TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4151/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4151/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ET PE , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BOVIO N.130 76125 TRANI presso il difensore avv.
ET PE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCIA Controparte_1 C.F._2
IE e dell'avv. ( ) VIA IMBRIANI Controparte_1 C.F._2
N. 5 MARGHERITA DI SAVOIA, elettivamente domiciliato in Viale della Libertà, 114 null 74015
AR NC presso il difensore avv. BOCCIA IE
CONVENUTA
RAPPRESENTANZA - GIÀ Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. C. ANTONACCI - VIA VOLTURNO 21 SAN SEVERO presso il difensore avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO
ER AM
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l'Avvocato Parte_1
per sentire accertare la responsabilità professionale e l'inadempimento Controparte_1 contrattuale del legale nell'espletamento del mandato conferito e condannarlo al pagamento delle somme meglio specificate nell'atto introduttivo, oltre accessori.
La convenuta si costituiva, resisteva alla domanda e chiamava in causa la compagnia assicurativa
[...]
CP_2
Il giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, la predetta compagnia chiedeva:
dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. IADF016639;
in via gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei confronti della Compagnia, tenuto conto del grado di responsabilità, anche Controparte_1 concorsuale, dell'attore, con esclusione delle spese legali sostenute dall'Avv. e Controparte_1 della richiesta di restituzione dei compensi, nonché detratta la franchigia pari ad euro 500,00, con applicazione delle norme in materia di coassicurazione.
La causa è stata assegnata a sentenza il 23 settembre 2025 con la concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Premesso che l'obbligazione del professionista è obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché
l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata , osserva il decidente che in tema di responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente, il legislatore ha accolto il principio a norma del quale per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di speciale difficoltà sussiste per il professionista medesimo la esenzione dalla responsabilità per colpa lieve.
La responsabilità del prestatore d'opera professionale per i danni provocati dalla sua attività di professionista al cliente deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento di tale attività
pagina 2 di 7 e, in particolare, al dovere di diligenza, il quale, a norma dell'art. 1176 c.c., deve adeguarsi alla natura dell'attività esercitata.
In queste circostanze, il professionista è da ritenersi responsabile verso il cliente nei casi ordinari, secondo i principi che regolano la responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, mentre per i casi eccezionali, cioè per quelli che importano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, detta responsabilità viene ad essere attenuata restando limitata, ex art. 2236 c.c., al dolo e alla colpa grave.
Da ciò segue che normalmente, in caso di errore professionale, l'avvocato risponde dei danni provocati secondo le regole comuni, se deve risolvere , come si è detto, problemi tecnici ordinari, in tali casi deve usare, comunque, la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento del suo mandato, diligenza che ovviamente va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
altresì, risponde dei danni verso il cliente allorché, dovendo risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, agisce con colpa grave o con dolo, sempre che in detta ipotesi il cliente provi il danno ed il nesso causale e l'inadempiente non provi l'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Sulla base dei principi di cui sopra, è da ritenersi, quindi, a titolo esemplificativo, che l'avvocato debba considerarsi responsabile verso il cliente per il caso di incuria od ignoranza di disposizioni di legge ed in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato medesimo nei confronti del suo cliente, a meno di dolo o colpa grave.
Fatte le necessarie premesse, si esamineranno di seguito le singole condotte contestate.
Con riferimento al procedimento di V.G. n. 533/2018, il danno lamentato da parte attrice consisterebbe nella compensazione delle spese di lite in luogo della condanna di , moglie separata di Controparte_5
. Parte_1
L'attore adduce che la responsabilità del legale convenuto sarebbe consistita nel fondare la difesa su una scrittura privata, successiva al decreto di omologa, che in quanto tale non avrebbe potuto spiegare alcuna efficacia.
La lettura del provvedimento adottato all'esito del procedimento, quanto alla regolazione delle spese di lite, consente di desumere che la decisione si è fondata “sulla reciproca soccombenza sulle domande ulteriori rispetto a quella relativa alla diversa collocazione prevalente dei figli della coppia.
Come è facile intuire la reciproca soccombenza attiene alle domande diverse da quelle del collocamento dei figli, segnatamente quelle relative al rigetto della domanda di ammonimento avanzate dalla e di CP_5 risarcimento del danno proposta da . Parte_1
Ma ciò che rileva è che, a prescindere da dette domande, il Tribunale ha dato rilievo al collocamento dei figli fondando la decisione su nessuno degli assunti delle parti ma solo sull'ascolto dei minori collocando la figlia presso il padre ed il figlio presso la madre.
pagina 3 di 7 Ne consegue che la compensazione, seppur ancorata alle domande diverse da quelle del collocamento, in assenza di queste ultime avrebbe determinato in ogni caso una compensazione integrale delle spese in considerazione del dato processuale determinate la decisione e cioè la manifestazione di volontà dei minori, espressa nel corso dell'ascolto degli stessi.
Non è, pertanto, configurabile alcun danno derivante da colpa del legale nel procedimento appena scrutinato.
In relazione al procedimento n. 431/2018, la doglianza si fonda sull'errata deduzione del ne bis idem.
La lettura della sentenza consente di desumere il rigetto dell'opposizione per le seguenti ragioni:
- infondatezza eccezione d'improcedibilità per non essere stata preceduta l'opposizione da negoziazione assistita;
- inapplicabilità compensazione ai sensi dell'art. 447 secondo co 1246 n. 5 cc;
- sussistenza del criterio della rivalutazione secondo gli indici Istat dell'assegno di mantenimento;
- rigetto eccezione prescrizione quinquennale.
Non pare che nella sentenza 740/2020 il G.d.p. di Trinitapoli abbia fatto alcun riferimento all'eccepito divieto di ne bis in idem, talchè la doglianza è destituita di fondamento.
Quanto al giudizio 198/2019, che al momento dell'instaurazione del presente giudizio era ancora pendente, il danno sarebbe derivato a parte attrice dall'aver fatto valere il divieto del ne bis idem e la scrittura privata di cui si è fatto cenno prima, difese che in quanto infondate avrebbero comportato la mancata concessione della sospensione dell'esecuzione ed il pignoramento mobiliare presso terzi.
In relazione a detto ultimo giudizio, si rileva che non risulta allegato il provvedimento che ha delibato sulla sospensione dell'esecuzione richiesta con la comparsa di costituzione e risposta a firma dell'Avvocato
né è dato conoscere il contenuto dello stesso. CP_1
Con riguardo al procedimento 904/2019, le doglianze di parte attrice sono generiche. L'attore, infatti, non deduce le ragioni dell'infondatezza dei motivi di opposizione, limitandosi ad asserire che le argomentazioni giuridiche fossero inconsistenti.
Vi è però da rilevare che nell'ordinanza reiettiva della sospensione dell'esecuzione, il G.E. dava conto della modesta entità del credito.
Peraltro, l'importo della condanna alle spese è davvero irrisorio.
Sul pignoramento 1499/2020 Rg Esec, si osserva che l'attore indica solo l'acconto versato per tale giudizio senza sollevare alcuna lamentela in ordine allo stesso.
Nel giudizio 8130/2018, la doglianza si riferisce all'infondatezza dell'argomentazioni secondo cui gli assegni famigliari richiesti dalla non fossero dovuti poiché i coniugi non avevano nulla a CP_5 pretendere dall'altro oltre al mantenimento dei figli, così ignorando il dettato dell'art. 211 L. 19 maggio
1975 n. 151.
pagina 4 di 7 Il giudizio è ancora pendente.
Deve, però, osservarsi che la questione afferente agli assegni famigliari, ora assegno unico, è molto controversa.
Al riguardo, vale osservare la Corte di Cassazione (Sez. I Civile, n. 4672/2025) ha chiarito direttamente questo delicato tema, chiarendo i casi in cui il genitore collocatario possa ricevere integralmente l'assegno, anche in presenza di un affidamento condiviso.
Vale osservare che l'Assegno Unico Universale (AUU) è un beneficio mensile erogato dall' ai nuclei CP_6 familiari con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, calcolato sulla base dell'ISEE familiare. Il D.Lgs. 230/2021 prevede che di norma l'assegno venga ripartito al 50% tra i genitori, anche se separati o divorziati. Se l'affidamento è esclusivo, invece, l'intera somma spetta direttamente al genitore affidatario.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche in caso di affidamento condiviso, se il figlio è collocato prevalentemente presso uno dei due genitori, questo può legittimamente ricevere l'intero importo dell'Assegno Unico Universale. La motivazione risiede nella finalità stessa dell'assegno: garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane.
La Corte ha motivato la decisione alla stregua di argomentazioni pienamente condivisibili e cioè che a) il beneficiario dell'assegno è il minore, non il genitore, b) il genitore collocatario è colui che gestisce concretamente e quotidianamente i bisogni e le esigenze del figlio, risultando così il più idoneo ad amministrare interamente il beneficio.
Ne consegue che pur prevedendo la legge una suddivisione di default al 50%, questa può essere derogata dal giudice se tale soluzione risulta più rispondente al concreto interesse del minore.
La Corte ha inoltre fatto propria l'interpretazione contenuta nella Circolare n. 23/2022, che già CP_6 consentiva questa opzione nel caso di minori prevalentemente collocati presso un unico genitore.
Nel procedimento 167/2020, l'attore lamenta che nell'opposizione a precetto proposta dalla CP_5 dinanzi al Tribunale di Trani, l'Avvocato avrebbe allegato prove documentali inidonee a CP_1 suffragare l'effettivo esborso.
Va innanzi tutto dato atto che con la sentenza 1958/2020 il giudice ha rigettato i motivi di opposizione rappresentati dalla relativi al contenuto del precetto. CP_5
La citata sentenza, poi, ha accolto l'opposizione della non risultando provati gli esborsi poiché la CP_5 documentazione allegata consisteva a fatture non comprovanti la spesa o in scontrini fiscali dai quali non era dato desumere il bene acquistato o il destinatario dello stesso – ad esempio lenti senza alcun riferimento al minore- o prive di specificazione in ordine al soggetto che aveva effettuato l'esborso – come le ricevute relative all'attività sportiva.
pagina 5 di 7 Il danno di cui si duole parte attrice è quello relativo alla condanna alle spese conseguente all'allegazione di documentazione inidonea.
Mette conto osservare che la Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata in data 09 gennaio 2025, la n.
475/2025, ha delineato i limiti di responsabilità professionale forense riaffermando il principio secondo cui l'omissione processuale non tende a determinare in automatico un obbligo risarcitorio.
La questione riguardava l'omesso deposito di documenti ritenuti dal cliente decisivi nell'ambito di un precedente giudizio che aveva ad oggetto l'illegittimità dei contratti di lavoro a termine.
I Giudici di primo e secondo grado, nel respingere la domanda risarcitoria, sostenevano il fatto che non vi fosse un nesso causale tra la condotta negligente e il danno in concreto che veniva protestato dal cliente.
La Suprema Corte, ha confermato quanto statuito dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Lecce evidenziando come non sia di fatto sufficiente, nel determinare una responsabilità nei confronti dell'avvocato, la mera dimostrazione di un'omissione processuale.
Tale decisione viene inserita nell'ambito di un orientamento già consolidato il quale, nel determinare una responsabilità professionale, prevede la prova del “danno conseguenza” ovvero di un pregiudizio patrimoniale subito che derivi in maniera diretta dall'errore professionale.
A tal riguardo, occorre infatti che il cliente dimostri in modo esatto il nesso di causalità intercorrente tra la condotta omissiva contestata e il pregiudizio che ritiene di aver subito.
In particolare, la Corte sottolinea come la sentenza impugnata verteva su una duplice ragione, da una parte il cliente che, invece di impugnare la sentenza sfavorevole, aveva scelto di concludere con la controparte un contratto transattivo e, dall'altra, il fatto che il risarcimento richiesto sarebbe stato comunque notevolmente diminuito per via dalla normativa sopravvenuta.
La pronuncia della Corte tende a conformarsi ai principi generali della responsabilità civile in modo da riaffermare la piena applicazione delle regole sulla causalità materiale e giuridica anche nei riguardi della responsabilità professionale forense.
Tale ordinanza ribadisce inoltre l'importanza di una corretta comunicazione nei confronti del cliente, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo di informazioni sulle relative strategie processuali e i rischi a esse correlati.
Nel caso in esame, l'Avvocato ha dedotto di aver compulsato il cliente sulla possibilità dell'appello, quantomeno avuto riguardo alle spese – circostanza questa non contestata-.
Effettuando un giudizio del più probabile che non, l'appello avrebbe avuto buone probabilità di accoglimento poiché il rigetto dell'opposizione in relazione al contenuto del precetto, avrebbe potuto determinare una soccombenza reciproca o parziale.
La mancata proposizione dell'appello non consente di ritenere provato che il danno, consistito nella condanna alle spese, si sarebbe, comunque, verificato.
pagina 6 di 7 La domanda di parte attrice, alla luce delle argomentazioni svolte, va disattesa.
Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a., 15 % per spese generali e contributo unificato.
Condanna, infine, parte attrice a rifondere le spese sostenute da che liquida in CP_2 complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a., 15 % per spese generali e contributo unificato.
Così deciso in Foggia il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa ME MA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4151/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ET PE , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BOVIO N.130 76125 TRANI presso il difensore avv.
ET PE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCIA Controparte_1 C.F._2
IE e dell'avv. ( ) VIA IMBRIANI Controparte_1 C.F._2
N. 5 MARGHERITA DI SAVOIA, elettivamente domiciliato in Viale della Libertà, 114 null 74015
AR NC presso il difensore avv. BOCCIA IE
CONVENUTA
RAPPRESENTANZA - GIÀ Controparte_2 Controparte_3 CP_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA C/O AVV. C. ANTONACCI - VIA VOLTURNO 21 SAN SEVERO presso il difensore avv. CAMBIERI CLAUDIO PAOLO
ER AM
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l'Avvocato Parte_1
per sentire accertare la responsabilità professionale e l'inadempimento Controparte_1 contrattuale del legale nell'espletamento del mandato conferito e condannarlo al pagamento delle somme meglio specificate nell'atto introduttivo, oltre accessori.
La convenuta si costituiva, resisteva alla domanda e chiamava in causa la compagnia assicurativa
[...]
CP_2
Il giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, la predetta compagnia chiedeva:
dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. IADF016639;
in via gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei confronti della Compagnia, tenuto conto del grado di responsabilità, anche Controparte_1 concorsuale, dell'attore, con esclusione delle spese legali sostenute dall'Avv. e Controparte_1 della richiesta di restituzione dei compensi, nonché detratta la franchigia pari ad euro 500,00, con applicazione delle norme in materia di coassicurazione.
La causa è stata assegnata a sentenza il 23 settembre 2025 con la concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Premesso che l'obbligazione del professionista è obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché
l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, e, in particolare, del dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata , osserva il decidente che in tema di responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente, il legislatore ha accolto il principio a norma del quale per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di speciale difficoltà sussiste per il professionista medesimo la esenzione dalla responsabilità per colpa lieve.
La responsabilità del prestatore d'opera professionale per i danni provocati dalla sua attività di professionista al cliente deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento di tale attività
pagina 2 di 7 e, in particolare, al dovere di diligenza, il quale, a norma dell'art. 1176 c.c., deve adeguarsi alla natura dell'attività esercitata.
In queste circostanze, il professionista è da ritenersi responsabile verso il cliente nei casi ordinari, secondo i principi che regolano la responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, mentre per i casi eccezionali, cioè per quelli che importano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, detta responsabilità viene ad essere attenuata restando limitata, ex art. 2236 c.c., al dolo e alla colpa grave.
Da ciò segue che normalmente, in caso di errore professionale, l'avvocato risponde dei danni provocati secondo le regole comuni, se deve risolvere , come si è detto, problemi tecnici ordinari, in tali casi deve usare, comunque, la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento del suo mandato, diligenza che ovviamente va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
altresì, risponde dei danni verso il cliente allorché, dovendo risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, agisce con colpa grave o con dolo, sempre che in detta ipotesi il cliente provi il danno ed il nesso causale e l'inadempiente non provi l'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Sulla base dei principi di cui sopra, è da ritenersi, quindi, a titolo esemplificativo, che l'avvocato debba considerarsi responsabile verso il cliente per il caso di incuria od ignoranza di disposizioni di legge ed in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato medesimo nei confronti del suo cliente, a meno di dolo o colpa grave.
Fatte le necessarie premesse, si esamineranno di seguito le singole condotte contestate.
Con riferimento al procedimento di V.G. n. 533/2018, il danno lamentato da parte attrice consisterebbe nella compensazione delle spese di lite in luogo della condanna di , moglie separata di Controparte_5
. Parte_1
L'attore adduce che la responsabilità del legale convenuto sarebbe consistita nel fondare la difesa su una scrittura privata, successiva al decreto di omologa, che in quanto tale non avrebbe potuto spiegare alcuna efficacia.
La lettura del provvedimento adottato all'esito del procedimento, quanto alla regolazione delle spese di lite, consente di desumere che la decisione si è fondata “sulla reciproca soccombenza sulle domande ulteriori rispetto a quella relativa alla diversa collocazione prevalente dei figli della coppia.
Come è facile intuire la reciproca soccombenza attiene alle domande diverse da quelle del collocamento dei figli, segnatamente quelle relative al rigetto della domanda di ammonimento avanzate dalla e di CP_5 risarcimento del danno proposta da . Parte_1
Ma ciò che rileva è che, a prescindere da dette domande, il Tribunale ha dato rilievo al collocamento dei figli fondando la decisione su nessuno degli assunti delle parti ma solo sull'ascolto dei minori collocando la figlia presso il padre ed il figlio presso la madre.
pagina 3 di 7 Ne consegue che la compensazione, seppur ancorata alle domande diverse da quelle del collocamento, in assenza di queste ultime avrebbe determinato in ogni caso una compensazione integrale delle spese in considerazione del dato processuale determinate la decisione e cioè la manifestazione di volontà dei minori, espressa nel corso dell'ascolto degli stessi.
Non è, pertanto, configurabile alcun danno derivante da colpa del legale nel procedimento appena scrutinato.
In relazione al procedimento n. 431/2018, la doglianza si fonda sull'errata deduzione del ne bis idem.
La lettura della sentenza consente di desumere il rigetto dell'opposizione per le seguenti ragioni:
- infondatezza eccezione d'improcedibilità per non essere stata preceduta l'opposizione da negoziazione assistita;
- inapplicabilità compensazione ai sensi dell'art. 447 secondo co 1246 n. 5 cc;
- sussistenza del criterio della rivalutazione secondo gli indici Istat dell'assegno di mantenimento;
- rigetto eccezione prescrizione quinquennale.
Non pare che nella sentenza 740/2020 il G.d.p. di Trinitapoli abbia fatto alcun riferimento all'eccepito divieto di ne bis in idem, talchè la doglianza è destituita di fondamento.
Quanto al giudizio 198/2019, che al momento dell'instaurazione del presente giudizio era ancora pendente, il danno sarebbe derivato a parte attrice dall'aver fatto valere il divieto del ne bis idem e la scrittura privata di cui si è fatto cenno prima, difese che in quanto infondate avrebbero comportato la mancata concessione della sospensione dell'esecuzione ed il pignoramento mobiliare presso terzi.
In relazione a detto ultimo giudizio, si rileva che non risulta allegato il provvedimento che ha delibato sulla sospensione dell'esecuzione richiesta con la comparsa di costituzione e risposta a firma dell'Avvocato
né è dato conoscere il contenuto dello stesso. CP_1
Con riguardo al procedimento 904/2019, le doglianze di parte attrice sono generiche. L'attore, infatti, non deduce le ragioni dell'infondatezza dei motivi di opposizione, limitandosi ad asserire che le argomentazioni giuridiche fossero inconsistenti.
Vi è però da rilevare che nell'ordinanza reiettiva della sospensione dell'esecuzione, il G.E. dava conto della modesta entità del credito.
Peraltro, l'importo della condanna alle spese è davvero irrisorio.
Sul pignoramento 1499/2020 Rg Esec, si osserva che l'attore indica solo l'acconto versato per tale giudizio senza sollevare alcuna lamentela in ordine allo stesso.
Nel giudizio 8130/2018, la doglianza si riferisce all'infondatezza dell'argomentazioni secondo cui gli assegni famigliari richiesti dalla non fossero dovuti poiché i coniugi non avevano nulla a CP_5 pretendere dall'altro oltre al mantenimento dei figli, così ignorando il dettato dell'art. 211 L. 19 maggio
1975 n. 151.
pagina 4 di 7 Il giudizio è ancora pendente.
Deve, però, osservarsi che la questione afferente agli assegni famigliari, ora assegno unico, è molto controversa.
Al riguardo, vale osservare la Corte di Cassazione (Sez. I Civile, n. 4672/2025) ha chiarito direttamente questo delicato tema, chiarendo i casi in cui il genitore collocatario possa ricevere integralmente l'assegno, anche in presenza di un affidamento condiviso.
Vale osservare che l'Assegno Unico Universale (AUU) è un beneficio mensile erogato dall' ai nuclei CP_6 familiari con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, calcolato sulla base dell'ISEE familiare. Il D.Lgs. 230/2021 prevede che di norma l'assegno venga ripartito al 50% tra i genitori, anche se separati o divorziati. Se l'affidamento è esclusivo, invece, l'intera somma spetta direttamente al genitore affidatario.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche in caso di affidamento condiviso, se il figlio è collocato prevalentemente presso uno dei due genitori, questo può legittimamente ricevere l'intero importo dell'Assegno Unico Universale. La motivazione risiede nella finalità stessa dell'assegno: garantire al minore un immediato e diretto supporto economico, rispondendo con tempestività alle sue esigenze quotidiane.
La Corte ha motivato la decisione alla stregua di argomentazioni pienamente condivisibili e cioè che a) il beneficiario dell'assegno è il minore, non il genitore, b) il genitore collocatario è colui che gestisce concretamente e quotidianamente i bisogni e le esigenze del figlio, risultando così il più idoneo ad amministrare interamente il beneficio.
Ne consegue che pur prevedendo la legge una suddivisione di default al 50%, questa può essere derogata dal giudice se tale soluzione risulta più rispondente al concreto interesse del minore.
La Corte ha inoltre fatto propria l'interpretazione contenuta nella Circolare n. 23/2022, che già CP_6 consentiva questa opzione nel caso di minori prevalentemente collocati presso un unico genitore.
Nel procedimento 167/2020, l'attore lamenta che nell'opposizione a precetto proposta dalla CP_5 dinanzi al Tribunale di Trani, l'Avvocato avrebbe allegato prove documentali inidonee a CP_1 suffragare l'effettivo esborso.
Va innanzi tutto dato atto che con la sentenza 1958/2020 il giudice ha rigettato i motivi di opposizione rappresentati dalla relativi al contenuto del precetto. CP_5
La citata sentenza, poi, ha accolto l'opposizione della non risultando provati gli esborsi poiché la CP_5 documentazione allegata consisteva a fatture non comprovanti la spesa o in scontrini fiscali dai quali non era dato desumere il bene acquistato o il destinatario dello stesso – ad esempio lenti senza alcun riferimento al minore- o prive di specificazione in ordine al soggetto che aveva effettuato l'esborso – come le ricevute relative all'attività sportiva.
pagina 5 di 7 Il danno di cui si duole parte attrice è quello relativo alla condanna alle spese conseguente all'allegazione di documentazione inidonea.
Mette conto osservare che la Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata in data 09 gennaio 2025, la n.
475/2025, ha delineato i limiti di responsabilità professionale forense riaffermando il principio secondo cui l'omissione processuale non tende a determinare in automatico un obbligo risarcitorio.
La questione riguardava l'omesso deposito di documenti ritenuti dal cliente decisivi nell'ambito di un precedente giudizio che aveva ad oggetto l'illegittimità dei contratti di lavoro a termine.
I Giudici di primo e secondo grado, nel respingere la domanda risarcitoria, sostenevano il fatto che non vi fosse un nesso causale tra la condotta negligente e il danno in concreto che veniva protestato dal cliente.
La Suprema Corte, ha confermato quanto statuito dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Lecce evidenziando come non sia di fatto sufficiente, nel determinare una responsabilità nei confronti dell'avvocato, la mera dimostrazione di un'omissione processuale.
Tale decisione viene inserita nell'ambito di un orientamento già consolidato il quale, nel determinare una responsabilità professionale, prevede la prova del “danno conseguenza” ovvero di un pregiudizio patrimoniale subito che derivi in maniera diretta dall'errore professionale.
A tal riguardo, occorre infatti che il cliente dimostri in modo esatto il nesso di causalità intercorrente tra la condotta omissiva contestata e il pregiudizio che ritiene di aver subito.
In particolare, la Corte sottolinea come la sentenza impugnata verteva su una duplice ragione, da una parte il cliente che, invece di impugnare la sentenza sfavorevole, aveva scelto di concludere con la controparte un contratto transattivo e, dall'altra, il fatto che il risarcimento richiesto sarebbe stato comunque notevolmente diminuito per via dalla normativa sopravvenuta.
La pronuncia della Corte tende a conformarsi ai principi generali della responsabilità civile in modo da riaffermare la piena applicazione delle regole sulla causalità materiale e giuridica anche nei riguardi della responsabilità professionale forense.
Tale ordinanza ribadisce inoltre l'importanza di una corretta comunicazione nei confronti del cliente, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo di informazioni sulle relative strategie processuali e i rischi a esse correlati.
Nel caso in esame, l'Avvocato ha dedotto di aver compulsato il cliente sulla possibilità dell'appello, quantomeno avuto riguardo alle spese – circostanza questa non contestata-.
Effettuando un giudizio del più probabile che non, l'appello avrebbe avuto buone probabilità di accoglimento poiché il rigetto dell'opposizione in relazione al contenuto del precetto, avrebbe potuto determinare una soccombenza reciproca o parziale.
La mancata proposizione dell'appello non consente di ritenere provato che il danno, consistito nella condanna alle spese, si sarebbe, comunque, verificato.
pagina 6 di 7 La domanda di parte attrice, alla luce delle argomentazioni svolte, va disattesa.
Le spese di lite, liquidate, come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a., 15 % per spese generali e contributo unificato.
Condanna, infine, parte attrice a rifondere le spese sostenute da che liquida in CP_2 complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a., 15 % per spese generali e contributo unificato.
Così deciso in Foggia il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa ME MA
pagina 7 di 7