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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4340/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039641351 BOLLO 2020
contro
Ag.entrate Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064133223955 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, residente in [...]a Vico (CE) alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso cartella esattoriale di pagamento n. 02820250039641351000, per un importo complessivo pari ad € 360,64 notificata al ricorrente in data 22/07/2025 a mezzo PEC da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativo alla Tassa
-
automobilistica per l'anno 2020.
In via principale e nel merito contesta e eccepisce la mancata e/o inesistente e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento posto alla base della cartella esattoriale di pagamento n. 02820250039641351000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Come risulta dal “Dettaglio degli Addebiti" dell'atto impugnato esso
è stato posto in essere sulla base dell'infondato ed indimostrato presupposto della precedente notifica al ricorrente, nella data del 28/07/2023, dell'avviso di accertamento relativo alla Tassa automobilistica per l'anno 2020, atto quest'ultimo risultante non impugnato nei modi e termini di legge con conseguente sua definitività.
Ancora eccepisce la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della cartella esattoriale di pagamento n.
02820250039641351000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per intervenuta estinzione del credito posto alla sua base per Tassa Automobilistica anno 2020 per sua maturata prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. 953/82, conv. in L. 53/1983.
Conclude con la richiesta In via principale, accogliere il ricorso proposto per i motivi ivi formulati e per lo effetto dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità della cartella esattoriale di pagamento n. 02820250039641351000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
2. Condannare i resistenti, in solido, al pagamento delle spese, e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfetario I.v.a. e C.p.a. come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della L. n. 225/2016
e 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dal proprio dipendente delegato in persona del Sig. Nominativo_1, si costituisce nel giudizio ed eccepisce l'assoluta incompetenza territoriale, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione, dichiarare l'assoluta incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli;
- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, ivi specificando come tale regola non valga solo in caso di tributi locali.Cassazione Civile ordinanza n. 4115 del 10/02/2023.
La predetta contestazione presuppone la omessa notifica degli avvisi di accertamento posti a base della cartella impugnata, per cui in mancanza di evocazione in giudizio da parte del ricorrente, sebbene obbligatoria stante l'intervento normativo di affermazione della sussistenza del litis conzorsio necessario. Viene in rilievo che, pur risultando in atti la notifica del ricorso da parte del ricorrente alla predetta Regione Campania per tale adempimento, alcuna costituzione in giudizio è stata effettuata, per cui alcuna prova sulla notifica degli avvisi di accertamento richiamati in cartella, risulta in atti. Da tanto ne deriva che le eccezioni di decadenza e prescrizione risultano fondate, per cui oltre la illegittimità deella cartella di pagamento per mancanza del titolo sottostante, con conseguente annullamento dell'atto, va dichiarata anche la intervenuta decadenza e/
o prescrizione delle pretese impositive.
Il G.M. rrileva la mancata notifica dell'avviso di accertamento posto alla base della cartella esattoriale di pagamento n. 02820250039641351000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Come risulta dal
"Dettaglio degli Addebiti" dell'atto impugnato.
Non risulta dimostrata la precedente notifica al ricorrente, nella data del 28/07/2023, dell'avviso di accertamento relativo alla Tassa automobilistica per l'anno 2020.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso consente l'applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida che autorizza il Giudice ad esaminare in via prioritaria una delle questioni controverse qualora la stessa risulti idonea a definire il giudizio, procedendo all'esame del motivo di impugnazione relativo alla inesistenza del presupposto impositivo (Cass. Ord. n. 9309/2020). Da tanto ne deriva che gli altri motivi di ricorso possono ritenersi assorbiti dall'annullamento dell'atto impositivo sulla base di quanto in precedenza detto. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell'atto impugnato e la inesistenza del debito tributario a seguito della intervenuta decadenza e/o prescrizione.
P.Q.M.
il GM, in funzione monocratica, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata, nonché la estinzione del credito richiesto per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che vengono liquidate in € 130,00, di cui € 30,00 per CUT ed € 100,00 per compensi.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4340/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039641351 BOLLO 2020
contro
Ag.entrate Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064133223955 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, residente in [...]a Vico (CE) alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso avverso cartella esattoriale di pagamento n. 02820250039641351000, per un importo complessivo pari ad € 360,64 notificata al ricorrente in data 22/07/2025 a mezzo PEC da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativo alla Tassa
-
automobilistica per l'anno 2020.
In via principale e nel merito contesta e eccepisce la mancata e/o inesistente e/o invalida notifica dell'avviso di accertamento posto alla base della cartella esattoriale di pagamento n. 02820250039641351000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Come risulta dal “Dettaglio degli Addebiti" dell'atto impugnato esso
è stato posto in essere sulla base dell'infondato ed indimostrato presupposto della precedente notifica al ricorrente, nella data del 28/07/2023, dell'avviso di accertamento relativo alla Tassa automobilistica per l'anno 2020, atto quest'ultimo risultante non impugnato nei modi e termini di legge con conseguente sua definitività.
Ancora eccepisce la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della cartella esattoriale di pagamento n.
02820250039641351000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per intervenuta estinzione del credito posto alla sua base per Tassa Automobilistica anno 2020 per sua maturata prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. 953/82, conv. in L. 53/1983.
Conclude con la richiesta In via principale, accogliere il ricorso proposto per i motivi ivi formulati e per lo effetto dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'invalidità della cartella esattoriale di pagamento n. 02820250039641351000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
2. Condannare i resistenti, in solido, al pagamento delle spese, e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfetario I.v.a. e C.p.a. come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della L. n. 225/2016
e 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dal proprio dipendente delegato in persona del Sig. Nominativo_1, si costituisce nel giudizio ed eccepisce l'assoluta incompetenza territoriale, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione, dichiarare l'assoluta incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli;
- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, ivi specificando come tale regola non valga solo in caso di tributi locali.Cassazione Civile ordinanza n. 4115 del 10/02/2023.
La predetta contestazione presuppone la omessa notifica degli avvisi di accertamento posti a base della cartella impugnata, per cui in mancanza di evocazione in giudizio da parte del ricorrente, sebbene obbligatoria stante l'intervento normativo di affermazione della sussistenza del litis conzorsio necessario. Viene in rilievo che, pur risultando in atti la notifica del ricorso da parte del ricorrente alla predetta Regione Campania per tale adempimento, alcuna costituzione in giudizio è stata effettuata, per cui alcuna prova sulla notifica degli avvisi di accertamento richiamati in cartella, risulta in atti. Da tanto ne deriva che le eccezioni di decadenza e prescrizione risultano fondate, per cui oltre la illegittimità deella cartella di pagamento per mancanza del titolo sottostante, con conseguente annullamento dell'atto, va dichiarata anche la intervenuta decadenza e/
o prescrizione delle pretese impositive.
Il G.M. rrileva la mancata notifica dell'avviso di accertamento posto alla base della cartella esattoriale di pagamento n. 02820250039641351000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Come risulta dal
"Dettaglio degli Addebiti" dell'atto impugnato.
Non risulta dimostrata la precedente notifica al ricorrente, nella data del 28/07/2023, dell'avviso di accertamento relativo alla Tassa automobilistica per l'anno 2020.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso consente l'applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida che autorizza il Giudice ad esaminare in via prioritaria una delle questioni controverse qualora la stessa risulti idonea a definire il giudizio, procedendo all'esame del motivo di impugnazione relativo alla inesistenza del presupposto impositivo (Cass. Ord. n. 9309/2020). Da tanto ne deriva che gli altri motivi di ricorso possono ritenersi assorbiti dall'annullamento dell'atto impositivo sulla base di quanto in precedenza detto. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell'atto impugnato e la inesistenza del debito tributario a seguito della intervenuta decadenza e/o prescrizione.
P.Q.M.
il GM, in funzione monocratica, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata, nonché la estinzione del credito richiesto per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che vengono liquidate in € 130,00, di cui € 30,00 per CUT ed € 100,00 per compensi.