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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 631/2024 R.G., passata in decisione all'udienza del 12.11.2025, tra rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Verri e Biagio Martella Parte_1 in virtù mandato alle liti, in atti - opponente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Belli in virtù mandato alle liti, in atti -opposta CP_1
-
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 2190/2023 (R.G. n. 7915/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. L'opposizione è infondata. In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Ciò posto, dalla analisi delle allegazioni delle parti e dall' istruttoria documentale ed orale è emersa la sussistenza del credito dell'opposta, provato con gli ordinativi della merce (docc. n. 3, 4,5,6 del fascicolo), nonché dei documenti di consegna della merce (docc. n. 7,8,9 del fascicolo). All'adempimento contrattuale dell' opposta non è seguito quello dell' opponente, che ha posto a base dell' opposizione dei motivi del tutto generici (ha allegato che “numerose forniture” di CP_1 sarebbero state consegnate in ritardo e/o avrebbero contenuto merce deteriorata, scaduta e inutilizzabile), senza specificare quali fossero le forniture consegnate in ritardo e/o con merce deteriorata, e/o scaduta o inutilizzabile, né quando e come le parti avrebbero “pattuito la sospensione dei pagamenti”. Significativo è, inoltre, oltre a non esservi alcuna prova della sussistenza dei vizi o dei ritardi nella consegna, è che non vi è alcuna prova anche della contestazione di tutto ciò alla parte venditrice. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono contenute nei minimi tariffari, in ragione dell'istruttoria solo documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda attrice e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 2190/2023 (R.G. n. 7915/2023)
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione degli artt.
1-11 D.M. 55/2014 (scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge Lecce, 12.11.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 631/2024 R.G., passata in decisione all'udienza del 12.11.2025, tra rappresentata e difesa dagli avvocati Silvio Verri e Biagio Martella Parte_1 in virtù mandato alle liti, in atti - opponente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Belli in virtù mandato alle liti, in atti -opposta CP_1
-
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 2190/2023 (R.G. n. 7915/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. L'opposizione è infondata. In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533). Ciò posto, dalla analisi delle allegazioni delle parti e dall' istruttoria documentale ed orale è emersa la sussistenza del credito dell'opposta, provato con gli ordinativi della merce (docc. n. 3, 4,5,6 del fascicolo), nonché dei documenti di consegna della merce (docc. n. 7,8,9 del fascicolo). All'adempimento contrattuale dell' opposta non è seguito quello dell' opponente, che ha posto a base dell' opposizione dei motivi del tutto generici (ha allegato che “numerose forniture” di CP_1 sarebbero state consegnate in ritardo e/o avrebbero contenuto merce deteriorata, scaduta e inutilizzabile), senza specificare quali fossero le forniture consegnate in ritardo e/o con merce deteriorata, e/o scaduta o inutilizzabile, né quando e come le parti avrebbero “pattuito la sospensione dei pagamenti”. Significativo è, inoltre, oltre a non esservi alcuna prova della sussistenza dei vizi o dei ritardi nella consegna, è che non vi è alcuna prova anche della contestazione di tutto ciò alla parte venditrice. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono contenute nei minimi tariffari, in ragione dell'istruttoria solo documentale del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda attrice e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 2190/2023 (R.G. n. 7915/2023)
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione degli artt.
1-11 D.M. 55/2014 (scaglione da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge Lecce, 12.11.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI