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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2288/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore nel procedimento R.G. 2288 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TESSI ALESSANDRA
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GIUBERTONI PAOLA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 06/06/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale è nato il figlio in data 17/01/2016, riconosciuto da Per_1
entrambi.
pagina 1 di 8 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) Il minore sarà affidato in via esclusiva alla madre in ragione del maggiore Per_1 tempo di permanenza del figlio presso la madre, degli impegni lavorativi del padre, che spesso lo costringono in trasferta, e in considerazione del fatto che il padre vive distante dal minore Per_1
2) La madre, quale affidataria esclusiva, eserciterà in autonomia la responsabilità genitoriale ordinaria e straordinaria, senza necessità del consenso preventivo del padre, salvo che per le decisioni di maggiore rilevanza per la vita del minore, ove previste dalla legge. La madre si impegna comunque a mantenere un dialogo costante con il padre, tenendolo informato, con riferimento in particolare allo stato di salute e all'andamento scolastico;
3) Il minore avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Carpi (MO), Per_1
Via Mulino Vecchio n. 10, dove continuerà a vivere con la sig.ra Parte_1
[...]
4) La madre, quale affidataria esclusiva, si impegna a garantire la presenza e il coinvolgimento del padre nella cura e nella vita quotidiana del minore Per_1 ricorrendo al suo aiuto in caso di necessità e promuovendo un corretto rapporto tra il minore e la figura paterna. Dovrà essere sempre mantenuto un corretto rapporto tra genitori e terzi, familiari e non, con i quali intrattenga relazioni Per_1 evitando di denigrare in qualsiasi modo e/o contesto la figura della madre e/o del padre, entrambi di pari importanza;
5) La madre, quale affidataria esclusiva, definirà il modello educativo di riferimento, tenendo conto – ove possibile e nel superiore interesse del minore – delle opinioni e dei contributi del padre, che sarà coinvolto in modo costruttivo nei percorsi educativi e relazionali del figlio Il padre si impegnerà, per quanto di sua competenza, a Per_1 rispettare le regole educative condivise dalla madre, al fine di garantire coerenza e stabilità nella crescita del minore;
pagina 2 di 8 6) Il figlio frequenta, da settembre 2024, la 3° elementare presso l'Istituto Per_1
Scolastico “Gianni Rodari” sito in Carpi (MO), Via Cuneo, n. 44 a tempo pieno, dalle ore 8.15 alle 16.15, inclusa la mensa scolastica. Frequenta, sempre da settembre 2024, il calcio due volte alla settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.30 presso la
Società Sportiva “Cabassi” di Carpi;
7) Il sig. potrà tenere con sé il figlio per un pomeriggio alla settimana, Parte_2 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, concordando direttamente con la madre tempi e modalità. Si precisa altresì che il padre avrà la possibilità di tenere il figlio al termine dell'orario di lavoro e che il minore verrà riaccompagnato presso la madre per il pernotto alle ore 20.30, nel periodo scolastico, e alle ore 21.30, nel periodo estivo. Il sig. terrà, inoltre, con sé il figlio a settimane alterne, dalle ore 19 del Parte_2 venerdì sino alla domenica sera, riportandolo dalla madre alle ore 19, nel periodo scolastico, ed alle ore 21.30 nel periodo estivo. Il padre, nel periodo di tenuta e collocamento presso di sé, avrà cura di prendere il bambino dalla madre e riaccompagnarlo dalla madre.
8) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, il figlio trascorrerà il periodo natalizio (24-30 Per_1 dicembre compresi 2025) con la madre, ed il periodo dell'ultimo dell'anno (31 dicembre –
6 gennaio compresi 2026) con il padre, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. È in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con il figlio durante le vacanze natalizie (per es. per un viaggio), dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni tra i genitori le intere vacanze scolastiche, quelle del 2026 con il padre, e così via negli anni a seguire.
Rimane ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente il figlio durante i giorni di permanenza del medesimo presso l'altro;
9) Durante le vacanze estive, intendendosi il periodo di sospensione delle attività scolastiche dei mesi di giugno, luglio, agosto e prime due settimane di settembre di ogni anno, ciascun genitore potrà trascorrere almeno 15 giorni (anche non consecutivi) con il pagina 3 di 8 figlio. L'esatta cadenza dei suddetti periodi di vacanza estiva, come quella dei loro eventuali frazionamenti, dovrà essere concordata tra i genitori entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Per la settimana di Ferragosto, i ricorrenti si accorderanno di anno in anno con congruo anticipo. Prima della partenza per le vacanze, entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre la località, indirizzo, nonché i recapiti telefonici del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio. In ogni caso, entrambi i genitori, quando avranno con sé il figlio, dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente e comunicare eventuali spostamenti in altre località. Durante il periodo estivo, nonché nei periodi di chiusura della scuola, tenuto conto della necessità e del desiderio del minore di Per_1 stare in compagnia di altri bimbi, i genitori concorderanno in merito alla frequentazione del figlio di centri estivi e/o altre attività ludico-educative in sostituzione delle strutture scolastiche, le cui spese verranno ripartite tra i genitori al 50%;
10) I genitori si impegnano a trascorrere insieme, se e per quanto possibile, con il figlio la giornata corrispondente al compleanno del bambino, onde consentirgli di Per_1 festeggiare la ricorrenza con entrambi i genitori: in caso di oggettiva impossibilità di un genitore, il bambino festeggerà con entrambi in due occasioni separate;
11) Per quanto riguarda le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre e altre), trascorrerà le stesse con il genitore che in quel Per_1 momento risulterà collocatario del minore;
12) Tutte le spese sostenute per le vacanze, ferie e soggiorni sono a carico esclusivo del genitore che ha con sé il figlio.
13) Il padre si obbliga ad avvertire la madre, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi sopra previsti. Nell'ipotesi in cui la madre non possa sostituirlo per impegni precedentemente presi e non prorogabili, sarà da lei reperita a tal fine una persona di fiducia di entrambi i genitori e le eventuali spese relative saranno a carico dei genitori al 50%. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui il figlio non possa recarsi a scuola per malattia, scioperi, etc.
pagina 4 di 8 14) Nel caso in cui il padre non dovesse riuscire ad esercitare il proprio diritto di tenuta e visita con il figlio minore, i genitori si impegnano sin d'ora a trovare una soluzione al fine di recuperare tale periodo e ciò nell'esclusivo interesse del figlio a vedere garantito il rapporto con entrambi i genitori. In caso di malattia del figlio, il periodo di visita del padre verrà recuperato non appena cessata la degenza, previo accordo con la madre sulla giornata. In ogni caso, il genitore in quel momento collocatario acconsentirà all'altro di visitare il figlio presso la propria abitazione e ciò nell'interesse preminente del minore;
15) Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in misura Per_1 proporzionale alla propria capacità contributiva. A tal fine, il sig. Parte_2 corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 300,00 mensili, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra sulle Parte_1 seguenti coordinate IBAN: [...].
16) L'assegno unico per il figlio a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. Parte_1
che si dichiara sin da ora disponibile a rinnovarlo ove richiesto. Parte_2
17) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura del 50% il padre e del 50% la madre, secondo il Protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Modena che, di seguito, si trascrive: spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante/pediatra; b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
resta inteso tra le Parti che ciascun genitore dovrà essere previamente avvisato delle eventuali visite mediche da sostenersi.
pagina 5 di 8 spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta (a mezzo sms, whatsapp, email) da parte dell'altro genitore, dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le suddette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il 15 di ciascun mese, previa esibizione e/o consegna, anche in copia fotostatica, della documentazione fiscale o altro, attestante l'avvenuto pagamento;
18) dovrà avere a disposizione, sia presso la casa del padre che della madre, una Per_1 propria camera per avere i propri spazi da gestire in autonomia, dove giocare, fare i compiti e dormire, nonché gli indumenti minimi necessari.
19) dovrà essere reperibile telefonicamente per la madre e il padre e comunque Per_1 entrambi i genitori dovranno sempre essere aggiornati sugli eventuali spostamenti che il padre o la madre decidano di fare quando si trova con gli stessi, diversi dalle Per_1 normali attività che il bambino compie. In ogni caso, qualora il padre abbia necessità di affidare per qualche ora, alla cura e custodia di Per_1
pagina 6 di 8 persona di fiducia diversa, si obbliga a informare la madre, la quale dovrà espressamente acconsentire. Il padre si obbliga altresì a comunicare i numeri ai quali potrà Per_1 essere reperibile telefonicamente durante dette ore di assenza;
20) Ogni comunicazione riguardante la gestione di dovrà avvenire via SMS, Per_1
Whatsapp o mail avendo sempre un riscontro tracciabile giustificativo di ogni accordo preso dai genitori, così come ogni spesa verrà bonificata sempre al fine di avere la tracciabilità del pagamento;
21) In merito alle decisioni attinenti alla gestione ordinaria e straordinaria del minore entrambi i genitori si impegnano a non coinvolgere, in alcun modo, Per_1
i rispettivi familiari d'origine né terze persone (inclusi eventuali nuovi partner), riservando tali decisioni al solo confronto tra i genitori stessi e fatto salvo quanto previsto dall'affidamento esclusivo alla madre;
22) La madre, quale affidataria esclusiva, è autorizzata a procedere all'inserimento del figlio nei propri documenti di identità e/o al rilascio del passaporto, Il padre potrà richiedere l'inserimento del figlio nei propri documenti di identità e/o al rilascio del passaporto, previo consenso della madre affidataria, che si impegna a valutarlo nel superiore interesse del minore;
23) Le spese legali per l'assistenza e difesa nella presente controversia saranno integralmente compensati fra le parti ed i legali delle stesse sottoscrivono l'accordo raggiunto per rinuncia alla solidarietà professionale ex articolo 13 della legge professionale;
24) Per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario,
i genitori si impegnano a prestarsi leale collaborazione;
25) Per tutto ciò che non è stato espressamente disciplinato dai precedenti punti, i genitori decideranno di comune accordo il da farsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 7 di 8 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 17/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore nel procedimento R.G. 2288 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TESSI ALESSANDRA
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GIUBERTONI PAOLA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 06/06/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale è nato il figlio in data 17/01/2016, riconosciuto da Per_1
entrambi.
pagina 1 di 8 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) Il minore sarà affidato in via esclusiva alla madre in ragione del maggiore Per_1 tempo di permanenza del figlio presso la madre, degli impegni lavorativi del padre, che spesso lo costringono in trasferta, e in considerazione del fatto che il padre vive distante dal minore Per_1
2) La madre, quale affidataria esclusiva, eserciterà in autonomia la responsabilità genitoriale ordinaria e straordinaria, senza necessità del consenso preventivo del padre, salvo che per le decisioni di maggiore rilevanza per la vita del minore, ove previste dalla legge. La madre si impegna comunque a mantenere un dialogo costante con il padre, tenendolo informato, con riferimento in particolare allo stato di salute e all'andamento scolastico;
3) Il minore avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Carpi (MO), Per_1
Via Mulino Vecchio n. 10, dove continuerà a vivere con la sig.ra Parte_1
[...]
4) La madre, quale affidataria esclusiva, si impegna a garantire la presenza e il coinvolgimento del padre nella cura e nella vita quotidiana del minore Per_1 ricorrendo al suo aiuto in caso di necessità e promuovendo un corretto rapporto tra il minore e la figura paterna. Dovrà essere sempre mantenuto un corretto rapporto tra genitori e terzi, familiari e non, con i quali intrattenga relazioni Per_1 evitando di denigrare in qualsiasi modo e/o contesto la figura della madre e/o del padre, entrambi di pari importanza;
5) La madre, quale affidataria esclusiva, definirà il modello educativo di riferimento, tenendo conto – ove possibile e nel superiore interesse del minore – delle opinioni e dei contributi del padre, che sarà coinvolto in modo costruttivo nei percorsi educativi e relazionali del figlio Il padre si impegnerà, per quanto di sua competenza, a Per_1 rispettare le regole educative condivise dalla madre, al fine di garantire coerenza e stabilità nella crescita del minore;
pagina 2 di 8 6) Il figlio frequenta, da settembre 2024, la 3° elementare presso l'Istituto Per_1
Scolastico “Gianni Rodari” sito in Carpi (MO), Via Cuneo, n. 44 a tempo pieno, dalle ore 8.15 alle 16.15, inclusa la mensa scolastica. Frequenta, sempre da settembre 2024, il calcio due volte alla settimana, il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.30 presso la
Società Sportiva “Cabassi” di Carpi;
7) Il sig. potrà tenere con sé il figlio per un pomeriggio alla settimana, Parte_2 compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, concordando direttamente con la madre tempi e modalità. Si precisa altresì che il padre avrà la possibilità di tenere il figlio al termine dell'orario di lavoro e che il minore verrà riaccompagnato presso la madre per il pernotto alle ore 20.30, nel periodo scolastico, e alle ore 21.30, nel periodo estivo. Il sig. terrà, inoltre, con sé il figlio a settimane alterne, dalle ore 19 del Parte_2 venerdì sino alla domenica sera, riportandolo dalla madre alle ore 19, nel periodo scolastico, ed alle ore 21.30 nel periodo estivo. Il padre, nel periodo di tenuta e collocamento presso di sé, avrà cura di prendere il bambino dalla madre e riaccompagnarlo dalla madre.
8) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, il figlio trascorrerà il periodo natalizio (24-30 Per_1 dicembre compresi 2025) con la madre, ed il periodo dell'ultimo dell'anno (31 dicembre –
6 gennaio compresi 2026) con il padre, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. È in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con il figlio durante le vacanze natalizie (per es. per un viaggio), dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni tra i genitori le intere vacanze scolastiche, quelle del 2026 con il padre, e così via negli anni a seguire.
Rimane ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente il figlio durante i giorni di permanenza del medesimo presso l'altro;
9) Durante le vacanze estive, intendendosi il periodo di sospensione delle attività scolastiche dei mesi di giugno, luglio, agosto e prime due settimane di settembre di ogni anno, ciascun genitore potrà trascorrere almeno 15 giorni (anche non consecutivi) con il pagina 3 di 8 figlio. L'esatta cadenza dei suddetti periodi di vacanza estiva, come quella dei loro eventuali frazionamenti, dovrà essere concordata tra i genitori entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Per la settimana di Ferragosto, i ricorrenti si accorderanno di anno in anno con congruo anticipo. Prima della partenza per le vacanze, entrambi i genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre la località, indirizzo, nonché i recapiti telefonici del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio. In ogni caso, entrambi i genitori, quando avranno con sé il figlio, dovranno essere sempre raggiungibili telefonicamente e comunicare eventuali spostamenti in altre località. Durante il periodo estivo, nonché nei periodi di chiusura della scuola, tenuto conto della necessità e del desiderio del minore di Per_1 stare in compagnia di altri bimbi, i genitori concorderanno in merito alla frequentazione del figlio di centri estivi e/o altre attività ludico-educative in sostituzione delle strutture scolastiche, le cui spese verranno ripartite tra i genitori al 50%;
10) I genitori si impegnano a trascorrere insieme, se e per quanto possibile, con il figlio la giornata corrispondente al compleanno del bambino, onde consentirgli di Per_1 festeggiare la ricorrenza con entrambi i genitori: in caso di oggettiva impossibilità di un genitore, il bambino festeggerà con entrambi in due occasioni separate;
11) Per quanto riguarda le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre e altre), trascorrerà le stesse con il genitore che in quel Per_1 momento risulterà collocatario del minore;
12) Tutte le spese sostenute per le vacanze, ferie e soggiorni sono a carico esclusivo del genitore che ha con sé il figlio.
13) Il padre si obbliga ad avvertire la madre, con adeguato anticipo, della propria eventuale impossibilità di tenere con sé il figlio nei tempi sopra previsti. Nell'ipotesi in cui la madre non possa sostituirlo per impegni precedentemente presi e non prorogabili, sarà da lei reperita a tal fine una persona di fiducia di entrambi i genitori e le eventuali spese relative saranno a carico dei genitori al 50%. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui il figlio non possa recarsi a scuola per malattia, scioperi, etc.
pagina 4 di 8 14) Nel caso in cui il padre non dovesse riuscire ad esercitare il proprio diritto di tenuta e visita con il figlio minore, i genitori si impegnano sin d'ora a trovare una soluzione al fine di recuperare tale periodo e ciò nell'esclusivo interesse del figlio a vedere garantito il rapporto con entrambi i genitori. In caso di malattia del figlio, il periodo di visita del padre verrà recuperato non appena cessata la degenza, previo accordo con la madre sulla giornata. In ogni caso, il genitore in quel momento collocatario acconsentirà all'altro di visitare il figlio presso la propria abitazione e ciò nell'interesse preminente del minore;
15) Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in misura Per_1 proporzionale alla propria capacità contributiva. A tal fine, il sig. Parte_2 corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 300,00 mensili, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra sulle Parte_1 seguenti coordinate IBAN: [...].
16) L'assegno unico per il figlio a carico continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. Parte_1
che si dichiara sin da ora disponibile a rinnovarlo ove richiesto. Parte_2
17) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura del 50% il padre e del 50% la madre, secondo il Protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Modena che, di seguito, si trascrive: spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante/pediatra; b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
resta inteso tra le Parti che ciascun genitore dovrà essere previamente avvisato delle eventuali visite mediche da sostenersi.
pagina 5 di 8 spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta (a mezzo sms, whatsapp, email) da parte dell'altro genitore, dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le suddette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro il 15 di ciascun mese, previa esibizione e/o consegna, anche in copia fotostatica, della documentazione fiscale o altro, attestante l'avvenuto pagamento;
18) dovrà avere a disposizione, sia presso la casa del padre che della madre, una Per_1 propria camera per avere i propri spazi da gestire in autonomia, dove giocare, fare i compiti e dormire, nonché gli indumenti minimi necessari.
19) dovrà essere reperibile telefonicamente per la madre e il padre e comunque Per_1 entrambi i genitori dovranno sempre essere aggiornati sugli eventuali spostamenti che il padre o la madre decidano di fare quando si trova con gli stessi, diversi dalle Per_1 normali attività che il bambino compie. In ogni caso, qualora il padre abbia necessità di affidare per qualche ora, alla cura e custodia di Per_1
pagina 6 di 8 persona di fiducia diversa, si obbliga a informare la madre, la quale dovrà espressamente acconsentire. Il padre si obbliga altresì a comunicare i numeri ai quali potrà Per_1 essere reperibile telefonicamente durante dette ore di assenza;
20) Ogni comunicazione riguardante la gestione di dovrà avvenire via SMS, Per_1
Whatsapp o mail avendo sempre un riscontro tracciabile giustificativo di ogni accordo preso dai genitori, così come ogni spesa verrà bonificata sempre al fine di avere la tracciabilità del pagamento;
21) In merito alle decisioni attinenti alla gestione ordinaria e straordinaria del minore entrambi i genitori si impegnano a non coinvolgere, in alcun modo, Per_1
i rispettivi familiari d'origine né terze persone (inclusi eventuali nuovi partner), riservando tali decisioni al solo confronto tra i genitori stessi e fatto salvo quanto previsto dall'affidamento esclusivo alla madre;
22) La madre, quale affidataria esclusiva, è autorizzata a procedere all'inserimento del figlio nei propri documenti di identità e/o al rilascio del passaporto, Il padre potrà richiedere l'inserimento del figlio nei propri documenti di identità e/o al rilascio del passaporto, previo consenso della madre affidataria, che si impegna a valutarlo nel superiore interesse del minore;
23) Le spese legali per l'assistenza e difesa nella presente controversia saranno integralmente compensati fra le parti ed i legali delle stesse sottoscrivono l'accordo raggiunto per rinuncia alla solidarietà professionale ex articolo 13 della legge professionale;
24) Per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario,
i genitori si impegnano a prestarsi leale collaborazione;
25) Per tutto ciò che non è stato espressamente disciplinato dai precedenti punti, i genitori decideranno di comune accordo il da farsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 7 di 8 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 17/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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