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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1246/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246/2024 del Ruolo Generale Volontaria giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 11 aprile 2025, avente per oggetto: separazione personale dei coniugi.
TRA
( ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Costa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Scesa Eroi 1799 n. 23, giusta procura in atti,
E
( ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Talerico e Simona
Porcaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via C.so Mazzini n. 74, giusta procura in atti;
ricorrenti
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni elencate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2
, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 7 luglio 2019, trascritto
[...]
presso gli uffici dello stato civile del Comune di Catanzaro (CZ), scegliendo il regime di comunione legale, e che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, conservando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita nel Comune di Catanzaro al viale Fiume Busento n. 47, riportata nel
Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio 71 particella 1194 sub. 11, piano terra T-1
Z.C. 3° Categoria A/2, Classe u vani 4,5, superficie catastale totale mq 96, rendita catastale euro
290,51, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni sarà venduta e con il ricavato della vendita sarà estinto il mutuo che grava su detto immobile e la restante parte sarà divisa al 50% tra i coniugi;
3) che fino al momento della vendita il rateo del mutuo relativo alla casa coniugale sarà pagato al
50% tra i coniugi;
4) chi il cagnolino di razza con pedigree acquistato a nome della signora resterà al signor Pt_1
che si occuperà dello stesso la signora provvederà a firmare tutta la documentazione Pt_2 Pt_1
necessaria; 5) la signora nonostante il lavoro a tempo determinato rinuncia all'assegno di Parte_1 mantenimento”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 11 aprile 2025, all'esito della quale il Giudice delegato emanava – in data 22 aprile 2025 – ordinanza, con cui rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in data 7.07.2019, nel Comune di
[...] Parte_2 Catanzaro (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di Catanzaro, Anno 2019, numero 36, parte II,
Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246/2024 del Ruolo Generale Volontaria giurisdizione, passata in decisione all'udienza del 11 aprile 2025, avente per oggetto: separazione personale dei coniugi.
TRA
( ), nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Costa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via Scesa Eroi 1799 n. 23, giusta procura in atti,
E
( ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Talerico e Simona
Porcaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via C.so Mazzini n. 74, giusta procura in atti;
ricorrenti
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni elencate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24 luglio 2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2
, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 7 luglio 2019, trascritto
[...]
presso gli uffici dello stato civile del Comune di Catanzaro (CZ), scegliendo il regime di comunione legale, e che dalla loro unione non erano nati figli.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ., con invito alle parti a depositare eventuali note entro il termine di cinque giorni prima della fissata udienza, con dichiarazione espressa delle rispettive parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) i coniugi vivranno separati ad ogni effetto di legge, conservando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita nel Comune di Catanzaro al viale Fiume Busento n. 47, riportata nel
Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al foglio 71 particella 1194 sub. 11, piano terra T-1
Z.C. 3° Categoria A/2, Classe u vani 4,5, superficie catastale totale mq 96, rendita catastale euro
290,51, acquistata dai coniugi in regime di comunione dei beni sarà venduta e con il ricavato della vendita sarà estinto il mutuo che grava su detto immobile e la restante parte sarà divisa al 50% tra i coniugi;
3) che fino al momento della vendita il rateo del mutuo relativo alla casa coniugale sarà pagato al
50% tra i coniugi;
4) chi il cagnolino di razza con pedigree acquistato a nome della signora resterà al signor Pt_1
che si occuperà dello stesso la signora provvederà a firmare tutta la documentazione Pt_2 Pt_1
necessaria; 5) la signora nonostante il lavoro a tempo determinato rinuncia all'assegno di Parte_1 mantenimento”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 11 aprile 2025, all'esito della quale il Giudice delegato emanava – in data 22 aprile 2025 – ordinanza, con cui rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in data 7.07.2019, nel Comune di
[...] Parte_2 Catanzaro (CZ), Registro Atti Matrimonio Comune di Catanzaro, Anno 2019, numero 36, parte II,
Serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo