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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1189/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. Parte_1
, p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
quale mandataria della “ , con sede legale in Milano,
[...] Parte_3 al viale Brenta, n. 18/B, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_3 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Giacomo Pignata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Aversa, alla via C. Pisacane, n. 1; appellante
E
1. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Vicinale Parte_4
San Pietro, cod. fisc. , nata a [...] il C.F._1 Parte_5
22 aprile 1984, residente in [...], 19 Develan Street (Stati Uniti d'America), cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_6
(Venezuela) il 17 marzo 1959, residente in [...], alla via Vicinale San Pietro, cod. fisc.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta, dall'avv. Matteo De Crescenzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Guercio, n. 319; appellati
1 2. “ (GIA' “ ), Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, cod. fisc. e p. iva
, in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4 intimata ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3826/2022 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 1239/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
1. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Vicinale Parte_4
San Pietro, cod. fisc. , nata a [...] il C.F._1 Parte_5
22 aprile 1984, residente in [...], 19 Develan Street (Stati Uniti d'America), cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_6
(Venezuela) il 17 marzo 1959, residente in [...], alla via Vicinale San Pietro, cod. fisc.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._3 appello, dall'avv. Matteo De Crescenzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Guercio, n. 319; appellanti
E
1. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. Parte_1 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
quale mandataria della “ , con sede legale in Parte_2 Parte_3
Milano, al viale Brenta, n. 18/B, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, P.IVA_3 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giacomo
Pignata, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa, alla via C. Pisacane, n. 1; appellata
2. “ (GIA' “ ), Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, cod. fisc. e p. iva
, in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3826/2022 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 2 per l'appellante “ , quale mandataria della “ Parte_1 Parte_3
, nel giudizio n. 1189/2023 GC (come da atto di appello) – “accogliere l'appello
[...]
e per l'effetto riformare la sentenza n. 3826/2022 pubblicata il 04/11/2022 RG n.
4432/2007 … dichiarando la piena legittimazione della interventrice Parte_3
[... quale titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo n° 678/2007 integralmente confermato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado”; per gli appellati e nel Parte_4 Parte_5 Controparte_3 giudizio n. 1189/2023 GC (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile ed infondato, Controparte_4 con vittoria di spese e compensi di causa”; per gli appellanti e nel Parte_4 Parte_5 Controparte_3 giudizio n. 1239/2023 GC (come da atto di appello) – “1) in via preliminare valutare la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n.r.g.
374/2022 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1099/2022 che ha deciso la querela di falso proposto dai sig.ri e;
2) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti in Pt_4 Parte_6 atto e per l'effetto riformare la sentenza n. 3826/2022, resa dal Tribunale di Salerno e pubblicata in data 4-11-2022, e per l'effetto, 1) accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il d.i. n. 678/2007 reso dal Tribunale di Salerno per tutti i motivi esposti in atto, sia nei confronti di che della Controparte_5 presunta cessionaria 2) accertare e dichiarare, per i motivi sub b) Controparte_4
e c), in ogni caso, eventualmente previa modificazione della domanda proposta, il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri , e Parte_4 Parte_5 CP_6 nei confronti di e della presunta cessionario Controparte_5 [...] in relazione alla richiesta di pagamento contenuta nel d.i. n. 678/2007, Controparte_4 in quanto non eredi del sig. e, conseguentemente non debitori nei Controparte_7 confronti delle appellate. Con vittoria di spese e compensi di causa in favore del difensore antistatario del doppio grado di giudizio”; per l'appellata “ , quale mandataria della “ , Parte_1 Parte_3 nel giudizio n. 1239/2023 GC (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare di rito - disporre la riunione del presente giudizio RG 1239/2023 al precedente giudizio RG 1189/2023, avente ad oggetto la impugnazione alla medesima sentenza n.
3826/02 del 04/11/22 resa dal Tribunale di Salerno. In via principale - dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sussistendo la palese infondatezza delle
3 ragioni poste a sostegno del gravame;
- rigettare pienamente l'appello per infondatezza dei motivi posti a base del gravame, e confermare integralmente la sentenza n. 3826/2022 del Tribunale di Salerno, pubbl. il 04/11/2022, RG n. 4432/2007 .... Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3826/2022, per come emendata con ordinanza resa l'1 giugno 2023 a norma dell'art. 288 c.p.c., il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei Parte_4 Parte_5 Parte_6 confronti dell' , ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione Controparte_5 notificato il 17 aprile 2007, così provvedeva: 1) dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo alla , ritenendo che tale società, intervenuta in Parte_3 giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. per il tramite della , non Parte_1 avesse comprovato di essere divenuta titolare del credito azionato in via monitoria dall'
; 2) dichiarava improcedibile per tardiva proposizione Controparte_5
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2007, emesso su ricorso spiegato dall'
per ottenere da Controparte_5 Parte_4 Parte_5
e , quali eredi di fideiussore della Parte_6 Controparte_7 [...]
, il pagamento della somma di euro 258.000,00 in forza del Parte_7 rapporto di conto corrente n. 2760460, acceso il 6 marzo 2001 ed estinto il 23 marzo 2005, oltre interessi al tasso convenzionale da tale data all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
3) condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore dell' “ ; 4) compensava integralmente le spese di Controparte_5 lite tra gli opponenti e la . Parte_3
Avverso la predetta sentenza la , quale mandataria della Parte_1 [...]
, promuoveva il giudizio di appello n. 1189/2023 GC con atto di Parte_3 citazione notificato il 16 novembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la documentazione prodotta in giudizio, costituita dagli avvisi delle cessioni di crediti pecuniari individuabili in blocco del 27 novembre 2008, del 20 novembre 2014 e del 14 luglio 2017, pubblicati, ex art. 58
d.lgs. n. 385/1993, sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 146 dell'11 dicembre 2008, n. 139 del 25 novembre 2014, e n. 93 dell'8 agosto 2017, era pienamente idonea a comprovare che il credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 678/2007 rientrava tra quelli che, con le richiamate operazioni di cartolarizzazione, erano stati trasferiti, dapprima, dall'
[...]
(poi denominata con atto Controparte_5 Controparte_2
4 pubblico per notaio da Verona del 26 marzo 2008, rep. n. 21201) all' “Aspra Persona_1
Finance s.p.a.”, di seguito, dall' , in cui (con Controparte_8 atto pubblico per notaio da Verona del 14 dicembre 2010, rep. n. 68029) si era Per_2 fusa per incorporazione l' “Aspra Finance s.p.a.”, all' e, infine, Controparte_9 dall' alla;
2) la decisione di prime cure Controparte_9 Parte_3 era nulla per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il Tribunale di Salerno rilevato d'ufficio l'asserita carenza della legittimazione attiva della “ Parte_3
senza sottoporre preventivamente alle parti tale questione.
[...]
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 28 maggio 2024, gli e la eccepivano, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, Pt_4 Parte_6 per non essere stato proposto nei confronti dell' , Controparte_2 sebbene non estromessa dal processo a seguito dell'intervento della “ Parte_3
, e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
[...]
Nell'instaurare il giudizio di appello n. 1239/2023 GC con atto di citazione notificato l'1 dicembre 2023, gli e la impugnavano la sentenza n. 3826/2022 del Pt_4 Parte_6
Tribunale di Salerno per i seguenti motivi: 1) il giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato inammissibile per inosservanza del termine previsto dall'art. 641, comma 1,
c.p.c. l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007, proposta con atto di citazione notificato il 17 aprile 2007, giacché, come dedotto nelle querele di falso spiegate nel corso del processo, la notifica del predetto provvedimento monitorio era avvenuta l'8 marzo
2007 e non il 5 marzo 2007; in ogni caso, la data della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di era stata indicata nel 5 luglio 2007, sicché, almeno nei suoi Parte_4 riguardi, l'opposizione doveva essere considerata tempestiva;
in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 678/2007 era stato indebitamente emanato nei confronti degli opponenti, giacché costoro avevano rinunciato all'eredità del congiunto con atto Controparte_7 pubblico per notaio del 24 maggio 2006, rep. n. 4286 – racc. n. 7421, e, Per_3 dunque, erano privi di legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria azionata dall'
; 2) il Tribunale di Salerno era tenuto a revocare il Controparte_10 decreto ingiuntivo n. 678/2007 a prescindere dalla tempestività dell'opposizione, atteso che l'istituto bancario, sebbene ne fosse onerato, non aveva comprovato che gli attori avevano assunto la qualità di eredi di con la conseguenza che il Controparte_7 provvedimento monitorio doveva ritenersi inesistente, essendo stato emesso nei confronti di soggetti completamente estranei al rapporto obbligatorio azionato in giudizio;
pertanto, il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto accertare l'inesistenza della pretesa creditoria nei
5 confronti degli attori, anche riqualificando la domanda come opposizione all'esecuzione;
3) la definitività del decreto ingiuntivo tardivamente opposto non precludeva, come sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze del 17 maggio 2022 in tema di tutela del consumatore, la possibilità di far valere questioni non dedotte, ma deducibili, come l'inesistenza della legittimazione passiva, che, peraltro, costituendo un presupposto processuale, non poteva mai essere coperta dal titolo giudiziale;
del resto, la legitimatio ad causam, potendo essere accertata in ogni stato e grado del giudizio, avrebbe dovuto essere vagliata dal Tribunale di Salerno anche qualora l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 fosse stata effettivamente tardiva.
Gli e la , inoltre, chiedevano la sospensione del giudizio di appello, ex Pt_4 Parte_6 art. 295 c.p.c., fino alla definizione di quello proposto avverso la sentenza n. 1099/2022, con la quale Tribunale di Salerno aveva rigettato la querela di falso spiegata in corso di causa contro le ricevute di ritorno delle notifiche del decreto ingiuntivo n. 678/2007.
Con comparsa risposta depositata il 17 aprile 2024, si costituiva in giudizio la Pt_1
, quale mandataria della , chiedendo, in via
[...] Parte_3 pregiudiziale, la riunione del giudizio di appello n. 1239/2023 GC a quello recante n.
1189/2023 e, nel merito, il rigetto del gravame spiegato dagli e dalla . Pt_4 Parte_6
Disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e disattesa l'istanza di sospensione del giudizio proposta dagli e dalla a norma dell'art. 295 Pt_4 Parte_6
c.p.c., la causa, nella quale l' (già ), Controparte_5 Controparte_2 benché regolarmente evocata anche dalla a seguito di ordinanza di Parte_1 integrazione del contraddittorio emessa nel giudizio n. 1189/2023 GC, restava contumace, veniva rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 18 settembre 2025.
L'appello proposto dalla per il tramite della mandataria Parte_3
è fondato e va accolto, avendo la società intervenuta nel primo grado di Parte_1 giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. comprovato di aver acquistato la titolarità del credito originariamente azionato in via monitoria dall' Controparte_5
(poi denominata con deliberazione
[...] Controparte_2 assembleare per atto pubblico del notaio da Verona del 26 marzo 2008, rep. Persona_1
n. 21201 – racc. n. 9282) e, dunque, di avere il diritto di ottenerne il soddisfacimento.
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha
6 anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario, tuttavia, può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione, restando tale valutazione devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis,
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Salerno, sebbene non abbia sollevato alcun rilievo in ordine alla prima cessione del credito derivante dal decreto ingiuntivo n.
678/2007, trasferito dall' (già Controparte_2 Controparte_5
) all' “Aspra Finance s.p.a.” con contratto stipulato il 27 novembre 2008
[...] ai sensi degli artt. 4 e 7 legge n. 130/1999, ritenendola evidentemente comprovata, tuttavia, ha ritenuto indimostrate la seconda e la terza, vale a dire quella intercorsa il 20 novembre 2014 tra l' , nella quale (con atto Controparte_8 pubblico per notaio da Verona del 14 dicembre 2010, rep. n. 68029 – racc. n. Per_2
18919) si era fusa per incorporazione l' “Aspra Finance s.p.a.”, e l' Controparte_9
e quella perfezionatasi il 14 luglio 2017 tra l' e la Controparte_9 [...]
, sull'erroneo presupposto che gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Parte_3
Ufficiale, parte seconda, n. 139 del 25 novembre 2014, e n. 93 dell'8 agosto 2017, a norma dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, non contenessero elementi descrittivi sufficientemente idonei a identificare la posizione debitoria controversa.
In realtà, l'avviso della cessione di crediti in blocco del 20 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 139 del 25 novembre 2014, nell'indicare i crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dall' Controparte_9 [...]
in quelli che, alla data del 31 ottobre 2014, avevano “le seguenti Controparte_8 caratteristiche: tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed
7 altri contratti bancari … classificati 'in sofferenza', nell'accezione di cui alla circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 della AN d'AL … per i quali … non siano intervenuti a tale data atti di quietanza … a seguito di accordi transattivi e/o di bonaria definizione, e che soddisfano altresì i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
1. siano crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra
Finance S.p.A. … in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del
Testo Unico ANrio, stipulati con le società cedenti di seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette Ufficiali di seguito indicate: … 27/11/2008 Cessione UniCredit Corporate Gazzetta Ufficiale parte CP_2
II n. 146 del 11/12/2008; 2. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
3. siano crediti denominati in euro;
e 4. siano crediti derivanti da
Contratti di Finanziamento classificati a sofferenza entro il 30/04/2009”, consente ampiamente di accertare che tra le posizioni debitorie in questione era compresa quella gravante sulla e garantita da con Parte_7 Controparte_7 la fideiussione omnibus sottoscritta il 15 marzo 2002.
Ed invero, il credito per il quale è stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché
1) rinveniente da un rapporto di conto corrente classificato e volturato a sofferenza il 23 marzo 2005, 2) non oggetto di atti di quietanza o di accordi transattivi, 3) compreso tra quelli precedentemente acquistati dall' “Aspra Finance s.p.a.” con il negozio di cessione stipulato con l' il 27 novembre 2008, 4) derivante Controparte_2 da un contratto regolato dal diritto italiano e 5) denominato in euro, sicché risponde ai parametri indicati nel predetto documento informativo per descrivere ed identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco all' in forza dell'operazione Controparte_9 di cartolarizzazione del 20 novembre 2014.
Parimenti, l'avviso della cessione di crediti in blocco del 14 luglio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 93 dell'8 agosto 2017, nel riportare, in maniera alquanto specifica, i tratti distintivi dei crediti che la “ aveva Parte_3 acquistato, pro soluto, dall' , identificandoli in tutti quelli che “(A) Controparte_9 alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per CP_9 effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e iii) non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di cui agli avvisi in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016 e
8 n. 68 del 10/06/2017 e (B) alla data del 3 luglio 2017, salvo ove diversamente previsto, presentano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati “in sofferenza”, nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della AN d'AL, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009; (iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a € 63.530.630,46; (v) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in AL o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in
AL; (vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la è divenuta titolare per averli precedentemente Controparte_9 acquistati da in virtù di un contratto di Controparte_8 cessione datato 20 novembre 2014, tra e Controparte_9 [...] sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico ANrio e Controparte_11 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014”, rimuove qualsiasi margine di incertezza sull'acquisto del diritto in contestazione da parte della società intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c..
Ed infatti, il credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 678/2007, alla data del 3 luglio
2017, 1) non era stato soddisfatto o estinto, 2) non aveva formato oggetto di accordi transattivi, 3) non rientrava in precedenti operazioni di cartolarizzazione;
4) derivava da un contratto di conto corrente disciplinato dal diritto nazionale, 5) era espresso in euro, 6) scaturiva da una posizione debitoria classificata a sofferenza, 7) non eccedeva l'importo di euro 63.530.630,46, 8) i debitori ceduti erano persone fisiche residenti in [...], 9) era compreso tra i crediti precedentemente alienati dall' Controparte_8
all' “ con il contratto di cessione del 20 novembre 2014.
[...] Controparte_9
In definitiva, contenendo gli avvisi delle cessioni di crediti in blocco del 20 novembre
2014 e del 14 luglio 2017 elementi valutativi idonei a confermare l'inclusione, in tali operazioni di cartolarizzazione, di quello derivante dal contratto di conto corrente n.
2760460, acceso il 6 marzo 2001 ed estinto il 23 marzo 2005, la “ Parte_3
, per il tramite della mandataria , ha pienamente comprovato di
[...] Parte_1 essere subentrata nella titolarità attiva dell'obbligazione di pagamento per la quale era stato emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 678/2007.
9 La fondatezza del primo motivo di gravame, con il quale la Parte_3 ha censurato la declaratoria della carenza della propria legittimazione attiva, assumendo rilevanza assorbente ai fini dell'accoglimento dell'appello e della riforma, sul punto, della sentenza emanata dal Tribunale di Salerno, con il conseguente riconoscimento della titolarità del diritto di credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 678/2007, rende del tutto ultronea la valutazione dell'ulteriore ragione di impugnazione, relativa all'eccepita violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c..
Infondato, di contro, è l'appello proposto dagli e dalla . Pt_4 Parte_6
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene lamentato che il Tribunale di
Salerno ha dichiarato improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 per tardiva proposizione, occorre rilevare che, come emerge per tabulas, tale provvedimento monitorio, notificato dall' , unitamente al prodromico Controparte_5 ricorso, ai sensi degli artt. 149 c.p.c. e 8 legge n. 890/1982, il 2 marzo 2007, non essendo stato consegnato a domicilio per temporanea assenza dei destinatari, veniva depositato dall'addetto al recapito il 5 marzo 2007 presso l'Ufficio Postale di Polla, ove veniva ritirato da per sé, per e per Parte_4 Parte_5 Parte_6 in pari data e non l'8 marzo 2007, mentre l'atto introduttivo del giudizio di cui all'art. 645
c.p.c. veniva da costoro notificato all'istituto bancario il 17 aprile 2007 e, dunque, al di là del termine perentorio (cfr., ex ceteris, Cass. 26 maggio 2003, n. 8334; Cass. 12 luglio
2006, n. 15763; Cass. 4 novembre 2022, n. 32527) stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c..
Né può ragionevolmente sostenere che, almeno nei suoi confronti, il Parte_4 termine di cui all'art. 641, comma 1, non sarebbe decorso, per aver ritirato il decreto ingiuntivo e il propedeutico ricorso presso l'Ufficio Postale di Polla il 5 luglio 2007 e non il 5 marzo 2007, atteso che, come, del resto, osservato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1099/2022, con la quale veniva rigettata la querela di falso spiegata in via incidentale dagli opponenti avverso gli avvisi di ricevimento delle rispettive notifiche, che l'indicazione manuale, sulla sua ricevuta di ritorno, della data del “05-07-2007” in luogo di quella del “05-03-2007” emergente dall'apposita timbratura costituiva un mero errore materiale di compilazione commesso dall'addetto alla consegna dei plichi non recapitati.
Ed invero, risulta oltremodo evidente che l' non avrebbe giammai potuto Pt_4 proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 con atto di citazione notificato il
17 aprile 2007, in cui asseriva di averne ricevuto la notifica in data 8 marzo 2007, qualora avesse ritirato e conosciuto il provvedimento monitorio il 5 luglio 2007, vale a dire dopo averlo impugnato, e non, come di fatto avvenuto, il 5 marzo 2007.
10 Pertanto, soprattutto in ragione della sentenza di rigetto della querela di falso interposta dagli e dalla nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo Pt_4 Parte_6
n. 678/2007 per dimostrare che la data in cui tale provvedimento monitorio era stato ritirato non era il 5 marzo 2007, ma l'8 marzo 2007, il Tribunale di Salerno non poteva che dichiarare l'improcedibilità della loro domanda per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641, comma 1, c.p.c..
Né l'impugnazione della sentenza n. 1099/2022 del Tribunale di Salerno imponeva la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., come richiesto dagli e dalla anche a questa Corte. Pt_4 Parte_6
Ed infatti, come già osservato con l'ordinanza del 9 gennaio 2025, ad eccezione dei soli casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una specifica disposizione normativa ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata una sentenza passata in giudicato, quando tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile disporre la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e non dell'art. 295 c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, nella quale un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c., nel senso che il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in maniera diversa da quella caratterizzante lo stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di prime cure (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. Un., 12 giugno 2012, n. 10027; Cass. ord. 3 novembre 2017, n. 26251; Cass. ord. 4 gennaio 2019, n. 80; Cass. ord. 29 marzo 2023, n. 8885).
Il disposto dell'art. 337, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che tale previsione normativa impone al giudice l'alternativa di tenere conto ai fini decisionali della sentenza invocata, che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione, senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
Quanto alla prima ipotesi, occorre osservare che l'autorità alla quale l'art. 337, comma 2,
c.p.c. si riferisce è quella di qualsiasi sentenza, anche assoggettata ai mezzi di impugnazione ordinari, atteso che ogni pronuncia giurisdizionale, ancor prima del passaggio in giudicato, è dotata di una propria valenza, esplicando un'efficacia di accertamento sostanziale al di fuori del processo in cui è stata emanata.
La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto e, con essa,
11 l'esigenza di una sua immediata, benché transitoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da esso.
Tale conclusione trova conferma non solo nelle disposizioni del codice di rito disciplinanti gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di primo grado (artt. 278, 279, comma 2, n. 4 e 340 c.p.c.), ma anche nella formulazione letterale dell'art. 337, comma 2,
c.p.c., che riconosce autorità e, quindi, efficacia alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, dal momento che tale evento non è menzionato dalla norma.
L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e, quindi, l'indicazione, ancorché non necessariamente analitica, delle circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della predetta decisione (cfr. Cass. ord. 18 maggio 2022, n.
16051; Cass. ord. 1 febbraio 2025, n. 2429).
In sostanza, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione del processo previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della sentenza di cui venga invocata l'autorità, sulla base di un confronto tra tale decisione e le ragioni per le quali è stata impugnata.
Ne consegue che la sospensione discrezionale di cui trattasi è ammessa qualora il giudice del secondo giudizio enunci, in maniera esplicita, i motivi per i quali non intenda riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (cfr., ex plurimis, Cass. 12 novembre 2014, n. 24046; Cass. ord. 29 maggio 2019, n. 14738;
Cass. 8 luglio 2020, n. 14146).
In definitiva, quando tra due giudizi intercorra un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non divenuta irrevocabile, la sospensione di quello pregiudicato può avvenire soltanto qualora il giudice ritenga di non riconoscere l'autorità della decisione impugnata.
Pertanto, nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la decisione del Tribunale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito sussiste un rapporto di pregiudizialità riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225,
12 comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di specifiche norme che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al secondo comma del citato art. 337 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 16 maggio 2017, n. 12035).
Nel caso in esame, l'appello proposto da e Parte_4 Parte_5 [...]
avverso la sentenza n. 1099/2022, con la quale il Tribunale di Salerno ha Parte_6 rigettato la querela di falso contro gli avvisi di ricevimento delle notifiche del decreto ingiuntivo n. 678/2007, per come strutturato, non risulta suscettibile di infirmare l'autorità della decisione del giudizio pregiudicante, giacché fondata sull'argomentata e condivisibile inidoneità dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori articolati dagli opponenti per dimostrare la posteriorità della data del ritiro del provvedimento monitorio presso l' rispetto a quella emergente dagli atti impugnati, con la Controparte_12 conseguenza che non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., né, tanto meno, per pervenire ad una pronuncia difforme, come pur ritenuto possibile in alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21763; Cass. ord. 23 marzo
2022, n. 9470; Cass. ord. 21 novembre 2024, n. 30106).
Il primo motivo di gravame è parimenti infondato nella parte in cui gli e la Pt_4
assumono che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 678/2007 era stato Parte_6 illegittimamente emanato e avrebbe dovuto essere revocato, avendo rinunciato all'eredità di con atto pubblico per notaio da Eboli del 24 maggio Controparte_7 Per_3
2006, rep. n. 4286 – racc. n. 7421.
Ed infatti, il Tribunale di Salerno, nel momento in cui dichiarava correttamente l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 per intempestiva proposizione, non poteva compiere alcuna valutazione in ordine ai motivi articolati dagli e dalla , anche se incentrati sul difetto della titolarità passiva del Pt_4 Parte_6 rapporto obbligatorio controverso, essendosi formato il giudicato sul diritto dell'
di esigere nei loro confronti il credito rinveniente dal Controparte_5 saldo passivo del conto corrente n. 2760460.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudicato sostanziale conseguente alla mancata o, come nel caso di specie, tardiva opposizione ad un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto dal quale deriva e del titolo ad essi sotteso, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi ed
13 estintivi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti o non tempestivamente dedotti con l'opposizione (cfr., ex plurimis, Cass. 24 novembre
2000, n. 15178; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. ord. 18 luglio 2018, n. 19113).
