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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/11/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 770/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 770/2022
promossa da:
, quale erede di e elettivamente Parte_1 CP_1 Persona_1
domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Torelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
FE Donati, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Avv. Paolo TI, già in proprio. CP_3 Controparte_4
PARTE APPELLATA
e
, . Controparte_5 CP_6
APPELLATI contumaci
avverso sentenza n. 2969/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia questa Corte di Appello riformare la sentenza impugnata, fermo restando che la consegna del bene, dal quale decorre il termine annuale di prescrizione per far valere la garanzia per vizi della cosa, è quella effettiva e materiale,
e previa conferma della risoluzione del contratto preliminare del 04/08/05 inter partes, dichiarare non riferibili al de cuius i vizi riportati nella stessa sentenza, come relativi all'immobile oggetto della vendita, ed in particolare all'impianto elettrico, all'impianto termomeccanico, allo smaltimento dalle acque reflue, all'ascensore privato, ed in accoglimento della proposta riconvenzionale per la necessaria remissione in pristino dell'immobile, determinare anche in eventuale compensazione il relativo risarcimento come indicato dal CTU, aggiornato con l'incremento dei costi in edilizia, o disporre nuova consulenza con diverso CTU. In ogni caso vittoria di spese, diritti ed onorari con accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata : come in comparsa di costituzione, e quindi “Voglia CP_2
l'Ill.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni di diritto sopra indicate, rigettare in toto l'atto di citazione proposto dal sig. e confermare quanto già Parte_1 statuito dal giudice di primo grado. Con vittoria di spese e onorari”.
Per la parte appellata TI, nella qualità indicata: come in comparsa di costituzione, e quindi, aderendo alle conclusioni dell'appellante: “Voglia questa Corte di
Appello, in tesi accogliere l'appello proposto dall'erede con il favore Parte_1
delle spese dei due gradi di giudizio, anche valutando la documentazione depositata in atti dal chiamato in causa, salvo, in ipotesi, ogni altro documento e chiarimento, e si intendono qui riproposte le deduzioni ed eccezioni tutte formulate in primo grado nell'interesse degli eredi in ipotesi, vista l'ordinanza 7.04.2023 della Pt_1
Cassazione, salvis iuribus, disporre l'estromissione del convenuto TI con il favore delle spese ed accessori”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2969/2021/ del Parte_1
Tribunale di Firenze, con la quale era stata pronunciata la risoluzione del contratto
2 preliminare di vendita stipulato in data 4.8.5 tra la sig.ra e i sigg.ri Controparte_2
e con reiezione delle ulteriori domande delle parti. Persona_1 CP_1
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla predetta sig.ra , CP_2
allegando che:
• in data 4.8.2005 era stato stipulato un contratto preliminare di vendita in forza del quale la stessa si era impegnata ad acquistare un immobile (sito in Vaglia CP_2
– FI –) dai sigg.ri e che avevano garantito la Persona_1 CP_1 regolarità urbanistica dell'immobile stesso e si erano impegnati ad installare una caldaia ed a concedere l'uso dell'ascensore;
• entrata in possesso dell'immobile in questione, la aveva riscontrato CP_2
l'esistenza di varie difformità, chiedendone l'eliminazione e la messa a norma dell'appartamento, con compiuta individuazione delle problematiche a mezzo dell'intervento di un professionista che aveva stimato il costo delle opere necessarie in complessivi € 59.499,00 (ascrivibili a: mancanza di messa a norma dell'impianto elettrico, ubicazione dei contatori elettrici nel vano scala comune senza protezioni, collocazione dei contatori del gas esternamente all'edificio senza protezioni, non conformità della nuova caldaia installata alle normative di sicurezza ed ai Regolamenti vigenti, mancanza di certificazione dell'ascensore, vetustà e non funzionalità dell'impianto idrico, mancanza di pozzetti degrassatori per lo smaltimento delle acque chiare e scure);
• con raccomandata del 27.6.2007, la aveva rappresentato tale situazione ai CP_2
promittenti la vendita, tra cui (medio tempore deceduto il sig. gli eredi di Pt_1 quest'ultimo e l'Avv. TI quale esecutore testamentario;
• a ciò era seguita una replica proprio del predetto esecutore testamentario che, senza alcun tentativo di valutazione dei problemi indicati, aveva chiesto la restituzione delle chiavi dell'appartamento ed indicato la ritenzione della caparra.
1.1.1) Sulla base di ciò, la aveva chiesto: CP_2
a) l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo accertamento sia dell'intervenuto pagamento di parte del corrispettivo (complessivamente pattuito in € 134.000) nella misura di € 35.000, sia dell'esistenza dei vizi lamentati, con riduzione del residuo prezzo dovuto (altrimenti pari ad € 99.000,00) alla minor somma di € 40.000, nuovamente tenendo conto di quanto già pagato;
b) la condanna generica dei convenuti, ex art. 1480 c.c., al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio, per la mancata prestazione del consenso alla stipula dell'atto notarile.
3 1.2) Si erano costituiti in giudizio la sig.ra e l'Avv. Paolo TI, Persona_1
entrambi contestando le allegazioni e le domande attoree, mentre erano rimasti contumaci gli eredi di CP_1
1.2.1) La sig.ra aveva in particolare esposto come le doglianze sollevate Per_1
dalla sig.ra fossero state esposte solo all'approssimarsi della data di stipula del CP_2
definitivo, pur essendo da lungo tempo la stessa entrata nel possesso CP_2 dell'immobile: le domande attoree correlate ai vizi predetti (da ritenersi comunque pienamente riconoscibili) erano quindi gravate da decadenza e prescrizione, oltre che quantificate in misura esorbitante rispetto ai problemi dedotti.
Inoltre, proprio la si era rifiutata, nonostante i plurimi inviti, di stipulare CP_2
il contratto definitivo.
La aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree e, in via Per_1
riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare, con condanna dell'attrice all'immediata riconsegna del bene e al pagamento, in favore dei convenuti, di un'indennità di occupazione nella misura di € 1.000 mensili.
1.2.2) L'Avv. Paolo TI, quale esecutore testamentario, aveva parimenti eccepito la decadenza e la prescrizione delle domande attoree correlate ai dedotti vizi dell'immobile, comunque non sussistenti, lamentando quindi la mancata ottemperanza della alle sollecitazioni alla stipula del definitivo. CP_2
Anche il predetto convenuto aveva quindi chiesto la reiezione delle domande della e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_2 quest'ultima, con condanna alla riconsegna delle chiavi dell'immobile ed al pagamento di un'indennità di occupazione, con determinazione altresì degli oneri economici necessari per la rimessione in pristino dell'immobile, da portarsi eventualmente a conguaglio sulle somme versate oltre la caparra confirmatoria.
1.3) La causa era poi stata interrotta in conseguenza del decesso della sig.ra Per_1
con successiva riassunzione operata dall'Avv. TI, ancora una volta rimanendo contumaci tutti gli eredi della predetta sig.ra Per_1
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni di documenti ed esecuzione di consulenza tecnica d'ufficio (poi ritenuta nulla e quindi rinnovata), il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− erano infondate le eccezioni:
o di difetto di procura, sollevata dall'attrice con riferimento alla riassunzione operata dall'esecutore testamentario;
o di nullità dell'atto di riassunzione per difetto di contraddittorio, parimenti sollevata da parte attrice;
4 − era ammissibile il mutamento di domanda operato da parte attrice in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ove era stato chiesto dalla , in CP_2 luogo dell'originaria emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti la vendita, con condanna degli stessi (e quindi dei loro eredi) al pagamento del doppio della caparra;
− non poteva più essere presa in considerazione la domanda di risoluzione del contratto originariamente avanzata dalla sig.ra stante la mancata Per_1 costituzione degli eredi di quest'ultima all'esito della riassunzione del giudizio dopo l'interruzione determinata proprio dal decesso della stessa sig.ra Per_1
− era infondata la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dalla sig.ra ; CP_2
− era infondata la domanda di risoluzione contrattuale avanzata in via riconvenzionale dall'esecutore testamentario;
− ciò in quanto “...le due condotte delle controparti contrattuali, entrambe, in parte qua, non conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte, hanno concorso in misura paritaria alla causazione dell'evento costituito dalla mancata stipula del definitivo e, quindi, alla mancata realizzazione dell'assetto di interessi cui la stipula del preliminare era tesa: - dal lato della promissaria acquirente, infatti, il rifiuto opposto alla stipula del definitivo non è mai stato (almeno sino alla mutatio libelli intervenuta in corso di causa) assoluto, avendo ella, in effetti, insistito anche in sede giudiziale, salvo finale rinuncia alle domande, per la stipula del definitivo, semplicemente subordinandola alla richiesta di riduzione del corrispettivo di vendita in ragione dei vizi riscontrati - richiesta di per sé fondata, stante la rilevata presenza di alcuni dei vizi lamentati, ancorché economicamente sproporzionata, stante la notevole maggiore entità della richiesta riduzione del compenso rispetto alla stima dei costi di emenda effettuata in corso di causa: e proprio tale incongruità e sproporzione economica della richiesta di riduzione vale, a ben vedere, a rendere contrario all'obbligo generale di buona fede in executivis l'accoglimento della domanda nuova di risoluzione ex art. 1453 c.c. e deve, anzi, valutarsi quale apporto concorsuale della promissaria al fallimento dell'operazione negoziale;
- dal lato del promittente venditore, invece,
l'inadempimento consistito nella violazione dell'obbligazione di consegnare la cosa conforme e immune da vizi, ancorché la relativa entità non fosse quella dedotta dalla controparte a sostegno dell'invocata risoluzione, vale, di per sé, non soltanto a precludere di ritenere a sua volta inadempiente la promissaria nel suo rifiuto opposto a una stipulazione a condizioni inalterate, ma altresì a integrare, a
5 sua volta, una condotta contraria a buona fede, in quanto correlata a un rifiuto netto a ogni proposta di rinegoziazione volta al riequilibrio del sinallagma.”;
− doveva comunque pronunciarsi la risoluzione del contratto preliminare oggetto di causa, in quanto “...il contestuale rigetto delle reciproche domande di accertamento dell'inadempimento e la constatata impossibilità di pronunciare la risoluzione per inadempimento per colpa esclusiva e/o prevalente di taluna di esse non elide la volontà reciprocamente manifestata da entrambe le parti di risolvere il contratto, imponendo, anzi, al giudicante di prendere atto dell'impossibilità di dare esecuzione al contratto in ragione dell'emersione, dal tenore degli atti dal contegno processuale delle stesse, di opzioni incompatibili e contrarie (ancorché ciascuna per diverse e contrapposte motivazioni) rispetto alla prosecuzione degli effetti del rapporto contrattuale, e di emettere, pertanto, una pronuncia di risoluzione del contratto, con effetto ex nunc, per volontà delle stesse parti”;
− per effetto di tale risoluzione, parte attrice era tenuta alla restituzione dell'immobile e parte convenuta alla restituzione della caparra (con interessi computati dal momento della sentenza);
− erano infondate le domande di condanna dell'attrice al pagamento di un'indennità di occupazione e delle spese di ripristino dell'immobile e di oneri condominiali non corrisposti;
− il tenore della decisione comportava la compensazione delle spese di lite.
1.4.1) In forza di tali considerazioni era dunque stata resa la seguente statuizione:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa: - rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 04/08/05 avanzata da parte attrice sig.ra
; - rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto preliminare del 04/08/05 avanzata dall'avv. Paolo
TI, in qualità di esecutore testamentario dell'eredità - pronuncia CP_1
la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato in data 04/08/05 tra la sig.ra
e i sigg.ri e - per l'effetto, condanna la Controparte_2 Persona_1 CP_1 sig.ra alla restituzione dell'immobile sito in Vaglia, via Montesenario n. 1532, CP_2
identificato al CF del predetto Comune al fg 37, p.lla 83, sub 502, cat. A/2, in favore dell'eredità e dei sigg.ri e CP_1 Parte_1 CP_6 CP_5
quali eredi di e di - condanna i convenuti, in
[...] Persona_1 CP_1
solido, alla restituzione, in favore della sig.ra , della somma di euro 35.000; - CP_2 rigetta le ulteriori domande di condanna pecuniaria proposte dall'attrice in via principale
e dall'esecutore testamentario in via riconvenzionale;
- dichiara integralmente
6 compensate tra le parti le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico solidale di entrambe le parti le spese di CTU come liquidate in corso di causa”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha, come detto, proposto appello il sig. Parte_1
quale erede di e di
[...] CP_1 Persona_1
2.1) Il gravame è stato affidato all'unico motivo così titolato: “Salvo verifica e conferma della prescrizione maturata ex art. 1495 C.C., accertare l' errore di riferibilità
a parte venditrice di pretesi vizi non imputabili alla stessa, come documentati nella lunga indagine peritale, con impropria condanna di parte venditrice alla restituzione dell'importo di € 35.000,00, senza alcuna compensazione con le spese di remissione in pristino dell'immobile già oggetto del preliminare di vendita, e mancato riconoscimento di indennizzo per la lunga indisponibilità dell'immobile da parte degli eredi con Pt_1 impropria compensazione delle spese di causa”, contestando analiticamente l'esistenza dei difetti lamentati dalla sig.ra (che avrebbero dovuto essere denunciati nei CP_2 termini di legge, decorrenti dalla consegna dell'immobile), come presi in considerazione nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure (dall'ing. , ed CP_7
argomentando in ordine all'obbligo della di corrispondere i costi di ripristino CP_2 dell'appartamento, oltre che il risarcimento dei danni cagionati dalla stessa per la CP_2
propria condotta.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sig.ra e CP_2 dell'esecutore testamentario:
A) la ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti CP_2
della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
In particolare, la predetta appellata ha esposto che:
− l'appellante, già contumace in prime cure, non poteva sollevare eccezioni nuove quali, ad es, quella di decadenza dalla denuncia dei vizi (rilevando come, in ogni caso, i termini di decadenza e prescrizione previsti per la denuncia dei vizi in caso di compravendita non trovassero applicazione con riferimento al contratto preliminare);
− erano tardive le allegazioni concernenti la non riferibilità dei vizi in questione ai promittenti la vendita;
− era corretta la declaratoria di risoluzione del contratto.
B) L'Avv. TI, con comparsa di costituzione dal contenuto anche lessicalmente analogo a quello dell'atto di appello, ha esposto considerazioni sovrapponibili a quelle dell'appellante, senza proporre appello incidentale ma
7 formalmente aderendo alle conclusioni del sig. e concludendo quindi nei termini Pt_1
ricordati in epigrafe.
Il predetto appellato ha peraltro allegato che “Nell'opposizione promossa dalla
[...]
per l'eccessivo importo della del CTU, iscritta al R.G. 14678/2013 del CP_2 Pt_2
Tribunale di Firenze, con ordinanza 24/02/15 veniva riformata la richiesta (N -
Ordinanza 24.02.15). Per un singolare intervento dei coeredi e CP_6 CP_5
pur senza alcuna eccezione sull'operato dell'Esecutore , con la
[...] CP_4
richiesta di accesso agli atti, la trasformavano impropriamente in un contenzioso, singolarmente legittimato dal Giudice Tutelare, con una anomala richiesta di esonero per esser stati adempiuti i legati disposti dal de cuius, dimenticando che l'Esecutore era ancora parte in giudizi dove gli eredi erano contumaci, come il presente, ignorando, sia il
Giudice Tutelare che il Collegio del Tribunale di Firenze, investito del Reclamo, il disposto degli artt. 703 e 704 C.C., in relazione al costante indirizzo della Corte di
Cassazione (O - Cassazione 14.06.2016 n.12241), in punto di prosecuzione dell'incarico fino alla conclusione del giudizio. E per questo l'Esecutore Testamentario aveva proposto ricorso straordinario per Cassazione iscritto al RG 2116/2022 (U - Ricorso straordinario in Cassazione ex art.111 Costituzione). Per non subire gli effetti negativi dell'anzidetto provvedimento di esonero, il coerede anch'esso contumace in primo Parte_1
grado, ha ritenuto di proporre appello alla sentenza 2969/21 per evitare gravi ed immotivati pregiudizi”.
2.3) Non si sono invece costituiti e di cui deve Controparte_5 CP_6
pertanto dichiararsi la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello non possa trovare accoglimento.
3.1) Il sig. ha formalmente indicato di aver proposto il Parte_1 gravame in analisi nella veste di “erede di e e di CP_1 Persona_1
essere rimasto contumace in primo grado.
Da tali circostanze consegue anzitutto che l'odierno appellante:
a) non può, nella presente sede, avanzare domande e/o sollevare eccezioni in senso stretto correlate alla qualifica di erede di essendo in tale veste CP_1
rimasto contumace in prime cure ed essendo quindi maturate le relative decadenze processuali;
b) può (rectius, avrebbe potuto) reiterare domande e/o eccezioni in senso stretto già ab origine avanzate dalla sig.ra Persona_1
A quest'ultimo riguardo va tuttavia ricordato come il Tribunale di Firenze abbia espressamente ritenuto che “Stante la mancata costituzione degli eredi con Persona_1
8 riproposizione delle domande già proposte dalla dante causa, la domanda formulata, in vita, dalla sig.ra non è più suscettibile di essere esaminata, dovendosi fare Persona_1 applicazione, a contrario, del principio invalso per cui “ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione” (ex multis, Cass. ord, n. 10445/19): nel caso di riassunzione c.d. modificativa (qual è quella che consegue alla morte di una delle parti), infatti, ai sensi dell'art. 303, comma 4 c.p.c., poiché parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario, è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena, altrimenti, la dichiarazione di contumacia – cosa che, nell'ipotesi di specie, non è avvenuta”.
Nei confronti di tale statuizione (peraltro pienamente condivisibile) non risultano avanzate dall'odierno appellante contestazioni di sorta, non constando dunque impugnazione sul punto e dovendosi quindi ritenere passata in giudicato la predetta pronuncia.
Per l'effetto, l'appellante non può nella presente sede reiterare domande e/o eccezioni in senso stretto già in prime cure proposte dalla sig.ra attesa la Persona_1
posizione del sig. assimilabile al contumace. Parte_1
3.1.1) Ne consegue come le doglianze mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata non possano neppure astrattamente essere prese in considerazione, dal momento che:
− la reiezione da parte del giudice di prime cure della domanda di risoluzione del contratto preliminare, per inadempimento della sig.ra , ha avuto ad CP_2
oggetto unicamente la domanda predetta in quanto avanzata dall'esecutore testamentario, Avv. Paolo TI (testualmente, nel dispositivo della sentenza impugnata: “rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 04/08/05 avanzata dall'avv. Paolo TI, in qualità di esecutore testamentario dell'eredità ) e tale pronuncia CP_1
non può essere oggetto di impugnazione da parte dell'odierno appellante, non essendo titolare della legittimazione sul punto;
− la domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla sig.ra , fondata CP_2 sull'esistenza dei vizi in questione, è stata respinta e dunque contro di essa non può essere proposto gravame da parte di altri soggetti che non siano la stessa sig.ra
[...]
; CP_2
9 − la questione della decadenza e/o prescrizione della domanda correlata ai vizi e difetti dell'immobile, già sollevata in prime cure dalla sig.ra non Persona_1 può essere posta a fondamento delle deduzioni dell'odierno appellante, trattandosi di eccezione in senso stretto che, in considerazione di quanto già precedentemente esposto, non può essere nuovamente sollevata nella presente sede dall'appellante;
− la questione concernente sussistenza ed entità dei vizi e difetti predetti è stata affrontata dal Tribunale di Firenze unicamente al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande di risoluzione del contratto preliminare avanzate dalla e dall'esecutore testamentario, con esito culminato nella reiezione di CP_2 entrambe (e nei cui confronti, si ripete, l'odierno appellante non può proporre alcuna impugnazione non essendo a ciò legittimato).
Tutte le argomentazioni esposte nel contesto del gravame (in particolare alle pp.gg.
9-13) e concernenti la dedotta irrilevanza dei vizi in questione (o comunque la loro non addebitabilità alle parti promittenti la vendita) risultano dunque insuscettibili di essere prese in considerazione.
3.2) Considerazioni diverse, ma con analogo esito, devono essere svolte con riferimento alle allegazioni operate dall'appellante in ordine a:
− la necessità di procedere ad interventi di ripristino dell'immobile, per un costo
(come da stima del CTU) compreso tra € 9.700,00 ed € 28.400,00 da porre a carico della sig.ra e da portare a scomputo delle somme da restituire alla stessa CP_2
; CP_2
− il risarcimento dei danni a cui sarebbe tenuta la sig.ra per la promozione CP_2
del giudizio in oggetto.
3.2.1) In proposito va infatti rilevato che:
a) la sig.ra non risulta aver mai avanzato alcuna domanda riconvenzionale (né Per_1
eccezione di compensazione al riguardo) volta a chiedere la condanna della
[...]
al pagamento di un importo pari ai costi di ripristino dell'appartamento e/o al CP_2 risarcimento del danno per l'instaurazione del giudizio in questione (atteso che la domanda di condanna della al pagamento dei costi di ripristino è stata CP_2 avanzata unicamente dall'esecutore testamentario);
b) quand'anche ciò fosse accaduto (e non lo è stato), in ogni caso le allegazioni e domande dell'appellante non avrebbero potuto essere oggetto di valutazione in assenza di impugnazione nei confronti della statuizione del giudice di prime cure secondo la quale le domande originariamente avanzate dalla sig.ra non Per_1
potevano più essere prese in considerazione una volta avvenuta l'interruzione del
10 processo e la conseguente riassunzione senza tuttavia la costituzione dei soggetti divenuti titolari del rapporto dopo il decesso della stessa sig.ra Per_1
Risulta del resto emblematico l'assunto argomentativo esposto dall'appellante in ordine alla questione dei costi di ripristino dell'immobile, laddove è stato dedotto che
“...contrariamente a quanto affermato del primo giudice sulla inammissibilità della riconvenzionale, correttamente proposta dall'Esecutore , la Corte potrà CP_4 legittimare la domanda per il necessario ripristino dell'immobile”, con ciò pienamente evidenziandosi come la domanda della cui reiezione l'appellante si duole non è stata avanzata dalla sig.ra ma dall'esecutore testamentario (che, si ricorda, non ha Per_1
proposto appello incidentale) con insussistenza dunque della legittimazione dell'appellante a proporre qualsivoglia impugnazione al riguardo.
3.3) Occorre a questo punto prendere in considerazione la vicenda che ha interessato il ruolo di esecutore testamentario in capo all'Avv. Paolo TI.
Dalla documentazione dimessa da quest'ultimo risulta infatti che:
− con decreto del 18.10.2021 il Tribunale di Firenze ha dichiarato che l'incarico di esecutore testamentario, svolto dal predetto legale (a seguito dell'apertura della successione testamentaria di ), si era concluso già a far data dal CP_1
30.4.2008, essendo quindi ultronee tutte le successive attività poste in essere dallo stesso esecutore;
− con decreto del 29.12.2021 il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo proposto contro tale decreto;
− con ordinanza del 7.4.2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del predetto provvedimento del Tribunale di Firenze in composizione collegiale.
Nell'ambito dell'ordinanza della Suprema Corte è, tra l'altro, evidenziato che:
→ “Quanto, poi alla corretta applicazione dell'art. 704 c.p.c., a mente del quale è stato affermato che l'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in
11 quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio (Cass. n. 5520 del
28/02/2020; Cass. n. 6143/1996, che esclude che la morte dell'esecutore determini
l'interruzione del processo nel quale è intervenuto)”;
→ “Tuttavia, la risoluzione delle questioni concernenti gli effetti sui giudizi pendenti dell'intervenuta cessazione dell'incarico per esonero ovvero per esaurimento dei compiti affidatigli, è questione che andrà esaminata e risolta all'interno dei singoli giudizi, senza che possa assegnarsi carattere decisorio in parte qua al decreto impugnato”.
3.3.1) Dunque, alla stregua delle indicazioni contenute nella predetta pronuncia della Corte di Cassazione deve escludersi una valenza diretta nella presente causa del provvedimento del Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con cui è stata dichiarata la cessazione delle funzioni di esecutore testamentaria da parte dell'Avv.
TI.
In proposito preme poi rilevare come il predetto esecutore testamentario sia stato citato in giudizio, in prime cure, ed abbia ivi ritualmente partecipato al processo, mentre il provvedimento del Tribunale di Firenze è intervenuto dopo che era già intervenuto mutamento di fase di tale giudizio con transito alla fase decisoria.
Nel presente grado di giudizio nulla è stato eccepito con riferimento alla partecipazione alla causa dello stesso esecutore testamentario, che anche in questo caso è stato destinatario di citazione in giudizio.
In assenza di domande, eccezioni o istanze al riguardo e dato atto che nella presente sede l'esecutore testamentario non ha avanzato domande di sorta (limitandosi ad aderire all'appello), non sussistono i presupposti per l'estromissione dal processo chiesta – in ipotesi – dallo stesso Avv. TI, non sussistendo i presupposti applicativi dell'art. 111 c.p.c.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
La refusione delle spese deve peraltro essere disposta unicamente nei confronti della sig.ra , dal momento che nei rapporti tra l'appellante e l'esecutore CP_2 testamentario appellato non è dato ravvisare i presupposti per l'applicazione del criterio della soccombenza, avendo l'Avv. TI aderito all'appello.
12 4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2969/2021 del Tribunale di Firenze, così Parte_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_5 CP_6
2) respinge l'appello;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_5 CP_2
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso,
[...] di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 770/2022
promossa da:
, quale erede di e elettivamente Parte_1 CP_1 Persona_1
domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Torelli, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
FE Donati, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Avv. Paolo TI, già in proprio. CP_3 Controparte_4
PARTE APPELLATA
e
, . Controparte_5 CP_6
APPELLATI contumaci
avverso sentenza n. 2969/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia questa Corte di Appello riformare la sentenza impugnata, fermo restando che la consegna del bene, dal quale decorre il termine annuale di prescrizione per far valere la garanzia per vizi della cosa, è quella effettiva e materiale,
e previa conferma della risoluzione del contratto preliminare del 04/08/05 inter partes, dichiarare non riferibili al de cuius i vizi riportati nella stessa sentenza, come relativi all'immobile oggetto della vendita, ed in particolare all'impianto elettrico, all'impianto termomeccanico, allo smaltimento dalle acque reflue, all'ascensore privato, ed in accoglimento della proposta riconvenzionale per la necessaria remissione in pristino dell'immobile, determinare anche in eventuale compensazione il relativo risarcimento come indicato dal CTU, aggiornato con l'incremento dei costi in edilizia, o disporre nuova consulenza con diverso CTU. In ogni caso vittoria di spese, diritti ed onorari con accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata : come in comparsa di costituzione, e quindi “Voglia CP_2
l'Ill.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni di diritto sopra indicate, rigettare in toto l'atto di citazione proposto dal sig. e confermare quanto già Parte_1 statuito dal giudice di primo grado. Con vittoria di spese e onorari”.
Per la parte appellata TI, nella qualità indicata: come in comparsa di costituzione, e quindi, aderendo alle conclusioni dell'appellante: “Voglia questa Corte di
Appello, in tesi accogliere l'appello proposto dall'erede con il favore Parte_1
delle spese dei due gradi di giudizio, anche valutando la documentazione depositata in atti dal chiamato in causa, salvo, in ipotesi, ogni altro documento e chiarimento, e si intendono qui riproposte le deduzioni ed eccezioni tutte formulate in primo grado nell'interesse degli eredi in ipotesi, vista l'ordinanza 7.04.2023 della Pt_1
Cassazione, salvis iuribus, disporre l'estromissione del convenuto TI con il favore delle spese ed accessori”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2969/2021/ del Parte_1
Tribunale di Firenze, con la quale era stata pronunciata la risoluzione del contratto
2 preliminare di vendita stipulato in data 4.8.5 tra la sig.ra e i sigg.ri Controparte_2
e con reiezione delle ulteriori domande delle parti. Persona_1 CP_1
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dalla predetta sig.ra , CP_2
allegando che:
• in data 4.8.2005 era stato stipulato un contratto preliminare di vendita in forza del quale la stessa si era impegnata ad acquistare un immobile (sito in Vaglia CP_2
– FI –) dai sigg.ri e che avevano garantito la Persona_1 CP_1 regolarità urbanistica dell'immobile stesso e si erano impegnati ad installare una caldaia ed a concedere l'uso dell'ascensore;
• entrata in possesso dell'immobile in questione, la aveva riscontrato CP_2
l'esistenza di varie difformità, chiedendone l'eliminazione e la messa a norma dell'appartamento, con compiuta individuazione delle problematiche a mezzo dell'intervento di un professionista che aveva stimato il costo delle opere necessarie in complessivi € 59.499,00 (ascrivibili a: mancanza di messa a norma dell'impianto elettrico, ubicazione dei contatori elettrici nel vano scala comune senza protezioni, collocazione dei contatori del gas esternamente all'edificio senza protezioni, non conformità della nuova caldaia installata alle normative di sicurezza ed ai Regolamenti vigenti, mancanza di certificazione dell'ascensore, vetustà e non funzionalità dell'impianto idrico, mancanza di pozzetti degrassatori per lo smaltimento delle acque chiare e scure);
• con raccomandata del 27.6.2007, la aveva rappresentato tale situazione ai CP_2
promittenti la vendita, tra cui (medio tempore deceduto il sig. gli eredi di Pt_1 quest'ultimo e l'Avv. TI quale esecutore testamentario;
• a ciò era seguita una replica proprio del predetto esecutore testamentario che, senza alcun tentativo di valutazione dei problemi indicati, aveva chiesto la restituzione delle chiavi dell'appartamento ed indicato la ritenzione della caparra.
1.1.1) Sulla base di ciò, la aveva chiesto: CP_2
a) l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo accertamento sia dell'intervenuto pagamento di parte del corrispettivo (complessivamente pattuito in € 134.000) nella misura di € 35.000, sia dell'esistenza dei vizi lamentati, con riduzione del residuo prezzo dovuto (altrimenti pari ad € 99.000,00) alla minor somma di € 40.000, nuovamente tenendo conto di quanto già pagato;
b) la condanna generica dei convenuti, ex art. 1480 c.c., al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio, per la mancata prestazione del consenso alla stipula dell'atto notarile.
3 1.2) Si erano costituiti in giudizio la sig.ra e l'Avv. Paolo TI, Persona_1
entrambi contestando le allegazioni e le domande attoree, mentre erano rimasti contumaci gli eredi di CP_1
1.2.1) La sig.ra aveva in particolare esposto come le doglianze sollevate Per_1
dalla sig.ra fossero state esposte solo all'approssimarsi della data di stipula del CP_2
definitivo, pur essendo da lungo tempo la stessa entrata nel possesso CP_2 dell'immobile: le domande attoree correlate ai vizi predetti (da ritenersi comunque pienamente riconoscibili) erano quindi gravate da decadenza e prescrizione, oltre che quantificate in misura esorbitante rispetto ai problemi dedotti.
Inoltre, proprio la si era rifiutata, nonostante i plurimi inviti, di stipulare CP_2
il contratto definitivo.
La aveva quindi chiesto la reiezione delle domande attoree e, in via Per_1
riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare, con condanna dell'attrice all'immediata riconsegna del bene e al pagamento, in favore dei convenuti, di un'indennità di occupazione nella misura di € 1.000 mensili.
1.2.2) L'Avv. Paolo TI, quale esecutore testamentario, aveva parimenti eccepito la decadenza e la prescrizione delle domande attoree correlate ai dedotti vizi dell'immobile, comunque non sussistenti, lamentando quindi la mancata ottemperanza della alle sollecitazioni alla stipula del definitivo. CP_2
Anche il predetto convenuto aveva quindi chiesto la reiezione delle domande della e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_2 quest'ultima, con condanna alla riconsegna delle chiavi dell'immobile ed al pagamento di un'indennità di occupazione, con determinazione altresì degli oneri economici necessari per la rimessione in pristino dell'immobile, da portarsi eventualmente a conguaglio sulle somme versate oltre la caparra confirmatoria.
1.3) La causa era poi stata interrotta in conseguenza del decesso della sig.ra Per_1
con successiva riassunzione operata dall'Avv. TI, ancora una volta rimanendo contumaci tutti gli eredi della predetta sig.ra Per_1
1.4) Espletata istruttoria mediante produzioni di documenti ed esecuzione di consulenza tecnica d'ufficio (poi ritenuta nulla e quindi rinnovata), il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− erano infondate le eccezioni:
o di difetto di procura, sollevata dall'attrice con riferimento alla riassunzione operata dall'esecutore testamentario;
o di nullità dell'atto di riassunzione per difetto di contraddittorio, parimenti sollevata da parte attrice;
4 − era ammissibile il mutamento di domanda operato da parte attrice in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, ove era stato chiesto dalla , in CP_2 luogo dell'originaria emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti la vendita, con condanna degli stessi (e quindi dei loro eredi) al pagamento del doppio della caparra;
− non poteva più essere presa in considerazione la domanda di risoluzione del contratto originariamente avanzata dalla sig.ra stante la mancata Per_1 costituzione degli eredi di quest'ultima all'esito della riassunzione del giudizio dopo l'interruzione determinata proprio dal decesso della stessa sig.ra Per_1
− era infondata la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dalla sig.ra ; CP_2
− era infondata la domanda di risoluzione contrattuale avanzata in via riconvenzionale dall'esecutore testamentario;
− ciò in quanto “...le due condotte delle controparti contrattuali, entrambe, in parte qua, non conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte, hanno concorso in misura paritaria alla causazione dell'evento costituito dalla mancata stipula del definitivo e, quindi, alla mancata realizzazione dell'assetto di interessi cui la stipula del preliminare era tesa: - dal lato della promissaria acquirente, infatti, il rifiuto opposto alla stipula del definitivo non è mai stato (almeno sino alla mutatio libelli intervenuta in corso di causa) assoluto, avendo ella, in effetti, insistito anche in sede giudiziale, salvo finale rinuncia alle domande, per la stipula del definitivo, semplicemente subordinandola alla richiesta di riduzione del corrispettivo di vendita in ragione dei vizi riscontrati - richiesta di per sé fondata, stante la rilevata presenza di alcuni dei vizi lamentati, ancorché economicamente sproporzionata, stante la notevole maggiore entità della richiesta riduzione del compenso rispetto alla stima dei costi di emenda effettuata in corso di causa: e proprio tale incongruità e sproporzione economica della richiesta di riduzione vale, a ben vedere, a rendere contrario all'obbligo generale di buona fede in executivis l'accoglimento della domanda nuova di risoluzione ex art. 1453 c.c. e deve, anzi, valutarsi quale apporto concorsuale della promissaria al fallimento dell'operazione negoziale;
- dal lato del promittente venditore, invece,
l'inadempimento consistito nella violazione dell'obbligazione di consegnare la cosa conforme e immune da vizi, ancorché la relativa entità non fosse quella dedotta dalla controparte a sostegno dell'invocata risoluzione, vale, di per sé, non soltanto a precludere di ritenere a sua volta inadempiente la promissaria nel suo rifiuto opposto a una stipulazione a condizioni inalterate, ma altresì a integrare, a
5 sua volta, una condotta contraria a buona fede, in quanto correlata a un rifiuto netto a ogni proposta di rinegoziazione volta al riequilibrio del sinallagma.”;
− doveva comunque pronunciarsi la risoluzione del contratto preliminare oggetto di causa, in quanto “...il contestuale rigetto delle reciproche domande di accertamento dell'inadempimento e la constatata impossibilità di pronunciare la risoluzione per inadempimento per colpa esclusiva e/o prevalente di taluna di esse non elide la volontà reciprocamente manifestata da entrambe le parti di risolvere il contratto, imponendo, anzi, al giudicante di prendere atto dell'impossibilità di dare esecuzione al contratto in ragione dell'emersione, dal tenore degli atti dal contegno processuale delle stesse, di opzioni incompatibili e contrarie (ancorché ciascuna per diverse e contrapposte motivazioni) rispetto alla prosecuzione degli effetti del rapporto contrattuale, e di emettere, pertanto, una pronuncia di risoluzione del contratto, con effetto ex nunc, per volontà delle stesse parti”;
− per effetto di tale risoluzione, parte attrice era tenuta alla restituzione dell'immobile e parte convenuta alla restituzione della caparra (con interessi computati dal momento della sentenza);
− erano infondate le domande di condanna dell'attrice al pagamento di un'indennità di occupazione e delle spese di ripristino dell'immobile e di oneri condominiali non corrisposti;
− il tenore della decisione comportava la compensazione delle spese di lite.
1.4.1) In forza di tali considerazioni era dunque stata resa la seguente statuizione:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa: - rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 04/08/05 avanzata da parte attrice sig.ra
; - rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto preliminare del 04/08/05 avanzata dall'avv. Paolo
TI, in qualità di esecutore testamentario dell'eredità - pronuncia CP_1
la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato in data 04/08/05 tra la sig.ra
e i sigg.ri e - per l'effetto, condanna la Controparte_2 Persona_1 CP_1 sig.ra alla restituzione dell'immobile sito in Vaglia, via Montesenario n. 1532, CP_2
identificato al CF del predetto Comune al fg 37, p.lla 83, sub 502, cat. A/2, in favore dell'eredità e dei sigg.ri e CP_1 Parte_1 CP_6 CP_5
quali eredi di e di - condanna i convenuti, in
[...] Persona_1 CP_1
solido, alla restituzione, in favore della sig.ra , della somma di euro 35.000; - CP_2 rigetta le ulteriori domande di condanna pecuniaria proposte dall'attrice in via principale
e dall'esecutore testamentario in via riconvenzionale;
- dichiara integralmente
6 compensate tra le parti le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico solidale di entrambe le parti le spese di CTU come liquidate in corso di causa”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha, come detto, proposto appello il sig. Parte_1
quale erede di e di
[...] CP_1 Persona_1
2.1) Il gravame è stato affidato all'unico motivo così titolato: “Salvo verifica e conferma della prescrizione maturata ex art. 1495 C.C., accertare l' errore di riferibilità
a parte venditrice di pretesi vizi non imputabili alla stessa, come documentati nella lunga indagine peritale, con impropria condanna di parte venditrice alla restituzione dell'importo di € 35.000,00, senza alcuna compensazione con le spese di remissione in pristino dell'immobile già oggetto del preliminare di vendita, e mancato riconoscimento di indennizzo per la lunga indisponibilità dell'immobile da parte degli eredi con Pt_1 impropria compensazione delle spese di causa”, contestando analiticamente l'esistenza dei difetti lamentati dalla sig.ra (che avrebbero dovuto essere denunciati nei CP_2 termini di legge, decorrenti dalla consegna dell'immobile), come presi in considerazione nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure (dall'ing. , ed CP_7
argomentando in ordine all'obbligo della di corrispondere i costi di ripristino CP_2 dell'appartamento, oltre che il risarcimento dei danni cagionati dalla stessa per la CP_2
propria condotta.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sig.ra e CP_2 dell'esecutore testamentario:
A) la ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti CP_2
della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
In particolare, la predetta appellata ha esposto che:
− l'appellante, già contumace in prime cure, non poteva sollevare eccezioni nuove quali, ad es, quella di decadenza dalla denuncia dei vizi (rilevando come, in ogni caso, i termini di decadenza e prescrizione previsti per la denuncia dei vizi in caso di compravendita non trovassero applicazione con riferimento al contratto preliminare);
− erano tardive le allegazioni concernenti la non riferibilità dei vizi in questione ai promittenti la vendita;
− era corretta la declaratoria di risoluzione del contratto.
B) L'Avv. TI, con comparsa di costituzione dal contenuto anche lessicalmente analogo a quello dell'atto di appello, ha esposto considerazioni sovrapponibili a quelle dell'appellante, senza proporre appello incidentale ma
7 formalmente aderendo alle conclusioni del sig. e concludendo quindi nei termini Pt_1
ricordati in epigrafe.
Il predetto appellato ha peraltro allegato che “Nell'opposizione promossa dalla
[...]
per l'eccessivo importo della del CTU, iscritta al R.G. 14678/2013 del CP_2 Pt_2
Tribunale di Firenze, con ordinanza 24/02/15 veniva riformata la richiesta (N -
Ordinanza 24.02.15). Per un singolare intervento dei coeredi e CP_6 CP_5
pur senza alcuna eccezione sull'operato dell'Esecutore , con la
[...] CP_4
richiesta di accesso agli atti, la trasformavano impropriamente in un contenzioso, singolarmente legittimato dal Giudice Tutelare, con una anomala richiesta di esonero per esser stati adempiuti i legati disposti dal de cuius, dimenticando che l'Esecutore era ancora parte in giudizi dove gli eredi erano contumaci, come il presente, ignorando, sia il
Giudice Tutelare che il Collegio del Tribunale di Firenze, investito del Reclamo, il disposto degli artt. 703 e 704 C.C., in relazione al costante indirizzo della Corte di
Cassazione (O - Cassazione 14.06.2016 n.12241), in punto di prosecuzione dell'incarico fino alla conclusione del giudizio. E per questo l'Esecutore Testamentario aveva proposto ricorso straordinario per Cassazione iscritto al RG 2116/2022 (U - Ricorso straordinario in Cassazione ex art.111 Costituzione). Per non subire gli effetti negativi dell'anzidetto provvedimento di esonero, il coerede anch'esso contumace in primo Parte_1
grado, ha ritenuto di proporre appello alla sentenza 2969/21 per evitare gravi ed immotivati pregiudizi”.
2.3) Non si sono invece costituiti e di cui deve Controparte_5 CP_6
pertanto dichiararsi la contumacia.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello non possa trovare accoglimento.
3.1) Il sig. ha formalmente indicato di aver proposto il Parte_1 gravame in analisi nella veste di “erede di e e di CP_1 Persona_1
essere rimasto contumace in primo grado.
Da tali circostanze consegue anzitutto che l'odierno appellante:
a) non può, nella presente sede, avanzare domande e/o sollevare eccezioni in senso stretto correlate alla qualifica di erede di essendo in tale veste CP_1
rimasto contumace in prime cure ed essendo quindi maturate le relative decadenze processuali;
b) può (rectius, avrebbe potuto) reiterare domande e/o eccezioni in senso stretto già ab origine avanzate dalla sig.ra Persona_1
A quest'ultimo riguardo va tuttavia ricordato come il Tribunale di Firenze abbia espressamente ritenuto che “Stante la mancata costituzione degli eredi con Persona_1
8 riproposizione delle domande già proposte dalla dante causa, la domanda formulata, in vita, dalla sig.ra non è più suscettibile di essere esaminata, dovendosi fare Persona_1 applicazione, a contrario, del principio invalso per cui “ove all'interruzione del processo segua una riassunzione c.d. non modificativa - nella quale, cioè, resti invariato il soggetto del rapporto processuale, gli effetti delle domande o delle eccezioni proposte dalla parte non colpita dall'evento interruttivo permangono inalterati, anche nel caso in cui quest'ultima non si costituisca nuovamente in giudizio a seguito della riassunzione” (ex multis, Cass. ord, n. 10445/19): nel caso di riassunzione c.d. modificativa (qual è quella che consegue alla morte di una delle parti), infatti, ai sensi dell'art. 303, comma 4 c.p.c., poiché parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario, è doveroso che questi si costituisca depositando una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena, altrimenti, la dichiarazione di contumacia – cosa che, nell'ipotesi di specie, non è avvenuta”.
Nei confronti di tale statuizione (peraltro pienamente condivisibile) non risultano avanzate dall'odierno appellante contestazioni di sorta, non constando dunque impugnazione sul punto e dovendosi quindi ritenere passata in giudicato la predetta pronuncia.
Per l'effetto, l'appellante non può nella presente sede reiterare domande e/o eccezioni in senso stretto già in prime cure proposte dalla sig.ra attesa la Persona_1
posizione del sig. assimilabile al contumace. Parte_1
3.1.1) Ne consegue come le doglianze mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata non possano neppure astrattamente essere prese in considerazione, dal momento che:
− la reiezione da parte del giudice di prime cure della domanda di risoluzione del contratto preliminare, per inadempimento della sig.ra , ha avuto ad CP_2
oggetto unicamente la domanda predetta in quanto avanzata dall'esecutore testamentario, Avv. Paolo TI (testualmente, nel dispositivo della sentenza impugnata: “rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 04/08/05 avanzata dall'avv. Paolo TI, in qualità di esecutore testamentario dell'eredità ) e tale pronuncia CP_1
non può essere oggetto di impugnazione da parte dell'odierno appellante, non essendo titolare della legittimazione sul punto;
− la domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla sig.ra , fondata CP_2 sull'esistenza dei vizi in questione, è stata respinta e dunque contro di essa non può essere proposto gravame da parte di altri soggetti che non siano la stessa sig.ra
[...]
; CP_2
9 − la questione della decadenza e/o prescrizione della domanda correlata ai vizi e difetti dell'immobile, già sollevata in prime cure dalla sig.ra non Persona_1 può essere posta a fondamento delle deduzioni dell'odierno appellante, trattandosi di eccezione in senso stretto che, in considerazione di quanto già precedentemente esposto, non può essere nuovamente sollevata nella presente sede dall'appellante;
− la questione concernente sussistenza ed entità dei vizi e difetti predetti è stata affrontata dal Tribunale di Firenze unicamente al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande di risoluzione del contratto preliminare avanzate dalla e dall'esecutore testamentario, con esito culminato nella reiezione di CP_2 entrambe (e nei cui confronti, si ripete, l'odierno appellante non può proporre alcuna impugnazione non essendo a ciò legittimato).
Tutte le argomentazioni esposte nel contesto del gravame (in particolare alle pp.gg.
9-13) e concernenti la dedotta irrilevanza dei vizi in questione (o comunque la loro non addebitabilità alle parti promittenti la vendita) risultano dunque insuscettibili di essere prese in considerazione.
3.2) Considerazioni diverse, ma con analogo esito, devono essere svolte con riferimento alle allegazioni operate dall'appellante in ordine a:
− la necessità di procedere ad interventi di ripristino dell'immobile, per un costo
(come da stima del CTU) compreso tra € 9.700,00 ed € 28.400,00 da porre a carico della sig.ra e da portare a scomputo delle somme da restituire alla stessa CP_2
; CP_2
− il risarcimento dei danni a cui sarebbe tenuta la sig.ra per la promozione CP_2
del giudizio in oggetto.
3.2.1) In proposito va infatti rilevato che:
a) la sig.ra non risulta aver mai avanzato alcuna domanda riconvenzionale (né Per_1
eccezione di compensazione al riguardo) volta a chiedere la condanna della
[...]
al pagamento di un importo pari ai costi di ripristino dell'appartamento e/o al CP_2 risarcimento del danno per l'instaurazione del giudizio in questione (atteso che la domanda di condanna della al pagamento dei costi di ripristino è stata CP_2 avanzata unicamente dall'esecutore testamentario);
b) quand'anche ciò fosse accaduto (e non lo è stato), in ogni caso le allegazioni e domande dell'appellante non avrebbero potuto essere oggetto di valutazione in assenza di impugnazione nei confronti della statuizione del giudice di prime cure secondo la quale le domande originariamente avanzate dalla sig.ra non Per_1
potevano più essere prese in considerazione una volta avvenuta l'interruzione del
10 processo e la conseguente riassunzione senza tuttavia la costituzione dei soggetti divenuti titolari del rapporto dopo il decesso della stessa sig.ra Per_1
Risulta del resto emblematico l'assunto argomentativo esposto dall'appellante in ordine alla questione dei costi di ripristino dell'immobile, laddove è stato dedotto che
“...contrariamente a quanto affermato del primo giudice sulla inammissibilità della riconvenzionale, correttamente proposta dall'Esecutore , la Corte potrà CP_4 legittimare la domanda per il necessario ripristino dell'immobile”, con ciò pienamente evidenziandosi come la domanda della cui reiezione l'appellante si duole non è stata avanzata dalla sig.ra ma dall'esecutore testamentario (che, si ricorda, non ha Per_1
proposto appello incidentale) con insussistenza dunque della legittimazione dell'appellante a proporre qualsivoglia impugnazione al riguardo.
3.3) Occorre a questo punto prendere in considerazione la vicenda che ha interessato il ruolo di esecutore testamentario in capo all'Avv. Paolo TI.
Dalla documentazione dimessa da quest'ultimo risulta infatti che:
− con decreto del 18.10.2021 il Tribunale di Firenze ha dichiarato che l'incarico di esecutore testamentario, svolto dal predetto legale (a seguito dell'apertura della successione testamentaria di ), si era concluso già a far data dal CP_1
30.4.2008, essendo quindi ultronee tutte le successive attività poste in essere dallo stesso esecutore;
− con decreto del 29.12.2021 il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, ha respinto il reclamo proposto contro tale decreto;
− con ordinanza del 7.4.2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del predetto provvedimento del Tribunale di Firenze in composizione collegiale.
Nell'ambito dell'ordinanza della Suprema Corte è, tra l'altro, evidenziato che:
→ “Quanto, poi alla corretta applicazione dell'art. 704 c.p.c., a mente del quale è stato affermato che l'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in
11 quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio (Cass. n. 5520 del
28/02/2020; Cass. n. 6143/1996, che esclude che la morte dell'esecutore determini
l'interruzione del processo nel quale è intervenuto)”;
→ “Tuttavia, la risoluzione delle questioni concernenti gli effetti sui giudizi pendenti dell'intervenuta cessazione dell'incarico per esonero ovvero per esaurimento dei compiti affidatigli, è questione che andrà esaminata e risolta all'interno dei singoli giudizi, senza che possa assegnarsi carattere decisorio in parte qua al decreto impugnato”.
3.3.1) Dunque, alla stregua delle indicazioni contenute nella predetta pronuncia della Corte di Cassazione deve escludersi una valenza diretta nella presente causa del provvedimento del Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con cui è stata dichiarata la cessazione delle funzioni di esecutore testamentaria da parte dell'Avv.
TI.
In proposito preme poi rilevare come il predetto esecutore testamentario sia stato citato in giudizio, in prime cure, ed abbia ivi ritualmente partecipato al processo, mentre il provvedimento del Tribunale di Firenze è intervenuto dopo che era già intervenuto mutamento di fase di tale giudizio con transito alla fase decisoria.
Nel presente grado di giudizio nulla è stato eccepito con riferimento alla partecipazione alla causa dello stesso esecutore testamentario, che anche in questo caso è stato destinatario di citazione in giudizio.
In assenza di domande, eccezioni o istanze al riguardo e dato atto che nella presente sede l'esecutore testamentario non ha avanzato domande di sorta (limitandosi ad aderire all'appello), non sussistono i presupposti per l'estromissione dal processo chiesta – in ipotesi – dallo stesso Avv. TI, non sussistendo i presupposti applicativi dell'art. 111 c.p.c.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
La refusione delle spese deve peraltro essere disposta unicamente nei confronti della sig.ra , dal momento che nei rapporti tra l'appellante e l'esecutore CP_2 testamentario appellato non è dato ravvisare i presupposti per l'applicazione del criterio della soccombenza, avendo l'Avv. TI aderito all'appello.
12 4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2969/2021 del Tribunale di Firenze, così Parte_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_5 CP_6
2) respinge l'appello;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_5 CP_2
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso,
[...] di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
13 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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