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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2466 del Ruolo Generale dell'anno 2024
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
Avv. Carmela Trotta, in qualità di difensore di se stessa e da sé medesima rapp.ta e difesa ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Battipaglia, alla via P. Baratta, 110
RICORRENTE
E
Controparte_1 , in persona dell'amministratore p.t.,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, la ricorrente avv. Carmela Trotta, ha
وin persona dell'amministratore p.t., al convenuto in giudizio la Controparte 1 fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma pari ad €. 5.358,30, o nella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per attività difensiva espletata in favore della resistente nei giudizi celebrati innanzi al Tribunale di
Salerno RG 49/19 e Rg 1201721.
La ricorrente deduceva che l'attività difensiva espletata si era concretizzata nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione, fase decisionale e fase cautelare e che i molteplici solleciti di pagamento, anche a mezzo PEC (PEC 01/06/2021, 03/08/2021;
06/08/2022, 21/12/2023) delle competenze maturate, non sortivano alcun effetto.
Asseriva che per la suddetta attività esercitata, aveva emesso regolari fatture, ovvero la n. 09/2021 del 12/03/2021 di € 7.670,94 e la n. 11/2021 del 15/04/2021 di € 3687,36 e che veniva adempiuto il pagamento parziale della fattura n. 09/2021 del 12/03/2021 di € 7670,94 con residuo da avere pari ad €. 1.670,94. In conclusione, ne derivava che l'importo totale delle due fatture da avere era di €.
5.358,30;
Controparte_2Con propria comparsa si costituiva la società in persona del legale rapp.te p.t., la quale, pur riconoscendo il rapporto contrattuale tra le parti, contestava le deduzioni della ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per avere la resistente società pagato l'importo concordato a titolo di compenso professionale.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 22.01.25, il GI dott.ssa D'AM formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc.
Con note scritte depositate in via telematica (note di parte ricorrente del 19.09.25 e note di parte resistente del 26.09.25) per l'udienza del 6.10.25, le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
All'udienza del 6.10.25, questo giudice, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa
D'AM si riservava di provvedere.
Preliminarmente si osserva che l'adesione delle parti nel corso del giudizio alla proposta conciliativa, formulata dal giudice ai sensi dell'articolo 185-bis c.p.c., è circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, per cui legittima la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Più di recente, “la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019)”.
Quest'ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e, pertanto, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite".
Da qui la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
La "cessazione della materia del contendere" è una pronuncia processuale con cui il giudice dichiara la fine di un processo perché, durante il suo svolgimento, si è verificato un evento che ha eliminato il motivo stesso della lite, facendo venir meno la necessità di una decisione nel merito. Si tratta di una forma di estinzione del processo, disciplinata dalla giurisprudenza, che avviene quando l'interesse delle parti a proseguire la controversia è venuto meno. La pronuncia di cessione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia.
Nel caso di specie, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordina alla domanda formulata dalla ricorrente essendo venuta meno, in pendenza del presente giudizio, l'interesse delle parti alla prosecuzione delle lite.
Invero, entrambe le parti hanno depositato la loro accettazione alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 22.01.25.
Pertanto, per effetto della suddetta proposta conciliativa si dispone che parte resistente versi in favore della ricorrente, la somma complessiva di € 1.500,00, con compensazione delle spese giudiziali e rinuncia reciproca a qualsivoglia domanda, pretesa ed eccezione inerente al presente giudizio. Con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le spese giudiziali vanno, dunque, compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 9.10.25
Il GOP dott.ssa Paola Corabi
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile - composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2466 del Ruolo Generale dell'anno 2024
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
TRA
Avv. Carmela Trotta, in qualità di difensore di se stessa e da sé medesima rapp.ta e difesa ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Battipaglia, alla via P. Baratta, 110
RICORRENTE
E
Controparte_1 , in persona dell'amministratore p.t.,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, la ricorrente avv. Carmela Trotta, ha
وin persona dell'amministratore p.t., al convenuto in giudizio la Controparte 1 fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma pari ad €. 5.358,30, o nella diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per attività difensiva espletata in favore della resistente nei giudizi celebrati innanzi al Tribunale di
Salerno RG 49/19 e Rg 1201721.
La ricorrente deduceva che l'attività difensiva espletata si era concretizzata nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione, fase decisionale e fase cautelare e che i molteplici solleciti di pagamento, anche a mezzo PEC (PEC 01/06/2021, 03/08/2021;
06/08/2022, 21/12/2023) delle competenze maturate, non sortivano alcun effetto.
Asseriva che per la suddetta attività esercitata, aveva emesso regolari fatture, ovvero la n. 09/2021 del 12/03/2021 di € 7.670,94 e la n. 11/2021 del 15/04/2021 di € 3687,36 e che veniva adempiuto il pagamento parziale della fattura n. 09/2021 del 12/03/2021 di € 7670,94 con residuo da avere pari ad €. 1.670,94. In conclusione, ne derivava che l'importo totale delle due fatture da avere era di €.
5.358,30;
Controparte_2Con propria comparsa si costituiva la società in persona del legale rapp.te p.t., la quale, pur riconoscendo il rapporto contrattuale tra le parti, contestava le deduzioni della ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per avere la resistente società pagato l'importo concordato a titolo di compenso professionale.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 22.01.25, il GI dott.ssa D'AM formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc.
Con note scritte depositate in via telematica (note di parte ricorrente del 19.09.25 e note di parte resistente del 26.09.25) per l'udienza del 6.10.25, le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal giudice.
All'udienza del 6.10.25, questo giudice, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa
D'AM si riservava di provvedere.
Preliminarmente si osserva che l'adesione delle parti nel corso del giudizio alla proposta conciliativa, formulata dal giudice ai sensi dell'articolo 185-bis c.p.c., è circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, per cui legittima la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Più di recente, “la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019)”.
Quest'ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e, pertanto, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite".
Da qui la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
La "cessazione della materia del contendere" è una pronuncia processuale con cui il giudice dichiara la fine di un processo perché, durante il suo svolgimento, si è verificato un evento che ha eliminato il motivo stesso della lite, facendo venir meno la necessità di una decisione nel merito. Si tratta di una forma di estinzione del processo, disciplinata dalla giurisprudenza, che avviene quando l'interesse delle parti a proseguire la controversia è venuto meno. La pronuncia di cessione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia.
Nel caso di specie, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordina alla domanda formulata dalla ricorrente essendo venuta meno, in pendenza del presente giudizio, l'interesse delle parti alla prosecuzione delle lite.
Invero, entrambe le parti hanno depositato la loro accettazione alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 22.01.25.
Pertanto, per effetto della suddetta proposta conciliativa si dispone che parte resistente versi in favore della ricorrente, la somma complessiva di € 1.500,00, con compensazione delle spese giudiziali e rinuncia reciproca a qualsivoglia domanda, pretesa ed eccezione inerente al presente giudizio. Con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le spese giudiziali vanno, dunque, compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 9.10.25
Il GOP dott.ssa Paola Corabi