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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4238/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Amantea, giusta P.IVA_1
procura allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
(Cod. Fisc. ), in proprio e nella qualità Controparte_1 C.F._1
di legale rappresentante della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Colombo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuti
Parte_1
convenuta contumace avente ad oggetto: azione di inefficacia art 44 L. Fall. - restituzioni – risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
La Curatela del fallimento instaurava il presente giudizio nei Parte_1 Parte_1
confronti di in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
Doraemon Viaggi di RD VA Srls, e di RD VA, affinchè fosse dichiarata l'inefficacia, nei confronti della Curatela, dell'atto di cessione di quote per Notaio Dott.ssa
[...]
rep. 68278 racc. 17994 del 10/04/2019, con cui RD VA in data 10/04/2019 - Per_1
pagina 1 di 8 successivamente al fallimento della ditta individuale - aveva ceduto a Parte_1 [...]
le quote, pari al 100% dalla stessa detenute nella società Doraemon Viaggi di Controparte_1
RD VA Srls, per nominali € 1,00.
Conseguentemente, chiedeva la condanna di alla restituzione delle quote dallo Controparte_1
stesso detenute nella società dal 28/03/2019, pari al 100%, in capo alla curatela del
[...]
e di tutti i beni ed attività che componevano l'azienda Parte_1 esercitata, comprensiva della licenza connessa all'attività di trasporto;
chiedeva, altresì, ai sensi dell'art. 44 3° co. L. Fall., accertate le utilità conseguite dalla Doraemon Viaggi di RD VA
Srls dal 28/03/19 in poi, la condanna dei convenuti – in via solidale e/o ognuno per quanto di ragione – alla restituzione delle stesse in favore di parte attrice ovvero, in caso di totale perdita del valore aziendale della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, la condanna dei convenuti, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno, in favore della curatela attrice, da liquidare in via equitativa.
A fondamento della domanda deduceva che, con sentenza n. 20 del 28.03.19, il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato il fallimento di RD VA, quale titolare dell'impresa individuale Doraemon
Viaggi di RD VA;
che, a seguito delle verifiche di natura patrimoniale eseguite dal
Curatore, si era venuti a conoscenza che RD VA, alla data del fallimento della ditta, risultava, altresì, socia al 100% della "Doraemon Viaggi di RD VA Srls" – società costituita in data 13.11.2017 - e che, in data 10/04/2019 - successivamente al dichiarato fallimento - aveva ceduto a le citate quote e, quindi, l'intero capitale sociale, pari a Controparte_1 nominali € 1,00; che, nella fattispecie de qua, ricorreva una specifica ipotesi di atto inefficace erga omnes ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 l. fall., con conseguente diritto della Curatela del fallimento a conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di quote a rogito del Notaio
Dott.ssa del 10/04/2019, Rep. n.68278, Racc. n. 17994, posto in essere da RD Persona_1
VA in favore di con obbligo di restituzione del patrimonio della Controparte_1
Srls alla curatela;
che, ai sensi del III comma dell'art. 44 L. Fall., "sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo comma”, dovendosi avere riguardo alle utilità maturate dal 28.3.2019 (data del dichiarato fallimento) all'attualità; che parimenti legittima era la richiesta di riconoscimento del danno, pari, non solo alle utilità conseguite dalla Doraemon Viaggi di RD VA Srls dal 28.3.2019 in poi, ma anche del valore attuale dell'azienda; che, pur a seguito del chiesto accesso alle scritture contabili da parte del curatore, nulla era stato consegnato dai soggetti legittimati e che anche il consulente della società aveva ha rimesso documentazione incompleta;
che, pertanto, alla luce della difficile quantificazione dei pagina 2 di 8 danni, chiedeva che i convenuti, ognuno per quanto di ragione, fossero condannati a risarcire la curatela dei danni subiti in termini di "utilità perse”, da liquidare in via equitativa.
Si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, il quale eccepiva che, al momento della stipula notarile di cessione, non gli era stata resa nota l'intervenuta dichiarazione di fallimento della ditta individuale avendo appreso la circostanza solo alla data di notificazione Parte_1
dell'atto di citazione da parte della Curatela;
che non si opponeva alla declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di quote di cui all'atto per Notaio Dott.ssa del 10/04/19 Rep. n. Persona_1
68278, posto in essere da RD VA in suo favore, e si rendeva disponibile alla restituzione alla curatela, del patrimonio della Srls, nonché della licenza connessa all'attività di trasporto;
che, quanto alla domanda di restituzione delle utilità conseguite dalla società dal 23/3/2019 in poi, evidenziava che la stessa non aveva conseguito utili, anche in considerazione della crisi correlata al periodo di emergenza per Covid 19 e che, al contrario, la stessa aveva subito ulteriori perdite.
Concludeva chiedendo che fosse accertato che l'acquisizione delle quote societarie non aveva prodotto alcun vantaggio economico e personale in proprio favore, e che RD VA, quale unica responsabile, fosse condannata a manlevare e tenere indenne e/o comunque risarcire
[...]
da tutte le conseguenze pregiudizievoli, in ragione dell'eventuale soccombenza Controparte_1 all'esito del presente giudizio.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio RD
VA e ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale, ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e c.t.u. contabile.
All'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'azione proposta dalla Curatela del Fallimento è finalizzata a Parte_1 Parte_1
conseguire la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 L. Fall., rispetto alla massa fallimentare, dell'atto di cessione di quote per Notaio Dott.ssa rep. 68278 racc. 17994 del 10/04/2019, Persona_1
con cui RD VA in data 10.04.2019 - successivamente al fallimento della ditta individuale
- ha ceduto a le quote, pari al 100% dalla stessa Parte_1 Controparte_1
detenute nella società Doraemon Viaggi di RD VA Srls, per nominali € 1,00, nonché la condanna di alla restituzione delle quote dallo stesso detenute nella società e di Controparte_1
pagina 3 di 8 tutti i beni ed attività che compongono l'azienda esercitata, comprensiva della licenza connessa all'attività di trasporto e, ancora, la condanna dei convenuti – in via solidale e/o ognuno per quanto di ragione – alla restituzione delle utilità conseguite dalla società ovvero al risarcimento del danno, in favore della curatela attrice, da liquidare in via equitativa.
Ai sensi dell'art. 44 L. Fall.: “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.”.
In caso di atti dispositivi stipulati dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia ex art. 44
L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento (cfr. Cass. Civ., n. 24602 del 2.10.2019).
Tale norma costituisce attuazione dei principi della "par condicio creditorum" e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito alla dichiarazione di fallimento, per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio del fallito, senza alcuna interferenza da parte di quest'ultimo che vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità (cfr. Cass. Civ., n.
16958 del 16.6.2021)
Nella fattispecie in esame, è pacifico che RD VA, alla data del fallimento dell'impresa individuale Doraemon Viaggi di RD VA – dichiarato con sentenza del Tribunale di
Cosenza n. 20 del 28.03.2019 – fosse socia al 100% della "Doraemon Viaggi di RD VA
Srls" – società costituita in data 13.11.2017 – e che, in data 10.4.2019, abbia ceduto a
[...]
le citate quote e, quindi, l'intero capitale sociale, pari a nominali € 1,00, con atto per Controparte_1
Notaio Dott.ssa del 10/04/2019, Rep. n.68278, Racc. n. 17994. Persona_1
Consegue che, trattandosi di atto dispositivo compiuto dalla fallita successivamente alla dichiarazione di fallimento, si configura la specifica ipotesi di inefficacia erga omnes ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 L. Fall., a nulla rilevando l'asserita buona fede del cessionario.
Consegue che va dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione di quote pari al 100% del capitale sociale della "Doraemon Viaggi di RD VA Srls", posto in essere da RD VA in favore di per il valore nominale di € 1,00, con rogito per Notaio Dott.ssa Controparte_1
del 10/04/2019, Rep. n.68278, Racc. n. 17994. Persona_1
pagina 4 di 8 Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, la pronuncia di inefficacia di atti depauperativi del patrimonio del fallito contiene, quale conseguenza implicita e senza necessità di una corrispondente richiesta espressa, l'obbligo di restituire i beni ceduti o, se sia materialmente impossibile la restituzione, quello di corrispondere l'equivalente pecuniario del loro valore (cfr. Cass. Civ., n. 17196 del
29.7.2014).
Va, quindi, pronunciata la condanna di in proprio e nella qualità di Controparte_1
legale rappresentante della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, alla restituzione, in favore della Curatela del Fallimento Doraemon Viaggi di RD VA, delle quote dallo stesso detenute nella società "Doraemon Viaggi di RD VA Srls".
Nulla può essere disposto quanto ai beni strumentali di cui la società non risulta proprietaria – secondo quanto accertato dal c.t.u. dott. – ed alla licenza connessa all'attività di trasporto, atteso che Persona_2
la stessa è stata revocata dalla Regione Calabria con decreto n. 10901 del 19.9.2022 con cui si è preso atto della chiusura dell'attività dell'Agenzia denominata . Controparte_2 Parte_1
Quanto alla domanda di condanna dei convenuti alla restituzione delle utilità conseguite dalla società ceduta ovvero al risarcimento del danno, in favore della curatela attrice, da liquidare in via equitativa, si osserva quanto segue.
Dalla prova testimoniale espletata mediante l'escussione di (consulente Testimone_1
commercialista della ditta fallita e della società) e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale di è emersa una situazione di irregolare tenuta delle scritture Controparte_1
contabili da parte della ditta individuale e della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, atteso che il consulente commercialista ha riferito di non avere ricevuto né un parte della documentazione contabile riferita all'anno 2018 e necessaria alla redazione dei bilanci per l'anno 2019, né le dichiarazioni fiscali del 2019 e tutta la documentazione relativa alla contabilità del predetto anno.
Inoltre, lo stesso ha rappresentato una situazione di sostanziale commistione Testimone_1
contabile tra la società e la ditta individuale fallita, anche in riferimento ai pagamenti ricevuti e/o eseguiti indistintamente dall'una e dall'altra.
Ciò posto, anche in esito all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. emesso nei confronti del terzo , quale consulente della ditta fallita e della società ceduta, è stata disposta Testimone_1 consulenza contabile volta a “stimare il valore dell'azienda “Doraemon Viaggi di RD VA
s.r.l.s.” al momento dell'atto di cessione delle quote del 10.4.2019 ed alla data attuale;
verificare e quantificare gli utili eventualmente percepiti dalla predetta azienda nel periodo successivo alla predetta cessione”.
pagina 5 di 8 Il c.t.u., dott. , ha preliminarmente evidenziato la carenza e la parziarietà della Persona_3
documentazione depositata, mancando, in particolare, i bilanci ufficiali ed una situazione economico- patrimoniale alla data della cessione di quote del 10/04/2019, nonché la documentazione bancaria idonea a consentire il riscontro di eventuali movimentazioni di natura finanziarie correlate ad utili percepiti dall'azienda nel periodo successivo alla citata cessione.
E' stato, quindi, rilevato che la società in oggetto, costituita nel 2017, abbia iniziato a svolgere l'attività nel 2018 e che, in termini di composizione dei ricavi, l'esercizio 2018 sia stato interessato principalmente dalla vendita di pacchetti turistici, mentre il 2019 dal noleggio di autobus con conducente;
nel 2020 l'attività svolta è risultata notevolmente limitata con un volume di ricavi esiguo, costituito essenzialmente da noleggio autobus con conducente. Dal riepilogo dei dati acquisiti dai bilanci analitici, poi, sono stati riscontrati rilevanti debiti verso fornitori, nonché una crescita progressiva della debitoria correlata al costo del lavoro, in particolare verso i dipendenti, l'Inps e l'erario per le ritenute. Inoltre, la società non risulta proprietaria di beni strumentali.
Dalla situazione descritta sono derivati risultati parzialmente positivi nella fase di avvio dell'attività, anno 2018 (con utile di esercizio pari ad € 8.293,98), e perdite cospicue negli esercizi successivi.
Sulla base dei dati aziendali esposti, il c.t.u. è pervenuto alla conclusione che il valore dell'azienda facente capo alla società Doraemon Viaggi di RD VA Srls alla data del 10/04/2019, in applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale e tenuto conto delle perdite di gestione, dell'assenza di beni strumentali e della prevalenza dei debiti rispetto ai crediti, assuma valore negativo.
Inoltre, con riferimento alla quantificazione degli utili eventualmente percepiti dall'azienda nel periodo successivo alla cessione del 10/04/2019, dall'esame dei bilanci e dei partitari non è stata riscontrata la presenza di poste riconducibili alla distribuzione di utili aziendali.
Va, quindi, rigettata la domanda di condanna alla restituzione delle utilità percepite dalla società ceduta, non essendone stata accertata l'esistenza.
Per quanto concerne la domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa, proposta dalla Curatela del Fallimento, va premesso che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata
pagina 6 di 8 nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (cfr. Cass. Civ., n. 9744 del
12.4.2023).
Inoltre, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass.
Civ., n. 8941 del 18.3.2022).
Nella fattispecie in esame, non sono emersi nel corso del giudizio elementi atti a dimostrare che, per effetto della cessione attuata da RD VA in favore di sia Controparte_1
stata attuata una gestione della società ceduta consapevolmente o, quantomeno, negligentemente preordinata alla perdita delle utilità della stessa, anche in riferimento alla licenza per l'attività di trasporto ed all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggi di cui era titolare.
Sebbene, infatti, sia emersa una sostanziale commistione nella gestione della contabilità riferibile alle attività della ditta individuale e della s.r.l.s. ed un'irregolarità della tenuta delle scritture contabili delle stesse, anche in esito agli accertamenti svolti dal c.t.u., è risultato un utile di esercizio di modesto valore solo nell'anno iniziale di avvio dell'attività (2018), mentre per gli anni successivi sono state registrate rilevanti perdite di esercizio, nonché una sostanziale riduzione dell'attività svolta dalla società che, dal 2019 in poi, è stata limitata a quella di noleggio di autobus con conducente, con progressivo azzeramento della vendita di pacchetti turistici.
Orbene, non sono stati forniti dalla Curatela del Fallimento attrice specifici elementi ed indici probatori da cui desumere che la condotta riferibile alla fallita RD VA, prima, ed al cessionario poi, abbia colposamente compromesso lo svolgimento delle attività Controparte_1
della società e le possibilità di sfruttamento economico delle licenze e delle autorizzazioni di cui la stessa risultava titolare, in pregiudizio delle ragioni dei creditori.
Consegue che, in assenza della prova dell'oggettiva esistenza ontologica di un pregiudizio suscettibile di risarcimento, non può essere accolta la domanda di liquidazione equitativa del danno proposta dalla
Curatela attrice.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022
(scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ad € 52.000,00 - indeterminabile di modesta complessità), seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e liquidate in favore dell'Erario, vista l'attestazione relativa alla mancanza di fondi della procedura, ai sensi dell'art. 144 dpr
115/2002.
pagina 7 di 8 Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia, ex art. 44 L. Fall., dell'atto di cessione di quote pari al 100% del capitale sociale della "Doraemon Viaggi di RD VA Srls", posto in essere da RD
VA in favore di per il valore nominale di € 1,00, con Controparte_1
rogito per Notaio Dott.ssa del 10/04/2019, Rep. n.68278, Racc. n. 17994; Persona_1
2) condanna in proprio e nella qualità di legale rappresentante Controparte_1
della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, alla restituzione, in favore della Curatela del Fallimento Doraemon Viaggi di RD VA, delle quote dallo stesso detenute nella società "Doraemon Viaggi di RD VA Srls";
3) rigetta le domande di condanna dei convenuti alla restituzione delle utilità conseguite dalla società ceduta ovvero al risarcimento del danno, proposte dalla curatela attrice;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 518,00 per esborsi prenotati a debito ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Cosenza, 13.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Amantea, giusta P.IVA_1
procura allegata all'atto di citazione;
- attrice -
E
(Cod. Fisc. ), in proprio e nella qualità Controparte_1 C.F._1
di legale rappresentante della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Colombo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuti
Parte_1
convenuta contumace avente ad oggetto: azione di inefficacia art 44 L. Fall. - restituzioni – risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
La Curatela del fallimento instaurava il presente giudizio nei Parte_1 Parte_1
confronti di in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
Doraemon Viaggi di RD VA Srls, e di RD VA, affinchè fosse dichiarata l'inefficacia, nei confronti della Curatela, dell'atto di cessione di quote per Notaio Dott.ssa
[...]
rep. 68278 racc. 17994 del 10/04/2019, con cui RD VA in data 10/04/2019 - Per_1
pagina 1 di 8 successivamente al fallimento della ditta individuale - aveva ceduto a Parte_1 [...]
le quote, pari al 100% dalla stessa detenute nella società Doraemon Viaggi di Controparte_1
RD VA Srls, per nominali € 1,00.
Conseguentemente, chiedeva la condanna di alla restituzione delle quote dallo Controparte_1
stesso detenute nella società dal 28/03/2019, pari al 100%, in capo alla curatela del
[...]
e di tutti i beni ed attività che componevano l'azienda Parte_1 esercitata, comprensiva della licenza connessa all'attività di trasporto;
chiedeva, altresì, ai sensi dell'art. 44 3° co. L. Fall., accertate le utilità conseguite dalla Doraemon Viaggi di RD VA
Srls dal 28/03/19 in poi, la condanna dei convenuti – in via solidale e/o ognuno per quanto di ragione – alla restituzione delle stesse in favore di parte attrice ovvero, in caso di totale perdita del valore aziendale della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, la condanna dei convenuti, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno, in favore della curatela attrice, da liquidare in via equitativa.
A fondamento della domanda deduceva che, con sentenza n. 20 del 28.03.19, il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato il fallimento di RD VA, quale titolare dell'impresa individuale Doraemon
Viaggi di RD VA;
che, a seguito delle verifiche di natura patrimoniale eseguite dal
Curatore, si era venuti a conoscenza che RD VA, alla data del fallimento della ditta, risultava, altresì, socia al 100% della "Doraemon Viaggi di RD VA Srls" – società costituita in data 13.11.2017 - e che, in data 10/04/2019 - successivamente al dichiarato fallimento - aveva ceduto a le citate quote e, quindi, l'intero capitale sociale, pari a Controparte_1 nominali € 1,00; che, nella fattispecie de qua, ricorreva una specifica ipotesi di atto inefficace erga omnes ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 l. fall., con conseguente diritto della Curatela del fallimento a conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di quote a rogito del Notaio
Dott.ssa del 10/04/2019, Rep. n.68278, Racc. n. 17994, posto in essere da RD Persona_1
VA in favore di con obbligo di restituzione del patrimonio della Controparte_1
Srls alla curatela;
che, ai sensi del III comma dell'art. 44 L. Fall., "sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo comma”, dovendosi avere riguardo alle utilità maturate dal 28.3.2019 (data del dichiarato fallimento) all'attualità; che parimenti legittima era la richiesta di riconoscimento del danno, pari, non solo alle utilità conseguite dalla Doraemon Viaggi di RD VA Srls dal 28.3.2019 in poi, ma anche del valore attuale dell'azienda; che, pur a seguito del chiesto accesso alle scritture contabili da parte del curatore, nulla era stato consegnato dai soggetti legittimati e che anche il consulente della società aveva ha rimesso documentazione incompleta;
che, pertanto, alla luce della difficile quantificazione dei pagina 2 di 8 danni, chiedeva che i convenuti, ognuno per quanto di ragione, fossero condannati a risarcire la curatela dei danni subiti in termini di "utilità perse”, da liquidare in via equitativa.
