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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 19/12/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 479/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
, , , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
ESPOSITO PAOLA e con lo stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI P.ZZA EDUARDO
DE FILIPPO 8
Appellante
e in persona del l.rp.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to FERRARI Controparte_1
FABIO MARIA elettivamente domiciliata in NAPOLI PIAZZA MUNICIPIO PAL.SAN
GIACOMO
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con atto d'appello depositato in data 06/03/2023 gli appellanti di cui in epigrafe impugnavano la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.4345/2022 del
15/09/2022, con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento del loro diritto ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D3 con la conseguente condanna del al pagamento delle maturate differenze retributive, oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione. Tanto i ricorrenti avevano domandato sul presupposto che la loro assunzione con inquadramento nella posizione economica D1 – formalizzata con contratto del 30.07.2019, all'esito dello scorrimento (deciso con deliberazione n. 214\2019 della Giunta comunale) della graduatoria pubblicata in data 23 dicembre 2010, per il profilo professionale D3, conclusiva del
1 concorso bandito in data 02.02.2010 e previo espletamento delle successive fasi concorsuali previste dal bando (fase formativa obbligatoria e fate valutativa finale) - fosse stata erroneamente disposta dal in violazione del bando di concorso e del CCNL Controparte_1
applicabile.
Con il gravame sub iudice, gli appellanti lamentavano che la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva reputato inapplicabile la cd. “clausola di salvaguardia” prevista dal 9° comma dell'art. 12 CCNL Enti Locali, era inficiata da molteplici errori interpretativi e valutativi;
in particolare, il giudice: a) invocando erroneamente l'istituto del periodo di prova, aveva mal valutato la circostanza che gli idonei elencati nella graduatoria del 2010 non avevano ancora espletato due fasi (la fase formativa obbligatoria e la fase valutativa finale) della procedura di cui al “bando RIPAM” costituente una fattispecie a formazione progressiva e, pertanto, il
Tribunale, a torto, aveva affermato che la procedura concorsuale non poteva ritenersi conclusa al momento della sottoscrizione del CCNL 2016/2018; b) aveva omesso di considerare che l'inquadramento nel profilo D1 rappresentava una violazione dell'art. 1336 cc, costituendo il bando di concorso un'offerta al pubblico vincolante per la PA;
c) aveva erroneamente ritenuto non sussistenti i presupposti del legittimo affidamento dei concorrenti ad essere assunti in posizione D3, a tal fine essendo sufficienti l'emanazione del bando di concorso per l'assunzione nella predetta categoria e la partecipazione al relativo concorso e a nulla rilevando la normativa sopravvenuta rispetto alla lex specialis dettata dal bando.
Per tali motivi, gli appellanti chiedevano l'integrale riforma della sentenza.
Costituendosi, il respingeva le censure siccome l'attribuzione in fase di assunzione CP_1
della cat. giuridica D, posizione economica D1, era conforme al disposto sopravvenuto dall'art. 12, co. 7, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018: “Al personale assunto viene attribuito il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale prevista per la categoria cui il profilo di assunzione è ascritto, salvo per i profili della categoria B di cui al comma 2, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde al trattamento tabellare della posizione economica B3”. Richiamati anche i precedenti contrari all'avverso assunto, l'ente appellato chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
2 L'appello è infondato e va respinto.
In punto di fatto, è pacifico e incontestato che gli odierni appellanti hanno partecipato al concorso-corso, bandito nel 2010, per il reclutamento di n. 534 unità di personale di ruolo con diversi profili professionali delle categorie C e D;
al momento dell'approvazione, risalente al
2010, della graduatoria del concorso (avente validità triennale) sono risultati idonei non vincitori, in quanto, pur avendo superato le prove selettive, non hanno conseguito il punteggio utile per l'assunzione, avuto riguardo al numero posti messi a concorso, come previsto dal bando di concorso;
sono stati assunti solo nel 2019, a seguito di uno scorrimento della graduatoria disposto con delibera di Giunta Comunale n. 214/2019, del 13 maggio 2019, avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021. Rideterminazione della dotazione organica”, delibera adottata dopo l'approvazione della Legge di bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018, che all'articolo 1, comma 362, ha espressamente previsto che “Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre
2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; ...”.
Gli appellanti ritengono, con il primo motivo di gravame, che il Tribunale abbia errato nell'interpretare e, conseguentemente, non applicare il comma 9 dell'articolo 12 CCNL nella parte in cui prevede che “Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente CCNL siano tuttora in corso procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D.
Successivamente, si applica quanto previsto dal comma 5”.
In particolare, ad avviso dei ricorrenti, il giudice di prime cure, richiamando impropriamente l'istituto del periodo di prova, avrebbe errato ritenendo che alla data del 21 maggio 2018 non fossero ancora in corso le procedure concorsuali, essendo state le fasi d) ed e) di cui al bando
3 svolte successivamente alla delibera del 2019, con la quale il aveva deciso Controparte_1
di avvalersi delle graduatorie Ripam.
Il motivo è infondato.
Al di là delle dissertazioni dell'appellante sulla inesattezza dell'operazione di sussunzione delle predette fasi nella fattispecie del periodo di prova (che costituisce solo una delle motivazioni addotte dal giudice di prime cure), ciò che rileva è la dimostrazione della ricorrenza, nella specie, dei requisiti costitutivi per l'applicabilità del comma 9 dell'art. 12 sopra citato. Siffatta dimostrazione viene, in buona sostanza, ricollegata dagli appellanti alla considerazione che al momento dell'entrata in vigore del nuovo CCNL, in quanto dichiarati solamente idonei, dovevano ancora sostenere una fase formativa con le connesse attività di verifica ed una fase valutativa finale, sicchè la procedura concorsuale doveva ritenersi in itinere.
In senso contrario, milita il chiaro tenore letterale dell'art. 9, rubricato “Prova selettiva orale e formazione delle graduatorie dei vincitori”, del bando: “Ultimata la prova selettiva orale, le
Commissioni esaminatrici stileranno le singole graduatorie che terranno conto del totale dei punteggi conseguiti nelle complessive 4 prove (tre prove scritte e prova orale). La graduatoria finale sarà espressa in ottantesimi. ... I candidati primi classificati per ciascun concorso-corso di cui all'art.1 del presente bando, in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori”.
Ed invero, reputa questo Collegio giudicante che la “procedura concorsuale” di cui al bando del
2009 era ormai conclusa all'epoca di entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018, risultando a quella data già approvata la graduatoria dei vincitori, atto che segna la definizione della procedura;
l'assunzione degli appellanti è il frutto di vicende ulteriori, sopravvenienze legislative ed amministrative, successive alla chiusura del concorso. Difatti, il solo successivamente all'adozione Legge di bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018, ha CP_1
approvato, con delibera di Giunta Comunale n. 214/2019, del 13 maggio 2019, il “Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale 2019/2021. Rideterminazione della dotazione organica” e ha disposto di procedere a nuove assunzioni, scegliendo di farlo senza bandire un nuovo concorso, ma mediante scorrimento della graduatoria degli idonei.
Come già correttamente rilevato dal Tribunale, tali conclusioni trovano l'avallo della giurisprudenza di legittimità che questa Corte non può che qui ulteriormente ribadire: in tema di “scorrimento” della graduatoria approvata all'esito di una procedura concorsuale, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha già avuto modo di precisare che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, “in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della
4 graduatoria”; ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso;
ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo ( cfr ex multis da ultimo Cass SU 4870/2022). In particolare, dalle numerose pronunce delle SSUU della Suprema Corte, chiamata a regolare questioni di riparto di giurisdizione in materia concorsuale, emerge in maniera inequivocabile e secondo un'interpretazione granitica che ogni questione afferente l'istituto dello scorrimento della graduatoria approvata all'esito di una procedura selettiva indetta da una PA, collocandosi al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, compete all'AGO. Lo scorrimento quindi, lungi dall'integrare una fase concorsuale, è unicamente l'atto con cui la Pubblica Amministrazione mette in pratica la decisione di procedere all'assunzione di quanti risultino idonei nella graduatoria definitiva, avendo già partecipato alle prove selettive di merito e per titoli oramai concluse.
Conclusivamente l'utilizzazione di graduatorie, valide entro determinati limiti di tempo, inerisce a condotte che riguardano una fase cronologicamente e concettualmente posteriore all'esaurimento della procedura concorsuale (cfr ex multis Cass. n. 2798/ 2007 e successive conformi).
Siffatti principi determinano l'infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di gravame, che possono esser unitariamente trattati, secondo cui con l'approvazione delle graduatorie, i ricorrenti avrebbero maturato il diritto ad essere assunti, nei successivi “scorrimenti” di tali graduatorie, nel profilo professionale in relazione al quale hanno partecipato alla procedura concorsuale (vale a dire categoria D3, profilo professionale “funzionario”) sia in quanto il bando di concorso costituisce un'offerta al pubblico vincolante ex art. 1336 c.c. sia in ragione del legittimo affidamento.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la posizione soggettiva degli 'idonei' si configura come una mera aspettativa, ossia una posizione di attesa con l'attitudine a trasformarsi in diritto soggettivo, soltanto ove la PA si determini allo scorrimento. Di conseguenza, con l'approvazione della graduatoria finale, a dicembre 2010, i concorrenti qualificatisi come idonei non hanno acquisito alcun diritto soggettivo perfetto all'assunzione e tanto meno all'assunzione nella categoria D3, ma una mera aspettativa.
Questa Corte, altresì, osserva che nemmeno in seguito alla determinazione del CP_1
allo scorrimento della graduatoria si è venuto a configurare in capo agli appellanti il
[...]
5 diritto all'inquadramento secondo le originarie previsioni del bando pur nel mutato dettato della disciplina del CCNL.
Se è vero che, per giurisprudenza costante di legittimità invocata dall'appellante, il bando costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cc., è allo stesso modo vero che il vincolo giuridico che ne scaturisce non resta insensibile ai mutamenti normativi sopravvenuti. Secondo la
Suprema Corte lo ius superveniens impone all'Amministrazione di adottare il provvedimento di inquadramento del vincitore del concorso sulla base della norma (di natura legislativa o collettiva) vigente al momento dell'adozione dell'atto, sicchè il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. in regime di pubblico impiego privatizzato per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16728 del
02/10/2012; Cass. sentenza n. 12679 del 20/06/2016).
A ciò consegue, altresì, che mai potrebbe configurarsi un'ipotesi di violazione di un asserito legittimo affidamento dei candidati idonei ad essere assunti in posizione D3 sulla base del bando;
difetta, all'uopo, una situazione giuridica soggettiva consolidatasi nella sfera giuridica del privato, allo stesso assicurata da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa o da un comportamento protrattosi per un certo lasso di tempo, così stabilizzandosi il convincimento circa la spettanza del bene stesso.
Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va rigettato.
Tenuto conto del contrasto nella giurisprudenza formatasi nella prima fase di merito si reputano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 19/12/2024
6 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Raffaella Genovese
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