Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/04/2021, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/04/2021
N. 00539/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01513/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2014, proposto da
LI ES, MA RE ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso il suo studio in Stra', piazza Marconi, 51;
contro
Comune di Saonara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello MA Fracanzani, Federico Pagetta, con domicilio eletto presso lo studio Carla Gobbetto in Mestre, corso del Popolo, 58 Scala B;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile dell'Area gestione del territorio del Comune di Saonara n. 6827 prot. del 23 luglio 2014, di sospensione, per asserita carenza documentale, del procedimento di rilascio del certificato di agibilità avviato il 6 dicembre 2012; del provvedimento n. 8152 prot. del 10 settembre 2014, di rettifica e integrazione della motivazione a preteso supporto della sospensione del medesimo procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Saonara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 la dottoressa MAgiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti sono comproprietarie di un immobile, ricevuto in eredità da un comune dante causa, per il quale era proposta istanza di condono ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985 per lavori effettuati sine titulo nel locale a destinazione commerciale e residenziale posto al piano terra dell’edificio e in un attiguo locale ad uso magazzino.
Pendendo la domanda da lungo tempo, le ricorrenti hanno proposto, innanzi a questo T.A.R., un ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e la condanna del Comune a provvedere sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità delle opere condonate, sul presupposto dell’avvenuta approvazione dell’istanza di condono per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 35, comma 17, L. 47/1985.
Con sentenza n. 1288 del 25 ottobre 2012, questo T.A.R. accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il conseguimento della sanatoria limitatamente alle opere realizzate nella porzione commerciale e residenziale posta al piano terra del fabbricato (con esclusione di quelle realizzate nel locale magazzino) e condannava il Comune di avviare, entro 45 giorni, il procedimento di certificazione dell’agibilità dei locali condonati.
Il procedimento è stato avviato dal Comune, il quale – lamentano le ricorrenti – avrebbe frapposto numerosi e pretestuosi ostacoli al rilascio dell’agibilità
In particolare, sospendendo una prima volta i termini del procedimento, avrebbe chiesto copiosa documentazione di difficile reperimento a causa della vetustà dell’edificio e, finanche la dichiarazione catastale di avvenuta demolizione del locale magazzino (rimasto estrano al procedimento in quanto non condonato), pretendendo di condizionare il rilascio dell’agibilità alla spontanea demolizione di un fabbricato non condonato.
Il Comune aveva, poi, eseguito un sopralluogo, nel corso del quale aveva riscontrato ulteriori difformità dei locali condonati rispetto al progetto originariamente assentito.
Le ricorrenti lamentano che, nel comunicarne gli esiti, il Comune avrebbe nuovamente richiesto documentazione che in precedenza aveva ritenuto non necessaria, peraltro, ingenerando confusione tra il procedimento di agibilità e la contestazione delle difformità rilevate nel corso del sopralluogo.
Solo all’esito di un’ulteriore interlocuzione sarebbe stato possibile individuare in modo chiaro le richieste dell’ente riferibili all’uno ed all’altro dei procedimenti.
Nonostante la produzione della documentazione richiesta da ultimo (certificato di idoneità statica, dichiarazione di conformità degli impianti e dichiarazione di conformità dei vetri alla disciplina antinfortunistica), con atto del 23 luglio 2014, prot. 6827, il Comune sospendeva nuovamente il procedimento di rilascio dell’agibilità, chiedendo che le ricorrenti provvedessero alla sanatoria delle difformità edilizie riscontrate, alla inibizione dell’accesso e messa in sicurezza del magazzino non condonato ed alla produzione della dichiarazione catastale di demolizione del locale magazzino.
Le ricorrenti presentavano un’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di sospensione che il Comune respingeva, avviando, altresì, il procedimento volto al ripristino delle difformità riscontrate nel sopralluogo con atto del 10 settembre 2014, prot. 8152.
Con il ricorso all’esame sono impugnati il provvedimento di sospensione del 23 luglio 2014, prot. n. 6827 e il provvedimento del 10 settembre 2014, prot. n. 8152 di rettifica ed integrazione della motivazione del provvedimento di sospensione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1.Violazione art. 35, comma 20, l. 47/1985, degli artt. 24 e 25 D.P.R. 380/2001 e degli artt. 1, comma 2, e 2 L. 241/90.
2. Violazione dell’art. 35, c. 20, L. 47/1985, degli artt. 24 e 25 D.P.R. 380/2001, degli artt. 7, 17 e 20 r.d.l. 652/1939, dell’articolo 6, c. 2 e dell’art. 34, commi 2-bis e 2-ter D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere.
Si è costituito il Comune di Saonara contestando nel merito le avverse censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 25 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Benchè il procedimento avviato dal Comune si sia svolto in modo non del tutto lineare, tuttavia, le richieste istruttorie avanzate con le note impugnate resistono alle censure svolte dalle parti ricorrenti.
2. Non è, infatti, condivisibile l’interpretazione dell’art. 35, comma 20, della legge n. 47/1985 proposta con il primo motivo di ricorso, tale per cui le verifiche del Comune dovrebbero ritenersi limitate alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della costruzione dell’edificio condonato. La norma così recita: “A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni” .
Il carattere eccezionale della disciplina condonistica e le esigenze di tutela di interessi di rango costituzionale sottese alle valutazioni che presiedono al rilascio del suddetto titolo non consentono – come costante giurisprudenza ritiene (TA.R. Molise, sez. I, 12 maggio 2917, n. 174, Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2140, Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2013, 3034, TAR Liguria, 27 gennaio 2012, n. 194) – un’interpretazione estensiva del suddetto regime derogatorio.
Non può, pertanto, negarsi, in capo al Comune, il potere/dovere di effettuare tutte le valutazioni che gli artt. 24 e 25 D.P.R. 380/2001 impongono, avuto riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il procedimento si svolge, secondo il principio tempus regit actum, eccezion fatta per la disciplina di rango regolamentare che, in base alla lettera della disposizione, è derogabile.
D’altronde anche la sentenza di questo T.A.R. n. 1288/12 pur avendo riconosciuto il formarsi del silenzio-assenso sull’istanza di condono dei locali a destinazione residenziale e commerciale, espressamente ha affermato: “deve ritenersi che sia comunque compito dell’Amministrazione comunale quello di verificare la documentazione prodotta da parte ricorrente, richiedere eventuali integrazioni, e, più in generale, procedere allo svolgimento di quel procedimento che, pur potendo concludersi con un provvedimento tacito, obbliga comunque l’Amministrazione all’espletamento di un’idonea istruttoria e a porre in essere quella valutazione circa l’esistenza dei presupposti di conformità igienico-sanitari propri del provvedimento definitivo di cui si tratta”.
Né possono ritenersi tardive ed immotivate le richieste di integrazione riferite alla sanatoria delle difformità ulteriori rispetto a quelle oggetto di condono, riscontrate nel corso del sopralluogo avvenuto in data 26 settembre 2013.
A tale data, infatti, il procedimento era ancora in corso, poiché le ricorrenti non avevano ancora integrato la documentazione richiesta dal Comune per il rilascio dell’agibilità, in attesa della quale aveva sospeso i termini del procedimento. Il certificato di idoneità statica, l’autorizzazione allo scarico, le dichiarazioni di conformità degli impianti e la dichiarazione antinfortunistica delle vetrate risultano, infatti, depositati in data 9 luglio del 2014.
In presenza di difformità edilizie, ulteriori rispetto a quelle già oggetto di condono, non può, inoltre, ritenersi illegittima la pretesa del Comune di subordinare il rilascio del certificato di agibilità alla loro sanatoria. Secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale “La conformità dei manufatti alle norme urbanistico edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità come si evince dagli artt. 24, c. 3, D.P.R. 380 del 2001 e 35, comma 20, L. 47/1985 in quanto, ancor prima della logica giuridica è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia e come tale in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata. Conseguentemente il meccanismo del silenzio assenso non può essere invocato allorchè manchi il presupposto stesso per il rilascio del certificato di agibilità, costituito dal carattere non abusivo del fabbricato in relazione al quale sia stata presentata l’istanza tesa ad ottenere il certificato medesimo ” (TAR Napoli, sez. III, 9 giugno 2017, n. 3119, in termini Consiglio di Stato sez. IV 2 maggio 2017, n. 1996 “ La conformità dei manufatti alle norme urbanistico edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità ”).
Le stesse ricorrenti avevano dichiarato con nota del 9 gennaio 2014 di aver intenzione di procedere alla sanatoria di alcune delle difformità progettuali rilevate ed alla dimostrazione della riconducibilità delle altre entro i limiti di tolleranza previsti dall’art. 34, comma 2- bis, D.P.R. 380/2001. Tuttavia a tale intendimento è stato dato corso soltanto in data 16 ottobre 2014, ovvero circa un mese dopo l’adozione dell’ultimo dei provvedimenti impugnati.
Né può ritenersi estranea alle valutazioni concernenti le condizioni di sicurezza della porzione di edificio di cui è chiesta l’agibilità – tenuto anche conto della destinazione residenziale e commerciale della stessa - lo stato in cui versa il magazzino attiguo (abusivo, con copertura parzialmente dismessa ed in condizioni di degrado, con pericolo di crollo di residui delle travi dal tetto e delle mura), di cui il Comune, con le note oggetto di impugnazione (prima che con le memorie depositate nel presente giudizio), ha prescritto sia inibito l’accesso, senza più richiederne la demolizione.
3. Il rigetto delle censure formulate nel primo motivo è sufficiente a sorreggere la pronuncia di rigetto del ricorso, essendo il provvedimento fondato su autonome ragioni, il chè consente di assorbire il secondo motivo, che attiene alla legittimità della richiesta della dichiarazione di variazione catastale conseguente alla sanatoria delle difformità riscontrate.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 25 febbraio 2021, in modalità di videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
MAgiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAgiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO