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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/10/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 834/2021
Tribunale Ordinario di AO
Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 17/10/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Giuseppina Bianco, in sostituzione dell'avv. VITO CALDIERO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Danila Gravina, in sostituzione dell'avv. VALENTINA
ZANNI.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avv. Bianco si riporta agli atti e contesta la produzione documentale di controparte, anche in relazione alla mediazione che deve pertanto intendersi ineseguita. Si riporta all'atto di opposizione a d.i. e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
L'avv. Gravina, quanto alla mediazione, si riporta alla nota depositata il 09/10/2025, precisando che il verbale di mediazione è firmato in pades e quindi è in una forma corretta e facilmente verificabile. Si riporta, comunque, integralmente alla propria comparsa ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
MA TA
pagina 1 di 7 R.G.N. 834/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di AO, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. MA TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 834/2021 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Parte_1 C.F._1
DI (C.F. ) C.F._2
opponente
E
(C.F. ) in p.l.r.p.t., rappresentata dalla sua Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
opposta-contumace
NONCHÉ
(C.F. ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
OR CO (C.F. ) e NA ZA (C.F. C.F._3
); C.F._4
intervenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2021 (RGAC n. 422/2021) del Tribunale di
AO
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 115/2021 (RGAC n. Parte_1
422/2021) emesso in data 25/03/2021 con il quale il Tribunale di AO gli ha ingiunto di pagina 2 di 7 pagare, in favore di la somma di euro 5.103,29, oltre interessi Controparte_1 come da domanda.
1.1. L'opponente deduce l'illegittimità della pretesa azionata in via monitoria sotto diversi profili, quali: i) l'inammissibilità dello stesso ricorso per decreto ingiuntivo attesa l'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria e la lacunosità della certificazione di cui all'art. 50 T.U.B.; ii) il difetto di legittimazione attiva della società dal momento che il rapporto contrattuale posto alla Controparte_1 base del decreto ingiuntivo è stato intrattenuto con altro istituto, non vi è stata la notificazione della cessione e la pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non è opponibile, perché non intelligibile. Nel merito l'opponente contesta l'an e il quantum della pretesa, atteso che il creditore opposto non vanta alcun credito nei suoi confronti. Egli deduce di essere stato titolare di omonima azienda di vendita di calzature, abbigliamento e accessori in Belvedere e di aver intrattenuto rapporti commerciali con la questa, Pt_2 al fine di procedere alle forniture e concedere il marchio in esclusiva richiese fideiussione bancaria fino alla concorrenza di € 90.000,00, la quale fu rilasciata dalla Controparte_3 sin dal 23/06/2008. Al contempo, al fine di far fronte ad esigenze di liquidità aziendale, lo stesso richiese alla stessa Banca un mutuo ipotecario dell'importo di € Parte_1
90.000,00 e, intanto, rassicurato sulla sua erogazione, anticipò dei pagamenti alla Pt_2 sino alla concorrenza di € 80.000,00. Successivamente, con nota racc. a/r in data
06/11/2012, la fece richiesta alla di “precostituire, CP_3 Parte_3 entro e non oltre il 12/11/2012” la somma di € 10.000,00, che le aveva nel Pt_2 frattempo richiesto in escussione della citata fideiussione bancaria (originariamente di €
90.000,00) e, alla contestazione di aver provocato l'insolvenza della azienda per via della mancata erogazione del chiesto mutuo, l'Istituto non fornì alcun riscontro.
Ritenuta, quindi, la pretesa creditoria infondata anche alla luce della: i. genericità e lacunosità della documentazione prodotta, che non contiene indicazione analitica delle voci di calcolo per sorte capitale, spese, addebiti, saggio di interessi e decorrenza degli stessi, di cui peraltro non è dato sapere se trattasi di interessi pretesi per mora o di interessi convenzionali;
ii. prescrizione ormai maturata, ha concluso per Parte_1
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo con la emissione di ogni altro necessario e consequenziale provvedimento di legge.
1.2. è rimasta contumace e si è costituita, con atto da qualificarsi Controparte_1 come intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del Controparte_2 credito per effetto di atto di cessione del 03/12/2021. La creditrice deduce in fatto, che il credito trae origine dal rapporto di conto corrente n. 10720 acceso in data 19/02/2008 presso la , filiale di Belvedere Marittimo e dal contratto di apertura di credito CP_3 del 25/06/2012, il quale è rimasto totalmente inadempiuto. In data 21/06/2013 la Banca pagina 3 di 7 ha comunicato il proprio recesso dal rapporto di conto corrente e dall'apertura CP_3 di credito e ha richiesto il pagamento del debito esistente all'epoca, pari ad € 4.739,00 oltre interessi a far data dall'01/04/2013. Le circostanze dedotte da e relative Parte_1 alla sua richiesta di un mutuo ipotecario sono del tutto estranee al rapporto di credito fatto valere in questa sede. Pr quanto attiene, invece, alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti, il creditore opposto ha precisato che gli stessi sono stati applicati nella misura contrattualmente convenuta al TAE del 12,44%, inferiore al tasso soglia del 17,58% fissato per il periodo cui risale la relativa pattuizione, mentre sull'eccezione di prescrizione ha dedotto la genericità e l'infondatezza della stessa, dal momento che il contratto di apertura di credito è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed il recesso della banca è stato esercitato il 21/06/2013, onde non è decorso il termine ordinario previsto dall'art. 2946 cod. civ. Conclude, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna al rimborso delle spese di giudizio, nonchè per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
1.3. Dopo l'autorizzazione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'esperimento del procedimento di mediazione sono stati assegnati alle parti i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito delle quali la causa, istruita sulla sola scorta della documentazione prodotta, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Va preliminarmente dato atto che il verbale di mediazione depositato in data
09/10/2025 risulta validamente sottoscritto dal mediatore e dall'avvocato della parte con firma digitale che, dall'esame attraverso applicativo Aruba Sign, è risultata essere valida alla data della formazione del documento. Pertanto, il tentativo di mediazione deve ritenersi validamente esperito.
3. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.
3.1. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: i. sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
ii. il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la pagina 4 di 7 fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Anche la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 (Rv. 674648 - 01)]. Tali principi trovano applicazione anche nel caso in cui il credito fatto valere sia stato acquisito nell'ambito di una operazione di cessione di crediti in blocco. Infatti, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» [Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 4116 del 02/03/2016 (Rv. 638861 - 01)]. Laddove, poi, non sia in contestazione la titolarità del credito ma solo l'inclusione di questo nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, a condizione che questo rechi sufficienti indicazioni per l'identificazione dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi [Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02)].
3.2. Nella specie, occorre premettere che il decreto ingiuntivo n. 115/2021 è stato concesso in favore di la quale, successivamente alla proposizione Controparte_1 dell'opposizione e nelle more del termine dilatorio previsto per la sua eventuale costituzione in giudizio, ha ceduto il credito in favore di la quale è Controparte_2 dunque parte intervenuta nel processo, secondo il noto principio sancito dall'art. 111 c.p.c., secondo cui, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, fermo restando il potere di questa di insistere per la conferma del provvedimento monitorio, in quanto titolare della res litigiosa e non terza
[Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 13/07/2007 (Rv. 600233 – 01)].
Pertanto, è con riferimento al rapporto e alla posizione del creditore opposto, rimasto contumace, che andranno scrutinate la domanda e le eccezioni proposte dall'opponente, il quale nessuna ulteriore contestazione ha, invece, mosso nei confronti di CP_2
ferma in ogni caso la validità dell'atto di intervento e l'ammissibilità dell'attività
[...] difensiva e delle prove offerte da quest'ultima in ragione della titolarità del rapporto controverso.
Fatta tale premessa, questo Giudice ritiene che la documentazione versata in atti e quella posta a corredo della domanda monitoria provino adeguatamente sia la contestata pagina 5 di 7 titolarità del rapporto in capo all'originario creditore opposto ( sia la Controparte_1 persistente validità ed esigibilità del credito azionato.
3.2.1. In punto di legittimazione attiva, è sufficiente fare richiamo alla dichiarazione scritta del 27/11/2022 resa da (cfr. doc. 11 produzione di , Controparte_4 Controparte_2 nella quale si è fusa per incorporazione (già ), originaria titolare del CP_5 CP_3 rapporto di conto corrente n. 10720 e del rapporto di apertura di credito, ove si conferma che il credito da questo scaturito è stato ceduto alla società opposta. La circostanza che la cessione non sia stata notificata personalmente al debitore non è conferente, perché la notifica della cessione non è richiesta ai fini della validità dell'atto di cessione, ma solo per l'opponibilità di eventuali pagamenti effettuati in buona fede dal debitore in favore del cedente e per dirimere conflitti tra più aventi causa [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021 (Rv. 661194 - 01)]. Peraltro, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. Civ. [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
(Rv. 629429 - 01)].
Peraltro, quand'anche la contestazione si dovesse ritenere (tacitamente) estesa anche nei confronti di questo Giudice ritiene che la prova della titolarità del Controparte_2 rapporto in capo a quest'ultima si possa ricavare dall'avviso pubblicato nella GU n. 152 del
23/12/2021 (cfr. doc. 4 produzione di , il quale fa riferimento alla Controparte_6 cessione di crediti da parte di da questa a sua volta acquistati da Controparte_1
(già ), e richiama le posizioni di credito Controparte_7 Controparte_3 fatte oggetto dell'avviso pubblicato nella GU n. 146 del 18/12/2018. Quest'ultimo, a pag.
12 della Gazzetta, reca l'informativa della prima cessione tra (già , in CP_5 CP_3 favore di Per cui, anche in mancanza di prova del contratto di Controparte_1 cessione (quello allegato come doc. 2 si riferisce alla cessione di crediti tra Controparte_1
e in origine appartenuti a Compass Spa e Quarzo Srl), tale
[...] Controparte_2 documento, valutato unitamente all'ulteriore circostanza che l'attuale titolare si trova nel possesso dei documenti giustificativi del credito, ciò che si spiega proprio in ragione del trasferimento del relativo diritto, per come dispone l'art. 1262 cod. civ., consente di ritenere presuntivamente provata la titolarità del credito in capo al creditore costituitosi.
3.2.2. Per quanto attiene agli ulteriori profili di merito, per vero denunciati in forma estremamente generica e vaga dall'opponente, si osserva che: i. la prova del credito è data non già dalla certificazione resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è da intendersi limitata all'emissione del provvedimento monitorio, quanto dai titoli allegati sin pagina 6 di 7 dalla fase monitoria, concernenti l'apertura del conto corrente (doc. 6 del fascicolo monitorio) e l'apertura di credito (doc. 7 del fascicolo monitorio); ii. ai fini della ricostruzione del quantum il creditore ha depositato tutti gli estratti di conto corrente, relativamente ai quali l'opponente non ha mosso contestazioni specifiche, sicché alla data della revoca dell'affidamento il saldo del conto corrente coincideva con l'ammontare del credito ceduto, al quale sono stati aggiunti gli interessi moratori;
iii. il saggio degli interessi convenzionali e moratori è stato convenuto per iscritto ed è anche inferiore al tasso soglia antiusura (cfr. Doc. 5 produzione;
iv. il credito giammai potrebbe essere Controparte_2 prescritto, perché il termine della prescrizione è quello ordinario decennale e il rapporto di credito è sorto nel 2012, onde al 2021 nessuna prescrizione potrà mai essere maturata.
Per il resto, l'opponente deduce l'inesistenza del credito azionato, fondato sui titoli sopra menzionati, (verosimilmente) in ragione di un proprio
contro
-credito per culpa in contraendo, di cui tuttavia non è stata fornita alcuna evidenza documentale, al di là di due lettere raccomandate di diffida, e relativamente alle quali non vi è specifica allegazione o prova né della condotta in ipotesi illecita dalla banca né del pregiudizio patito né del nesso di causa tra la condotta illecita e il danno. Pertanto, anche tale eccezione va disattesa per manifesta infondatezza.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva, facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo a controversie di valore ricomprese nel secondo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.115/2021 (RGAC n.
422/2021) emesso in data 25/03/2021, già dichiarato esecutivo.
Condanna al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2
€ 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute.
AO, 17/10/2025. Il Giudice
MA TA
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di AO
Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 17/10/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Giuseppina Bianco, in sostituzione dell'avv. VITO CALDIERO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Danila Gravina, in sostituzione dell'avv. VALENTINA
ZANNI.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avv. Bianco si riporta agli atti e contesta la produzione documentale di controparte, anche in relazione alla mediazione che deve pertanto intendersi ineseguita. Si riporta all'atto di opposizione a d.i. e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di spese e competenze da distrarsi.
L'avv. Gravina, quanto alla mediazione, si riporta alla nota depositata il 09/10/2025, precisando che il verbale di mediazione è firmato in pades e quindi è in una forma corretta e facilmente verificabile. Si riporta, comunque, integralmente alla propria comparsa ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
MA TA
pagina 1 di 7 R.G.N. 834/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di AO, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. MA TA, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 834/2021 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Parte_1 C.F._1
DI (C.F. ) C.F._2
opponente
E
(C.F. ) in p.l.r.p.t., rappresentata dalla sua Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
opposta-contumace
NONCHÉ
(C.F. ) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
OR CO (C.F. ) e NA ZA (C.F. C.F._3
); C.F._4
intervenuta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 115/2021 (RGAC n. 422/2021) del Tribunale di
AO
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 115/2021 (RGAC n. Parte_1
422/2021) emesso in data 25/03/2021 con il quale il Tribunale di AO gli ha ingiunto di pagina 2 di 7 pagare, in favore di la somma di euro 5.103,29, oltre interessi Controparte_1 come da domanda.
1.1. L'opponente deduce l'illegittimità della pretesa azionata in via monitoria sotto diversi profili, quali: i) l'inammissibilità dello stesso ricorso per decreto ingiuntivo attesa l'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno della domanda monitoria e la lacunosità della certificazione di cui all'art. 50 T.U.B.; ii) il difetto di legittimazione attiva della società dal momento che il rapporto contrattuale posto alla Controparte_1 base del decreto ingiuntivo è stato intrattenuto con altro istituto, non vi è stata la notificazione della cessione e la pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non è opponibile, perché non intelligibile. Nel merito l'opponente contesta l'an e il quantum della pretesa, atteso che il creditore opposto non vanta alcun credito nei suoi confronti. Egli deduce di essere stato titolare di omonima azienda di vendita di calzature, abbigliamento e accessori in Belvedere e di aver intrattenuto rapporti commerciali con la questa, Pt_2 al fine di procedere alle forniture e concedere il marchio in esclusiva richiese fideiussione bancaria fino alla concorrenza di € 90.000,00, la quale fu rilasciata dalla Controparte_3 sin dal 23/06/2008. Al contempo, al fine di far fronte ad esigenze di liquidità aziendale, lo stesso richiese alla stessa Banca un mutuo ipotecario dell'importo di € Parte_1
90.000,00 e, intanto, rassicurato sulla sua erogazione, anticipò dei pagamenti alla Pt_2 sino alla concorrenza di € 80.000,00. Successivamente, con nota racc. a/r in data
06/11/2012, la fece richiesta alla di “precostituire, CP_3 Parte_3 entro e non oltre il 12/11/2012” la somma di € 10.000,00, che le aveva nel Pt_2 frattempo richiesto in escussione della citata fideiussione bancaria (originariamente di €
90.000,00) e, alla contestazione di aver provocato l'insolvenza della azienda per via della mancata erogazione del chiesto mutuo, l'Istituto non fornì alcun riscontro.
Ritenuta, quindi, la pretesa creditoria infondata anche alla luce della: i. genericità e lacunosità della documentazione prodotta, che non contiene indicazione analitica delle voci di calcolo per sorte capitale, spese, addebiti, saggio di interessi e decorrenza degli stessi, di cui peraltro non è dato sapere se trattasi di interessi pretesi per mora o di interessi convenzionali;
ii. prescrizione ormai maturata, ha concluso per Parte_1
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo con la emissione di ogni altro necessario e consequenziale provvedimento di legge.
1.2. è rimasta contumace e si è costituita, con atto da qualificarsi Controparte_1 come intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria del Controparte_2 credito per effetto di atto di cessione del 03/12/2021. La creditrice deduce in fatto, che il credito trae origine dal rapporto di conto corrente n. 10720 acceso in data 19/02/2008 presso la , filiale di Belvedere Marittimo e dal contratto di apertura di credito CP_3 del 25/06/2012, il quale è rimasto totalmente inadempiuto. In data 21/06/2013 la Banca pagina 3 di 7 ha comunicato il proprio recesso dal rapporto di conto corrente e dall'apertura CP_3 di credito e ha richiesto il pagamento del debito esistente all'epoca, pari ad € 4.739,00 oltre interessi a far data dall'01/04/2013. Le circostanze dedotte da e relative Parte_1 alla sua richiesta di un mutuo ipotecario sono del tutto estranee al rapporto di credito fatto valere in questa sede. Pr quanto attiene, invece, alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti, il creditore opposto ha precisato che gli stessi sono stati applicati nella misura contrattualmente convenuta al TAE del 12,44%, inferiore al tasso soglia del 17,58% fissato per il periodo cui risale la relativa pattuizione, mentre sull'eccezione di prescrizione ha dedotto la genericità e l'infondatezza della stessa, dal momento che il contratto di apertura di credito è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed il recesso della banca è stato esercitato il 21/06/2013, onde non è decorso il termine ordinario previsto dall'art. 2946 cod. civ. Conclude, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna al rimborso delle spese di giudizio, nonchè per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
1.3. Dopo l'autorizzazione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e l'esperimento del procedimento di mediazione sono stati assegnati alle parti i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito delle quali la causa, istruita sulla sola scorta della documentazione prodotta, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Va preliminarmente dato atto che il verbale di mediazione depositato in data
09/10/2025 risulta validamente sottoscritto dal mediatore e dall'avvocato della parte con firma digitale che, dall'esame attraverso applicativo Aruba Sign, è risultata essere valida alla data della formazione del documento. Pertanto, il tentativo di mediazione deve ritenersi validamente esperito.
3. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.
3.1. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: i. sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
ii. il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la pagina 4 di 7 fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Anche la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 (Rv. 674648 - 01)]. Tali principi trovano applicazione anche nel caso in cui il credito fatto valere sia stato acquisito nell'ambito di una operazione di cessione di crediti in blocco. Infatti, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» [Cass. Civ. Sez. 1,
Sentenza n. 4116 del 02/03/2016 (Rv. 638861 - 01)]. Laddove, poi, non sia in contestazione la titolarità del credito ma solo l'inclusione di questo nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, a condizione che questo rechi sufficienti indicazioni per l'identificazione dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi [Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02)].
3.2. Nella specie, occorre premettere che il decreto ingiuntivo n. 115/2021 è stato concesso in favore di la quale, successivamente alla proposizione Controparte_1 dell'opposizione e nelle more del termine dilatorio previsto per la sua eventuale costituzione in giudizio, ha ceduto il credito in favore di la quale è Controparte_2 dunque parte intervenuta nel processo, secondo il noto principio sancito dall'art. 111 c.p.c., secondo cui, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, fermo restando il potere di questa di insistere per la conferma del provvedimento monitorio, in quanto titolare della res litigiosa e non terza
[Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 13/07/2007 (Rv. 600233 – 01)].
Pertanto, è con riferimento al rapporto e alla posizione del creditore opposto, rimasto contumace, che andranno scrutinate la domanda e le eccezioni proposte dall'opponente, il quale nessuna ulteriore contestazione ha, invece, mosso nei confronti di CP_2
ferma in ogni caso la validità dell'atto di intervento e l'ammissibilità dell'attività
[...] difensiva e delle prove offerte da quest'ultima in ragione della titolarità del rapporto controverso.
Fatta tale premessa, questo Giudice ritiene che la documentazione versata in atti e quella posta a corredo della domanda monitoria provino adeguatamente sia la contestata pagina 5 di 7 titolarità del rapporto in capo all'originario creditore opposto ( sia la Controparte_1 persistente validità ed esigibilità del credito azionato.
3.2.1. In punto di legittimazione attiva, è sufficiente fare richiamo alla dichiarazione scritta del 27/11/2022 resa da (cfr. doc. 11 produzione di , Controparte_4 Controparte_2 nella quale si è fusa per incorporazione (già ), originaria titolare del CP_5 CP_3 rapporto di conto corrente n. 10720 e del rapporto di apertura di credito, ove si conferma che il credito da questo scaturito è stato ceduto alla società opposta. La circostanza che la cessione non sia stata notificata personalmente al debitore non è conferente, perché la notifica della cessione non è richiesta ai fini della validità dell'atto di cessione, ma solo per l'opponibilità di eventuali pagamenti effettuati in buona fede dal debitore in favore del cedente e per dirimere conflitti tra più aventi causa [Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021 (Rv. 661194 - 01)]. Peraltro, la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. Civ. [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
(Rv. 629429 - 01)].
Peraltro, quand'anche la contestazione si dovesse ritenere (tacitamente) estesa anche nei confronti di questo Giudice ritiene che la prova della titolarità del Controparte_2 rapporto in capo a quest'ultima si possa ricavare dall'avviso pubblicato nella GU n. 152 del
23/12/2021 (cfr. doc. 4 produzione di , il quale fa riferimento alla Controparte_6 cessione di crediti da parte di da questa a sua volta acquistati da Controparte_1
(già ), e richiama le posizioni di credito Controparte_7 Controparte_3 fatte oggetto dell'avviso pubblicato nella GU n. 146 del 18/12/2018. Quest'ultimo, a pag.
12 della Gazzetta, reca l'informativa della prima cessione tra (già , in CP_5 CP_3 favore di Per cui, anche in mancanza di prova del contratto di Controparte_1 cessione (quello allegato come doc. 2 si riferisce alla cessione di crediti tra Controparte_1
e in origine appartenuti a Compass Spa e Quarzo Srl), tale
[...] Controparte_2 documento, valutato unitamente all'ulteriore circostanza che l'attuale titolare si trova nel possesso dei documenti giustificativi del credito, ciò che si spiega proprio in ragione del trasferimento del relativo diritto, per come dispone l'art. 1262 cod. civ., consente di ritenere presuntivamente provata la titolarità del credito in capo al creditore costituitosi.
3.2.2. Per quanto attiene agli ulteriori profili di merito, per vero denunciati in forma estremamente generica e vaga dall'opponente, si osserva che: i. la prova del credito è data non già dalla certificazione resa ai sensi dell'art. 50 T.U.B., la cui efficacia probatoria è da intendersi limitata all'emissione del provvedimento monitorio, quanto dai titoli allegati sin pagina 6 di 7 dalla fase monitoria, concernenti l'apertura del conto corrente (doc. 6 del fascicolo monitorio) e l'apertura di credito (doc. 7 del fascicolo monitorio); ii. ai fini della ricostruzione del quantum il creditore ha depositato tutti gli estratti di conto corrente, relativamente ai quali l'opponente non ha mosso contestazioni specifiche, sicché alla data della revoca dell'affidamento il saldo del conto corrente coincideva con l'ammontare del credito ceduto, al quale sono stati aggiunti gli interessi moratori;
iii. il saggio degli interessi convenzionali e moratori è stato convenuto per iscritto ed è anche inferiore al tasso soglia antiusura (cfr. Doc. 5 produzione;
iv. il credito giammai potrebbe essere Controparte_2 prescritto, perché il termine della prescrizione è quello ordinario decennale e il rapporto di credito è sorto nel 2012, onde al 2021 nessuna prescrizione potrà mai essere maturata.
Per il resto, l'opponente deduce l'inesistenza del credito azionato, fondato sui titoli sopra menzionati, (verosimilmente) in ragione di un proprio
contro
-credito per culpa in contraendo, di cui tuttavia non è stata fornita alcuna evidenza documentale, al di là di due lettere raccomandate di diffida, e relativamente alle quali non vi è specifica allegazione o prova né della condotta in ipotesi illecita dalla banca né del pregiudizio patito né del nesso di causa tra la condotta illecita e il danno. Pertanto, anche tale eccezione va disattesa per manifesta infondatezza.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva, facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, avuto riguardo a controversie di valore ricomprese nel secondo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.115/2021 (RGAC n.
422/2021) emesso in data 25/03/2021, già dichiarato esecutivo.
Condanna al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2
€ 2552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute.
AO, 17/10/2025. Il Giudice
MA TA
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