a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis) )) ((99)) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) . ((99)) 3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all'articolo 1913, comma 2, e' versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attivita' ai sensi dell'articolo 587.
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalita' concordati con le singole amministrazioni interessate.
-------------- AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".