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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
d'appello
nella causa civile iscritta al n. 5944 /2022 RG
TRA
, elettivamente domiciliata in Boscoreale alla via St. E. Cirillo n.81, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Pasquale di Lauro, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
1
Raffaello Capunzo ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale sita in , alla via Rio, CP_1
1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3451/2022 del 16.6.2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 28.11.2024.
FATTO E MOTIVI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Torre Annunziata il , nella persona del legale rappresentante pro tempore, al fine Controparte_1
di far accertare la responsabilità dell'Ente convenuto nella produzione dell'evento lesivo verificatosi il
21.05.2019, alle ore 8.35 circa, in , alla via Sepolcri e, per l'effetto, sentirlo condannare al CP_1
risarcimento di tutti i danni che ne sono scaturiti, comprensivi di quelli materiali occorsi al motociclo tipo
Yamaha X Max Tg. DA06483 di sua proprietà e delle lesioni patite dall'attrice.
In primo grado l'attrice assumeva che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, mentre percorreva la suddetta via con direzione nord a bordo del proprio motociclo, giunta all'altezza dell'intersezione con
Largo Cimitero, rovinava improvvisamente al suolo a causa della presenza di sostanze oleose sulla carreggiata, non visibili e prive di qualsiasi segnaletica. Premetteva, altresì, che sul posto interveniva la
Polizia municipale di , che constatava l'evento redigendo un esauriente rapporto e CP_1
provvedendo, poi, alla bonifica della sede stradale tramite il personale della ditta “Sicurezza e ambiente”;
che a seguito dell'evento la sopraindicata moto riportava danni sia sul lato destro che sinistro e che l'attrice subiva lesioni per le quali si recava qualche ora dopo nell'ospedale di , ove le venivano CP_1
refertati “trauma contusivo alla regione toracica, contusione al piede sx. ed escoriazioni multiple alle mani e caviglia”.
Deduceva, quindi, che la responsabilità esclusiva dell'evento lesivo per cui vi è causa era da ricondursi, ai
CP_ sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., all convenuto, a cui inoltrava a mezzo raccomandata richiesta di risarcimento senza ottenere alcun riscontro.
2 Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace il . Controparte_1
Espletata la fase istruttoria attraverso l'escussione di un teste di parte attrice e precisate le conclusioni, il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea con sentenza n. 3451/2022, emessa in data 27.01.2022
e pubblicata il 16.06.2022.
Avverso la suddetta sentenza con atto ritualmente notificato in data 9.11.2022 proponeva appello Pt_1
denunciando l'arbitraria, erronea ed omessa interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del
[...]
giudice di prime cure ed eccependo, segnatamente, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che l'attrice non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria;
chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, accertarsi l'esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto per il sinistro de quo.
Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta il , il Controparte_1
quale, resistendo alle avverse difese, eccepiva l'inammissibilità del gravame e, nel merito, contestava i fatti ex adverso dedotti, chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
2. In limine litis, va innanzitutto rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte convenuta, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342
c.p.c., non sono richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto la Corte di cassazione ha statuito che: “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata “ (cfr. SS.UU.Civile
n.27199 del 16.11.2017).
3 Nel caso di specie nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c.
3. Tanto premesso, giova ribadire che, conformemente all'orientamento interpretativo consolidatosi nella più recente giurisprudenza di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 c.c., il quale sancisce una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali, quali le strade, quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi ed allorché, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario (v. Cass. n. 1691 del 23.1.2009), rimanendo, per contro,
l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista)
la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013).
Si rileva, d'altro canto, che, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico potrebbe pur sempre rispondere dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada),
che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della
P.A., ricadrebbe su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia. (Cfr. Cass.
Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015)
4. Ciò premesso in linea generale, con riferimento ai presupposti legittimanti l'azione risarcitoria del danneggiato, derivante dalla sussistenza di un pericolo occulto inerente proprio i beni demaniali di cui sopra, il giudizio sulla configurabilità o meno di responsabilità, per omessa o negligente custodia, in capo alla P.A. proprietaria, deve necessariamente essere condotto facendo comunque riferimento alla
4 riscontrabilità o meno, nel caso di specie, di un concorso del fatto colposo del danneggiato: quest'ultimo,
infatti, è, secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, compatibile con la responsabilità
della P.A. per omessa custodia ex art. 2051 c.c., nel senso che l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della
P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (v. Cass. n.
15779 del 12.7.2006).
Orbene, nel caso che ci occupa occorre verificare, ai fini dell'ammissibilità della stessa istanza risarcitoria, il requisito della imprevedibilità ed evitabilità soggettiva, da parte della danneggiata, della situazione di pericolo: l'art. 2051 c.c., infatti, va necessariamente letto in collegamento con l'art. 1227 co. 2 c.c. (norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano), secondo il quale il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività
che siano gravose o eccezionali (v. Cass. n. 11498 del 17.5.2006).
Ciò detto in via generale, venendo al caso in esame, emerge con evidenza come l'odierna attrice, nella fattispecie storica de quo, non abbia certamente attivato quel minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso;
in particolare, non può dirsi sussistente nel caso che ci occupa, quella sostanziale imprevedibilità soggettiva ed inevitabilità oggettiva dell'evento medesimo da cui scaturirebbe la responsabilità dell'ente custode della res.
Stando all'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierna attrice, difatti, sarebbe rovinata al suolo verso le ore 8.35, in un orario, dunque, in cui la visibilità non può certamente presumersi ridotta e, soprattutto,
quando sul luogo del sinistro era già presente una pattuglia dei carabinieri unitamente al personale della ditta “Sicurezza e ambiente”, il quale stava già provvedendo alla bonifica della sede stradale;
dalla medesima documentazione, emerge, inoltre, che l'attrice non intendeva richiedere l'intervento sul posto dell'autoambulanza in quanto “la caduta era stata leggera ed al momento non accusava dolori”, per poi presentarsi solo successivamente, intorno alle ore 14,00, al Comando dei Carabinieri affermando di essersi recata all'Ospedale di per farsi controllare. CP_1
Nondimeno, la mancata prova circa la solo dedotta non visibilità dell'insidia si evince, nella vicenda de quo,
anche dalle dichiarazioni rese dalla teste , escussa in primo grado all'udienza del 30.11.2021; Testimone_1
5 detta testimone, infatti, espressamente dichiara di non ricordare se le macchie sulla strada fossero, al momento del sinistro, “ visibili o meno”.
Ancora, come inequivocamente emerge dalla documentazione fotografica allegata al verbale n. prot.
1034/29-30 del 23.5.2019, redatto dalla Polizia municipale del convenuto, nell'ipotesi de quo si era CP_1
in presenza di sostanze liquide presenti su un considerevole tratto di strada, come tali oggettivamente visibili ad un accorto utente della strada, né soggettivamente imprevedibili, proprio a causa della loro non limitata estensione.
In ragione di quanto detto, ritiene chi scrive che il giudice di prime cure correttamente abbia escluso la responsabilità del per l'evento lesivo oggetto del presente gravame tanto ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c., stante l'evidente riconducibilità dello stesso ad un comportamento colposo della medesima appellante, quanto ex art. 2043 c.c., non avendo quest'ultima dimostrato la colposa mancata attivazione dell'ente convenuto nel fronteggiare la situazione di pericolo ed, anzi, risultando comprovata una pronta attivazione in tal senso già in un momento antecedente alla caduta dell'attrice ed, in ogni caso,
che il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Conseguentemente, l'impugnazione spiegata da va rigettata e la sentenza di primo grado Parte_1
interamente condivisa.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano a suo carico come da dispositivo che segue;
deve dirsi che, quanto alla determinazione dei compensi, gli stessi, tenuto conto della natura della causa e della non complessità della stessa, vanno calcolati in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro
1.100,00 ad euro 5.200,00, in ragione del disputatum - v. Cass. n. 28417/2018 – ), con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Nondimeno, in ragione del rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione II, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento, in favore del , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rapp.te p.t., delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 00,00
per spese vive ed euro 852,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per l'applicazione dell'art. 13
comma 1 quater Dpr 115/2002.
Torre Annunziata, 9.3.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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