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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa De AZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8481/25 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Silvia Franceschini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
Contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di , presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento emesso dalla Sportello Unico per l'Immigrazione di , in data 10.2.2025, di rigetto del nulla osta per CP_1
ricongiungimento familiare. Conclusioni di parte attrice: “In via cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, fino alla definizione del presente procedimento;
Quanto al fumus boni iuris, si richiamano i motivi del ricorso che evidenziano
l'illegittimità del provvedimento impugnato;
circa il periculum in mora, si evidenzia che il ricorrente ha già atteso due anni per potersi ricongiungere al figlio ed il medesimo è ancora in attesa di poter accedere agli studi in Italia e non può più godere di adeguato sostegno morale e materiale in Marocco, circostanze che ledono il diritto del predetto ad una vita privata e familiare dignitosa. Nel merito: - in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio e conseguentemente disporre il rilascio al medesimo del visto di ingresso per motivi familiari.”
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha impugnato il provvedimento sopra indicato, Parte_1
chiedendo l'accertamento del diritto al rilascio del nulla per il ricongiungimento familiare con il figlio, nato in [...] il [...], e al rilascio Persona_1
del visto di ingresso per motivi familiari in favore di quest'ultimo, allegando di essere titolare di un permesso di soggiorno permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, di essere in Italia dal 1993; di aver svolto lavoro subordinato e ora autonomo;
di percepire un reddito sufficiente;
di essere residente a [...]; che l'alloggio era idoneo ad ospitare 4 persone;
che il fratello, si era Persona_2
traferito a in via Lauro Rossi 26, presso altro immobile;
che l'art 20 dlgs CP_1
150/2011 consentiva il rilascio del visto, anche in assenza di nulla osta;
che tale titolo di soggiorno avrebbe consentito un'effettiva tutela del diritto alla vita familiare ex art
8 CEDU.
Si è costituito il con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda in ragione del fatto che nell'alloggio di Cuorgnè vivevano già 4 persone, tra cui il fratello del ricorrente, che il reddito Persona_2
del ricorrente non era sufficiente a mantenere 4 persone.
*****************************
Occorre preliminarmente rilevare che la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del visto per motivi familiari in favore del figlio, Persona_1
nato in [...] il [...], previo accertamento del diritto al rilascio del nulla osta.
Sul punto l'art 20 d.lgs. 150/2011 dispone quanto segue: “La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.”
La fattispecie del ricongiungimento è di natura complessa, comprendendo una prima fase, di competenza della prefettura (Sportello Unico per l'Immigrazione), relativo al rilascio del nulla osta e avente ad oggetto la verifica dell'idoneità alloggiativa e dei presupposti reddituali, e una seconda fase di competenza del Consolato territorialmente competente, relativo al rilascio del visto, previa verifica del rapporto di parentela e di altri presupposti, ove richiesti dalle norme (ad es. vivenza a carico o gravi ragioni di salute cfr. art. 29 c. 1 TUI).
I consolati sono considerati, per giurisprudenza costante, mere articolazioni del
Controparte_2
Nel caso concreto la parte attrice ha evocato in giudizio esclusivamente il
[...]
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato. CP_1
L'avvocatura Distrettuale dello Stato di si è costituita in giudizio, chiedendo il CP_1
rigetto della domanda, senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla chiamata in giudizio del solo . Controparte_1
I sono articolazioni dell'organizzazione dello Stato e sono difesi ex lege CP_3
dall'Avvocatura dello Stato.
Si applica pertanto al caso de quo l'art 4 della L. 260/1958 per cui, in assenza di eccezione dell'Avvocatura dello Stato, la mancata evocazione in giudizio del
[...]
viene sanata, non potendo il Giudice, Controparte_2
d'ufficio rilevare alcunché in ordine alla legittimazione processuale passiva. Sul punto si richiama la costante giurisprudenza di legittimità per cui: “La successiva pronuncia delle sezioni unite n. 30649/2018 ha però precisato che, ove ci si trovi di fronte non a distinte persone giuridiche pubbliche, ma ad organi, cioè ad articolazioni dell'organizzazione dello Stato, forniti di distinta legittimazione, "la carenza di legittimazione passiva dell'organo dello Stato convenuto in giudizio non si traduce
(come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità in quanto: a) deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione (non più eccepibile) dell'organo legittimato;
b) in tal caso il giudice prescrive (a prescindere da una richiesta in tal senso) un termine all'attore per la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo legittimato;
c) in difetto degli atti sub a) e b) – salva naturalmente la facoltà per
l'organo legittimato di intervenire in giudizio – resta preclusa la possibilità di far valere in seguito l'irrituale costituzione del rapporto processuale”. Nel caso in esame non siamo di fronte a distinte persone giuridiche pubbliche, ma ad articolazioni dell'organizzazione dello Stato fornite di distinta legittimazione, ossia il
[...]
e il , così che la mancanza di Controparte_4 Controparte_5
legittimazione del convenuto in giudizio doveva essere eccepita CP_1
dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di opposizione. Non essendo tale eccezione stata proposta, è da ritenersi preclusa la possibilità di far valere l'irrituale costituzione del rapporto processuale davanti a questa Corte.” (cfr Cass.5295/2025).
Di conseguenza, non essendo stato eccepito alcunché dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, deve ritenersi rituale la costituzione del rapporto processuale.
Fatte queste considerazioni preliminari, occorre ora passare al merito della domanda.
La parte attrice, come già anticipato, ha impugnato il provvedimento di rigetto del nulla osta e ha chiesto, ex art 20 d.lgs. 150/2011, il rilascio del visto, anche in assenza di nulla osta. In tale ipotesi, il Giudice è comunque tenuto a verificare la sussistenza dei i presupposti del nulla osta, in quanto elementi costitutivi del diritto al ricongiungimento familiare. La PA, con il provvedimento opposto, ha rigettato la domanda per difetto dell'idoneità alloggiativa, dei requisiti di reddito e del titolo di soggiorno.
In giudizio il ricorrente ha dimostrato che l'alloggio situato a Cuorgnè in via Rivassola
18 è idoneo ad ospitare 4 persone;
che il fratello, indicato nella Persona_2
comparsa di costituzione e risposta come residente nel medesimo alloggio, ha trasferito la propria residenza a , in via Lauro Rossi (cfr. doc. depositata dal ricorrente), CP_1
con la conseguenza che in detto immobile risultano residenti tre persone, tra cui il ricorrente, a cui andrà ad aggiungersi il figlio, come quarto componente.
Con riguardo al profilo reddituale il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di attività lavorativa autonoma stabile e ha depositato la dichiarazione dei redditi 2025, relativa all'anno 2024, da cui emerge un reddito di euro 24.075,00, idoneo nel caso de quo, atteso che l'assegno sociale per l'anno 2024 è pari a euro 6.947,33 (cfr. docc. depositati dalla parte ricorrente e art 29. C. 3 lett. b TUI “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”).
Lo stesso ricorrente ha anche depositato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo con scadenza in data 4.4.2033.
La documentazione versata in atti dimostra pertanto la sussistenza dei presupposti richiesti per il rilascio del nulla osta.
Con riguardo al visto, si osserva che la domanda alla PA è stata presentata in data
4.8.2023 (cfr. provvedimento opposto), quando il figlio era ancora minorenne (cfr. passaporto e certificato di nascita del figlio in atti). Pertanto, trova applicazione l'art. 29 c. 1 lett. B), che non richiede altri presupposti, quali ad esempio la vivenza a carico o le condizioni di salute. Che il sig. sia il figlio del ricorrente emerge sia dall'atto di nascita Persona_1
depositato in atti sia dalla circostanza che la PA, costituendosi, non ha contestato il rapporto di filiazione.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell'accoglimento della domanda sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza
ACCOGLIE il ricorso e riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio, , nonché il diritto di Persona_1
quest'ultimo ad ottenere il visto di ingresso in Italia per motivi familiari.
COMPENSA le spese di lite.
