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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE -Giudice ausiliario-
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 123 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n.2219/2020(RG 2626/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indennità di disoccupazione, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. V. ROMEO e C. SURICO
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. F.R. BELLI
Appellata-
OGGETTO: “Indennità di disoccupazione agricola”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 13/4/2021 ha impugnato la sentenza Parte_1
con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la domanda di riconoscimento del
CP_ diritto a percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria richiesta all' con domanda del
9/1/2019 con riferimento all'anno 2018, per mancanza dei presupposti di legge. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, per avere il giudice ritenuto la mancanza del requisito contributivo necessario(102 settimane nell'ultimo biennio), sebbene ella avesse allegato documentazione da cui risultava che avesse lavorato nel biennio per ben 194 giornate complessive.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il riconoscimento della prestazione domandata. L'appellato costituendosi, si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma, rilevando che la ricorrente risultasse iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli nell'anno
2017 per 49 giornate e nell'anno 2018 per 52 giornate, non sufficienti a fondare la prestazione domandata.
L'appello è infondato.
In primo grado la ricorrente ha domandato sic et simpliciter l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, asserendo di possedere il requisito di anzianità assicurativa e le giornate richieste per legge. Il Tribunale ha rilevato invece che dall'estratto contributivo allegato risultano accreditate solo 49 giornate nell'anno 2017 e 52 nell'anno 2018. Esse sono insufficienti a fondare il requisito minimo per accedere alla prestazione richiesta(ai sensi dell'art 32 co.1, lett a) L 264/1949 come modificato dall'art 1 d.P.R. 1049/1970). Per giurisprudenza consolidata infatti, “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n.
83 del 1970.1,2.
Insomma, posto che gli elenchi telematici relativi alle iscrizioni annuali riconosciute ai braccianti vengono pubblicati periodicamente, è onere dell'interessato impugnare l'elenco che non reca la corretta indicazione delle giornate svolte in agricoltura, o per mancata denuncia da parte del datore di lavoro o per errore dell'istituto. In mancanza di impugnazione degli elenchi nei termini, il lavoratore decade dallo stesso diritto e non può più adire l'autorità giudiziaria. Nel caso di specie non si è affrontata la questione della decadenza, perché la ricorrente non ha neppure chiesto in primo grado al giudice di accertare il suo diritto all'iscrizione per un numero superiore di giornate nell'anno 2017 o 2018, né ha precisato quando sarebbe stato pubblicato l'elenco erroneo, limitandosi ad insistere per il trattamento di disoccupazione che, però, in difetto del requisito contributivo, non può essere accordato. Né in sede di appello può ella integrare la domanda chiedendo di accertare tale diritto all'iscrizione per un maggior numero di giornate, posto che non lo ha domandato in primo grado e su tale domanda non vi è stata istruttoria.
Non si ritiene corretto ritenere che il giudice possa prescindere dall'iscrizione negli elenchi e accertare aliunde la sussistenza del requisito contributivo(attraverso le buste paga ad esempio), perché il requisito dell'iscrizione è previsto dalla legge e consentire di provare incidentalmente il rapporto di lavoro a prescindere dal requisito contributivo senza limiti di tempo significherebbe vanificare la volontà del legislatore di sottoporre a termini perentori l'impugnazione della mancata iscrizione o della iscrizione per un minor numero di giornate, con violazione del principio di certezza del diritto sotteso alle diposizioni in materia.
L'appello deve essere rigettato.
La sentenza deve essere confermata. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Taranto, 8/1/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6229 del 04/03/2019 2 Cass. Sez L - , Ordinanza n. 7967 del 25/03/2024