Ne deriva che gli e la , non avendo proposto l'opposizione al decreto Pt_4 Parte_6 ingiuntivo n. 678/2007 nel termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., non potevano utilmente eccepire, al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria, di aver rinunciato all'eredità del loro congiunto e, dunque, di essere privi della titolarità passiva dell'obbligazione per la quale era stato chiesto ed emesso il provvedimento monitorio, proprio in ragione della sua intervenuta irrevocabilità.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dagli e dalla con il secondo Pt_4 Parte_6 motivo di gravame, il Tribunale di Salerno non poteva giammai revocare il decreto ingiuntivo n. 678/2007 a prescindere dalla tempestività dell'opposizione, atteso che l'accertamento della sussistenza del prospettato fatto impeditivo del diritto di credito azionato nei loro confronti dall' presupponeva Controparte_5
l'ammissibilità del rimedio processuale di cui trattasi.
Una volta consolidatosi il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non era legittimato a disporne la revoca sulla base di eccezioni che gli e la Pt_4 Parte_6 avrebbero dovuto far valere mediante la sua impugnazione nel termine stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c., non potendo eludere l'intangibilità del giudicato mediante la postuma verifica dell'asserita carenza, in capo agli attori, della titolarità passiva dell'obbligazione azionata dall'istituto bancario e, dunque, di uno dei presupposti costitutivi della sua domanda di pagamento.
Né gli e la possono sostenere che il decreto ingiuntivo n. 678/2007 Pt_4 Parte_6 sarebbe inesistente, per essere stato emesso nei confronti di soggetti estranei al rapporto giuridico fatto valere in giudizio dall' , dovendo Controparte_5 qualificarsi tale soltanto il provvedimento privo degli elementi necessari a configurarlo come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto (cfr., ex ceteris,
Cass. 11 agosto 1980, n. 4921; Cass. 25 novembre 1988, n. 6354; Cass. 25 maggio 1994,
n. 5114; Cass. 29 marzo 2004, n. 6194), sicché gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia che lo inficiano, sono deducibili mediante la sua tempestiva impugnazione e non con l'opposizione all'esecuzione, con la quale è possibile eccepire unicamente fatti sopravvenuti alla sua formazione (cfr., ex plurimis, Cass. 23 marzo 1999,
n. 2742; Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 4 febbraio 2025, n. 2785).
14 Peraltro, non avendo l' neanche preannunciato agli Controparte_5
e alla l'esercizio dell'azione espropriativa sulla base del decreto Pt_4 Parte_6 ingiuntivo n. 678/2007, il Tribunale di Salerno non avrebbe in alcun modo potuto riqualificare l'opposizione al provvedimento monitorio come opposizione all'esecuzione, la cui proponibilità presuppone almeno la notifica dell'atto di precetto, id est la formale manifestazione della volontà di esigere il credito (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16281).
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale gli e la , Pt_4 Parte_6 richiamando le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio 2022, assumono che la definitività del decreto ingiuntivo non precludeva loro la possibilità di far valere il difetto della propria legittimazione passiva.
In realtà, il principio sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le citate pronunce è applicabile nelle ipotesi in cui, divenuto definitivo un decreto ingiuntivo per mancata opposizione, il consumatore che ne sia stato destinatario intenda contestare la natura vessatoria delle clausole della fideiussione prestata in favore del debitore, sempre che, sul punto, nessuna valutazione sia stata compiuta dal giudice del procedimento monitorio, sicché, per la sua specificità, non è invocabile al di fuori dei casi per i quali è stato espresso, non potendo essere utilizzato come generale rimedio per infirmare l'intangibilità del giudicato mediante la successiva proposizione di azioni di cognizione dirette a promuovere la rivisitazione di questioni orami precluse dalla sua formazione.
Inoltre, la carenza della titolarità passiva di un rapporto controverso, benché sia rilevabile dal giudice anche d'ufficio, inerendo ad un elemento costitutivo della domanda (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. ord. 15 maggio 2018, n. 11744;
Cass. ord. 1 aprile 2025, n. 8625) e non, ad onta di quanto impropriamente affermato dall' e dalla , ad un presupposto processuale, deve essere comunque Pt_4 Parte_6 accertata prima della formazione del giudicato, non potendo, in mancanza, essere eccepita ex post come fatto impeditivo del diritto azionato in giudizio.
Pertanto, non avendo gli e la tempestivamente proposto l'opposizione Pt_4 Parte_6 al decreto ingiuntivo n. 678/2007, la questione della rinuncia all'eredità del loro congiunto e, quindi, del difetto della titolarità passiva dell'obbligazione fatta valere in giudizio dall'
era coperta dal giudicato, con la conseguenza che, in Controparte_5 ragione di tale preclusione, il Tribunale di Salerno non avrebbe in alcun modo potuto rilevarla d'ufficio, né, in ogni caso, valutarla nel merito.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova
15 regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 e dall'infondatezza delle contestazioni sollevate dagli e dalla Pt_4
in ordine alla titolarità, in capo alla , del diritto in Parte_6 Parte_3 contestazione, devono gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito azionato in via monitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, per il primo grado, in euro
5.650,00 per compenso (euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
12.265,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 11.100,00 per compenso (euro
1.800,00 per la fase di studio del giudizio di appello n. 1189/2023 GC, euro 2.000,00 per la fase di studio del giudizio di appello n. 1239/2023 GC, euro 1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello n. 1189/2023 GC, euro 1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello n. 1239/2023 GC ed euro 4.500,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 1189/2023 GC e n. 1239/2023 GC), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione proposta dagli e dalla Pt_4
integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto Parte_6 processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte dalla , quale mandataria della “ , Parte_1 Parte_3 nonché da e avverso la Parte_4 Parte_5 Parte_6
16 sentenza n. 3826/2022 del Tribunale di Salerno con atti di citazione rispettivamente notificati il 16 novembre 2023 e l'1 dicembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della pronuncia di primo grado, dichiara che la è l'attuale Parte_3 titolare del credito originariamente azionato dall' Controparte_5 in forza del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 2760460 e cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 678/2007 del Tribunale di Salerno;
2. rigetta l'appello spiegato da e Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...]
3. condanna e , in via Parte_4 Parte_5 Parte_6 solidale, alla refusione, in favore della , quale mandataria della “ Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per Parte_3 il primo grado, in euro 5.650,00 per compenso difensivo (euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale),
e, per il secondo grado, in euro 12.265,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro
11.100,00 per compenso difensivo (euro 1.800,00 per la fase di studio del giudizio di appello n. 1189/2023 GC, euro 2.000,00 per la fase di studio del giudizio di appello n. 1239/2023 GC, euro 1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello n.
1189/2023 GC, euro 1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello n.
1239/2023 GC ed euro 4.500,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n.
1189/2023 GC e n. 1239/2023 GC), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e Parte_4 Parte_5
. Parte_6
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
17
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1189/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. fisc. Parte_1
, p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
quale mandataria della “ , con sede legale in Milano,
[...] Parte_3 al viale Brenta, n. 18/B, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_3 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Giacomo Pignata, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Aversa, alla via C. Pisacane, n. 1; appellante
E
1. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Vicinale Parte_4
San Pietro, cod. fisc. , nata a [...] il C.F._1 Parte_5
22 aprile 1984, residente in [...], 19 Develan Street (Stati Uniti d'America), cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_6
(Venezuela) il 17 marzo 1959, residente in [...], alla via Vicinale San Pietro, cod. fisc.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta, dall'avv. Matteo De Crescenzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Guercio, n. 319; appellati
1 2. “ (GIA' “ ), Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, cod. fisc. e p. iva
, in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4 intimata ex art. 331, comma 1, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3826/2022 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
NONCHE'
nella riunita causa iscritta al n. 1239/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
1. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Vicinale Parte_4
San Pietro, cod. fisc. , nata a [...] il C.F._1 Parte_5
22 aprile 1984, residente in [...], 19 Develan Street (Stati Uniti d'America), cod. fisc. , , nata a [...] C.F._2 Parte_6
(Venezuela) il 17 marzo 1959, residente in [...], alla via Vicinale San Pietro, cod. fisc.
, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._3 appello, dall'avv. Matteo De Crescenzo, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Salerno, alla via L. Guercio, n. 319; appellanti
E
1. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. Parte_1 fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2
quale mandataria della “ , con sede legale in Parte_2 Parte_3
Milano, al viale Brenta, n. 18/B, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, P.IVA_3 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giacomo
Pignata, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa, alla via C. Pisacane, n. 1; appellata
2. “ (GIA' “ ), Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, cod. fisc. e p. iva
, in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4 appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3826/2022 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 2 per l'appellante “ , quale mandataria della “ Parte_1 Parte_3
, nel giudizio n. 1189/2023 GC (come da atto di appello) – “accogliere l'appello
[...]
e per l'effetto riformare la sentenza n. 3826/2022 pubblicata il 04/11/2022 RG n.
4432/2007 … dichiarando la piena legittimazione della interventrice Parte_3
[... quale titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo n° 678/2007 integralmente confermato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio del doppio grado”; per gli appellati e nel Parte_4 Parte_5 Controparte_3 giudizio n. 1189/2023 GC (come da comparsa di costituzione e risposta) – “rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile ed infondato, Controparte_4 con vittoria di spese e compensi di causa”; per gli appellanti e nel Parte_4 Parte_5 Controparte_3 giudizio n. 1239/2023 GC (come da atto di appello) – “1) in via preliminare valutare la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n.r.g.
374/2022 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1099/2022 che ha deciso la querela di falso proposto dai sig.ri e;
2) accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti in Pt_4 Parte_6 atto e per l'effetto riformare la sentenza n. 3826/2022, resa dal Tribunale di Salerno e pubblicata in data 4-11-2022, e per l'effetto, 1) accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo il d.i. n. 678/2007 reso dal Tribunale di Salerno per tutti i motivi esposti in atto, sia nei confronti di che della Controparte_5 presunta cessionaria 2) accertare e dichiarare, per i motivi sub b) Controparte_4
e c), in ogni caso, eventualmente previa modificazione della domanda proposta, il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri , e Parte_4 Parte_5 CP_6 nei confronti di e della presunta cessionario Controparte_5 [...] in relazione alla richiesta di pagamento contenuta nel d.i. n. 678/2007, Controparte_4 in quanto non eredi del sig. e, conseguentemente non debitori nei Controparte_7 confronti delle appellate. Con vittoria di spese e compensi di causa in favore del difensore antistatario del doppio grado di giudizio”; per l'appellata “ , quale mandataria della “ , Parte_1 Parte_3 nel giudizio n. 1239/2023 GC (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare di rito - disporre la riunione del presente giudizio RG 1239/2023 al precedente giudizio RG 1189/2023, avente ad oggetto la impugnazione alla medesima sentenza n.
3826/02 del 04/11/22 resa dal Tribunale di Salerno. In via principale - dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sussistendo la palese infondatezza delle
3 ragioni poste a sostegno del gravame;
- rigettare pienamente l'appello per infondatezza dei motivi posti a base del gravame, e confermare integralmente la sentenza n. 3826/2022 del Tribunale di Salerno, pubbl. il 04/11/2022, RG n. 4432/2007 .... Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3826/2022, per come emendata con ordinanza resa l'1 giugno 2023 a norma dell'art. 288 c.p.c., il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e nei Parte_4 Parte_5 Parte_6 confronti dell' , ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione Controparte_5 notificato il 17 aprile 2007, così provvedeva: 1) dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo alla , ritenendo che tale società, intervenuta in Parte_3 giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. per il tramite della , non Parte_1 avesse comprovato di essere divenuta titolare del credito azionato in via monitoria dall'
; 2) dichiarava improcedibile per tardiva proposizione Controparte_5
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 678/2007, emesso su ricorso spiegato dall'
per ottenere da Controparte_5 Parte_4 Parte_5
e , quali eredi di fideiussore della Parte_6 Controparte_7 [...]
, il pagamento della somma di euro 258.000,00 in forza del Parte_7 rapporto di conto corrente n. 2760460, acceso il 6 marzo 2001 ed estinto il 23 marzo 2005, oltre interessi al tasso convenzionale da tale data all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
3) condannava gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore dell' “ ; 4) compensava integralmente le spese di Controparte_5 lite tra gli opponenti e la . Parte_3
Avverso la predetta sentenza la , quale mandataria della Parte_1 [...]
, promuoveva il giudizio di appello n. 1189/2023 GC con atto di Parte_3 citazione notificato il 16 novembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la documentazione prodotta in giudizio, costituita dagli avvisi delle cessioni di crediti pecuniari individuabili in blocco del 27 novembre 2008, del 20 novembre 2014 e del 14 luglio 2017, pubblicati, ex art. 58
d.lgs. n. 385/1993, sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 146 dell'11 dicembre 2008, n. 139 del 25 novembre 2014, e n. 93 dell'8 agosto 2017, era pienamente idonea a comprovare che il credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 678/2007 rientrava tra quelli che, con le richiamate operazioni di cartolarizzazione, erano stati trasferiti, dapprima, dall'
[...]
(poi denominata con atto Controparte_5 Controparte_2
4 pubblico per notaio da Verona del 26 marzo 2008, rep. n. 21201) all' “Aspra Persona_1
Finance s.p.a.”, di seguito, dall' , in cui (con Controparte_8 atto pubblico per notaio da Verona del 14 dicembre 2010, rep. n. 68029) si era Per_2 fusa per incorporazione l' “Aspra Finance s.p.a.”, all' e, infine, Controparte_9 dall' alla;
2) la decisione di prime cure Controparte_9 Parte_3 era nulla per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il Tribunale di Salerno rilevato d'ufficio l'asserita carenza della legittimazione attiva della “ Parte_3
senza sottoporre preventivamente alle parti tale questione.
[...]
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 28 maggio 2024, gli e la eccepivano, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, Pt_4 Parte_6 per non essere stato proposto nei confronti dell' , Controparte_2 sebbene non estromessa dal processo a seguito dell'intervento della “ Parte_3
, e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
[...]
Nell'instaurare il giudizio di appello n. 1239/2023 GC con atto di citazione notificato l'1 dicembre 2023, gli e la impugnavano la sentenza n. 3826/2022 del Pt_4 Parte_6
Tribunale di Salerno per i seguenti motivi: 1) il giudice di prime cure aveva erroneamente dichiarato inammissibile per inosservanza del termine previsto dall'art. 641, comma 1,
c.p.c. l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007, proposta con atto di citazione notificato il 17 aprile 2007, giacché, come dedotto nelle querele di falso spiegate nel corso del processo, la notifica del predetto provvedimento monitorio era avvenuta l'8 marzo
2007 e non il 5 marzo 2007; in ogni caso, la data della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di era stata indicata nel 5 luglio 2007, sicché, almeno nei suoi Parte_4 riguardi, l'opposizione doveva essere considerata tempestiva;
in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 678/2007 era stato indebitamente emanato nei confronti degli opponenti, giacché costoro avevano rinunciato all'eredità del congiunto con atto Controparte_7 pubblico per notaio del 24 maggio 2006, rep. n. 4286 – racc. n. 7421, e, Per_3 dunque, erano privi di legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria azionata dall'
; 2) il Tribunale di Salerno era tenuto a revocare il Controparte_10 decreto ingiuntivo n. 678/2007 a prescindere dalla tempestività dell'opposizione, atteso che l'istituto bancario, sebbene ne fosse onerato, non aveva comprovato che gli attori avevano assunto la qualità di eredi di con la conseguenza che il Controparte_7 provvedimento monitorio doveva ritenersi inesistente, essendo stato emesso nei confronti di soggetti completamente estranei al rapporto obbligatorio azionato in giudizio;
pertanto, il Tribunale di Salerno avrebbe dovuto accertare l'inesistenza della pretesa creditoria nei
5 confronti degli attori, anche riqualificando la domanda come opposizione all'esecuzione;
3) la definitività del decreto ingiuntivo tardivamente opposto non precludeva, come sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze del 17 maggio 2022 in tema di tutela del consumatore, la possibilità di far valere questioni non dedotte, ma deducibili, come l'inesistenza della legittimazione passiva, che, peraltro, costituendo un presupposto processuale, non poteva mai essere coperta dal titolo giudiziale;
del resto, la legitimatio ad causam, potendo essere accertata in ogni stato e grado del giudizio, avrebbe dovuto essere vagliata dal Tribunale di Salerno anche qualora l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 fosse stata effettivamente tardiva.
Gli e la , inoltre, chiedevano la sospensione del giudizio di appello, ex Pt_4 Parte_6 art. 295 c.p.c., fino alla definizione di quello proposto avverso la sentenza n. 1099/2022, con la quale Tribunale di Salerno aveva rigettato la querela di falso spiegata in corso di causa contro le ricevute di ritorno delle notifiche del decreto ingiuntivo n. 678/2007.
Con comparsa risposta depositata il 17 aprile 2024, si costituiva in giudizio la Pt_1
, quale mandataria della , chiedendo, in via
[...] Parte_3 pregiudiziale, la riunione del giudizio di appello n. 1239/2023 GC a quello recante n.
1189/2023 e, nel merito, il rigetto del gravame spiegato dagli e dalla . Pt_4 Parte_6
Disposta la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e disattesa l'istanza di sospensione del giudizio proposta dagli e dalla a norma dell'art. 295 Pt_4 Parte_6
c.p.c., la causa, nella quale l' (già ), Controparte_5 Controparte_2 benché regolarmente evocata anche dalla a seguito di ordinanza di Parte_1 integrazione del contraddittorio emessa nel giudizio n. 1189/2023 GC, restava contumace, veniva rimessa dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, ex art. 352, comma 2, c.p.c., all'udienza del 18 settembre 2025.
L'appello proposto dalla per il tramite della mandataria Parte_3
è fondato e va accolto, avendo la società intervenuta nel primo grado di Parte_1 giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. comprovato di aver acquistato la titolarità del credito originariamente azionato in via monitoria dall' Controparte_5
(poi denominata con deliberazione
[...] Controparte_2 assembleare per atto pubblico del notaio da Verona del 26 marzo 2008, rep. Persona_1
n. 21201 – racc. n. 9282) e, dunque, di avere il diritto di ottenerne il soddisfacimento.
Al riguardo, occorre premettere che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario per effetto di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993 ha
6 anche l'onere di dimostrarvi l'inclusione del credito vantato, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ad eccezione dell'ipotesi in cui la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 2 marzo
2016, n. 4116; Cass. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. 22 febbraio 2022, n. 5857).
La titolarità del credito in capo al cessionario, tuttavia, può essere comprovata non solo mediante la produzione del contratto da cui ne sia desumibile l'effettiva cartolarizzazione, ma anche con il deposito dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, quando gli elementi comuni considerati per la formazione delle singole classi consentano di individuare senza margini di incertezza i rapporti giuridici oggetto di cessione, restando tale valutazione devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis,
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277; Cass. 7 ottobre 2024, n. 26127).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Salerno, sebbene non abbia sollevato alcun rilievo in ordine alla prima cessione del credito derivante dal decreto ingiuntivo n.
678/2007, trasferito dall' (già Controparte_2 Controparte_5
) all' “Aspra Finance s.p.a.” con contratto stipulato il 27 novembre 2008
[...] ai sensi degli artt. 4 e 7 legge n. 130/1999, ritenendola evidentemente comprovata, tuttavia, ha ritenuto indimostrate la seconda e la terza, vale a dire quella intercorsa il 20 novembre 2014 tra l' , nella quale (con atto Controparte_8 pubblico per notaio da Verona del 14 dicembre 2010, rep. n. 68029 – racc. n. Per_2
18919) si era fusa per incorporazione l' “Aspra Finance s.p.a.”, e l' Controparte_9
e quella perfezionatasi il 14 luglio 2017 tra l' e la Controparte_9 [...]
, sull'erroneo presupposto che gli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Parte_3
Ufficiale, parte seconda, n. 139 del 25 novembre 2014, e n. 93 dell'8 agosto 2017, a norma dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, non contenessero elementi descrittivi sufficientemente idonei a identificare la posizione debitoria controversa.
In realtà, l'avviso della cessione di crediti in blocco del 20 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 139 del 25 novembre 2014, nell'indicare i crediti che la aveva acquistato, pro soluto, dall' Controparte_9 [...]
in quelli che, alla data del 31 ottobre 2014, avevano “le seguenti Controparte_8 caratteristiche: tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed
7 altri contratti bancari … classificati 'in sofferenza', nell'accezione di cui alla circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 della AN d'AL … per i quali … non siano intervenuti a tale data atti di quietanza … a seguito di accordi transattivi e/o di bonaria definizione, e che soddisfano altresì i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo ove di seguito diversamente indicato):
1. siano crediti precedentemente acquistati dalla società Aspra
Finance S.p.A. … in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del
Testo Unico ANrio, stipulati con le società cedenti di seguito indicate e per i quali sia stato pubblicato un avviso della relativa cessione nelle Gazzette Ufficiali di seguito indicate: … 27/11/2008 Cessione UniCredit Corporate Gazzetta Ufficiale parte CP_2
II n. 146 del 11/12/2008; 2. siano crediti derivanti da Contratti di Finanziamento retti dal diritto italiano;
3. siano crediti denominati in euro;
e 4. siano crediti derivanti da
Contratti di Finanziamento classificati a sofferenza entro il 30/04/2009”, consente ampiamente di accertare che tra le posizioni debitorie in questione era compresa quella gravante sulla e garantita da con Parte_7 Controparte_7 la fideiussione omnibus sottoscritta il 15 marzo 2002.
Ed invero, il credito per il quale è stato incardinato il procedimento monitorio possiede le caratteristiche riportate nell'avviso di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, giacché
1) rinveniente da un rapporto di conto corrente classificato e volturato a sofferenza il 23 marzo 2005, 2) non oggetto di atti di quietanza o di accordi transattivi, 3) compreso tra quelli precedentemente acquistati dall' “Aspra Finance s.p.a.” con il negozio di cessione stipulato con l' il 27 novembre 2008, 4) derivante Controparte_2 da un contratto regolato dal diritto italiano e 5) denominato in euro, sicché risponde ai parametri indicati nel predetto documento informativo per descrivere ed identificare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco all' in forza dell'operazione Controparte_9 di cartolarizzazione del 20 novembre 2014.
Parimenti, l'avviso della cessione di crediti in blocco del 14 luglio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 93 dell'8 agosto 2017, nel riportare, in maniera alquanto specifica, i tratti distintivi dei crediti che la “ aveva Parte_3 acquistato, pro soluto, dall' , identificandoli in tutti quelli che “(A) Controparte_9 alla data del 3 luglio 2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per CP_9 effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e iii) non siano stati oggetto di cessioni in blocco di portafogli di cui agli avvisi in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 145 del 10/12/2016 e
8 n. 68 del 10/06/2017 e (B) alla data del 3 luglio 2017, salvo ove diversamente previsto, presentano altresì le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): (i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati “in sofferenza”, nell'accezione di cui alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della AN d'AL, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009; (iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a € 63.530.630,46; (v) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in AL o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in
AL; (vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la è divenuta titolare per averli precedentemente Controparte_9 acquistati da in virtù di un contratto di Controparte_8 cessione datato 20 novembre 2014, tra e Controparte_9 [...] sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico ANrio e Controparte_11 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014”, rimuove qualsiasi margine di incertezza sull'acquisto del diritto in contestazione da parte della società intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c..
Ed infatti, il credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 678/2007, alla data del 3 luglio
2017, 1) non era stato soddisfatto o estinto, 2) non aveva formato oggetto di accordi transattivi, 3) non rientrava in precedenti operazioni di cartolarizzazione;
4) derivava da un contratto di conto corrente disciplinato dal diritto nazionale, 5) era espresso in euro, 6) scaturiva da una posizione debitoria classificata a sofferenza, 7) non eccedeva l'importo di euro 63.530.630,46, 8) i debitori ceduti erano persone fisiche residenti in [...], 9) era compreso tra i crediti precedentemente alienati dall' Controparte_8
all' “ con il contratto di cessione del 20 novembre 2014.
[...] Controparte_9
In definitiva, contenendo gli avvisi delle cessioni di crediti in blocco del 20 novembre
2014 e del 14 luglio 2017 elementi valutativi idonei a confermare l'inclusione, in tali operazioni di cartolarizzazione, di quello derivante dal contratto di conto corrente n.
2760460, acceso il 6 marzo 2001 ed estinto il 23 marzo 2005, la “ Parte_3
, per il tramite della mandataria , ha pienamente comprovato di
[...] Parte_1 essere subentrata nella titolarità attiva dell'obbligazione di pagamento per la quale era stato emanato l'opposto decreto ingiuntivo n. 678/2007.
9 La fondatezza del primo motivo di gravame, con il quale la Parte_3 ha censurato la declaratoria della carenza della propria legittimazione attiva, assumendo rilevanza assorbente ai fini dell'accoglimento dell'appello e della riforma, sul punto, della sentenza emanata dal Tribunale di Salerno, con il conseguente riconoscimento della titolarità del diritto di credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 678/2007, rende del tutto ultronea la valutazione dell'ulteriore ragione di impugnazione, relativa all'eccepita violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c..
Infondato, di contro, è l'appello proposto dagli e dalla . Pt_4 Parte_6
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale viene lamentato che il Tribunale di
Salerno ha dichiarato improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 per tardiva proposizione, occorre rilevare che, come emerge per tabulas, tale provvedimento monitorio, notificato dall' , unitamente al prodromico Controparte_5 ricorso, ai sensi degli artt. 149 c.p.c. e 8 legge n. 890/1982, il 2 marzo 2007, non essendo stato consegnato a domicilio per temporanea assenza dei destinatari, veniva depositato dall'addetto al recapito il 5 marzo 2007 presso l'Ufficio Postale di Polla, ove veniva ritirato da per sé, per e per Parte_4 Parte_5 Parte_6 in pari data e non l'8 marzo 2007, mentre l'atto introduttivo del giudizio di cui all'art. 645
c.p.c. veniva da costoro notificato all'istituto bancario il 17 aprile 2007 e, dunque, al di là del termine perentorio (cfr., ex ceteris, Cass. 26 maggio 2003, n. 8334; Cass. 12 luglio
2006, n. 15763; Cass. 4 novembre 2022, n. 32527) stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c..
Né può ragionevolmente sostenere che, almeno nei suoi confronti, il Parte_4 termine di cui all'art. 641, comma 1, non sarebbe decorso, per aver ritirato il decreto ingiuntivo e il propedeutico ricorso presso l'Ufficio Postale di Polla il 5 luglio 2007 e non il 5 marzo 2007, atteso che, come, del resto, osservato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1099/2022, con la quale veniva rigettata la querela di falso spiegata in via incidentale dagli opponenti avverso gli avvisi di ricevimento delle rispettive notifiche, che l'indicazione manuale, sulla sua ricevuta di ritorno, della data del “05-07-2007” in luogo di quella del “05-03-2007” emergente dall'apposita timbratura costituiva un mero errore materiale di compilazione commesso dall'addetto alla consegna dei plichi non recapitati.
Ed invero, risulta oltremodo evidente che l' non avrebbe giammai potuto Pt_4 proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 con atto di citazione notificato il
17 aprile 2007, in cui asseriva di averne ricevuto la notifica in data 8 marzo 2007, qualora avesse ritirato e conosciuto il provvedimento monitorio il 5 luglio 2007, vale a dire dopo averlo impugnato, e non, come di fatto avvenuto, il 5 marzo 2007.
10 Pertanto, soprattutto in ragione della sentenza di rigetto della querela di falso interposta dagli e dalla nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo Pt_4 Parte_6
n. 678/2007 per dimostrare che la data in cui tale provvedimento monitorio era stato ritirato non era il 5 marzo 2007, ma l'8 marzo 2007, il Tribunale di Salerno non poteva che dichiarare l'improcedibilità della loro domanda per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641, comma 1, c.p.c..
Né l'impugnazione della sentenza n. 1099/2022 del Tribunale di Salerno imponeva la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., come richiesto dagli e dalla anche a questa Corte. Pt_4 Parte_6
Ed infatti, come già osservato con l'ordinanza del 9 gennaio 2025, ad eccezione dei soli casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una specifica disposizione normativa ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata una sentenza passata in giudicato, quando tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile disporre la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e non dell'art. 295 c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, nella quale un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c., nel senso che il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in maniera diversa da quella caratterizzante lo stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di prime cure (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. Un., 12 giugno 2012, n. 10027; Cass. ord. 3 novembre 2017, n. 26251; Cass. ord. 4 gennaio 2019, n. 80; Cass. ord. 29 marzo 2023, n. 8885).
Il disposto dell'art. 337, comma 2, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che tale previsione normativa impone al giudice l'alternativa di tenere conto ai fini decisionali della sentenza invocata, che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione, senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
Quanto alla prima ipotesi, occorre osservare che l'autorità alla quale l'art. 337, comma 2,
c.p.c. si riferisce è quella di qualsiasi sentenza, anche assoggettata ai mezzi di impugnazione ordinari, atteso che ogni pronuncia giurisdizionale, ancor prima del passaggio in giudicato, è dotata di una propria valenza, esplicando un'efficacia di accertamento sostanziale al di fuori del processo in cui è stata emanata.
La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto e, con essa,
11 l'esigenza di una sua immediata, benché transitoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da esso.
Tale conclusione trova conferma non solo nelle disposizioni del codice di rito disciplinanti gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel giudizio di primo grado (artt. 278, 279, comma 2, n. 4 e 340 c.p.c.), ma anche nella formulazione letterale dell'art. 337, comma 2,
c.p.c., che riconosce autorità e, quindi, efficacia alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, dal momento che tale evento non è menzionato dalla norma.
L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e, quindi, l'indicazione, ancorché non necessariamente analitica, delle circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della predetta decisione (cfr. Cass. ord. 18 maggio 2022, n.
16051; Cass. ord. 1 febbraio 2025, n. 2429).
In sostanza, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione del processo previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della sentenza di cui venga invocata l'autorità, sulla base di un confronto tra tale decisione e le ragioni per le quali è stata impugnata.
Ne consegue che la sospensione discrezionale di cui trattasi è ammessa qualora il giudice del secondo giudizio enunci, in maniera esplicita, i motivi per i quali non intenda riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (cfr., ex plurimis, Cass. 12 novembre 2014, n. 24046; Cass. ord. 29 maggio 2019, n. 14738;
Cass. 8 luglio 2020, n. 14146).
In definitiva, quando tra due giudizi intercorra un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non divenuta irrevocabile, la sospensione di quello pregiudicato può avvenire soltanto qualora il giudice ritenga di non riconoscere l'autorità della decisione impugnata.
Pertanto, nell'ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la decisione del Tribunale, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ex lege, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito sussiste un rapporto di pregiudizialità riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall'art. 225,
12 comma 2, c.p.c., riconducibile all'area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di specifiche norme che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l'applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al secondo comma del citato art. 337 c.p.c. (cfr. Cass. ord. 16 maggio 2017, n. 12035).
Nel caso in esame, l'appello proposto da e Parte_4 Parte_5 [...]
avverso la sentenza n. 1099/2022, con la quale il Tribunale di Salerno ha Parte_6 rigettato la querela di falso contro gli avvisi di ricevimento delle notifiche del decreto ingiuntivo n. 678/2007, per come strutturato, non risulta suscettibile di infirmare l'autorità della decisione del giudizio pregiudicante, giacché fondata sull'argomentata e condivisibile inidoneità dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori articolati dagli opponenti per dimostrare la posteriorità della data del ritiro del provvedimento monitorio presso l' rispetto a quella emergente dagli atti impugnati, con la Controparte_12 conseguenza che non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., né, tanto meno, per pervenire ad una pronuncia difforme, come pur ritenuto possibile in alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 29 luglio 2021, n. 21763; Cass. ord. 23 marzo
2022, n. 9470; Cass. ord. 21 novembre 2024, n. 30106).
Il primo motivo di gravame è parimenti infondato nella parte in cui gli e la Pt_4
assumono che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 678/2007 era stato Parte_6 illegittimamente emanato e avrebbe dovuto essere revocato, avendo rinunciato all'eredità di con atto pubblico per notaio da Eboli del 24 maggio Controparte_7 Per_3
2006, rep. n. 4286 – racc. n. 7421.
Ed infatti, il Tribunale di Salerno, nel momento in cui dichiarava correttamente l'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 per intempestiva proposizione, non poteva compiere alcuna valutazione in ordine ai motivi articolati dagli e dalla , anche se incentrati sul difetto della titolarità passiva del Pt_4 Parte_6 rapporto obbligatorio controverso, essendosi formato il giudicato sul diritto dell'
di esigere nei loro confronti il credito rinveniente dal Controparte_5 saldo passivo del conto corrente n. 2760460.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui il giudicato sostanziale conseguente alla mancata o, come nel caso di specie, tardiva opposizione ad un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto dal quale deriva e del titolo ad essi sotteso, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi ed
13 estintivi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti o non tempestivamente dedotti con l'opposizione (cfr., ex plurimis, Cass. 24 novembre
2000, n. 15178; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. ord. 18 luglio 2018, n. 19113).
Ne deriva che gli e la , non avendo proposto l'opposizione al decreto Pt_4 Parte_6 ingiuntivo n. 678/2007 nel termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., non potevano utilmente eccepire, al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria, di aver rinunciato all'eredità del loro congiunto e, dunque, di essere privi della titolarità passiva dell'obbligazione per la quale era stato chiesto ed emesso il provvedimento monitorio, proprio in ragione della sua intervenuta irrevocabilità.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dagli e dalla con il secondo Pt_4 Parte_6 motivo di gravame, il Tribunale di Salerno non poteva giammai revocare il decreto ingiuntivo n. 678/2007 a prescindere dalla tempestività dell'opposizione, atteso che l'accertamento della sussistenza del prospettato fatto impeditivo del diritto di credito azionato nei loro confronti dall' presupponeva Controparte_5
l'ammissibilità del rimedio processuale di cui trattasi.
Una volta consolidatosi il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non era legittimato a disporne la revoca sulla base di eccezioni che gli e la Pt_4 Parte_6 avrebbero dovuto far valere mediante la sua impugnazione nel termine stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c., non potendo eludere l'intangibilità del giudicato mediante la postuma verifica dell'asserita carenza, in capo agli attori, della titolarità passiva dell'obbligazione azionata dall'istituto bancario e, dunque, di uno dei presupposti costitutivi della sua domanda di pagamento.
Né gli e la possono sostenere che il decreto ingiuntivo n. 678/2007 Pt_4 Parte_6 sarebbe inesistente, per essere stato emesso nei confronti di soggetti estranei al rapporto giuridico fatto valere in giudizio dall' , dovendo Controparte_5 qualificarsi tale soltanto il provvedimento privo degli elementi necessari a configurarlo come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto (cfr., ex ceteris,
Cass. 11 agosto 1980, n. 4921; Cass. 25 novembre 1988, n. 6354; Cass. 25 maggio 1994,
n. 5114; Cass. 29 marzo 2004, n. 6194), sicché gli altri vizi procedurali, al pari delle ragioni di ingiustizia che lo inficiano, sono deducibili mediante la sua tempestiva impugnazione e non con l'opposizione all'esecuzione, con la quale è possibile eccepire unicamente fatti sopravvenuti alla sua formazione (cfr., ex plurimis, Cass. 23 marzo 1999,
n. 2742; Cass. ord. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. 4 febbraio 2025, n. 2785).
14 Peraltro, non avendo l' neanche preannunciato agli Controparte_5
e alla l'esercizio dell'azione espropriativa sulla base del decreto Pt_4 Parte_6 ingiuntivo n. 678/2007, il Tribunale di Salerno non avrebbe in alcun modo potuto riqualificare l'opposizione al provvedimento monitorio come opposizione all'esecuzione, la cui proponibilità presuppone almeno la notifica dell'atto di precetto, id est la formale manifestazione della volontà di esigere il credito (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16281).
Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale gli e la , Pt_4 Parte_6 richiamando le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio 2022, assumono che la definitività del decreto ingiuntivo non precludeva loro la possibilità di far valere il difetto della propria legittimazione passiva.
In realtà, il principio sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le citate pronunce è applicabile nelle ipotesi in cui, divenuto definitivo un decreto ingiuntivo per mancata opposizione, il consumatore che ne sia stato destinatario intenda contestare la natura vessatoria delle clausole della fideiussione prestata in favore del debitore, sempre che, sul punto, nessuna valutazione sia stata compiuta dal giudice del procedimento monitorio, sicché, per la sua specificità, non è invocabile al di fuori dei casi per i quali è stato espresso, non potendo essere utilizzato come generale rimedio per infirmare l'intangibilità del giudicato mediante la successiva proposizione di azioni di cognizione dirette a promuovere la rivisitazione di questioni orami precluse dalla sua formazione.
Inoltre, la carenza della titolarità passiva di un rapporto controverso, benché sia rilevabile dal giudice anche d'ufficio, inerendo ad un elemento costitutivo della domanda (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. ord. 15 maggio 2018, n. 11744;
Cass. ord. 1 aprile 2025, n. 8625) e non, ad onta di quanto impropriamente affermato dall' e dalla , ad un presupposto processuale, deve essere comunque Pt_4 Parte_6 accertata prima della formazione del giudicato, non potendo, in mancanza, essere eccepita ex post come fatto impeditivo del diritto azionato in giudizio.
Pertanto, non avendo gli e la tempestivamente proposto l'opposizione Pt_4 Parte_6 al decreto ingiuntivo n. 678/2007, la questione della rinuncia all'eredità del loro congiunto e, quindi, del difetto della titolarità passiva dell'obbligazione fatta valere in giudizio dall'
era coperta dal giudicato, con la conseguenza che, in Controparte_5 ragione di tale preclusione, il Tribunale di Salerno non avrebbe in alcun modo potuto rilevarla d'ufficio, né, in ogni caso, valutarla nel merito.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova
15 regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 678/2007 e dall'infondatezza delle contestazioni sollevate dagli e dalla Pt_4
in ordine alla titolarità, in capo alla , del diritto in Parte_6 Parte_3 contestazione, devono gravare su costoro e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito azionato in via monitoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla controparte, per il primo grado, in euro
5.650,00 per compenso (euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale), e, per il secondo grado, in euro
12.265,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 11.100,00 per compenso (euro
1.800,00 per la fase di studio del giudizio di appello n. 1189/2023 GC, euro 2.000,00 per la fase di studio del giudizio di appello n. 1239/2023 GC, euro 1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello n. 1189/2023 GC, euro 1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello n. 1239/2023 GC ed euro 4.500,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n. 1189/2023 GC e n. 1239/2023 GC), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione proposta dagli e dalla Pt_4
integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto Parte_6 processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulle riunite impugnazioni proposte dalla , quale mandataria della “ , Parte_1 Parte_3 nonché da e avverso la Parte_4 Parte_5 Parte_6
16 sentenza n. 3826/2022 del Tribunale di Salerno con atti di citazione rispettivamente notificati il 16 novembre 2023 e l'1 dicembre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della pronuncia di primo grado, dichiara che la è l'attuale Parte_3 titolare del credito originariamente azionato dall' Controparte_5 in forza del saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 2760460 e cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 678/2007 del Tribunale di Salerno;
2. rigetta l'appello spiegato da e Parte_4 Parte_5 Parte_6
[...]
3. condanna e , in via Parte_4 Parte_5 Parte_6 solidale, alla refusione, in favore della , quale mandataria della “ Parte_1 [...]
, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per Parte_3 il primo grado, in euro 5.650,00 per compenso difensivo (euro 1.300,00 per la fase di studio, euro 850,00 per la fase introduttiva ed euro 3.500,00 per la fase decisionale),
e, per il secondo grado, in euro 12.265,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro
11.100,00 per compenso difensivo (euro 1.800,00 per la fase di studio del giudizio di appello n. 1189/2023 GC, euro 2.000,00 per la fase di studio del giudizio di appello n. 1239/2023 GC, euro 1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello n.
1189/2023 GC, euro 1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio di appello n.
1239/2023 GC ed euro 4.500,00 per la fase decisionale dei riuniti giudizi n.
1189/2023 GC e n. 1239/2023 GC), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e Parte_4 Parte_5
. Parte_6
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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