Si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, il quale eccepiva che, al momento della stipula notarile di cessione, non gli era stata resa nota l'intervenuta dichiarazione di fallimento della ditta individuale avendo appreso la circostanza solo alla data di notificazione Parte_1
dell'atto di citazione da parte della Curatela;
che non si opponeva alla declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di quote di cui all'atto per Notaio Dott.ssa del 10/04/19 Rep. n. Persona_1
68278, posto in essere da RD VA in suo favore, e si rendeva disponibile alla restituzione alla curatela, del patrimonio della Srls, nonché della licenza connessa all'attività di trasporto;
che, quanto alla domanda di restituzione delle utilità conseguite dalla società dal 23/3/2019 in poi, evidenziava che la stessa non aveva conseguito utili, anche in considerazione della crisi correlata al periodo di emergenza per Covid 19 e che, al contrario, la stessa aveva subito ulteriori perdite.
Concludeva chiedendo che fosse accertato che l'acquisizione delle quote societarie non aveva prodotto alcun vantaggio economico e personale in proprio favore, e che RD VA, quale unica responsabile, fosse condannata a manlevare e tenere indenne e/o comunque risarcire
[...]
da tutte le conseguenze pregiudizievoli, in ragione dell'eventuale soccombenza Controparte_1 all'esito del presente giudizio.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio RD
VA e ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale, ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e c.t.u. contabile.
All'udienza del 25.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'azione proposta dalla Curatela del Fallimento è finalizzata a Parte_1 Parte_1
conseguire la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 44 L. Fall., rispetto alla massa fallimentare, dell'atto di cessione di quote per Notaio Dott.ssa rep. 68278 racc. 17994 del 10/04/2019, Persona_1
con cui RD VA in data 10.04.2019 - successivamente al fallimento della ditta individuale
- ha ceduto a le quote, pari al 100% dalla stessa Parte_1 Controparte_1
detenute nella società Doraemon Viaggi di RD VA Srls, per nominali € 1,00, nonché la condanna di alla restituzione delle quote dallo stesso detenute nella società e di Controparte_1
pagina 3 di 8 tutti i beni ed attività che compongono l'azienda esercitata, comprensiva della licenza connessa all'attività di trasporto e, ancora, la condanna dei convenuti – in via solidale e/o ognuno per quanto di ragione – alla restituzione delle utilità conseguite dalla società ovvero al risarcimento del danno, in favore della curatela attrice, da liquidare in via equitativa.
Ai sensi dell'art. 44 L. Fall.: “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.”.
In caso di atti dispositivi stipulati dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia ex art. 44
L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento (cfr. Cass. Civ., n. 24602 del 2.10.2019).
Tale norma costituisce attuazione dei principi della "par condicio creditorum" e della conservazione della massa attiva fallimentare spossessata in seguito alla dichiarazione di fallimento, per effetto dei quali le ragioni di tutti i creditori vengono soddisfatte paritariamente attraverso l'amministrazione, da parte del curatore, del patrimonio del fallito, senza alcuna interferenza da parte di quest'ultimo che vanificherebbe le finalità stesse della procedura di salvaguardia della concorsualità (cfr. Cass. Civ., n.
16958 del 16.6.2021)
Nella fattispecie in esame, è pacifico che RD VA, alla data del fallimento dell'impresa individuale Doraemon Viaggi di RD VA – dichiarato con sentenza del Tribunale di
Cosenza n. 20 del 28.03.2019 – fosse socia al 100% della "Doraemon Viaggi di RD VA
Srls" – società costituita in data 13.11.2017 – e che, in data 10.4.2019, abbia ceduto a
[...]
le citate quote e, quindi, l'intero capitale sociale, pari a nominali € 1,00, con atto per Controparte_1
Notaio Dott.ssa del 10/04/2019, Rep. n.68278, Racc. n. 17994. Persona_1
Consegue che, trattandosi di atto dispositivo compiuto dalla fallita successivamente alla dichiarazione di fallimento, si configura la specifica ipotesi di inefficacia erga omnes ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 L. Fall., a nulla rilevando l'asserita buona fede del cessionario.
Consegue che va dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione di quote pari al 100% del capitale sociale della "Doraemon Viaggi di RD VA Srls", posto in essere da RD VA in favore di per il valore nominale di € 1,00, con rogito per Notaio Dott.ssa Controparte_1
del 10/04/2019, Rep. n.68278, Racc. n. 17994. Persona_1
pagina 4 di 8 Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, la pronuncia di inefficacia di atti depauperativi del patrimonio del fallito contiene, quale conseguenza implicita e senza necessità di una corrispondente richiesta espressa, l'obbligo di restituire i beni ceduti o, se sia materialmente impossibile la restituzione, quello di corrispondere l'equivalente pecuniario del loro valore (cfr. Cass. Civ., n. 17196 del
29.7.2014).
Va, quindi, pronunciata la condanna di in proprio e nella qualità di Controparte_1
legale rappresentante della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, alla restituzione, in favore della Curatela del Fallimento Doraemon Viaggi di RD VA, delle quote dallo stesso detenute nella società "Doraemon Viaggi di RD VA Srls".
Nulla può essere disposto quanto ai beni strumentali di cui la società non risulta proprietaria – secondo quanto accertato dal c.t.u. dott. – ed alla licenza connessa all'attività di trasporto, atteso che Persona_2
la stessa è stata revocata dalla Regione Calabria con decreto n. 10901 del 19.9.2022 con cui si è preso atto della chiusura dell'attività dell'Agenzia denominata . Controparte_2 Parte_1
Quanto alla domanda di condanna dei convenuti alla restituzione delle utilità conseguite dalla società ceduta ovvero al risarcimento del danno, in favore della curatela attrice, da liquidare in via equitativa, si osserva quanto segue.
Dalla prova testimoniale espletata mediante l'escussione di (consulente Testimone_1
commercialista della ditta fallita e della società) e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale di è emersa una situazione di irregolare tenuta delle scritture Controparte_1
contabili da parte della ditta individuale e della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, atteso che il consulente commercialista ha riferito di non avere ricevuto né un parte della documentazione contabile riferita all'anno 2018 e necessaria alla redazione dei bilanci per l'anno 2019, né le dichiarazioni fiscali del 2019 e tutta la documentazione relativa alla contabilità del predetto anno.
Inoltre, lo stesso ha rappresentato una situazione di sostanziale commistione Testimone_1
contabile tra la società e la ditta individuale fallita, anche in riferimento ai pagamenti ricevuti e/o eseguiti indistintamente dall'una e dall'altra.
Ciò posto, anche in esito all'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. emesso nei confronti del terzo , quale consulente della ditta fallita e della società ceduta, è stata disposta Testimone_1 consulenza contabile volta a “stimare il valore dell'azienda “Doraemon Viaggi di RD VA
s.r.l.s.” al momento dell'atto di cessione delle quote del 10.4.2019 ed alla data attuale;
verificare e quantificare gli utili eventualmente percepiti dalla predetta azienda nel periodo successivo alla predetta cessione”.
pagina 5 di 8 Il c.t.u., dott. , ha preliminarmente evidenziato la carenza e la parziarietà della Persona_3
documentazione depositata, mancando, in particolare, i bilanci ufficiali ed una situazione economico- patrimoniale alla data della cessione di quote del 10/04/2019, nonché la documentazione bancaria idonea a consentire il riscontro di eventuali movimentazioni di natura finanziarie correlate ad utili percepiti dall'azienda nel periodo successivo alla citata cessione.
E' stato, quindi, rilevato che la società in oggetto, costituita nel 2017, abbia iniziato a svolgere l'attività nel 2018 e che, in termini di composizione dei ricavi, l'esercizio 2018 sia stato interessato principalmente dalla vendita di pacchetti turistici, mentre il 2019 dal noleggio di autobus con conducente;
nel 2020 l'attività svolta è risultata notevolmente limitata con un volume di ricavi esiguo, costituito essenzialmente da noleggio autobus con conducente. Dal riepilogo dei dati acquisiti dai bilanci analitici, poi, sono stati riscontrati rilevanti debiti verso fornitori, nonché una crescita progressiva della debitoria correlata al costo del lavoro, in particolare verso i dipendenti, l'Inps e l'erario per le ritenute. Inoltre, la società non risulta proprietaria di beni strumentali.
Dalla situazione descritta sono derivati risultati parzialmente positivi nella fase di avvio dell'attività, anno 2018 (con utile di esercizio pari ad € 8.293,98), e perdite cospicue negli esercizi successivi.
Sulla base dei dati aziendali esposti, il c.t.u. è pervenuto alla conclusione che il valore dell'azienda facente capo alla società Doraemon Viaggi di RD VA Srls alla data del 10/04/2019, in applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale e tenuto conto delle perdite di gestione, dell'assenza di beni strumentali e della prevalenza dei debiti rispetto ai crediti, assuma valore negativo.
Inoltre, con riferimento alla quantificazione degli utili eventualmente percepiti dall'azienda nel periodo successivo alla cessione del 10/04/2019, dall'esame dei bilanci e dei partitari non è stata riscontrata la presenza di poste riconducibili alla distribuzione di utili aziendali.
Va, quindi, rigettata la domanda di condanna alla restituzione delle utilità percepite dalla società ceduta, non essendone stata accertata l'esistenza.
Per quanto concerne la domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa, proposta dalla Curatela del Fallimento, va premesso che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata
pagina 6 di 8 nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (cfr. Cass. Civ., n. 9744 del
12.4.2023).
Inoltre, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr. Cass.
Civ., n. 8941 del 18.3.2022).
Nella fattispecie in esame, non sono emersi nel corso del giudizio elementi atti a dimostrare che, per effetto della cessione attuata da RD VA in favore di sia Controparte_1
stata attuata una gestione della società ceduta consapevolmente o, quantomeno, negligentemente preordinata alla perdita delle utilità della stessa, anche in riferimento alla licenza per l'attività di trasporto ed all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggi di cui era titolare.
Sebbene, infatti, sia emersa una sostanziale commistione nella gestione della contabilità riferibile alle attività della ditta individuale e della s.r.l.s. ed un'irregolarità della tenuta delle scritture contabili delle stesse, anche in esito agli accertamenti svolti dal c.t.u., è risultato un utile di esercizio di modesto valore solo nell'anno iniziale di avvio dell'attività (2018), mentre per gli anni successivi sono state registrate rilevanti perdite di esercizio, nonché una sostanziale riduzione dell'attività svolta dalla società che, dal 2019 in poi, è stata limitata a quella di noleggio di autobus con conducente, con progressivo azzeramento della vendita di pacchetti turistici.
Orbene, non sono stati forniti dalla Curatela del Fallimento attrice specifici elementi ed indici probatori da cui desumere che la condotta riferibile alla fallita RD VA, prima, ed al cessionario poi, abbia colposamente compromesso lo svolgimento delle attività Controparte_1
della società e le possibilità di sfruttamento economico delle licenze e delle autorizzazioni di cui la stessa risultava titolare, in pregiudizio delle ragioni dei creditori.
Consegue che, in assenza della prova dell'oggettiva esistenza ontologica di un pregiudizio suscettibile di risarcimento, non può essere accolta la domanda di liquidazione equitativa del danno proposta dalla
Curatela attrice.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022
(scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ad € 52.000,00 - indeterminabile di modesta complessità), seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e liquidate in favore dell'Erario, vista l'attestazione relativa alla mancanza di fondi della procedura, ai sensi dell'art. 144 dpr
115/2002.
pagina 7 di 8 Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'inefficacia, ex art. 44 L. Fall., dell'atto di cessione di quote pari al 100% del capitale sociale della "Doraemon Viaggi di RD VA Srls", posto in essere da RD
VA in favore di per il valore nominale di € 1,00, con Controparte_1
rogito per Notaio Dott.ssa del 10/04/2019, Rep. n.68278, Racc. n. 17994; Persona_1
2) condanna in proprio e nella qualità di legale rappresentante Controparte_1
della Doraemon Viaggi di RD VA Srls, alla restituzione, in favore della Curatela del Fallimento Doraemon Viaggi di RD VA, delle quote dallo stesso detenute nella società "Doraemon Viaggi di RD VA Srls";
3) rigetta le domande di condanna dei convenuti alla restituzione delle utilità conseguite dalla società ceduta ovvero al risarcimento del danno, proposte dalla curatela attrice;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 518,00 per esborsi prenotati a debito ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Cosenza, 13.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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