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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/08/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 501 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
C.F.: con l'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Mascaro,
Opponente
CONTRO
P.I.: Controparte_1
, con l'avv. Nazzareno Rubino;
P.IVA_1
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 705/2017;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 705/2017 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 14.500,00 per il saldo relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
In particolare, l'opponente ha rappresentato: - che il contratto prevede l'importo del pagamento di euro 47.500,00 comprensivo di IVA al 10% e non di euro 50.000,00; - che la correzione dell'importo dovuto è stata operata dal legale rappresentante di Ing. , a fronte della diminuzione di potenza dai 9 CP_1 Controparte_2 KWp inizialmente previsti agli 8,5 KWp effettivamente realizzati;
- che al momento della stipulazione del contratto è stato consegnato il conto economico e valutazione producibilità redatto dal legale rappresentante della società appaltatrice, che prevede una produzione annua di energia di 13.500 Kwh e un ricavo annuo di 9.045,00 euro con proiezione di ricavo per anni 20 per complessivi euro 180.900,00; - che il contratto, all'art. 16, garantisce una produzione di almeno 1400 Kwh per Kwp per 20 anni e, quindi, un importo garantito di euro 7.973,00; - che la produzione annua si è rivelata inferiore a quella pattuita;
- che la perdita è pari a circa 2.500,00-3.000,00 euro annui;
- che i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati eseguiti a regola d'arte ed hanno causato infiltrazioni all'immobile ed il ristagno di acqua sul tetto;
- che la società appaltatrice non ha stipulato la polizza RCA e non ha consegnato i certificati di garanzia degli impianti;
- che qualora dovesse esservi importo ancora dovuto “si eccepisce espressamente la compensazione con le maggiori somme indubbiamente vantate dall'opponente”. Tutto premesso, parte opponente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la in persona del curatore, per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare nullo o annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo e comunque rigettare la pretesa creditoria avanzata dalla per tutti i motivi specificati in premessa Controparte_1 ed espressamente per inadempienza rispetto ai requisiti dell'impianto fotovoltaico per come prospettati e concordati ed in ordine alla produzione garantita di energia nonché per i vizi e difetti delle opere realizzate con compensazione quindi degli importi dovuti per tali voci rispetto ad eventuali somme vantate per l'esecuzione dei lavori;
b) dichiarare conseguentemente che nessuna somma è dovuta dall'odierno opponente e che comunque l'importo portato dalla fattura, oltre a essere eventualmente compensato con i maggiori crediti vantati dal , è non conforme all'accordo Pt_1 intercorso e non potrebbe mai essere esigibile per mancata consegna delle certificazioni di legge;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore.” Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio parte opposta rappresentando: - che la correzione del corrispettivo pattuito non è opponibile essendo priva di data certa;
- che non vi è prova che l'impianto fotovoltaico abbia prodotto una quantità di energia minore di quella stabilita;
- che il conto economico prodotto da controparte non è opponibile all'opposta in quanto privo di data certa, non vincolante e avente valore meramente prognostico;
- che la previsione contrattuale di cui all'art. 16 è condizionata alla corretta manutenzione dell'impianto da parte del committente;
- che la quantificazione operata dalla controparte dei presunti minori importi introitati, pari a 2500-3000 euro annui, è del tutto sguarnita di supporto probatorio;
- che l'opponente non chiarisce attraverso quali criteri è giunto alla determinazione di detti importi e, pertanto, l'eccezione di compensazione è nulla;
- che il non ha dato Pt_1 prova del danno al tetto e della mancata consegna dei certificati di garanzia da parte dell'opposta; - che l'eccezione di inadempimento ex art. 1667 c.c. è ormai prescritta;
- che la circostanza, ammessa dall'opponente, che l'impianto ha ottenuto il riconoscimento delle tariffe incentivanti da parte di GSE S.p.A. è idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell'impianto e la piena conformità dello stesso ai requisiti prescritti dalla normativa di settore;
- che intende chiedere che il decreto ingiuntivo emesso venga dichiarato provvisoriamente esecutivo. Tutto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito: preliminarmente, in prima udienza, dichiarare il decreto n.ro 705/17 provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. Nel merito rigettare l'opposizione formulata dal perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.ro 705/2017. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” A scioglimento della riserva di cui al Verbale di udienza del 19.10.2018 il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio. Successivamente, all'udienza del 25.02.2025 il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti alla metà. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione trae origine da un contratto di appalto stipulato tra
[...]
e avente ad oggetto la realizzazione di Parte_1 CP_1 CP_1 un impianto fotovoltaico. Deve innanzitutto ricordarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale (ex multis Cass. n. 6421/2003). In ragione di ciò, la prova della fondatezza della pretesa creditoria grava sull'opposto in quanto attore in senso sostanziale mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, dimostrare la sussistenza di circostanze modificative, impeditive o estintive dell'azionato diritto di credito. Nel caso de quo, è pacifica tra le parti sia l'esistenza del contratto di appalto, prodotto da parte opposta, sia la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Il ha, innanzitutto, contestato il credito di 14.500,00 euro di cui gli è stato Pt_1 ingiunto il pagamento deducendo che il corrispettivo contrattualmente pattuito è stato modificato da 50.000,00 euro inizialmente previsti ad euro 47.500,00 e che ciò giustificherebbe la riduzione del quantum asseritamente dovuto per euro 2.500,00. Sul punto devono ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, legale rappresentante di all'epoca della stipulazione del CP_2 CP_1 contratto, il quale, interrogato sul cap. di prova n 1 della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. di parte opponente (“Vero che la correzione al contratto con importo complessivamente dovuto di euro 47.500,00 comprensivo di iva al 10% è stata effettuata di pugno dall'ing. e che detta correzione era stata Controparte_2 determinata dalla diminuzione della potenza dai 9 kwp inizialmente previsti agli 8,5 kwp poi concordati e realizzati”) ha confermato la circostanza (cfr. dich. verb. ud. 12.04.2022 “confermo le circostanze capitolate alla lett a) della memoria di istruttoria ex art 183 co VI n 2 cpc di parte opponente e preciso quanto segue. I lavori sono stati realizzati, collaudati e messi in esercizio come da contratto esistente. I lavori sono stati eseguiti e e i 500 watt in meno non comportano in modo eccessivo una modifica del contratto”). Alla luce di ciò, il diritto di credito asseritamente vantato da parte opposta, la cui fondatezza o infondatezza verrà di seguito esaminata, deve essere ridimensionato in euro 12.000,00. Parte opponente ha poi eccepito l'inadempimento del contratto da parte di CP_1 sostenendo, da un lato, che l'impianto produca una minore quantità di energia rispetto a quella garantita e, di conseguenza, minori guadagni, dall'altro lato che i lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte ed abbiano causato infiltrazioni all'immobile di sua proprietà. Con riferimento alla prima doglianza si evidenzia che il non ha dato prova di Pt_1 una produzione di energia minore rispetto a quella contrattualmente pattuita. In particolare, l'estratto conto prodotto in atti non è idoneo a dimostrare alcunché poiché non indica neanche l'unità di misura dell'energia prodotta e non consente di dedurre in alcun modo se la produzione sia stata inferiore o meno rispetto al quantum stabilito. In relazione alla seconda doglianza si evidenzia innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, il ha tempestivamente denunciato i vizi Pt_1 dell'opera con diffida datata 05.12.2009, prodotta in atti (cfr. diffida del dicembre 2019
“anzitutto i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati eseguiti a regola d'arte tant'è che si sono verificate infiltrazioni nell'immobile e che vi è un ristagno di acqua sul tetto”). Sul punto assume rilevanza fondamentale la consulenza tecnica d'ufficio esperita in corso di giudizio, che questo Giudice ritiene di condividere in ogni punto poiché chiara, precisa, dettagliata ed esente da vizi logico-giuridici. Emerge, in particolare, dall'esame dell'elaborato peritale, che i danni all'immobile sono stati effettivamente causati dalla società appaltatrice per non aver eseguito i lavori a regola d'arte (cfr. pag. 9 e 10 ctu, “a seguito del sopralluogo effettuato risulta evidente come i danni oggi riscontrati siano riconducibili, con assoluta certezza scientifica, alle attività lavorative svolte dalla durante le fasi Controparte_1 di installazione dell'impianto fotovoltaico. Il sistema di posa adottato non risulta essere idoneo allo scopo. Per installare l'impianto fotovoltaico, l'installatore ha scelto di operare al taglio di alcune tegole costituenti il manto di copertura con successivo fissaggio delle IPE in acciaio all'estradosso del solaio del piano primo. Questo tipo di lavorazione ha favorito un deterioramento del manto di copertura con conseguenti infiltrazioni di acqua, copiose in alcuni punti, che il proprietario ha tentato di limitare tramite la posa in opera di schiuma poliuretanica nei punti maggiormente interessati dalle infiltrazioni”). Non residua, dunque, alcun dubbio, circa la responsabilità della Controparte_1
[... nella causazione delle infiltrazioni d'acqua, in conseguenza delle quali l'immobile di proprietà dell'odierno opponente ha subito un danno stimato dal ctu nel seguente modo: “il valore del danno riscontrato, valutato ad oggi per rendere il manto di copertura idoneo allo scopo per cui è destinato, risulta essere pari ad € 4.635,00 €” (cfr. pag. 12 ctu, in atti). Tale somma è stata ritenuta idonea dall'ausiliare del giudice, secondo un iter logico che si ritiene di condividere, a far fronte alle riparazioni necessarie al fine di ripristinare lo stato dell'immobile, di seguito individuate: “Rimozione delle tegole tagliate e di quelle immediatamente adiacenti;
- Verifica delle parti strutturali ed eventuali opere di ristrutturazione;
- Fornitura e posa in opera delle nuove tegole di idonee caratteristiche tecniche, conformi a quelle costituenti il manto di copertura;
- Impermeabilizzazione delle parti di copertura ammalorate;
- Trattamento conservativo con idonei prodotti antimuffa all'intradosso del solaio al primo piano - Tinteggiatura del solaio all'intradosso al primo piano” (cfr. pag. 8 ctu). Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di parte opposta secondo cui le infiltrazioni sarebbero dipese dalla mancata o cattiva manutenzione dell'impianto fotovoltaico effettuata dal , non avendo la Curatela fornito alcun elemento Pt_1 probatorio a supporto di tale assunto. Peraltro, la dedotta circostanza è esclusa dal perito d'ufficio, il quale ha rilevato che “i danni lamentati da parte attrice non sono in alcun modo causati, o comunque accentuati dalla mancanza di manutenzione del proprietario, ma sono riconducibili esclusivamente alla cattiva posa in opera del sistema fotovoltaico” (cfr. pag. 10 ctu). Con riguardo poi al presunto inadempimento, da parte della di CP_1 determinate formalità (stipulazione assicurazione, certificati di garanzia degli impianti) eccepito dall'opponente, si evidenzia che esse costituiscono prestazioni di carattere accessorio a carico dell'appaltatore, come tali inidonee ad influire sul rapporto sinallagmatico sotteso al contratto, fondato sull'equilibrio tra la prestazione di esecuzione dell'opera ed il pagamento del prezzo. In ragione di quanto finora rilevato si ritiene, dunque, di accogliere l'eccezione di compensazione proposta da parte opponente per la somma di euro 4.635,00 per gli accertati danni causati dalla società appaltatrice nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico e di condannare parte opponente al pagamento della rimanente somma di euro 7.365,00 a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori. La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 501 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 705/2017;
-compensa i rispettivi crediti per la somma di euro 4.635,00;
-condanna al pagamento in favore delle Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di euro Controparte_1
7.365,00 a titolo di corrispettivo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
-pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido;
-compensa interamente le spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Lamezia Terme, lì 01.08.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 501 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
C.F.: con l'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Mascaro,
Opponente
CONTRO
P.I.: Controparte_1
, con l'avv. Nazzareno Rubino;
P.IVA_1
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 705/2017;
CONCLUSIONI: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 705/2017 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 14.500,00 per il saldo relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.
In particolare, l'opponente ha rappresentato: - che il contratto prevede l'importo del pagamento di euro 47.500,00 comprensivo di IVA al 10% e non di euro 50.000,00; - che la correzione dell'importo dovuto è stata operata dal legale rappresentante di Ing. , a fronte della diminuzione di potenza dai 9 CP_1 Controparte_2 KWp inizialmente previsti agli 8,5 KWp effettivamente realizzati;
- che al momento della stipulazione del contratto è stato consegnato il conto economico e valutazione producibilità redatto dal legale rappresentante della società appaltatrice, che prevede una produzione annua di energia di 13.500 Kwh e un ricavo annuo di 9.045,00 euro con proiezione di ricavo per anni 20 per complessivi euro 180.900,00; - che il contratto, all'art. 16, garantisce una produzione di almeno 1400 Kwh per Kwp per 20 anni e, quindi, un importo garantito di euro 7.973,00; - che la produzione annua si è rivelata inferiore a quella pattuita;
- che la perdita è pari a circa 2.500,00-3.000,00 euro annui;
- che i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati eseguiti a regola d'arte ed hanno causato infiltrazioni all'immobile ed il ristagno di acqua sul tetto;
- che la società appaltatrice non ha stipulato la polizza RCA e non ha consegnato i certificati di garanzia degli impianti;
- che qualora dovesse esservi importo ancora dovuto “si eccepisce espressamente la compensazione con le maggiori somme indubbiamente vantate dall'opponente”. Tutto premesso, parte opponente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la in persona del curatore, per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare nullo o annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo e comunque rigettare la pretesa creditoria avanzata dalla per tutti i motivi specificati in premessa Controparte_1 ed espressamente per inadempienza rispetto ai requisiti dell'impianto fotovoltaico per come prospettati e concordati ed in ordine alla produzione garantita di energia nonché per i vizi e difetti delle opere realizzate con compensazione quindi degli importi dovuti per tali voci rispetto ad eventuali somme vantate per l'esecuzione dei lavori;
b) dichiarare conseguentemente che nessuna somma è dovuta dall'odierno opponente e che comunque l'importo portato dalla fattura, oltre a essere eventualmente compensato con i maggiori crediti vantati dal , è non conforme all'accordo Pt_1 intercorso e non potrebbe mai essere esigibile per mancata consegna delle certificazioni di legge;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore.” Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio parte opposta rappresentando: - che la correzione del corrispettivo pattuito non è opponibile essendo priva di data certa;
- che non vi è prova che l'impianto fotovoltaico abbia prodotto una quantità di energia minore di quella stabilita;
- che il conto economico prodotto da controparte non è opponibile all'opposta in quanto privo di data certa, non vincolante e avente valore meramente prognostico;
- che la previsione contrattuale di cui all'art. 16 è condizionata alla corretta manutenzione dell'impianto da parte del committente;
- che la quantificazione operata dalla controparte dei presunti minori importi introitati, pari a 2500-3000 euro annui, è del tutto sguarnita di supporto probatorio;
- che l'opponente non chiarisce attraverso quali criteri è giunto alla determinazione di detti importi e, pertanto, l'eccezione di compensazione è nulla;
- che il non ha dato Pt_1 prova del danno al tetto e della mancata consegna dei certificati di garanzia da parte dell'opposta; - che l'eccezione di inadempimento ex art. 1667 c.c. è ormai prescritta;
- che la circostanza, ammessa dall'opponente, che l'impianto ha ottenuto il riconoscimento delle tariffe incentivanti da parte di GSE S.p.A. è idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell'impianto e la piena conformità dello stesso ai requisiti prescritti dalla normativa di settore;
- che intende chiedere che il decreto ingiuntivo emesso venga dichiarato provvisoriamente esecutivo. Tutto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Le Tribunale adito: preliminarmente, in prima udienza, dichiarare il decreto n.ro 705/17 provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. Nel merito rigettare l'opposizione formulata dal perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.ro 705/2017. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” A scioglimento della riserva di cui al Verbale di udienza del 19.10.2018 il Giudice, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio. Successivamente, all'udienza del 25.02.2025 il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti alla metà. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione trae origine da un contratto di appalto stipulato tra
[...]
e avente ad oggetto la realizzazione di Parte_1 CP_1 CP_1 un impianto fotovoltaico. Deve innanzitutto ricordarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale (ex multis Cass. n. 6421/2003). In ragione di ciò, la prova della fondatezza della pretesa creditoria grava sull'opposto in quanto attore in senso sostanziale mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, dimostrare la sussistenza di circostanze modificative, impeditive o estintive dell'azionato diritto di credito. Nel caso de quo, è pacifica tra le parti sia l'esistenza del contratto di appalto, prodotto da parte opposta, sia la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Il ha, innanzitutto, contestato il credito di 14.500,00 euro di cui gli è stato Pt_1 ingiunto il pagamento deducendo che il corrispettivo contrattualmente pattuito è stato modificato da 50.000,00 euro inizialmente previsti ad euro 47.500,00 e che ciò giustificherebbe la riduzione del quantum asseritamente dovuto per euro 2.500,00. Sul punto devono ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, legale rappresentante di all'epoca della stipulazione del CP_2 CP_1 contratto, il quale, interrogato sul cap. di prova n 1 della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. di parte opponente (“Vero che la correzione al contratto con importo complessivamente dovuto di euro 47.500,00 comprensivo di iva al 10% è stata effettuata di pugno dall'ing. e che detta correzione era stata Controparte_2 determinata dalla diminuzione della potenza dai 9 kwp inizialmente previsti agli 8,5 kwp poi concordati e realizzati”) ha confermato la circostanza (cfr. dich. verb. ud. 12.04.2022 “confermo le circostanze capitolate alla lett a) della memoria di istruttoria ex art 183 co VI n 2 cpc di parte opponente e preciso quanto segue. I lavori sono stati realizzati, collaudati e messi in esercizio come da contratto esistente. I lavori sono stati eseguiti e e i 500 watt in meno non comportano in modo eccessivo una modifica del contratto”). Alla luce di ciò, il diritto di credito asseritamente vantato da parte opposta, la cui fondatezza o infondatezza verrà di seguito esaminata, deve essere ridimensionato in euro 12.000,00. Parte opponente ha poi eccepito l'inadempimento del contratto da parte di CP_1 sostenendo, da un lato, che l'impianto produca una minore quantità di energia rispetto a quella garantita e, di conseguenza, minori guadagni, dall'altro lato che i lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte ed abbiano causato infiltrazioni all'immobile di sua proprietà. Con riferimento alla prima doglianza si evidenzia che il non ha dato prova di Pt_1 una produzione di energia minore rispetto a quella contrattualmente pattuita. In particolare, l'estratto conto prodotto in atti non è idoneo a dimostrare alcunché poiché non indica neanche l'unità di misura dell'energia prodotta e non consente di dedurre in alcun modo se la produzione sia stata inferiore o meno rispetto al quantum stabilito. In relazione alla seconda doglianza si evidenzia innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, il ha tempestivamente denunciato i vizi Pt_1 dell'opera con diffida datata 05.12.2009, prodotta in atti (cfr. diffida del dicembre 2019
“anzitutto i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati eseguiti a regola d'arte tant'è che si sono verificate infiltrazioni nell'immobile e che vi è un ristagno di acqua sul tetto”). Sul punto assume rilevanza fondamentale la consulenza tecnica d'ufficio esperita in corso di giudizio, che questo Giudice ritiene di condividere in ogni punto poiché chiara, precisa, dettagliata ed esente da vizi logico-giuridici. Emerge, in particolare, dall'esame dell'elaborato peritale, che i danni all'immobile sono stati effettivamente causati dalla società appaltatrice per non aver eseguito i lavori a regola d'arte (cfr. pag. 9 e 10 ctu, “a seguito del sopralluogo effettuato risulta evidente come i danni oggi riscontrati siano riconducibili, con assoluta certezza scientifica, alle attività lavorative svolte dalla durante le fasi Controparte_1 di installazione dell'impianto fotovoltaico. Il sistema di posa adottato non risulta essere idoneo allo scopo. Per installare l'impianto fotovoltaico, l'installatore ha scelto di operare al taglio di alcune tegole costituenti il manto di copertura con successivo fissaggio delle IPE in acciaio all'estradosso del solaio del piano primo. Questo tipo di lavorazione ha favorito un deterioramento del manto di copertura con conseguenti infiltrazioni di acqua, copiose in alcuni punti, che il proprietario ha tentato di limitare tramite la posa in opera di schiuma poliuretanica nei punti maggiormente interessati dalle infiltrazioni”). Non residua, dunque, alcun dubbio, circa la responsabilità della Controparte_1
[... nella causazione delle infiltrazioni d'acqua, in conseguenza delle quali l'immobile di proprietà dell'odierno opponente ha subito un danno stimato dal ctu nel seguente modo: “il valore del danno riscontrato, valutato ad oggi per rendere il manto di copertura idoneo allo scopo per cui è destinato, risulta essere pari ad € 4.635,00 €” (cfr. pag. 12 ctu, in atti). Tale somma è stata ritenuta idonea dall'ausiliare del giudice, secondo un iter logico che si ritiene di condividere, a far fronte alle riparazioni necessarie al fine di ripristinare lo stato dell'immobile, di seguito individuate: “Rimozione delle tegole tagliate e di quelle immediatamente adiacenti;
- Verifica delle parti strutturali ed eventuali opere di ristrutturazione;
- Fornitura e posa in opera delle nuove tegole di idonee caratteristiche tecniche, conformi a quelle costituenti il manto di copertura;
- Impermeabilizzazione delle parti di copertura ammalorate;
- Trattamento conservativo con idonei prodotti antimuffa all'intradosso del solaio al primo piano - Tinteggiatura del solaio all'intradosso al primo piano” (cfr. pag. 8 ctu). Non merita, invece, accoglimento l'eccezione di parte opposta secondo cui le infiltrazioni sarebbero dipese dalla mancata o cattiva manutenzione dell'impianto fotovoltaico effettuata dal , non avendo la Curatela fornito alcun elemento Pt_1 probatorio a supporto di tale assunto. Peraltro, la dedotta circostanza è esclusa dal perito d'ufficio, il quale ha rilevato che “i danni lamentati da parte attrice non sono in alcun modo causati, o comunque accentuati dalla mancanza di manutenzione del proprietario, ma sono riconducibili esclusivamente alla cattiva posa in opera del sistema fotovoltaico” (cfr. pag. 10 ctu). Con riguardo poi al presunto inadempimento, da parte della di CP_1 determinate formalità (stipulazione assicurazione, certificati di garanzia degli impianti) eccepito dall'opponente, si evidenzia che esse costituiscono prestazioni di carattere accessorio a carico dell'appaltatore, come tali inidonee ad influire sul rapporto sinallagmatico sotteso al contratto, fondato sull'equilibrio tra la prestazione di esecuzione dell'opera ed il pagamento del prezzo. In ragione di quanto finora rilevato si ritiene, dunque, di accogliere l'eccezione di compensazione proposta da parte opponente per la somma di euro 4.635,00 per gli accertati danni causati dalla società appaltatrice nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico e di condannare parte opponente al pagamento della rimanente somma di euro 7.365,00 a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori. La parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 501 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018:
-accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 705/2017;
-compensa i rispettivi crediti per la somma di euro 4.635,00;
-condanna al pagamento in favore delle Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di euro Controparte_1
7.365,00 a titolo di corrispettivo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
-pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido;
-compensa interamente le spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Lamezia Terme, lì 01.08.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda