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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/11/2024, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Il Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Laura
Scarlatelli, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 5.11.24 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.1249/23 RG
TRA
difesa da avv.to N. Musacchio Parte_1
RICORRENTE
E difeso da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Campobasso
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1
Il resistente non ha contestato la domanda. CP_1
**********
pagina 1 di 4 La domanda va accolta alla luce del pronunciamento della S.C.
(sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che
"la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al
CP_1
pagina 2 di 4 -la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando (anche) i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta(va) ancora iscritta nelle graduatorie (cfr. iscrizione GPS 2024/26 in atti);
-per l'a.s. 2021/22 risulta supplenza fino al 31.8;
-per l'anno scolastico 2020/21 risulta una supplenza dal 21.10.20 al
10.6.21 e per l'anno scolastico 2022/23 una supplenza dall'1.9.22 al
10.6.23 ambedue equiparabili alla precedente sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione)in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli . Parte_2
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a pagina 3 di 4 tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a provvedervi in CP_1 conformità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23, e conseguentemente condanna il
[...] alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di parte ricorrente liquidate in euro 941,00 oltre iva, cpa e rimb. Forf. 15% con distrazione.
Campobasso 5.11.24 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Il Tribunale di Campobasso, in persona della dott.ssa Laura
Scarlatelli, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della udienza a trattazione cartolare del 5.11.24 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.1249/23 RG
TRA
difesa da avv.to N. Musacchio Parte_1
RICORRENTE
E difeso da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Campobasso
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, ha sostenuto l'illegittima sua esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1
Il resistente non ha contestato la domanda. CP_1
**********
pagina 1 di 4 La domanda va accolta alla luce del pronunciamento della S.C.
(sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al 30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che
"la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al
CP_1
pagina 2 di 4 -la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando (anche) i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta(va) ancora iscritta nelle graduatorie (cfr. iscrizione GPS 2024/26 in atti);
-per l'a.s. 2021/22 risulta supplenza fino al 31.8;
-per l'anno scolastico 2020/21 risulta una supplenza dal 21.10.20 al
10.6.21 e per l'anno scolastico 2022/23 una supplenza dall'1.9.22 al
10.6.23 ambedue equiparabili alla precedente sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione)in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli . Parte_2
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a pagina 3 di 4 tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a provvedervi in CP_1 conformità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23, e conseguentemente condanna il
[...] alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di parte ricorrente liquidate in euro 941,00 oltre iva, cpa e rimb. Forf. 15% con distrazione.
Campobasso 5.11.24 il Giudice del lavoro
Laura Scarlatelli
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