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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DEFINITORIA
nella causa civile iscritta al n. 993/2023 RGAC vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di Legale Parte_1 C.F._1
Rappresentante della società TR SILA snc, P.I. con sede a P.IVA_1
Bocchigliero, via Russi, 26, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
unitamente e non, dagli Avv.ti Vittoria SCALISE (C.F.: ) e C.F._2
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata, Parte_2 C.F._3
per tutti gli effetti di legge, presso il loro studio in Caccuri,via San Lorenzo , 37
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Corso Cavour n. 19, società facente parte del CP_1 Controparte_2
[...] , iscritto al n.10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di
[...]
direzione e coordinamento di Controparte_3
in persona delDott. nato a [...] [...] (C.F.
[...] Controparte_4 CP_1
, Vice Responsabile dell'U.O. Legale e Societario, C.F._4
munito dei poteri necessari in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 10/2022 del 12 aprile 2022, depositata, unitamente al documento "Libro dei
Poteri di Firma", e resa pubblica con atto a rogito del notaio Persona_1
di n data 19 luglio 2022 (rep. n. 40081/18247), registrato a n data
[...] CP_1 CP_1
2 luglio 2022 al n.35056 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di in data CP_1
12 luglio 2022) rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato
(doc. n.1), da (p.iva ) e per essa Controparte_5 P.IVA_3
dall'Avv. Maria Maddalena Giungato ( ) ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del suo difensore nonché per quanto occorrer possa presso il suo Email_1
Studio di Cosenza 87100 Via Medaglie d'Oro n.37
APPELLATA
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato , in qualità di Parte_1
Legale Rappresentante della società TR SILA snc, interponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari n. 679/2023 notificata in data 29.05.2023 nella causa civile distinta al numero di R.G. 1183/2022., che così
pronunciava:
“Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
2 1) Rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge. ”.
L'attrice, in primo grado, ha convenuto deducendo: a) di Controparte_1
aver stipulato con detto istituto di credito il contratto di conto corrente bancario n. 1006678 almeno a partire dal primo semestre del 2000; b) l'avvenuta applicazione di interessi anatocistici illegittimi;
c) l'avvenuta applicazione di interessi usurari;
d) l'illegittima applicazione dello jus variandi;
e) la mancata pattuizione dei costi contrattuali;
f) la violazione dei doveri di buona fede e sana e prudente gestione ex art. 5 TUB;
g) l'illegittima capitalizzazione di c.m.s. e spese.
Ha chiesto, quindi, previa declaratoria di nullità delle clausole illecite, la condanna della banca alla rettifica del saldo in euro 5.803,19 a favore del correntista e al risarcimento del danno.
L'odierno appellante ha domandato alla Corte di Appello di Catanzaro,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis previa, in ogni caso,
totale o, in subordine, anche solo parziale riforma della sentenza a del Tribunale di
Castrovillari n. 679/2023 notificata in data 29.05.2023 nella causa civile distinta al
numero di R.G. 1183/2022.
- Accertare e dichiarare, per l'effetto della mancata produzione del contratto, l'illegittima
applicazione di ogni costo non espressamente pattuito e comunque addebitato negli
estratti conto allegati, a titolo di interessi passivi, spese e CMS, in violazione dell'art. 117
commi 1 e 3 e, per l'effetto riconteggiarlo a credito del correntista.
- Condannare la banca, previo accertamento del saldo, alla rettifica del saldo del conto
corrente de quo, epurato da ogni addebito non contrattualizzato.
3 - Condannare altresì la al risarcimento in favore del Sig. CP_1 Parte_1
dei danni non patrimoniali ex art. 2043 e del maggior danno ex art. 1224 II° comma c.c..
per le violazioni di carattere contrattuale ed extracontrattuali nella misura del giusto e
provato ed anche, se del caso, in via equitativa, oltre interessi legali e maggior danno dalla
data della domanda al saldo effettivo.
- Condannare la banca ex art. 96 c.p.c. per la mancata partecipazione al tentativo
obbligatorio di mediazione civile.
- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari da distrarre in favore dei procuratori
antistatari di ambedue le fasi del giudizio.”
Si costituiva la in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., insistendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito di ripetuti rinvii e dopo aver disposto CTU, la Corte rinviava la causa all'udienza 17.06.2025 per bonario componimento stante la pendenza di trattative per la definizione extagiudiziale della vertenza, per come esposto dalle parti. La causa veniva, poi, rinviata d'ufficio all'udienza del 3.7.2025.
All'udienza del 3.7.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c,
nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi la causa veniva rinviata all'udienza del 6.11.2025.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, le parti non depositavano note di trattazione scritta, quindi, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
4 Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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