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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3114 /2023 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. SANNINO STEFANIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv ESPOSITO ALFONSO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/02/2023 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
Napoli il 07/08/2014 (dell'anno 2014, Atto n. 40, p.II, s.A sez.R), riferendo che dall'unione tra i predetti nasceva a Napoli il 12.2.17.. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione privilegiata materna;
1 - la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore pari a 800,00€ mensili oltre il 100% delle spese straordinarie;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare in euro 200,00;
- ingiungere al la restituzione delle chiavi della casa della casa coniugale nonché il CP_2
prelievo dei beni di sua pertinenza ancora presenti nella casa familiare e nel box pertinenziale entrambi di proprietà della ricorrente autorizzando quest'ultima, nel caso di inottemperanza,
a liberarsi di detti oggetti addebitando i costi al resistente
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita compatibilmente con i suoi impegni lavorativi prestando servizio a Sarzana);
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento del figlio minore pari a 400,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie con autorizzazione alla percezione integrale dell'Au da parte della Pt_1
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie;
- vittoria di spese con attribuzione
I coniugi comparivano in data 5,4,23 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
- dispone l'affido condiviso del minore, con residenza prevalente presso la sig.ra a Parte_2
cui assegna la casa coniugale;
- dispone che il sig. possa frequentare e tenere con sé il minore, con le modalità Controparte_1
stabilite in motivazione ovvero il padre ha facoltà, compatibilmente con le esigenze del minore, tenuto conto della sua età e della sua volontà, salvo diversi auspicabili accordi tra i genitori, di tenerlo con sé due weekend al mese dal sabato alle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica e due giorni a settimana quando il padre è in licenza a Napoli, e festività a giorni alterni dalle ore 15,00 alle ore
20,00 e nel periodo estivo –Agosto di ogni anno - per 15 giorni al mese consecutivi, giorno e notte, compatibilmente con le esigenze di scuola, sport, studio e di salute del minore e con le esigenze lavorative del padre.
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, al coniuge , Controparte_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento del minore, l'importo mensile complessivo di € 600,00 oltre
2 rivalutazione annuale secondo Indici Istat ed oltre al 50% delle spese come in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente al coniuge quale Controparte_1 contributo al suo mantenimento l'importo mensile complessivo di € 100,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat come in motivazione;
Il Gi all'udienza del 5.10.23 formulava proposta conciliativa che non veniva accettata da parte convenuta.
Concessi i termini ex art 183 cpc, con ordinenza che il collegio condivide del 18.4.24, si rigettavano le istanze istruttorie, non si riteneva di disporre accertamenti ufficiosi del Tribunale atteso che le parti non hanno prospettato riserve in odine alle competenze genitoriali in relazione al figlio minore e si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 9.1.25
All'udienza cartolare del 9.1.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti.
La ricorrente concludeva chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale e il resistente invece, modificando le richieste della comparsa di costituzione, chiedeva determinarsi i propri obblighi contributivi al mantenimento del figlio nella misura di 350 € mensili.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata solo da parte resistente si evidenzia che essa si fonda sulla prospettata circostanza che col trascorrere del tempo, la relazione coniugale si è totalmente raggelata, …… ogni forma di affetto e pulsione fisica nei confronti del proprio marito, è totalmente svanita, lasciando spazio ad un'interazione sterile e palesemente forzata. Su tale situazione inevitabilmente ha pesato anche l'impossibilità di vivere il rapporto svincolato dalla presenza della madre della sig.ra . ………invero il registrava la totale chiusura nei propri Pt_1 CP_2
confronti da parte della moglie, subendo categorici rifiuti ad ogni tentativo di riavvicinamento, per riaccendere entusiasmo nel rapporto. ……..Il rapporto tra i coniugi, infatti, è stato privato di ogni
3 naturale spinta affettiva ed emotivamente edulcorato da ogni forma di sentimento, fatta salva quell'unica isola di comune gioia rappresentata dal figlio . Per_1
Il resistente avanzava infatti istanza di declaratoria di addebito alla luce della trascuratezza sessuale da parte della moglie. Si osserva che nulla però ha provato sul punto , pur nella ontologica difficoltà di provare comportamenti intimi delle parti insuscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni o di indagine tecnica. Il collegio peraltro evidenzia che spesso proprio la mancanza di un'intesa sessuale serena ed appagante, la ridotta frequenza dei rapporti sessuali o la totale mancanza degli stessi è il primo sintomo della rottura della comunione materiale e spirituale tra i coniugi ovvero del progressivo allontanamento per incompatibilità di carattere.
