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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 7999/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7999/2023, promossa da:
(C.F. ), società incorporante per fusione Parte_1 P.IVA_1 [...]
- già , in persona del suo procuratore speciale, dott. Controparte_1 Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi RAIA (C.F. , Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Somma Vesuviana (Na) alla via Aldo Moro n. 32 attrice-opposta contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale CP P.IVA_2 rappresentante p.t., Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. Franco CP_4
MARRUSO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. C.F._2
Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , in via Nizza n. 146 di CP
CP convenuta-opponente in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., sede di - Corso Vittorio Emanuele n. 112 CP terza pignorata – convenuta/contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 II co. cpc)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 30.10.2023, la Parte_1
(di seguito ) ha introdotto la fase di merito dell'opposizione svolta dalla
[...] Pt_1
(di seguito ) nell'ambito della procedura di esecuzione intrapresa con CP pignoramento presso il terzo – Filiale di , rubricato all'R.G.E. N. 3185/2022 CP
(cui sono state riunite le procedure rubricate dal n. 3186 al n. 3197/2022 R.G.E.), tanto in quanto il giudice della sommaria sospendeva, con ordinanza del 30.08.2023, la esecuzione in parola, avuto riguardo agli ordinativi di pagamento prodotti dalla e ritenendo fondata la eccezione di adempimento interposta da quest'ultima avverso i crediti azionati. L'opposta – odierna attrice ha rappresentato (come in sommaria) di essere, invero, ancora creditrice della azienda convenuta, sostenendo che i pagamenti documentati dalla afferirebbero a somme non oggetto degli atti di precetto per cui è causa. Ha riferito, inoltre, che nell'anno 2013 era stato stipulato, tra il sub commissario ad acta della Regione Campania e la società Beta Skye srl - oggi , un protocollo di intesa Pt_1 Parte_1 onde risolvere la problematica del ritardato pagamento delle campane dei crediti fatturati al 31 dicembre 2012; in seguito a tale convenzione, la si era CP impegnata ad estinguere il debito maturato nel riferito periodo temporale, con il versamento di due tranches di pagamento: 1)una prima, pari al 30% dell'importo capitale, entro e non oltre il termine del 15 novembre 2013; 2)una seconda, pari al residuo 70% dell'importo capitale, entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2013. Atteso il mancato versamento dei menzionati saldi alle scadenze convenute, la attrice aveva risolto il Pt_1 protocollo de quo - giusta comunicazione del 6 luglio 2015 –, con l'occasione preannunciando che avrebbe provveduto ad “azionare giudizialmente la residua creditoria... ricontabilizzando gli interessi nel frattempo pervenuti ai sensi dell'art. 1194 c.c.” Ha, infine, evidenziato, in relazione alle plurime esecuzioni intraprese, la possibilità di poter proporre azioni diverse anche su una singola questione, non rinvenendosi “nel codice una norma che sancisca l'improponibilità di un'azione volta al recupero del credito, solo perché ne sia stata già proposta un'altra tesa a riscattare un credito diverso, scaturente dallo stesso contratto tra le stesse parti”. Ha concluso, quindi, nei seguenti termini: “1) In via principale, accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva, in quanto ammissibile, proponibile, procedibile, legittima e fondata, in fatto ed in diritto. 2) Accertare, in accoglimento dei motivi spiegati in atto, l'esistenza del diritto della
[...]
a procedere esecutivamente e, per l'effetto, assegnare le somme pignorate, nonché ordinare Parte_1 al terzo il pagamento delle stesse, per un totale di € Controparte_5
323.169,42. 3) Condannare la e al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP presente giudizio, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. 4) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà come per legge. 5) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia”. 1.1. Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sola -giacché la CP
Banca terza pignorata ha scelto la contumacia-, questa anche nell'odierna sede ha eccepito, in via preliminare, l'avvenuto frazionamento del credito asseritamente vantato dall'opposta, derivando esso “da una vicenda sostanzialmente unitaria e fondata su di un identica prospettazione da parte della pretesa creditrice”. Ha qui ribadito l'avvenuto adempimento dei crediti portati dai titoli esecutivi posti a base delle procedure, sostenendo che già nella precedente fase sommaria aveva “dato ampia prova dell'adempimento, attraverso la produzione dell'ordinativo di pagamento n. 10412 del 16/12/2013 con cui si è data esecuzione al predetto protocollo d'intesa (cfr. all. n. 4). Di contro non è stata compiuta alcuna specifica contestazione a quanto in tal senso dedotto, né si è inteso confutare la documentazione prodotta. Viepiù non è stata allegata alcuna documentazione contabile e/o bancaria a riprova dei conteggi relativi ai pretesi importi residui”. Ha, dunque, testualmente, concluso: “
1. accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., dato l'ingiustificato frazionamento di Parte_1 un credito unitario, con ogni consequenziale statuizione di legge;
2. nel merito, rigettare tutte le istanze ex adverso proposte nei confronti dell' in persona legale rappresentante Controparte_7
p.t., in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, accogliendo l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. dalla stessa proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto in favore della in persona del legale rappresentante p.t., in virtù dei titoli esecutivi azionati;
Parte_1
3. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
1.2 All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (22.05.2024), all'esito della quale il giudizio veniva rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 21.05.2025, e quindi trattenuto in decisione.
2. In apertura, si osserva che la convenuta abbia eccepito, anche nella odierna fase di merito, l'operato frazionamento del credito, azionando la Banca diversi titoli con plurime procedure esecutive pur essendo unitaria la vicenda sostanziale. La riferita circostanza riverbera in realtà i suoi effetti solo nel processo esecutivo, laddove ne condiziona lo svolgimento e la quantificazione delle spese spettanti al creditore esecutante: l'orientamento della Suprema Corte è, difatti, conforme nel ritenere che: “è contrario a buona fede il contegno del creditore che – senza alcun vantaggio o interesse – instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore;
in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati” (Cass., Sez. III, Sentenza n. 6513/2023). Da tanto consegue che in tutti i casi in cui il creditore, senza dimostrare di averne un legittimo vantaggio o uno specifico interesse, instauri e/o minacci di instaurare più procedure esecutive, anche se in forza di diversi titoli esecutivi, nei confronti del suo debitore, devono essere riconosciute, in favore del primo, le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento, in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati. Ebbene, emerge in atti che il GE abbia immediatamente proceduto a riunire tutte le esecuzioni intraprese dalla in danno della (afferenti ai crediti in contestazione), Pt_1
i cui effetti, in termine di spese, andranno, ovviamente, regolamentati in sede esecutiva. Per detto motivo la eccezione qui riproposta non rileva nell'odierna sede. 2.1 Venendo al merito della questione che ci occupa, si rileva come non sia controverso tra le parti che, successivamente alla resa degli azionati titoli esecutivi (segnatamente D.I. n.ri 1706/2008, 5974/2008, 6263/2010, 6264/2010, 6266/2010, 6302/2010, 6326/2010, 7558/2010, 897/2011, 2870/2011, 3545/2011, nonché sentenze n.ri 3188/2022 e 3187/2022) sia intervenuta una transazione avente ad oggetto anche le ragioni di credito in detti titoli consacrate. Sebbene detta circostanza non sia stata correttamente documentata, allegando il negozio in atti, emerge dalle deduzioni defensionali delle parti che lo stesso non vantasse valore novativo, mirando piuttosto, a regolare le modalità di pagamento (e quindi di estinzione) dei crediti sorti entro il 31.12.2012. Ed infatti, va distinto tra transazione oggettiva novativa, quale contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni (con la quale le parti disciplinano per intero il nuovo rapporto negoziale, mutando l'oggetto della prestazione o il titolo del rapporto), e transazione c.d. conservativa o semplice, con la quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni consistenti -anche- in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese(nella specie testualmente l'art. 3 del protocollo prevedeva che, per i pagamenti corrisposti “successivamente al 25 luglio 2013, come anticipazione degli impegni assunti col presente Protocollo, verrà riconosciuto, altresì, un indennizzo forfettario omnicomprensivo nella misura del 60% degli interessi liquidati nei titoli esecutivi e maturati fino alla data del 15 ottobre 2013”), senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo ( c.f.r. in tal senso Cassazione civile 13/03/2019, n. 7194; Cassazione civile n. 12876/2015; Cassazione civile n. 15444/2011; Cassazione civile n. 13717/2006; Cassazione civile n. 1690/2006). Precipitato logico delle considerazioni appena espresse risulta essere l'affermazione giurisprudenziale secondo cui il mero piano di rientro dal debito concordato, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, atteso che con tale accordo le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente, il quale rivivrà in ipotesi di mancato rispetto delle nuove condizioni rapporto ( c.f.r. Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, n.24546; Cassazione civile n. n. 19792 del 2014); in tal caso, dunque, il debito di originario ammontare rimane quiescente sino al saldo, potendo essere riattivata la originaria debitoria in caso di inadempimento. Detta circostanza risulta concretizzatasi nella fattispecie in esame. Sul punto è chiarificante il richiamo – svolto da ambo le parti di causa- alla previsione negoziale di cui agli artt. 3 e 6 del protocollo de quo, espressamente riportato nella comunicazione del 06.07.2015 di risoluzione (questa versata in atti dall' attrice), laddove in seguito al mancato pagamento dei ratei convenuti, la preannunziava di voler azionare “giudizialmente la residua Pt_1 creditoria... ricontabilizzando gli interessi nel frattempo pervenuti ai sensi dell'art. 1194 c.c.” , ritenendo risolto di diritto l'accordo transattivo, in omaggio al disposto dell'art. 1976 c.c., con conseguente reviviscenza degli originari titoli di credito ("nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irresolubilità della transazione", Cass. 645/2024; Cass. 24377/2006; Cass. 1690/2006) e dell'anteriore debito. 2.2 Ciò posto, si osserva come le contestazioni di parte opponente (qui convenuta) si appuntino sulla valenza satisfattiva degli operati pagamenti (di cui alla “delegazione di pagamento” depositata in atti), che vengono dalla medesima qualificati come adempimento totale. La dal canto suo, ne deduce la parziarietà, pur non Pt_1 contestando la valenza probatoria della contabile versata in atti - dalla quale emerge la delega (rectius mandato) data alla centrale unica dei pagamenti (So.Re.Sa. SpA) in data 16.12.2013, per un importo totale di euro 1.585.996,59 da corrispondersi alla Beta Skye Srl. A ciò consegue che il documento in parola, sebbene proveniente dalla stessa parte convenuta che lo ha prodotto, rivesta valore probatorio ex art. 115 cpc, atteso che l'attrice non abbia contestato che la abbia effettivamente corrisposto le somme ivi riportate. La indagine, allora, si appunta sullo stabilire la natura parziale o totale dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria per cui è causa. Si osserva, preliminarmente, in punto di distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a precetto, come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisca un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. In sostanza, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 cpc, contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 5635/2017). Detti principi risultano, invero, precipitato logico di quello generale portato dall'art. 2697 c.c., sicché il Giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'Attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto e previamente, abbia accertato che l'Attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007); in altri termini, l'onere del Convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007). L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (cfr. Cass. n. 23229 del 2004 e Cass. n. 9099 del 2012). Conseguentemente, anche chi esperisce una azione di accertamento negativo - quale è l'opposizione a precetto- deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. Poi, in relazione al correlato onere di specifica allegazione si rileva che:- l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoi effetti giuridici e prova del fatto allegato ovvero. Detta schematizzazione va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 cpc, nel senso che il Giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (cfr. Cass., n. 7878/2000); - il potere d'ufficio del Giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte, alla quale è riservato in via esclusiva il potere di allegazione anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass., n. 5952/2014);- il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone invero che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato (Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7878/2000);- detta attività di allegazione delle parti, peraltro, non può ritenersi soddisfatta con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass., n. 7878/2000; Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7153/2000; Cass., n. 15142/2003). Tanto chiarito in termini generali, emerge come nel caso in esame la non abbia compiutamente assolto all'onere su di lei gravante, limitandosi a denunciare in modo apodittico la erroneità dei conteggi svolti dall'Opposta rispetto alle somme indicate nell'atto di precetto, senza quantificare gli esborsi sostenuti e l'esubero domandato. Non militano in senso inverso le allegazioni documentali offerte: i complessivi pagamenti riferiti ai titoli precettati - per come documentati e non contestati dalla attrice – sono, infatti, individuati in elenco con causale “interessi” e non “sorta capitale”. Ed allora verosimile risulta la ricostruzione della Banca attrice, secondo la quale- mancando l'adempimento del 90,2% del valore nominale dei titoli alla data del 03.07.2015- la transazione veniva risolta ex art. 1456 cc. e la parte di credito già incassata veniva riallocata ai sensi dell'art. 1194 cc, con la conseguenza che residuasse ancora un credito in capo a parte opponente di euro 306.869,23 a titolo di sorta capitale ed accessori. L'eccezione di avvenuto adempimento del debito pecuniario della , pertanto, superata documentalmente e la pretesa creditoria azionata da si rivale fondata. Parte_1
A ciò discende che la domanda proposta da quest'ultima, nella odierna sede, vada accolta giacché fondata, non rinvenendosi in atti prova del totale adempimento da parte della
[...]
dei debiti per i quali risulta sospesa la esecuzione;
di contro, va disposto il rigetto CP dell'opposizione spiegata dalla avverso la esecuzione rubricata presso l'intestato Ufficio all'R.G.E. 3185/2022 (ivi comprese le azioni esecutive a questa riunite ed in ordine alle quali non si è avuta, medio tempore, rinuncia). 3. Con riferimento, infine, al governo delle spese, la controvertibilità dei fatti di causa, la novità delle questioni prospettate ed il rilievo d'ufficio di taluni dei fatti rivelatisi decisivi ai fini decisori, ne giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 7999/2023, promossa da contro Parte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, nel CP contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia di – Filiale di , in persona Controparte_5 CP del legale rapp.te p.t.;
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, respinge Pt_1 Parte_1
l'opposizione proposta da nella procedura R.G.E. 3185/22 + altre, CP rinviando al G.E. titolare del fascicolo per la ripresa del processo esecutivo sospeso;
- compensa integralmente le spese.
Così deciso in Salerno, 26.05.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7999/2023, promossa da:
(C.F. ), società incorporante per fusione Parte_1 P.IVA_1 [...]
- già , in persona del suo procuratore speciale, dott. Controparte_1 Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi RAIA (C.F. , Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Somma Vesuviana (Na) alla via Aldo Moro n. 32 attrice-opposta contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale CP P.IVA_2 rappresentante p.t., Ing. , rappresentata e difesa dall'Avv. Franco CP_4
MARRUSO (C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'U.O.C. C.F._2
Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' , in via Nizza n. 146 di CP
CP convenuta-opponente in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., sede di - Corso Vittorio Emanuele n. 112 CP terza pignorata – convenuta/contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 II co. cpc)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 30.10.2023, la Parte_1
(di seguito ) ha introdotto la fase di merito dell'opposizione svolta dalla
[...] Pt_1
(di seguito ) nell'ambito della procedura di esecuzione intrapresa con CP pignoramento presso il terzo – Filiale di , rubricato all'R.G.E. N. 3185/2022 CP
(cui sono state riunite le procedure rubricate dal n. 3186 al n. 3197/2022 R.G.E.), tanto in quanto il giudice della sommaria sospendeva, con ordinanza del 30.08.2023, la esecuzione in parola, avuto riguardo agli ordinativi di pagamento prodotti dalla e ritenendo fondata la eccezione di adempimento interposta da quest'ultima avverso i crediti azionati. L'opposta – odierna attrice ha rappresentato (come in sommaria) di essere, invero, ancora creditrice della azienda convenuta, sostenendo che i pagamenti documentati dalla afferirebbero a somme non oggetto degli atti di precetto per cui è causa. Ha riferito, inoltre, che nell'anno 2013 era stato stipulato, tra il sub commissario ad acta della Regione Campania e la società Beta Skye srl - oggi , un protocollo di intesa Pt_1 Parte_1 onde risolvere la problematica del ritardato pagamento delle campane dei crediti fatturati al 31 dicembre 2012; in seguito a tale convenzione, la si era CP impegnata ad estinguere il debito maturato nel riferito periodo temporale, con il versamento di due tranches di pagamento: 1)una prima, pari al 30% dell'importo capitale, entro e non oltre il termine del 15 novembre 2013; 2)una seconda, pari al residuo 70% dell'importo capitale, entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2013. Atteso il mancato versamento dei menzionati saldi alle scadenze convenute, la attrice aveva risolto il Pt_1 protocollo de quo - giusta comunicazione del 6 luglio 2015 –, con l'occasione preannunciando che avrebbe provveduto ad “azionare giudizialmente la residua creditoria... ricontabilizzando gli interessi nel frattempo pervenuti ai sensi dell'art. 1194 c.c.” Ha, infine, evidenziato, in relazione alle plurime esecuzioni intraprese, la possibilità di poter proporre azioni diverse anche su una singola questione, non rinvenendosi “nel codice una norma che sancisca l'improponibilità di un'azione volta al recupero del credito, solo perché ne sia stata già proposta un'altra tesa a riscattare un credito diverso, scaturente dallo stesso contratto tra le stesse parti”. Ha concluso, quindi, nei seguenti termini: “1) In via principale, accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva, in quanto ammissibile, proponibile, procedibile, legittima e fondata, in fatto ed in diritto. 2) Accertare, in accoglimento dei motivi spiegati in atto, l'esistenza del diritto della
[...]
a procedere esecutivamente e, per l'effetto, assegnare le somme pignorate, nonché ordinare Parte_1 al terzo il pagamento delle stesse, per un totale di € Controparte_5
323.169,42. 3) Condannare la e al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP presente giudizio, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. 4) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà come per legge. 5) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia”. 1.1. Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della sola -giacché la CP
Banca terza pignorata ha scelto la contumacia-, questa anche nell'odierna sede ha eccepito, in via preliminare, l'avvenuto frazionamento del credito asseritamente vantato dall'opposta, derivando esso “da una vicenda sostanzialmente unitaria e fondata su di un identica prospettazione da parte della pretesa creditrice”. Ha qui ribadito l'avvenuto adempimento dei crediti portati dai titoli esecutivi posti a base delle procedure, sostenendo che già nella precedente fase sommaria aveva “dato ampia prova dell'adempimento, attraverso la produzione dell'ordinativo di pagamento n. 10412 del 16/12/2013 con cui si è data esecuzione al predetto protocollo d'intesa (cfr. all. n. 4). Di contro non è stata compiuta alcuna specifica contestazione a quanto in tal senso dedotto, né si è inteso confutare la documentazione prodotta. Viepiù non è stata allegata alcuna documentazione contabile e/o bancaria a riprova dei conteggi relativi ai pretesi importi residui”. Ha, dunque, testualmente, concluso: “
1. accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., dato l'ingiustificato frazionamento di Parte_1 un credito unitario, con ogni consequenziale statuizione di legge;
2. nel merito, rigettare tutte le istanze ex adverso proposte nei confronti dell' in persona legale rappresentante Controparte_7
p.t., in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, accogliendo l'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. dalla stessa proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che null'altro è dovuto in favore della in persona del legale rappresentante p.t., in virtù dei titoli esecutivi azionati;
Parte_1
3. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
1.2 All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (22.05.2024), all'esito della quale il giudizio veniva rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 21.05.2025, e quindi trattenuto in decisione.
2. In apertura, si osserva che la convenuta abbia eccepito, anche nella odierna fase di merito, l'operato frazionamento del credito, azionando la Banca diversi titoli con plurime procedure esecutive pur essendo unitaria la vicenda sostanziale. La riferita circostanza riverbera in realtà i suoi effetti solo nel processo esecutivo, laddove ne condiziona lo svolgimento e la quantificazione delle spese spettanti al creditore esecutante: l'orientamento della Suprema Corte è, difatti, conforme nel ritenere che: “è contrario a buona fede il contegno del creditore che – senza alcun vantaggio o interesse – instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore;
in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati” (Cass., Sez. III, Sentenza n. 6513/2023). Da tanto consegue che in tutti i casi in cui il creditore, senza dimostrare di averne un legittimo vantaggio o uno specifico interesse, instauri e/o minacci di instaurare più procedure esecutive, anche se in forza di diversi titoli esecutivi, nei confronti del suo debitore, devono essere riconosciute, in favore del primo, le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento, in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati. Ebbene, emerge in atti che il GE abbia immediatamente proceduto a riunire tutte le esecuzioni intraprese dalla in danno della (afferenti ai crediti in contestazione), Pt_1
i cui effetti, in termine di spese, andranno, ovviamente, regolamentati in sede esecutiva. Per detto motivo la eccezione qui riproposta non rileva nell'odierna sede. 2.1 Venendo al merito della questione che ci occupa, si rileva come non sia controverso tra le parti che, successivamente alla resa degli azionati titoli esecutivi (segnatamente D.I. n.ri 1706/2008, 5974/2008, 6263/2010, 6264/2010, 6266/2010, 6302/2010, 6326/2010, 7558/2010, 897/2011, 2870/2011, 3545/2011, nonché sentenze n.ri 3188/2022 e 3187/2022) sia intervenuta una transazione avente ad oggetto anche le ragioni di credito in detti titoli consacrate. Sebbene detta circostanza non sia stata correttamente documentata, allegando il negozio in atti, emerge dalle deduzioni defensionali delle parti che lo stesso non vantasse valore novativo, mirando piuttosto, a regolare le modalità di pagamento (e quindi di estinzione) dei crediti sorti entro il 31.12.2012. Ed infatti, va distinto tra transazione oggettiva novativa, quale contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni (con la quale le parti disciplinano per intero il nuovo rapporto negoziale, mutando l'oggetto della prestazione o il titolo del rapporto), e transazione c.d. conservativa o semplice, con la quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni consistenti -anche- in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese(nella specie testualmente l'art. 3 del protocollo prevedeva che, per i pagamenti corrisposti “successivamente al 25 luglio 2013, come anticipazione degli impegni assunti col presente Protocollo, verrà riconosciuto, altresì, un indennizzo forfettario omnicomprensivo nella misura del 60% degli interessi liquidati nei titoli esecutivi e maturati fino alla data del 15 ottobre 2013”), senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo ( c.f.r. in tal senso Cassazione civile 13/03/2019, n. 7194; Cassazione civile n. 12876/2015; Cassazione civile n. 15444/2011; Cassazione civile n. 13717/2006; Cassazione civile n. 1690/2006). Precipitato logico delle considerazioni appena espresse risulta essere l'affermazione giurisprudenziale secondo cui il mero piano di rientro dal debito concordato, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, atteso che con tale accordo le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente, il quale rivivrà in ipotesi di mancato rispetto delle nuove condizioni rapporto ( c.f.r. Cassazione civile sez. I, 01/12/2016, n.24546; Cassazione civile n. n. 19792 del 2014); in tal caso, dunque, il debito di originario ammontare rimane quiescente sino al saldo, potendo essere riattivata la originaria debitoria in caso di inadempimento. Detta circostanza risulta concretizzatasi nella fattispecie in esame. Sul punto è chiarificante il richiamo – svolto da ambo le parti di causa- alla previsione negoziale di cui agli artt. 3 e 6 del protocollo de quo, espressamente riportato nella comunicazione del 06.07.2015 di risoluzione (questa versata in atti dall' attrice), laddove in seguito al mancato pagamento dei ratei convenuti, la preannunziava di voler azionare “giudizialmente la residua Pt_1 creditoria... ricontabilizzando gli interessi nel frattempo pervenuti ai sensi dell'art. 1194 c.c.” , ritenendo risolto di diritto l'accordo transattivo, in omaggio al disposto dell'art. 1976 c.c., con conseguente reviviscenza degli originari titoli di credito ("nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irresolubilità della transazione", Cass. 645/2024; Cass. 24377/2006; Cass. 1690/2006) e dell'anteriore debito. 2.2 Ciò posto, si osserva come le contestazioni di parte opponente (qui convenuta) si appuntino sulla valenza satisfattiva degli operati pagamenti (di cui alla “delegazione di pagamento” depositata in atti), che vengono dalla medesima qualificati come adempimento totale. La dal canto suo, ne deduce la parziarietà, pur non Pt_1 contestando la valenza probatoria della contabile versata in atti - dalla quale emerge la delega (rectius mandato) data alla centrale unica dei pagamenti (So.Re.Sa. SpA) in data 16.12.2013, per un importo totale di euro 1.585.996,59 da corrispondersi alla Beta Skye Srl. A ciò consegue che il documento in parola, sebbene proveniente dalla stessa parte convenuta che lo ha prodotto, rivesta valore probatorio ex art. 115 cpc, atteso che l'attrice non abbia contestato che la abbia effettivamente corrisposto le somme ivi riportate. La indagine, allora, si appunta sullo stabilire la natura parziale o totale dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria per cui è causa. Si osserva, preliminarmente, in punto di distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a precetto, come la giurisprudenza di legittimità abbia in più occasioni ribadito che l'opposizione all'esecuzione costituisca un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380). E' dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione. In sostanza, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 cpc, contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 5635/2017). Detti principi risultano, invero, precipitato logico di quello generale portato dall'art. 2697 c.c., sicché il Giudice è tenuto a verificare se "colui che eccepisce l'inefficacia" dei fatti invocati dall'Attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto e previamente, abbia accertato che l'Attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007); in altri termini, l'onere del Convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento" del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007). L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (cfr. Cass. n. 23229 del 2004 e Cass. n. 9099 del 2012). Conseguentemente, anche chi esperisce una azione di accertamento negativo - quale è l'opposizione a precetto- deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. Poi, in relazione al correlato onere di specifica allegazione si rileva che:- l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoi effetti giuridici e prova del fatto allegato ovvero. Detta schematizzazione va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 cpc, nel senso che il Giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (cfr. Cass., n. 7878/2000); - il potere d'ufficio del Giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte, alla quale è riservato in via esclusiva il potere di allegazione anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass., n. 5952/2014);- il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone invero che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato (Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7878/2000);- detta attività di allegazione delle parti, peraltro, non può ritenersi soddisfatta con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass., n. 7878/2000; Cass., n. 4392/2000; Cass., n. 7153/2000; Cass., n. 15142/2003). Tanto chiarito in termini generali, emerge come nel caso in esame la non abbia compiutamente assolto all'onere su di lei gravante, limitandosi a denunciare in modo apodittico la erroneità dei conteggi svolti dall'Opposta rispetto alle somme indicate nell'atto di precetto, senza quantificare gli esborsi sostenuti e l'esubero domandato. Non militano in senso inverso le allegazioni documentali offerte: i complessivi pagamenti riferiti ai titoli precettati - per come documentati e non contestati dalla attrice – sono, infatti, individuati in elenco con causale “interessi” e non “sorta capitale”. Ed allora verosimile risulta la ricostruzione della Banca attrice, secondo la quale- mancando l'adempimento del 90,2% del valore nominale dei titoli alla data del 03.07.2015- la transazione veniva risolta ex art. 1456 cc. e la parte di credito già incassata veniva riallocata ai sensi dell'art. 1194 cc, con la conseguenza che residuasse ancora un credito in capo a parte opponente di euro 306.869,23 a titolo di sorta capitale ed accessori. L'eccezione di avvenuto adempimento del debito pecuniario della , pertanto, superata documentalmente e la pretesa creditoria azionata da si rivale fondata. Parte_1
A ciò discende che la domanda proposta da quest'ultima, nella odierna sede, vada accolta giacché fondata, non rinvenendosi in atti prova del totale adempimento da parte della
[...]
dei debiti per i quali risulta sospesa la esecuzione;
di contro, va disposto il rigetto CP dell'opposizione spiegata dalla avverso la esecuzione rubricata presso l'intestato Ufficio all'R.G.E. 3185/2022 (ivi comprese le azioni esecutive a questa riunite ed in ordine alle quali non si è avuta, medio tempore, rinuncia). 3. Con riferimento, infine, al governo delle spese, la controvertibilità dei fatti di causa, la novità delle questioni prospettate ed il rilievo d'ufficio di taluni dei fatti rivelatisi decisivi ai fini decisori, ne giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 7999/2023, promossa da contro Parte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, nel CP contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia di – Filiale di , in persona Controparte_5 CP del legale rapp.te p.t.;
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, respinge Pt_1 Parte_1
l'opposizione proposta da nella procedura R.G.E. 3185/22 + altre, CP rinviando al G.E. titolare del fascicolo per la ripresa del processo esecutivo sospeso;
- compensa integralmente le spese.
Così deciso in Salerno, 26.05.25 Il Giudice Alessia PECORARO