Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7599 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
Via Fabio Massimo 107, ROMA, presso lo studio dell'Avv.to REMINI
ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di deleghe in atti
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori premesso di essere residenti nel Comune di Roma, in virtù di regolare permesso di soggiorno, convenivano in giudizio il chiedendo Controparte_1
il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per effetto della discendenza dal sig. , nato in Italia, a [...], Persona_1
frazione del comune di Canal San Bovo (TN), il 15 gennaio 1897, cittadino italiano per nascita. Esponevano che il proprio avo emigrava in Brasile ove contraeva
, 23 febbraio 1921, la quale aveva la cittadinanza italiana iure sanguinis Per_3 ai sensi dell'allora vigente art. 1, lett. a), l. 13 giugno 1912 n. 555. Quest'ultima in data 18 settembre 1937, sposava il sig. e, dal loro matrimonio, Persona_4
nasceva in Brasile, il 18 luglio 1939, il sig. . Parte_3
Quest'ultimo, tuttavia, non acquisiva la cittadinanza italiana per effetto della legge sulla cittadinanza italiana, che impediva la trasmissione per via materna. Il medesimo, cittadino brasiliano, contrasse matrimonio con la sig. Persona_5
in data 21 luglio 1960, da cui ebbe il figlio
[...] Persona_6
, nato in [...] il [...]. Questi si sposava con la sig.
[...] Pt_4
il 19 settembre 1986, dando alla luce gli odierni ricorrenti.
[...]
Gli attori, quindi, deducevano il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana in quanto figli nati da padre o madre italiani (cfr. art.1 Legge n.91 del 05.02.1992).
Evidenziavano che, quanto alle discendenze in linea materna, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della normativa sulla cittadinanza, che prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione. Ne discende il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche per il figlio di donna avente la cittadinanza italiana, in quanto nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli. Pertanto
deve essere considerato cittadino italiano dal 1° gennaio Parte_3
1948, con conseguente trasmissione dello status di cittadino anche al figlio, sig.
[...]
, e ai nipoti, odierni ricorrenti, sig.ri Persona_6 Parte_1
e .
[...] Parte_2
Formulavano le seguenti conclusioni:
“1) accertare che il sig. era cittadino italiano dal 1° Parte_3
gennaio 1948 e, di conseguenza, accertare che il medesimo status, attraverso suo figlio, sig. , si è trasmesso ai nipoti, odierni Persona_6
ricorrenti, sig.ri e , Parte_1 Parte_2 iure sanguinis e fin dalla loro nascita e per l'effetto, dichiarare i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e conseguentemente ordinare al
[...]
ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE Controparte_2
COMPETENTE di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle
2 eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”. Si dichiara che la controversia, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), D.P.R. 115/2002 è di valore indeterminabile - Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio da distrarsi al procuratore antistatario”.
Non si costituiva in giudizio il nonostante la regolarità della Controparte_1
notifica per cui se ne dichiara la contumacia.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La linea di discendenza riportata dagli attori nella citazione trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti.
Non risulta che sia stato naturalizzato cittadino Persona_1
brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra , figlia di Persona_3
, cittadino italiano, poi il figlio Persona_1 Parte_3
. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
[...]
3 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L.
11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto
4 (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile
2002 e dalla L. n. 91 del 1992, art. 18)” (v. sent. SSUU cit.).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese devono dichiararsi irripetibili, considerato che non risulta che gli attori abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa e tenuto conto della mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 7599/2024, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , Parte_3
, nonchè e Persona_6 Parte_1
sono cittadini italiani dalla nascita;
Parte_2
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, 07.01.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151