La domanda va pertanto rigettata perché non provata e va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso
, richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse del minore essendo peraltro pacifico che lo stesso ha un'assidua frequentazione con il padre, nonostante risieda per lavoro in
Liguria, e una sana relazione con quest'ultimo.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, in considerazione della assenza di contrasti, si recepisce il calendario indicato dal Presidente e si evidenzia che le parti hanno dato prova di matura condivisione dei tempi di permanenza di presso il padre anche più ampi rispetto al Per_1
calendario statuito ogni qualvolta il padre è presente a Napoli, dimostrando elasticità connessa al buon senso necessario nei casi , quali quello di specie, in cui si registra distanza geografica, tra la residenza del minore ed il luogo di lavoro del padre, che necessariamente compromette la quotidianità della relazione che viene , nel quotidiano, mantenuta grazie solo a videochiamate
In relazione a , inoltre, si rileva che grava un obbligo di mantenimento solidalmente su Per_1
entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie , imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio.
Convivendo il minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre,
4 nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., mensili va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Il Collegio è tenuto a determinare, a carico del genitore non convivente, una contribuzione direttamente proporzionale alle proprie entrate e che non sia oggettivamente incompatibile con le stesse riducendole in misura tale da divenire con esse insostenibili anche le spese di routine che garantiscano una, se non discreta, quantomeno dignitosa vita sociale e personale, sempre però riconoscendo priorità – ovviamente - agli obblighi di sostegno connessi alle responsabilità genitoriali
Né possono assumere rilievo in questa sede, ai fini della determinazione del contributo che grava sul genitore non convivente con la prole per il mantenimento di quest'ultima, le eventuali potenzialità economiche della nonna materna convivente con il minore (non tenuta peraltro a diretti obblighi contributivi) che, quand'anche concorrono a garantire al nipote un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico del genitore non convivente
Ciò posto, nel caso di specie, considerati :
- la capacità reddituale del resistente (elicotterista della marina militare di stanza a Sarzana) come documentata fino all'anno 2021 (CU 2020 periodo di imposta 2019 €27511., CU 2021 periodo di imposta 2020 € 30274 CU 2022 periodo di imposta 2021 €37483) ; si rileva che inoltre figurano negli statini prodotti relativi ai mesi giugno-novembre 22 competenze accessorie ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria e non risulta aggiornata la documentazione reddituale con la produzione della CU 2023 e CU 2024 relativi al periodo di imposta 2022e 2023 )
- le spese incontestabili per gli spostamenti del resistente , ma la mancanza di spese per alloggio quando viene in Campania essendo ospitato dai genitori,
- la cessione del quinto dello stipendio in costanza di matrimonio (2017) che con ogni evidenza, in ragione del momento in cui veniva contratto e della durata decennale (scadenza 2027), deve ritenersi, con ogni evidenza, stipulato per fronteggiare le esigenze della famiglia non ancora disgregata (rata di 323,00) ,
- gli asseriti, me non documentati, impegni finanziari assunti in proprio (rata auto di 302,00 €);
- i ridotti tempi di permanenza del minore presso il padre in ragione della distanza geografica
(la base militare di Sarzana (SP) con permanenza programmata sino al 2026.)
- l'assenza attuale di spese locative , ma il legittimo desiderio di lasciare l'alloggio di servizio
(per il quale corrisponde canone mensile di 30€) e la comprensibile esigenza di locare un immobile con spese locativa a valore di mercato (come da annunci prodotti in data 19.1.24)
5 Con si stima equo confermare l'importo come già proposto dal chiesto dal Pm di 500,00 € mensili
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per il minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del e 40% a carico CP_2
della e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale Pt_1 di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Quanto all'Au il Collegio reputa di disporre l'attribuzione esclusiva alla madre collocataria prevalente, pur in vigenza di affidamento condiviso, la quale potrà chiedere il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. Invero (in ossequio con la Circolare dell'Inps, n. 23/22), si ritiene che il caso in oggetto rientri tra quelli in cui il Tribunale può e deve derogare alla disciplina ordinaria stabilendo che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta al contributo al mantenimento, in ragione della distanza tra la residenza del minore e il luogo di lavoro del padre e della inevitabile ridotta frequentazione.
L'attribuzione integrale al genitore – che, convivendo con il figlio, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo e che è ovviamente tenuto ex lege ad utilizzare l'intera somma nell'esclusivo interesse della prole - appare nel caso di specie conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale dell'Au. Tribunale Bari sez. I, 3012/ 2023, Tribunale Pavia 25.7.24 Cass. civ., Sez.
4672/2025.
Quanto alla richiesta di assegno ex art 156 comma 1 c.c. ritiene il Collegio che non sussistono gli estremi per continuare a riconoscere l'assegno in via temporanea ed urgente concesso alla donna in sede presidenziale. Peraltro la istante non ha neanche prodotto la propria documentazione reddituale, ma solo una autodichiarazione, pur se è incontestata la mancata percezione di redditi da lavoro ,
Pertanto, se era ragionevole che nell'immediatezza della cessazione della convivenza le sia stato riconosciuto un assegno in via temporanea ed urgente, attualmente invece, in favore della ricorrente
- 46enne, reduce da una convivenza matrimoniale di breve durata (7.8.2024- 5.4.23), non senza precedenti esperienze lavorative (come commessa in una profumeria fino al 2013vedi memoria ricorrente del 3.5.23 fl 4 ), proprietaria dell'immobile ove risiede, madre di un minore 8enne scolarizzato, convivente con la propria madre economicamente indipendente – in assenza anche di prova da parte della donna di essersi impegnata nella ricerca di una qualche occupazione, tale assegno
6 non può essere riconosciuto con conseguente revoca ex nunc di quanto riconosciuto in sede presidenziale.
Invero si rigetta la domanda in conformità con la giurisprudenza di legittimità che il collegio condivide in forza della quale In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo Cass. Civ., Sez. I, Ord.
10 febbraio 2025 n. 3354 Conf. Cass. nn. 20866/2021; 24049/21; 234/20215. Invero in tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta
a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 gennaio 2025 n. 234
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della domanda di addebito avanzata dal resistente e della domanda di mantenimento della ricorrente e la parziale reciproca soccombenza in ordine al quantum contributivo al mantenimento del figlio) ricorrono giusti motivi per compensare le spese .
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre e stabilisce che il padre può tenere con sé il figlio, ferma la possibilità di diversi accordi tra i coniugi - tenuto conto dell'età del minore, dei suoi impegni scolastici e della distanza tra la residenza del minore e il luogo di lavoro del padre -
7 come in motivazione.
• determina in euro 500,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento del figlio minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale consiglio dell'ordine
• dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre collocataria prevalente che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (dell'anno 2014, Atto n. 40, p.II,
s.A sez.R)
• compensa le spese.
• rigetta per il resto e per l'effetto revoca ex nunc l'assegno di mantenimento statuito dal
Presidente
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.4.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
8
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3114 /2023 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. SANNINO STEFANIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv ESPOSITO ALFONSO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/02/2023 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
Napoli il 07/08/2014 (dell'anno 2014, Atto n. 40, p.II, s.A sez.R), riferendo che dall'unione tra i predetti nasceva a Napoli il 12.2.17.. Per_1
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione privilegiata materna;
1 - la previsione di un contributo al mantenimento del figlio minore pari a 800,00€ mensili oltre il 100% delle spese straordinarie;
- un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare in euro 200,00;
- ingiungere al la restituzione delle chiavi della casa della casa coniugale nonché il CP_2
prelievo dei beni di sua pertinenza ancora presenti nella casa familiare e nel box pertinenziale entrambi di proprietà della ricorrente autorizzando quest'ultima, nel caso di inottemperanza,
a liberarsi di detti oggetti addebitando i costi al resistente
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: Controparte_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
- l'affidamento condiviso del figlio minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita compatibilmente con i suoi impegni lavorativi prestando servizio a Sarzana);
- la previsione a suo carico di un contributo al mantenimento del figlio minore pari a 400,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie con autorizzazione alla percezione integrale dell'Au da parte della Pt_1
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie;
- vittoria di spese con attribuzione
I coniugi comparivano in data 5,4,23 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva:
- dispone l'affido condiviso del minore, con residenza prevalente presso la sig.ra a Parte_2
cui assegna la casa coniugale;
- dispone che il sig. possa frequentare e tenere con sé il minore, con le modalità Controparte_1
stabilite in motivazione ovvero il padre ha facoltà, compatibilmente con le esigenze del minore, tenuto conto della sua età e della sua volontà, salvo diversi auspicabili accordi tra i genitori, di tenerlo con sé due weekend al mese dal sabato alle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica e due giorni a settimana quando il padre è in licenza a Napoli, e festività a giorni alterni dalle ore 15,00 alle ore
20,00 e nel periodo estivo –Agosto di ogni anno - per 15 giorni al mese consecutivi, giorno e notte, compatibilmente con le esigenze di scuola, sport, studio e di salute del minore e con le esigenze lavorative del padre.
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, al coniuge , Controparte_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento del minore, l'importo mensile complessivo di € 600,00 oltre
2 rivalutazione annuale secondo Indici Istat ed oltre al 50% delle spese come in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente al coniuge quale Controparte_1 contributo al suo mantenimento l'importo mensile complessivo di € 100,00 oltre rivalutazione annuale secondo Indici Istat come in motivazione;
Il Gi all'udienza del 5.10.23 formulava proposta conciliativa che non veniva accettata da parte convenuta.
Concessi i termini ex art 183 cpc, con ordinenza che il collegio condivide del 18.4.24, si rigettavano le istanze istruttorie, non si riteneva di disporre accertamenti ufficiosi del Tribunale atteso che le parti non hanno prospettato riserve in odine alle competenze genitoriali in relazione al figlio minore e si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 9.1.25
All'udienza cartolare del 9.1.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti.
La ricorrente concludeva chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale e il resistente invece, modificando le richieste della comparsa di costituzione, chiedeva determinarsi i propri obblighi contributivi al mantenimento del figlio nella misura di 350 € mensili.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata solo da parte resistente si evidenzia che essa si fonda sulla prospettata circostanza che col trascorrere del tempo, la relazione coniugale si è totalmente raggelata, …… ogni forma di affetto e pulsione fisica nei confronti del proprio marito, è totalmente svanita, lasciando spazio ad un'interazione sterile e palesemente forzata. Su tale situazione inevitabilmente ha pesato anche l'impossibilità di vivere il rapporto svincolato dalla presenza della madre della sig.ra . ………invero il registrava la totale chiusura nei propri Pt_1 CP_2
confronti da parte della moglie, subendo categorici rifiuti ad ogni tentativo di riavvicinamento, per riaccendere entusiasmo nel rapporto. ……..Il rapporto tra i coniugi, infatti, è stato privato di ogni
3 naturale spinta affettiva ed emotivamente edulcorato da ogni forma di sentimento, fatta salva quell'unica isola di comune gioia rappresentata dal figlio . Per_1
Il resistente avanzava infatti istanza di declaratoria di addebito alla luce della trascuratezza sessuale da parte della moglie. Si osserva che nulla però ha provato sul punto , pur nella ontologica difficoltà di provare comportamenti intimi delle parti insuscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni o di indagine tecnica. Il collegio peraltro evidenzia che spesso proprio la mancanza di un'intesa sessuale serena ed appagante, la ridotta frequenza dei rapporti sessuali o la totale mancanza degli stessi è il primo sintomo della rottura della comunione materiale e spirituale tra i coniugi ovvero del progressivo allontanamento per incompatibilità di carattere.
La domanda va pertanto rigettata perché non provata e va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso
, richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse del minore essendo peraltro pacifico che lo stesso ha un'assidua frequentazione con il padre, nonostante risieda per lavoro in
Liguria, e una sana relazione con quest'ultimo.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, in considerazione della assenza di contrasti, si recepisce il calendario indicato dal Presidente e si evidenzia che le parti hanno dato prova di matura condivisione dei tempi di permanenza di presso il padre anche più ampi rispetto al Per_1
calendario statuito ogni qualvolta il padre è presente a Napoli, dimostrando elasticità connessa al buon senso necessario nei casi , quali quello di specie, in cui si registra distanza geografica, tra la residenza del minore ed il luogo di lavoro del padre, che necessariamente compromette la quotidianità della relazione che viene , nel quotidiano, mantenuta grazie solo a videochiamate
In relazione a , inoltre, si rileva che grava un obbligo di mantenimento solidalmente su Per_1
entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie , imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio.
Convivendo il minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre,
4 nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., mensili va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Il Collegio è tenuto a determinare, a carico del genitore non convivente, una contribuzione direttamente proporzionale alle proprie entrate e che non sia oggettivamente incompatibile con le stesse riducendole in misura tale da divenire con esse insostenibili anche le spese di routine che garantiscano una, se non discreta, quantomeno dignitosa vita sociale e personale, sempre però riconoscendo priorità – ovviamente - agli obblighi di sostegno connessi alle responsabilità genitoriali
Né possono assumere rilievo in questa sede, ai fini della determinazione del contributo che grava sul genitore non convivente con la prole per il mantenimento di quest'ultima, le eventuali potenzialità economiche della nonna materna convivente con il minore (non tenuta peraltro a diretti obblighi contributivi) che, quand'anche concorrono a garantire al nipote un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, non comportano però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico del genitore non convivente
Ciò posto, nel caso di specie, considerati :
- la capacità reddituale del resistente (elicotterista della marina militare di stanza a Sarzana) come documentata fino all'anno 2021 (CU 2020 periodo di imposta 2019 €27511., CU 2021 periodo di imposta 2020 € 30274 CU 2022 periodo di imposta 2021 €37483) ; si rileva che inoltre figurano negli statini prodotti relativi ai mesi giugno-novembre 22 competenze accessorie ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria e non risulta aggiornata la documentazione reddituale con la produzione della CU 2023 e CU 2024 relativi al periodo di imposta 2022e 2023 )
- le spese incontestabili per gli spostamenti del resistente , ma la mancanza di spese per alloggio quando viene in Campania essendo ospitato dai genitori,
- la cessione del quinto dello stipendio in costanza di matrimonio (2017) che con ogni evidenza, in ragione del momento in cui veniva contratto e della durata decennale (scadenza 2027), deve ritenersi, con ogni evidenza, stipulato per fronteggiare le esigenze della famiglia non ancora disgregata (rata di 323,00) ,
- gli asseriti, me non documentati, impegni finanziari assunti in proprio (rata auto di 302,00 €);
- i ridotti tempi di permanenza del minore presso il padre in ragione della distanza geografica
(la base militare di Sarzana (SP) con permanenza programmata sino al 2026.)
- l'assenza attuale di spese locative , ma il legittimo desiderio di lasciare l'alloggio di servizio
(per il quale corrisponde canone mensile di 30€) e la comprensibile esigenza di locare un immobile con spese locativa a valore di mercato (come da annunci prodotti in data 19.1.24)
5 Con si stima equo confermare l'importo come già proposto dal chiesto dal Pm di 500,00 € mensili
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per il minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del e 40% a carico CP_2
della e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale Pt_1 di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Quanto all'Au il Collegio reputa di disporre l'attribuzione esclusiva alla madre collocataria prevalente, pur in vigenza di affidamento condiviso, la quale potrà chiedere il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. Invero (in ossequio con la Circolare dell'Inps, n. 23/22), si ritiene che il caso in oggetto rientri tra quelli in cui il Tribunale può e deve derogare alla disciplina ordinaria stabilendo che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta al contributo al mantenimento, in ragione della distanza tra la residenza del minore e il luogo di lavoro del padre e della inevitabile ridotta frequentazione.
L'attribuzione integrale al genitore – che, convivendo con il figlio, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo e che è ovviamente tenuto ex lege ad utilizzare l'intera somma nell'esclusivo interesse della prole - appare nel caso di specie conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale dell'Au. Tribunale Bari sez. I, 3012/ 2023, Tribunale Pavia 25.7.24 Cass. civ., Sez.
4672/2025.
Quanto alla richiesta di assegno ex art 156 comma 1 c.c. ritiene il Collegio che non sussistono gli estremi per continuare a riconoscere l'assegno in via temporanea ed urgente concesso alla donna in sede presidenziale. Peraltro la istante non ha neanche prodotto la propria documentazione reddituale, ma solo una autodichiarazione, pur se è incontestata la mancata percezione di redditi da lavoro ,
Pertanto, se era ragionevole che nell'immediatezza della cessazione della convivenza le sia stato riconosciuto un assegno in via temporanea ed urgente, attualmente invece, in favore della ricorrente
- 46enne, reduce da una convivenza matrimoniale di breve durata (7.8.2024- 5.4.23), non senza precedenti esperienze lavorative (come commessa in una profumeria fino al 2013vedi memoria ricorrente del 3.5.23 fl 4 ), proprietaria dell'immobile ove risiede, madre di un minore 8enne scolarizzato, convivente con la propria madre economicamente indipendente – in assenza anche di prova da parte della donna di essersi impegnata nella ricerca di una qualche occupazione, tale assegno
6 non può essere riconosciuto con conseguente revoca ex nunc di quanto riconosciuto in sede presidenziale.
Invero si rigetta la domanda in conformità con la giurisprudenza di legittimità che il collegio condivide in forza della quale In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo Cass. Civ., Sez. I, Ord.
10 febbraio 2025 n. 3354 Conf. Cass. nn. 20866/2021; 24049/21; 234/20215. Invero in tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta
a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 gennaio 2025 n. 234
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della domanda di addebito avanzata dal resistente e della domanda di mantenimento della ricorrente e la parziale reciproca soccombenza in ordine al quantum contributivo al mantenimento del figlio) ricorrono giusti motivi per compensare le spese .
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre e stabilisce che il padre può tenere con sé il figlio, ferma la possibilità di diversi accordi tra i coniugi - tenuto conto dell'età del minore, dei suoi impegni scolastici e della distanza tra la residenza del minore e il luogo di lavoro del padre -
7 come in motivazione.
• determina in euro 500,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento del figlio minore disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 60% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale consiglio dell'ordine
• dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre collocataria prevalente che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (dell'anno 2014, Atto n. 40, p.II,
s.A sez.R)
• compensa le spese.
• rigetta per il resto e per l'effetto revoca ex nunc l'assegno di mantenimento statuito dal
Presidente
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 4.4.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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