TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/05/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1629/2024 R.G., decisa ex art. 281 sexies c.p.c., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c. in materia di onorari avvocato TRA avvocato ( con studio in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Francesco Solimena n.101 quale difensore e procuratore di sé medesimo RICORRENTE E
nata a [...] il Controparte_1
11.02.1987 c.f.: res.te in Castellammare di Stabia (Na) alla C.F._2
Via Nuova Eremitaggio n. 7 RESISTENTE CONTUMACE
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, la parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2023 ha premesso ha Parte_1 rappresentato e difeso nel giudizio civile celebratosi Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale promosso dall'avvocato Controparte_2 ed avente ad oggetto il riconoscimento e la condanna al pagamento di competenze professionali (iscritto al R.G. n. 348/2021). In virtù di tale conferito incarico professionale l'istante, previo studio della controversia, provvedeva quindi alla preparazione, redazione della memoria di costituzione e di risposta con contestuale domanda riconvenzionale. Durante il procedimento previa intervenuta conciliazione parte ricorrente rinunciava alla domanda spiegata e parte resistente l'accettava, sicché il giudizio, alla stregua della rinuncia debitamente accettata, veniva dichiarato estinto. Ha aggiunto che a seguito di tanto, e dopo un notevole lasso di tempo l'istante formulava richiesta di pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta consistita, come visto, nella predisposizione e redazione della difesa e della domanda riconvenzionale nonché nella fattiva partecipazione all'accordo bonario. Risultati vani i tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della lite, sollecitata anche con recapitata in data 20.02.2024 con la quale il difensore CP_3 ex art. 3 del D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge n. 162/2014 invitava formalmente la a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ha CP_1 proposto ricorso al fine di accertare e dichiarare l'esecuzione delle attività professionali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento dell'importo pari ad euro 2.119,92 a titolo di compensi di cui alla specifica suddetta o per quelle diverse somme ritenute di giustizia riconoscere e/o liquidare oltre, in ogni caso, interessi maturati e maturandi dal deposito della presente domanda e fino all'effettivo soddisfo. Nonostante la regolarità della notifica ha omesso di Controparte_1 costituirsi, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
2. In rito deve osservarsi che nel caso di procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato o di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023, trova applicazione l'art. 14, D.Lgs n. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, convertito con L. n. 197/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art. 35 del Dlgs cit., come sostituito in sede di conversione dall'art. 380, comma 1, della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito chiariti. Il ricorrente professionista ha allegato di avere svolto la propria prestazione professionale in favore di nel giudizio svoltisi Controparte_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata iscritto al R.G. n. 348/2021 promosso dall'avvocato ed avente ad oggetto il riconoscimento e Controparte_2 la condanna al pagamento di competenze professionali per precedente giudizio in materia di lavoro da questi patrocinato. Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha prodotto la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, con allegata procura ad esso rilasciata, e i verbali delle udienze celebratesi innanzi al collegio, così fornendo la prova del proprio contratto di prestazione d'opera professionale svolta in favore di sulla quale, evidentemente, incombeva Controparte_1 CP_1
l'onere di dimostrare il contrario: onere non assolto avendo questi deciso di non costituirsi in giudizio. Ne consegue che, ritenuto dimostrato il rapporto professionale, quanto alla liquidazione, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, utilizzabile ratione temporis (essendo il successivo DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022 a fronte dell'estinzione del giudizio in questione in data 19.10.2022) i compensi dovuti per le attività in questione sono i seguenti: euro 810,00 (giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore controversia euro 4.085,53, scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00, secondo i valori medi, fase di studio, euro 405,00; fase istruttoria e trattazione, euro 405,00) ed euro 1. 120,50 per la conciliazione giudiziale, calcolato nella aumentando di un quarto quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale (che sarebbe stata pari ad euro 810,00) (Cassazione ordinanza n. 8576/2024). per un totale di euro 1.822,50. In definitiva deve essere liquidato in favore del ricorrente, per l'attività professionale espletata in favore di il complessivo Controparte_1 importo di euro 1.822,50, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute. La domanda va, dunque, accolta e la resistente condannata al pagamento della succitata somma nei confronti del ricorrente, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica dell'invito a negoziazione assistita dal 20.2.2024, stante la mancata prova della precedente costituzione in mora della cliente resistente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, con esclusione della fase istruttoria e tenendo in considerazione i valori minimi applicabili, vista la snellezza del procedimento e la scarsa complessità della vertenza, di carattere meramente documentale, in complessivi euro 1.700,00 per compensi (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro
5.200,00: fase studio, euro 213,00; fase introduttiva, euro 213,00; fase istruttoria/trattazione, euro 00,00; fase decisionale, euro 426,00), il tutto oltre accessori di legge, rimborso per spese forfettarie e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore dell'Avvocato Controparte_1 Parte_1 del complessivo importo di euro 1.822,50, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, oltre interessi legali decorrenti dal 20.2.2024; B. condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente e liquidate in euro 125,00 per spese vive ed euro 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 26 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
nata a [...] il Controparte_1
11.02.1987 c.f.: res.te in Castellammare di Stabia (Na) alla C.F._2
Via Nuova Eremitaggio n. 7 RESISTENTE CONTUMACE
****** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, la parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2023 ha premesso ha Parte_1 rappresentato e difeso nel giudizio civile celebratosi Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale promosso dall'avvocato Controparte_2 ed avente ad oggetto il riconoscimento e la condanna al pagamento di competenze professionali (iscritto al R.G. n. 348/2021). In virtù di tale conferito incarico professionale l'istante, previo studio della controversia, provvedeva quindi alla preparazione, redazione della memoria di costituzione e di risposta con contestuale domanda riconvenzionale. Durante il procedimento previa intervenuta conciliazione parte ricorrente rinunciava alla domanda spiegata e parte resistente l'accettava, sicché il giudizio, alla stregua della rinuncia debitamente accettata, veniva dichiarato estinto. Ha aggiunto che a seguito di tanto, e dopo un notevole lasso di tempo l'istante formulava richiesta di pagamento dei compensi per l'attività professionale svolta consistita, come visto, nella predisposizione e redazione della difesa e della domanda riconvenzionale nonché nella fattiva partecipazione all'accordo bonario. Risultati vani i tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della lite, sollecitata anche con recapitata in data 20.02.2024 con la quale il difensore CP_3 ex art. 3 del D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge n. 162/2014 invitava formalmente la a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ha CP_1 proposto ricorso al fine di accertare e dichiarare l'esecuzione delle attività professionali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento dell'importo pari ad euro 2.119,92 a titolo di compensi di cui alla specifica suddetta o per quelle diverse somme ritenute di giustizia riconoscere e/o liquidare oltre, in ogni caso, interessi maturati e maturandi dal deposito della presente domanda e fino all'effettivo soddisfo. Nonostante la regolarità della notifica ha omesso di Controparte_1 costituirsi, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
2. In rito deve osservarsi che nel caso di procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato o di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023, trova applicazione l'art. 14, D.Lgs n. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, convertito con L. n. 197/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art. 35 del Dlgs cit., come sostituito in sede di conversione dall'art. 380, comma 1, della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile.
3. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito chiariti. Il ricorrente professionista ha allegato di avere svolto la propria prestazione professionale in favore di nel giudizio svoltisi Controparte_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata iscritto al R.G. n. 348/2021 promosso dall'avvocato ed avente ad oggetto il riconoscimento e Controparte_2 la condanna al pagamento di competenze professionali per precedente giudizio in materia di lavoro da questi patrocinato. Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha prodotto la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, con allegata procura ad esso rilasciata, e i verbali delle udienze celebratesi innanzi al collegio, così fornendo la prova del proprio contratto di prestazione d'opera professionale svolta in favore di sulla quale, evidentemente, incombeva Controparte_1 CP_1
l'onere di dimostrare il contrario: onere non assolto avendo questi deciso di non costituirsi in giudizio. Ne consegue che, ritenuto dimostrato il rapporto professionale, quanto alla liquidazione, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, utilizzabile ratione temporis (essendo il successivo DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022 a fronte dell'estinzione del giudizio in questione in data 19.10.2022) i compensi dovuti per le attività in questione sono i seguenti: euro 810,00 (giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore controversia euro 4.085,53, scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00, secondo i valori medi, fase di studio, euro 405,00; fase istruttoria e trattazione, euro 405,00) ed euro 1. 120,50 per la conciliazione giudiziale, calcolato nella aumentando di un quarto quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale (che sarebbe stata pari ad euro 810,00) (Cassazione ordinanza n. 8576/2024). per un totale di euro 1.822,50. In definitiva deve essere liquidato in favore del ricorrente, per l'attività professionale espletata in favore di il complessivo Controparte_1 importo di euro 1.822,50, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovute. La domanda va, dunque, accolta e la resistente condannata al pagamento della succitata somma nei confronti del ricorrente, maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica dell'invito a negoziazione assistita dal 20.2.2024, stante la mancata prova della precedente costituzione in mora della cliente resistente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, con esclusione della fase istruttoria e tenendo in considerazione i valori minimi applicabili, vista la snellezza del procedimento e la scarsa complessità della vertenza, di carattere meramente documentale, in complessivi euro 1.700,00 per compensi (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro
5.200,00: fase studio, euro 213,00; fase introduttiva, euro 213,00; fase istruttoria/trattazione, euro 00,00; fase decisionale, euro 426,00), il tutto oltre accessori di legge, rimborso per spese forfettarie e spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore dell'Avvocato Controparte_1 Parte_1 del complessivo importo di euro 1.822,50, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, oltre interessi legali decorrenti dal 20.2.2024; B. condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente e liquidate in euro 125,00 per spese vive ed euro 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 26 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo