6
volta a verificare eventuali NTroparte_7 responsabilità dell'assicurata con riguardo al _5 sinistro de quo, allegata dalla terza chiamata (all. 1 comparsa di costituzione), comprovante che l'ascensore era stato sottoposto a controllo periodico in data 09.06.2015 e, successivamente, in data 05.10.2015, senza che fosse rilevato alcun malfunzionamento - interventi documentalmente comprovati dalla terza chiamata (all. 2, memoria ex art. 183, comma 6, n.2) c.p.c.). Le concordi risultanze probatorie comprovano, dunque, il corretto funzionamento dell'ascensore - ordinariamente dotato di impianto a cabina chiusa, porte scorrevoli automatiche e fotocellula elettrica posta a circa 8
pagina 4 di 8 cm da terra – in epoca antecedente ed immediatamente successiva all'evento di danno, e, conseguentemente, non consentono di ritenere provata la pericolosità intrinseca della res e di desumerne che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa.
5.2 Del pari, le risultanze istruttorie consentono di escludere che si sia verificata un'imprevedibile, improvvisa e repentina chiusura delle porte dell'ascensore, comprovando al contrario che l'evento di danno deve essere integralmente ascritto all'imprudente, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, condotta della danneggiata. A tal proposito, assume rilievo dirimente il fatto che le porte automatiche dell'ascensore abbiano attinto unicamente il polso sinistro della IG.ra e, non già, anche l'intera persona Pt_1 della stessa, dovendosene desumere che la non sia stata Pt_1 affatto colpita da un'improvvisa chiusura delle porte mentre si accingeva ordinariamente ad entrare nell'ascensore – dovendo altrimenti essere attinta l'intera sagoma dell'attrice -, ma che abbia inopinatamente tentato di impedire la chiusura automatica delle porte imprudentemente frapponendovi il braccio sinistro, rimasto schiacciato dalle porte all'altezza del polso. La circostanza, del resto, risulta chiaramente affermata dalla teste di parte attrice, IG.ra la quale ha espressamente dichiarato di aver Parte_5
“visto la mia amica che fermava la porta con il braccio” nonché dalla medesima appellante, la quale ha espressamente affermato che “Invero, risulta lapalissiano, anche alla luce delle risultanze probatorie ottenute, che la IG.ra , apprestandosi ad accedere al predetto Pt_1 ascensore, apponeva il braccio, e quindi la mano, all'altezza ella porta. Quest'ultima, tuttavia, invece che riaprirsi, si è repentinamente chiusa senza lasciare scampo all'attrice, che subiva una dolorosa contusione al polso sinistro” (atto di citazione in appello, pag. 9) – contrariamente a quanto dedotto nell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, nel quale dichiarava che
“appena l'ascensore si liberava, la IG.ra oltrepassava la Pt_1 soglia, ma proprio in tale frangente le porte dell'ascensore si richiudevano e la bloccavano nel mezzo”. La medesima appellante ha, dunque, pacificamente riconosciuto – come in ogni caso inequivocabilmente emergente dal fatto che la porta ha attinto la unicamente in corrispondenza del polso sinistro - di non aver Pt_1 affatto oltrepassato la soglia dell'ascensore con tutta la propria sagoma, quando le porte erano ancora aperte, in modo consono all'uso ordinario della res, ma di aver frapposto il solo braccio sinistro fra le porte automatiche, le quali, tuttavia “invece che riaprirsi” – essendo evidentemente già in fase di chiusura – si chiudevano repentinamente. Peraltro, correttamente il Giudice di prime cure ha evidenziato che la IG.ra all'udienza del 15.10.2020, ha Tes_2 unicamente affermato che la IG.ra tentava di fermare la Pt_1 chiusura delle porte dell'ascensore con il braccio sinistro, con cui reggeva una cartellina e dei fogli, senza riferire che il polso sinistro era stato schiacciato dalle porte automatiche dell'ascensore. Né la mera circostanza che la IG.ra abbia Tes_2
pagina 5 di 8 dichiarato che la , al momento del sinistro, teneva nella mano CP_8 sinistra una cartellina con dei fogli, è idonea a confutare la dinamica del sinistro emergente dalle risultanze istruttorie e riferita dalla medesima appellante, ben potendo la danneggiata tenere una cartellina nella mano con cui ha imprudentemente tentato di bloccare la chiusura automatica delle porte dell'ascensore. Ebbene, atteso il difetto di intrinseca pericolosità dell'ascensore, perfettamente funzionante e manutenuto, incombeva sull'utente l'onere di farne uso nel rispetto delle norme prudenziali di ordinaria diligenza, ricorrendo all'apposito tasto di chiamata per assicurarsi la riapertura delle porte ovvero attendendo che l'ascensore, una volta richiusosi - laddove contemporaneamente chiamato da terzi- tornasse al piano della danneggiata;
per converso, la condotta della IG.ra , che ha inopinatamente frapposto il proprio arto alle Pt_1 porte automatiche in chiusura, con ciò autonomamente esponendosi a pericolo, risulta assolutamente contraria alle norme di prudenza e sicurezza, imprevedibile ed inevitabile e deve essere, pertanto, qualificata come caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità materiale fra la res e l'evento di danno ed a far degradare la res a mera occasione dell'evento lesivo. Non può, infatti, certamente invocarsi la responsabilità del custode allorquando risulti comprovato che il danno non è affatto derivato dalla pericolosità intrinseca della res, quanto dall'assorbente condotta incauta, imprevedibile ed inevitabile del danneggiato, che ne abbia fatto un uso improvvido e sconsiderato.
5.3 Né può desumersi la pericolosità intrinseca della res dalla mera circostanza che la fotocellula elettrica non abbia rilevato l'arto della IG.ra ed istantaneamente bloccato le porte automatiche. CP_8 A tal proposito, è pur vero che il teste, IG. tecnico Tes_1 Co impiegato presso . dopo aver spiegato che “le Parte_2 fotocellule si trovano sull'imbotto della parete della cabina, in prossimità dell'ingresso, a circa 8 cm dal basso”, ha riferito che, all'esito di taluni test personalmente compiuti, “se si frappone un ostacolo alla chiusura della porta, quindi sopra la fotocellula, ad esempio un braccio, la porta si riapre”. Tuttavia, siffatte dichiarazioni sono, se del caso, unicamente idonee a comprovare che, in circostanze ordinarie, anche qualora un utente frapponga un arto nello spazio aereo delle porte automatiche, la fotocellula rileva l'ostacolo frapposto ad un livello superiore rispetto a quello di collocazione della medesima fotocellula. Ma nel caso di specie, dalla circostanza per cui l'attrice non è, evidentemente, riuscita a ritirare il proprio braccio sinistro prima che la porta lo schiacciasse deve desumersi che, nel momento in cui la ha Pt_1 inopinatamente utilizzato il proprio braccio per bloccare la chiusura delle porte automatiche, lo spazio di apertura residuo fosse estremamente risicato, che le porte fossero prossime alla chiusura e che l'attrice vi abbia frapposto il braccio appena prima della chiusura, residuando altrimenti uno spazio di tempo utile per alla per osservare che, nonostante avesse frapposto il braccio, le Pt_1 porte proseguivano nella fase di chiusura, e ritirare il braccio. Né
pagina 6 di 8 può pretendersi che le fotocellule dell'ascensore debbano intercettare qualsiasi ostacolo ed interrompere istantaneamente la chiusura delle porte automatiche in qualunque fase di chiusura si trovino le medesime porte, anche allorquando lo spazio di apertura delle porte si sia ridotto a pochi centimetri e la chiusura sia oramai prossima – come erroneamente invocato dall'appellante a fondamento della pericolosità intrinseca della res. Le fotocellule elettriche erano, al contrario, ragionevolmente poste ad 8 cm da terra in quanto primariamente dirette ad intercettare utenti in entrata ovvero in uscita e, non già, utenti che tentassero di bloccare l'ascensore con i propri arti superiori, soprattutto qualora le porte fossero oramai prossime alla chiusura. Al blocco delle porte è, invece, ordinariamente preposto il pulsante di chiamata. Peraltro, costituisce massima d'esperienza quella per cui neppure il pulsante di chiamata consente sempre la riapertura immediata delle porte, specie allorquando il pulsante venga pigiato quando le porte siano già in procinto di terminare la chiusura, né in tale circostanza può ritenersi legittima la condotta del soggetto che ostinatamente frapponga i propri arti per impedire la chiusura delle porte automatiche. Costituisce, inoltre, ulteriore massima d'esperienza quella per cui, anche qualora il pulsante di chiamata ovvero la fotocellula trasmetta alle porte ordine di riapertura, non necessariamente le porte si blocchino istantaneamente, ben potendo proseguire nella fase di chiusura per qualche centimetro prima di bloccarsi e riaprirsi – funzionamento assolutamente fisiologico e compatibile con i limiti della tecnologia in questione e con la velocità di trasmissione dell'impulso dal pulsante ovvero dalle fotocellule alle porte - di talché, allorquando taluno frapponga un arto entro uno spazio estremamente risicato, la momentanea prosecuzione della fase di chiusura, prima dell'arresto, può cagionare la lesione del medesimo arto nonostante il fisiologico funzionamento dell'ascensore. Pertanto, come peraltro espressamente riconosciuto dall'appellante, i riscontri effettuati dal IG. non possono avere alcun Tes_1 valore probatorio con riguardo al singolo caso di specie, in quanto test espletati da soggetto con differente forma fisica rispetto a quella della danneggiata, conscio del possibile urto, dotato di competenza tecnica specifica, in una situazione complessivamente contraddistinta da dinamismo differente da quello del singolo caso di specie. Né vi è prova alcuna che il tecnico abbia provato a bloccare la chiusura delle porte automatiche anche quando lo spazio di apertura era oramai ridotto a pochi centimetri e che, anche in tal caso, le porte si siano immediatamente riaperte, con ciò potendo desumersene un eventuale malfunzionamento istantaneo dell'ascensore al momento dell'evento di danno che ha coinvolto la IG. Pt_1 ferma l'assorbente efficacia della condotta incauta della danneggiata, per aver inopinatamente tentato di forzare la riapertura delle porte automatiche dell'ascensore con il proprio arto sinistro omettendo di diligentemente avvalersi del pulsante di apertura ovvero di attendere il proprio turno. Da tanto consegue che i test compiuti pagina 7 di 8 dal IG. , peraltro in alcun modo documentati, non sono Tes_4 certamente idonei a desumerne un improvviso malfunzionamento dell'ascensore – sconfessato dal corretto funzionamento dello stesso in momento immediatamente successivo al sinistro -, dovendo meramente desumersene, in uno con l'accertata impossibilità della di Pt_1 ritrarre l'arto prima dello schiacciamento, che, benché ordinariamente la fotocellula sia in grado di intercettare anche la presenza di ostacoli frapposti al di sopra della stessa, nel singolo caso di specie, la IG.ra abbia imprudentemente e Pt_1 repentinamente frapposto il proprio arto sinistro alle porte automatiche dell'ascensore, quando oramai queste erano in fase avanzata di chiusura, nel tentativo di forzarne la riapertura, senza che la fotocellula potesse tempestivamente intercettare l'arto della danneggiata ed ordinare la riapertura delle porte in tempo utile per evitare lo schiacciamento. La contusione del polso sinistro risulta, dunque, esclusivamente ascrivibile alla condotta imprudente, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile della danneggiata.
6. Tanto premesso, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda ex art. 2051 c.c. avanzata da parte attrice. Pertanto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. L'esigua complessità della lite giustifica una liquidazione nei minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 933/2022, emessa dal Tribunale di Terni in data 09.12.2022, pubblicata il 14.12.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 1439/ 2018;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in NTroparte_9 favore dell'avv. Sandra Latini, dichiaratosi antistatario, e di NT
che si liquidano nella somma di euro 1.984,00 Parte_2 per ciascuna parte, oltre accessori di legge;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di
. NTroparte_9
4. Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 13.03.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Paola de Lisio Simone Salcerini
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