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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1254 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv D'ASCANIO FABIANA la quale fa presente di aver depositato ricevuta di consegna della bozza peritale all' pervenuta dal CTU e chiede la CP_1
decisione riportandosi al ricorso con vittoria di spese di lite e per l'avv. MARINO CP_1
in sostituzione dell'avv. BARONE AR il quale si riporta alla memoria in atti.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1254 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. D'ASCANIO FABIANA ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in CORSO FEDERICO II N. 68 C/O CP_1 P.IVA_1
L'AVVOCATURA DISTRETTUALE 67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE CP_1
AR ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.11.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della dell'assegno di inabilità ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. 222/84, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale del dott. . Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Preliminarmente occorre rilevare che in corso di causa l aveva eccepito di non CP_1
aver ricevuto la bozza peritale.
A seguito di un rinvio della causa per consentire al CTU di depositare la documentazione relativa all'invio all' della bozza peritale, il ricorrente CP_1
depositava ricevuta, pervenutagli dal CTU, di consegna all' della bozza peritale. CP_1
Pertanto l'eccezione dell' appare infondata. CP_1
Nel merito il c.t.u., ha accertato che “il ricorrente risulta affetto da : Discopatia- lombare, con paziente che ha una deambulazione lievemente claudicante per sofferenza radicolare della conduzione nervosa agli arti, dovuta alle discopatie del rachide lombo-sacrale da L3- L5 con protrusioni discali multiple ed ernie espulse che improntano il sacco durale si evidenzia Risentimento radicolare periferico persistente ed episodi di lombosciatalgia acuta, deficit neurologico delle gambe a Dx >del Sx con claudicaz tio neurogena, riduzione dei riflessi ROT ed ipostenia dell'arto inferiore dx.
Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio-grave in terapia multifarmacologica, Ipertensione arteriosa in cura multifarmacologica, diabete mellito tipo 2 in trattamento con ADO”.
Lo stesso CTU ha concluso che “il ricorrente presenta , viste le patologie da cui è affetto, una diminuzione a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali a partire dalla data della revoca ( 23-02-2023) con revisione al triennio a partire dalla visita peritale del 12-05-2025. Poiché le patologie erano presenti già allora” Il giudizio così espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi disposta dal precedente consulente, al quadro patologico riscontrato sulla scorta della documentazione medica esaminata.
Il ricorso va, quindi, accolto con il riconoscimento in capo al ricorrente di una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese di lite relative alle due fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta dal ricorrente e per l'effetto dichiara che il ricorrente medesimo presenta una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza dalla data della revoca (23-
02-2023) con revisione al triennio a partire dalla visita peritale del 12-05-2025;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente CP_1
delle spese di lite che liquida in €. 3.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di Ctu a carico dell' . CP_1
Avezzano 25.11.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza