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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4783/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Anna Sorbello che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28 ottobre 2022 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5962/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che accertava una invalidità del 69%, inferiore al minimo di legge (74%). Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 13 settembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto status e ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'assegno.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 16 gennaio 2025 dal deposito telematico di note CP_1
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “- CERTIFICATA
CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN 2° CLASSE NYHA SENZA ASSUNZIONE DI FARMACI,
ASSOCIATA A DIABETE MELLITO TIPO 2 DI NUOVA INSORGENZA (Codice DM 5/2/92 -6442)
Valutazione minima 41%, - DEPRESSIONE MAGGIORE DI MEDIA ENTITA', CON
MANIFESTAZIONI OSSESSIVOCOMPULSIVE, IN TRATTAMENTO CON PSICOFARMACI (Codice
DM 5/2/92 per analogia -2209) Valutazione 41%, - ARTROSI POLIDISTRETTUALE
(SPONDILOARTROSI GENERALIZZATA, GONARTROSI, COXARTROSI, RIZOARTROSI) A
MEDIOCRE INCIDENZA FUNZIONALE (Codice DM 5/2/92 per analogia -7010) Valutazione 31%,-
TIROIDITE, ESITI E PREGRESSO INTERVENTO PER Controparte_2 [...]
IN SOVRAPPESO CON RIFERITO Controparte_3 [...]
(non valutabili in quanto inferiori al minimo valore previsto dal D.M. Controparte_4
5/2/92)”, patologie aggravatesi nel tempo e che determinano dal gennaio 2024 una invalidità del 76%.
Egli ha precisato al riguardo che “Dall'esame di tale documentazione specialistica si desume che, successivamente al deposito della precedente relazione di CTU, la periziata abbia Parte_1
subito un aggravamento delle proprie condizioni psicofisiche, sostanzialmente legato ad una progressione in senso negativo della patologia psichica che si manifesta oggi con aspetti di depressione maggiore accompagnati da manifestazioni ossessivo-compulsive e che necessita pertanto di un ulteriore impegno terapeutico, riducendo ulteriormente la capacità lavorativa generica precedentemente rilevata;
la comparsa del diabete mellito tipo 2 di prima insorgenza, in quanto non complicata da alcuna altra manifestazione clinica certificata, non rileva al contrario alcuna variazione della percentuale di invalidità civile già precedentemente riconosciuta con le diagnosi di “cardiopatia ipertensiva…”, potendosi classificare come sindrome metabolica ad essa associata e valutabile come tale. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di poter modificare il giudizio conclusivo precedentemente espresso, riconoscendo un aggravamento delle condizioni di invalidità civile della Sig.ra a Parte_1 decorrere dal mese di Gennaio 2024”. L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Pt_2
da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non è stato specificamente contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza è giusto compensare le spese delle due fasi processuali;
restano quindi a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, CP_1
liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità Parte_1
civile (in misura pari al 76%) dal gennaio 2024;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu compensando le ulteriori spese processuali. CP_1
Messina, 17.1.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro