Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 455 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1030/2020(RG 2940/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di iscrizione elenchi anagrafici OTD, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dagli avv.ti V.M.ANGELINI e A. ANGELINI
- Appellante- contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, R. BATTIATO e F. CERTOMA'
-Appellata-
OGGETTO: "Iscrizione elenchi anagrafici Operai Agricoli a tempo determinato"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 24/11/2020 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la domanda di accertamento del suo diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per
52 giornate negli anni 2013, 2014, 2015 alle dipendenze della azienda agricola [...]
Controparte_2
Il Tribunale ha infatti ritenuto contraddittoria la prova orale espletata con le dichiarazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori in sede ispettiva, nel 2018 e inattendibili le testi ascoltate in quanto
La appellante ha fatto notare come le testi avessero invece confermato l'attività lavorativa subordinata e gli altri elementi della prestazione e che la teste ES_1 avesse ottenuto
l'accoglimento del suo diritto all'iscrizione per gli stessi anni.
L'appellante ha insistito per la reiscrizione nei suddetti anni e declaratoria di legittima percezione degli emolumenti di disoccupazione ed altri negli stessi anni. L'appellato costituendosi, si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è fondato. Dalla documentazione esibita(buste paga relative agli anni in argomento,
CUD degli stessi anni), corroborata dalla prova orale espletata, è stato provato il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura dedotto in ricorso. Difatti le due testimoni, ES e ES 1 , colleghe di lavoro della ricorrente negli stessi anni, hanno confermato di avere lavorato insieme alla stessa nei mesi da marzo a giugno addette alle serre alla raccolta degli ortaggi percependo circa € 30 al giorno. Le dichiarazioni non sono in contrasto con quanto affermato dalla stessa ricorrente agli ispettori, dal momento che ella ha reso le dichiarazioni nel 2018 e ha affermato di stare lavorando in quel momento, percependo una paga giornaliera di € 40,00. In relazione agli anni precedenti, oggetto di causa, ella ha ricordato di avere lavorato nei primi mesi dell'anno da marzo a luglio, variando le giornate esatte di lavoro da un anno all'altro, ma all'incirca lavorando 52 giornate, addetta alle serre insieme ad altre lavoratrici(da dieci a venti) di cui ha ricordato pochi nomi. Ma è ovvio che ella, lavorando tutti gli anni in singole giornate diverse tra loro nei vari mesi, non poteva ricordare a distanza di anni esattamente le giornate lavorate, né poteva ricordare i nomi e i cognomi di tutte le lavoratrici che erano passate nelle serre nei suoi stessi giorni. Lo stesso vale per le testi, che hanno confermato le circostanze più rilevanti, ossia il periodo di lavoro, avendo ambedue ricordato che la lavoratrice avesse lavorato insieme a loro, da marzo a giugno di ogni anno (2013,
2014, 2015), addetta alle serre in agro di CP 2 coltivando ortaggi, per circa sette ore
,
giornaliere e con paga di € 30, sotto le direttive di Controparte 2 Hanno ricordato anche concordemente che il CP_2 le pagasse alla fine di ogni settimana nel capannone dell'azienda.
L'accertamento ispettivo posto a base della cancellazione in blocco di tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla azienda Controparte_2 si fonda, invero, sulla sproporzione tra le giornate complessivamente denunciate e la necessità di manodopera come risultante dalle tabelle ettaro coltura, in relazione alla coltura denunciata(coltivazione di ortaggi). Gli ispettori Inps hanno dato atto poi che le coltivazioni di ortaggi si siano ridotte negli anni 2017 e 2018, come constatato nel sopralluogo e ciò non giustificava il numero di operai denunciati. Tale accertamento tuttavia non riguarda il periodo di lavoro oggetto di causa, che è antecedente agli anni 2017-2018.
Occorre tenere conto poi che le tabelle ettaro coltura nulla dicono in ordine al lavoro del singolo dipendente assunto, ma solo che complessivamente il datore di lavoro ha dichiarato una manodopera eccessiva rispetto ai bisogni come calcolati in base alle stesse tabelle. Non è possibile dunque escludere che la ricorrente fosse tra i lavoratori effettivamente occupati. nonAlla luce di tali considerazioni sono superabili le contraddizioni rilevate dal Tribunale, potendo ritenersi le testi inattendibili, per lo fatto di avere cause analoghe pendenti in giudizio.
Pertanto in accoglimento dell'appello, deve riformarsi la sentenza e deve dichiararsi il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 52 giornate negli anni 2013, 2014,
2015, con ogni conseguenza di legge in ordine alle prestazioni spettantile per legge e già erogate in virtù dell'iscrizione. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda della ricorrente dichiarando il suo diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per 52 giornate negli anni
2013, 2014, 2015 alle dipendenze dell'azienda con ogni conseguenza di Controparte_2
legge relativamente alle prestazioni domandate per gli stessi anni. Condanna l'Inps alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1800,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, per il secondo grado in € 2300,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto, 26/3/2025
Il Presidente Il Relatore
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella