Articolo 1916 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1915Articolo 1907
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Art. 1916. Contributi obbligatori degli iscritti (( 1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilita':
a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis) )) ((99)) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) . ((99)) 3. L'importo dei contributi dovuti dagli iscritti di cui all'articolo 1913, comma 2, e' versato mensilmente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri a cura dell'Amministrazione obbligata a corrispondere loro il trattamento economico di attivita' ai sensi dell'articolo 587.
4. I contributi dovuti dal personale militare i cui assegni sono a carico di altre amministrazioni, sono versati al pertinente fondo secondo criteri e modalita' concordati con le singole amministrazioni interessate.
-------------- AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 654) che "Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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