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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Antonino Campanella letti gli atti della causa civile di primo grado n. 2027/2023 R.G., promossa da
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mariano Consentino, che lo C.F._1
rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente nei confronti di
[...]
, CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
e
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
parte resistente contumace
OGGETTO: usucapione ex art. 3 della legge n. 346 del 1976 ed ex art. 1159-bis c.c. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2025, ha emesso la seguente:
ORDINANZA
1. Con ricorso ex art. 3 della legge n. 346 del 1976 ed ex art. 1159-bis c.c., depositato il 5 dicembre 2023, ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento dell'usucapione del Parte_1
fondo rustico sito in Pantelleria, distinto nel Catasto terreni al foglio di mappa 50, particella 360.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto di essere da oltre quindici anni nel pieno, pacifico ed ininterrotto possesso del predetto fondo rustico, aggiungendo che tale fondo è catastalmente intestato ai convenuti.
2. Deve premettersi che il nostro ordinamento processuale impone l'identificazione del convenuto (rectius: che l'azione abbia un contraddittore legittimato, avuto riguardo alla situazione sostanziale dedotta in giudizio), non essendo ammissibili domande giudiziali contro ignoti.
Il giudice non può provvedere sulla domanda di parte se non dopo la corretta instaurazione del contraddittorio, trattandosi di un presupposto processuale.
Con ordinanza del 18 ottobre 2024, è stata rilevata l'inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, e e dichiarata la nullità della notificazione
[...] CP_8 Controparte_9 CP_10
1 del ricorso nei confronti di e ordinando la rinnovazione della CP_1 CP_2
notificazione entro un termine perentorio.
La notificazione è stata rinnovata nei confronti di e ma non è stata CP_1 CP_2
eseguita la rinnovazione nei confronti degli altri resistenti.
Con decreto depositato il 20 dicembre 2024, da intendersi qui riportato, è stata rigettata l'istanza depositata il 18 novembre 2024 di autorizzazione alla presentazione al Presidente del Tribunale della notificazione per pubblici proclami.
3. Tanto premesso, il ricorso va rigettato in rito, poiché parte ricorrente non ha effettuato la rinnovazione della notificazione nei confronti di tutti i convenuti entro il termine perentorio assegnato con l'ordinanza del 18 ottobre 2024, pertanto, in applicazione analogica dell'art. 164, comma 2, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo a norma dell'art. 307, comma 2, c.p.c.
4. In considerazione dell'esito del giudizio e della mancata costituzione di controinteressati, le spese devono essere lasciate a carico del ricorrente.
Per questi motivi
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2) Lascia le spese a carico del ricorrente.
Manda alla cancelleria per la comunicazione e gli adempimenti di legge.
Marsala, 31 marzo 2025.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
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