Torino, 26/11/2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Giudice
IA IT De AZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dr.ssa De AZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8481/25 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv. Silvia Franceschini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
Contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di , presso cui è domiciliato;
CP_1
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento emesso dalla Sportello Unico per l'Immigrazione di , in data 10.2.2025, di rigetto del nulla osta per CP_1
ricongiungimento familiare. Conclusioni di parte attrice: “In via cautelare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, fino alla definizione del presente procedimento;
Quanto al fumus boni iuris, si richiamano i motivi del ricorso che evidenziano
l'illegittimità del provvedimento impugnato;
circa il periculum in mora, si evidenzia che il ricorrente ha già atteso due anni per potersi ricongiungere al figlio ed il medesimo è ancora in attesa di poter accedere agli studi in Italia e non può più godere di adeguato sostegno morale e materiale in Marocco, circostanze che ledono il diritto del predetto ad una vita privata e familiare dignitosa. Nel merito: - in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio e conseguentemente disporre il rilascio al medesimo del visto di ingresso per motivi familiari.”
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. ha impugnato il provvedimento sopra indicato, Parte_1
chiedendo l'accertamento del diritto al rilascio del nulla per il ricongiungimento familiare con il figlio, nato in [...] il [...], e al rilascio Persona_1
del visto di ingresso per motivi familiari in favore di quest'ultimo, allegando di essere titolare di un permesso di soggiorno permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, di essere in Italia dal 1993; di aver svolto lavoro subordinato e ora autonomo;
di percepire un reddito sufficiente;
di essere residente a [...]; che l'alloggio era idoneo ad ospitare 4 persone;
che il fratello, si era Persona_2
traferito a in via Lauro Rossi 26, presso altro immobile;
che l'art 20 dlgs CP_1
150/2011 consentiva il rilascio del visto, anche in assenza di nulla osta;
che tale titolo di soggiorno avrebbe consentito un'effettiva tutela del diritto alla vita familiare ex art
8 CEDU.
Si è costituito il con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda in ragione del fatto che nell'alloggio di Cuorgnè vivevano già 4 persone, tra cui il fratello del ricorrente, che il reddito Persona_2
del ricorrente non era sufficiente a mantenere 4 persone.
*****************************
Occorre preliminarmente rilevare che la parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del visto per motivi familiari in favore del figlio, Persona_1
nato in [...] il [...], previo accertamento del diritto al rilascio del nulla osta.
Sul punto l'art 20 d.lgs. 150/2011 dispone quanto segue: “La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.”
La fattispecie del ricongiungimento è di natura complessa, comprendendo una prima fase, di competenza della prefettura (Sportello Unico per l'Immigrazione), relativo al rilascio del nulla osta e avente ad oggetto la verifica dell'idoneità alloggiativa e dei presupposti reddituali, e una seconda fase di competenza del Consolato territorialmente competente, relativo al rilascio del visto, previa verifica del rapporto di parentela e di altri presupposti, ove richiesti dalle norme (ad es. vivenza a carico o gravi ragioni di salute cfr. art. 29 c. 1 TUI).
I consolati sono considerati, per giurisprudenza costante, mere articolazioni del
Controparte_2
Nel caso concreto la parte attrice ha evocato in giudizio esclusivamente il
[...]
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato. CP_1
L'avvocatura Distrettuale dello Stato di si è costituita in giudizio, chiedendo il CP_1
rigetto della domanda, senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla chiamata in giudizio del solo . Controparte_1
I sono articolazioni dell'organizzazione dello Stato e sono difesi ex lege CP_3
dall'Avvocatura dello Stato.
Si applica pertanto al caso de quo l'art 4 della L. 260/1958 per cui, in assenza di eccezione dell'Avvocatura dello Stato, la mancata evocazione in giudizio del
[...]
viene sanata, non potendo il Giudice, Controparte_2
d'ufficio rilevare alcunché in ordine alla legittimazione processuale passiva. Sul punto si richiama la costante giurisprudenza di legittimità per cui: “La successiva pronuncia delle sezioni unite n. 30649/2018 ha però precisato che, ove ci si trovi di fronte non a distinte persone giuridiche pubbliche, ma ad organi, cioè ad articolazioni dell'organizzazione dello Stato, forniti di distinta legittimazione, "la carenza di legittimazione passiva dell'organo dello Stato convenuto in giudizio non si traduce
(come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità in quanto: a) deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza con la contemporanea indicazione (non più eccepibile) dell'organo legittimato;
b) in tal caso il giudice prescrive (a prescindere da una richiesta in tal senso) un termine all'attore per la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo legittimato;
c) in difetto degli atti sub a) e b) – salva naturalmente la facoltà per
l'organo legittimato di intervenire in giudizio – resta preclusa la possibilità di far valere in seguito l'irrituale costituzione del rapporto processuale”. Nel caso in esame non siamo di fronte a distinte persone giuridiche pubbliche, ma ad articolazioni dell'organizzazione dello Stato fornite di distinta legittimazione, ossia il
[...]
e il , così che la mancanza di Controparte_4 Controparte_5
legittimazione del convenuto in giudizio doveva essere eccepita CP_1
dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di opposizione. Non essendo tale eccezione stata proposta, è da ritenersi preclusa la possibilità di far valere l'irrituale costituzione del rapporto processuale davanti a questa Corte.” (cfr Cass.5295/2025).
Di conseguenza, non essendo stato eccepito alcunché dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, deve ritenersi rituale la costituzione del rapporto processuale.
Fatte queste considerazioni preliminari, occorre ora passare al merito della domanda.
La parte attrice, come già anticipato, ha impugnato il provvedimento di rigetto del nulla osta e ha chiesto, ex art 20 d.lgs. 150/2011, il rilascio del visto, anche in assenza di nulla osta. In tale ipotesi, il Giudice è comunque tenuto a verificare la sussistenza dei i presupposti del nulla osta, in quanto elementi costitutivi del diritto al ricongiungimento familiare. La PA, con il provvedimento opposto, ha rigettato la domanda per difetto dell'idoneità alloggiativa, dei requisiti di reddito e del titolo di soggiorno.
In giudizio il ricorrente ha dimostrato che l'alloggio situato a Cuorgnè in via Rivassola
18 è idoneo ad ospitare 4 persone;
che il fratello, indicato nella Persona_2
comparsa di costituzione e risposta come residente nel medesimo alloggio, ha trasferito la propria residenza a , in via Lauro Rossi (cfr. doc. depositata dal ricorrente), CP_1
con la conseguenza che in detto immobile risultano residenti tre persone, tra cui il ricorrente, a cui andrà ad aggiungersi il figlio, come quarto componente.
Con riguardo al profilo reddituale il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di attività lavorativa autonoma stabile e ha depositato la dichiarazione dei redditi 2025, relativa all'anno 2024, da cui emerge un reddito di euro 24.075,00, idoneo nel caso de quo, atteso che l'assegno sociale per l'anno 2024 è pari a euro 6.947,33 (cfr. docc. depositati dalla parte ricorrente e art 29. C. 3 lett. b TUI “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”).
Lo stesso ricorrente ha anche depositato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo con scadenza in data 4.4.2033.
La documentazione versata in atti dimostra pertanto la sussistenza dei presupposti richiesti per il rilascio del nulla osta.
Con riguardo al visto, si osserva che la domanda alla PA è stata presentata in data
4.8.2023 (cfr. provvedimento opposto), quando il figlio era ancora minorenne (cfr. passaporto e certificato di nascita del figlio in atti). Pertanto, trova applicazione l'art. 29 c. 1 lett. B), che non richiede altri presupposti, quali ad esempio la vivenza a carico o le condizioni di salute. Che il sig. sia il figlio del ricorrente emerge sia dall'atto di nascita Persona_1
depositato in atti sia dalla circostanza che la PA, costituendosi, non ha contestato il rapporto di filiazione.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione dell'accoglimento della domanda sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza
ACCOGLIE il ricorso e riconosce al ricorrente il diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio, , nonché il diritto di Persona_1
quest'ultimo ad ottenere il visto di ingresso in Italia per motivi familiari.
COMPENSA le spese di lite.
Torino, 26/11/2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Giudice
IA IT De AZ