Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/04/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02933/2025REG.PROV.COLL.
N. 02263/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2022, proposto dal signor CO NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terzigno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la IA (sezione terza) n. 5709/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor CO NI chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, presentata dal ricorrente in data 22 febbraio 2017.
2. Espone l’appellante di essere proprietario di un fabbricato di tre piani, sito nel comune di Terzigno, oggetto di tre istanze di condono: prot. 4242 del 30 aprile 1986, ai sensi della l. 47/1985 (afferente al piano terra ed al piano primo del fabbricato), prot. n. 3367 del 1° marzo 1995, ai sensi della l. 724/1994 (afferente al piano secondo del fabbricato) e prot. 3368 del 1° marzo 1995, ai sensi della l. 724/1994 (afferente al piano terzo del fabbricato).
2.1. Successivamente alla presentazione di dette istanze, effettuava alcuni lavori di completamento, senza incremento di volume e superficie, sanzionate dall’amministrazione con accertamenti del 10 maggio 2006, del 9 gennaio 2007 e del 9 marzo 2015.
2.2. In data 22 febbraio 2017 presentava richiesta di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitativo ex post per le opere in questione.
3. Con ricorso di primo grado impugnava il silenzio rigetto formatosi sull’istanza in questione, articolando due autonomi motivi di appello relativi a:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L. n. 47/1985, violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L. n. 47/1985, violazione e falsa applicazione del protocollo d’intesa tra Regione IA e Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia del 25 luglio 2001, violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria.
4. Il T.a.r adito respingeva il ricorso in quanto parte ricorrente non aveva fornito la prova della doppia conformità delle opere né aveva chiarito in cosa consisterebbero i lavori di completamento effettuati. Rilevava, altresì, che il ricorrente aveva nemmeno prodotto in giudizio né “i verbali relativi agli accertamenti effettuati in data 10 maggio 2006, 9 gennaio 2007 e 9 marzo 2015 dall’Amministrazione comunale intimata, nonostante nel ricorso li menzioni quali allegati al ricorso (cfr. pag. 2), né i “verbali di infrazione edilizia da parte della forestale”, richiamati nella suddetta relazione tecnica allegata all'istanza dell'accertamento di conformità ”.
5. Il ricorrente ha interposto appello, articolando i seguenti profili di censura:
ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO. Il T.a.r. ha completamente omesso di valutare che gli interventi oggetto dell’istanza in argomento consistono in lavori di completamento del manufatto oggetto delle istanze di condono che non hanno comportato alcun aumento di volume e superficie.
ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO – OMESSA PRONUNCIA. La sentenza impugnata risulta parimenti illegittima anche nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso sul rilievo che parte ricorrente “ non solo non ha provato ma non ha neppure chiarito la consistenza delle opere ritenute mero completamento del preesistente manufatto e oggetto delle precedenti istanze di condono .” Va evidenziato, infatti, come con il secondo motivo di ricorso il sig. NI sostenesse che la pendenza delle istanze di condono sull’immobile in sua titolarità non è in alcun modo ostativa al rilascio della sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 atteso che, come chiarito, le opere in discussione riguardano il mero completamento del preesistente manufatto e sono, pertanto, espressamente autorizzabili.
6. Il Comune di Terzigno non si è costituito in giudizio.
7. All’udienza di smaltimento del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dei verbali datati 10 maggio 2006, 9 gennaio 2007 e 9 marzo 2015 (doc. n.ri 2,3 e 4) in quanto depositati solo in grado di appello in violazione dell’art. 104 c.p.a.
8.1. Per tale ragione, il collegio ne dispone lo stralcio dagli atti del giudizio.
9. Premesso quanto sopra, l’appello, in disparte la genericità del medesimo, è infondato.
10. L’appellante non ha chiarito nemmeno nel presente grado di giudizio né in cosa consistano le asserite “opere di completamento” né quali sia la loro consistenza, limitandosi ad affermarne genericamente la “doppia conformità”.
11. Le opere di completamento di un immobile oggetto di domanda di condono, peraltro, possono essere legittimamente realizzate solo con la-previa- procedura prevista dall’art. 35 l. 47/1985 e il previo rilascio dei pareri delle competenti amministrazioni, circostanza che ne preclude la sanabilità ex post ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 poiché, in difetto di autorizzazione, esse mutuano la stessa natura abusiva dell’immobile su cui si innestano.
12. Come chiarito dalla giurisprudenza, è preclusa la modifica del manufatto abusivo per il quale pende la domanda di condono edilizio, al di fuori della procedura di cui all’art. 35 l. 47/1985. In difetto di questa procedura, la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione in sanatoria, restano comunque abusivi (Cons. Stato, Sez. VI, 06/10/2023, n. 8713).
13. Non è possibile, in definitiva, eludere la procedura di cui all’art. 35 l. 47/1985 presentando successivamente un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, la quale è preclusa in radice per gli abusi di carattere sostanziale, quali quelli oggetto di domanda di condono.
14. Irrilevante è, a tal fine, il richiamo al protocollo d’intesa del 25 luglio del 2001 sottoscritto dalla regione IA e dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, che concede agli interessati, in sede di procedimento di sanatoria, la possibilità di presentare un progetto di completamento e riqualificazione dell’intervento abusivo che lo renda compatibile con l’area circostante.
15. Esso non legittima l’interessato alla realizzazione di opere abusive ulteriori, bensì “ impone, in via previa e dunque in ipotesi di possibile rilascio del condono, all’autorità procedente di richiedere all’interessato la redazione di un progetto di adeguamento ” con la conseguenza che “si può escludere che il predetto protocollo imponga sempre e comunque la valutazione di una possibile riqualificazione del manufatto ( o dei manufatti) da sanare, ma che tale onere imponga alla competente autorità solo quando questi si stia determinando all’accoglimento dell’istanza. ” (Cons. Stato sez. VII n. 6133 del 2023).
16. Nel caso di specie non risulta dagli atti né l’appellante ha dedotto di aver presentato un progetto di completamento e di riqualificazione suscettibile di valutazione sulla base dei criteri indicati dall’invocato protocollo.
17. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
18. Nulla spese per mancata costituzione del comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO