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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/08/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 249/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
nel procedimento n. 249 /2025, promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Freschi Parte_1
CREDITORE ISTANTE
Contro
on sede legale a Firenze alla VIA PIETRO FANFANI 93 Partita IVA Controparte_1
P.IVA_1
DEBITORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data1-7-2025 la società nata dalla scissione della società Parte_1
a chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe Parte_2 deducendo l'esistenza di un credito, acquisito in sede di scissione, portato dal decreto ingiuntivo n°
14359 emesso dal Tribunale di Firenze a favore della in data 21-12-2023 di complessivi Parte_2
€38.549,97 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito presso la sede della società coincidente con un'abitazione privata che non recava alcuna indicazione della società..
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.249/2025 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 30-7-2025 è comparso il creditore istante, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice.
Verificata la regolarità della notifica effettuata mediante deposito in area WEB ex art 40 commi 6 e 7
CCII, come da attestazione di cancelleria in atti, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_3
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ produzione e commercializzazione di prodotti, servizi e processi lavorativi innovativi”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo superiore a € 30.000,00: a tali posta creditoria va aggiunto il credito vantato dall' per € 24.929,11, come risultante dalle informative acquisite dal Controparte_2
Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
In ogni caso, dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2022 emerge un attivo patrimoniale di €
1.159.807 che è decisamente superiore alla soglie di cui all'art 2 lettera d) CCII.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
L'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non solo temporaneamente, atteso che, viceversa, laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria non si ravvisa insolvenza.
Va rilevato che, nel caso di specie, la società ha un debito rilevante nei confronti della società ricorrente e un indebitamento erariale non propriamente contenuto. pagina 2 di 5 Peraltro, nonostante la regolare notifica del decreto ingiuntivo e dei precetti in rinnovazione, è provato che la società non abbia pagato rendendosi irreperibile.
Il creditore ha dichiarato di avere eseguito un pignoramento mobiliare e vari pignoramenti presso terzi, tutti con esito negativo: sebbene non vi sia una prova effettiva di questo, il mancato pagamento delle somme nonostante le intimazioni, regolarmente ricevute e l'indebitamento erariale dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società on Controparte_1 sede legale e FIRENZE alla VIA PIETRO FANFANI 93 P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 5 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18-12-2025 ore 10.10 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pagina 4 di 5 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 6-8-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
nel procedimento n. 249 /2025, promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Freschi Parte_1
CREDITORE ISTANTE
Contro
on sede legale a Firenze alla VIA PIETRO FANFANI 93 Partita IVA Controparte_1
P.IVA_1
DEBITORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data1-7-2025 la società nata dalla scissione della società Parte_1
a chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe Parte_2 deducendo l'esistenza di un credito, acquisito in sede di scissione, portato dal decreto ingiuntivo n°
14359 emesso dal Tribunale di Firenze a favore della in data 21-12-2023 di complessivi Parte_2
€38.549,97 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito presso la sede della società coincidente con un'abitazione privata che non recava alcuna indicazione della società..
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.249/2025 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 30-7-2025 è comparso il creditore istante, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice.
Verificata la regolarità della notifica effettuata mediante deposito in area WEB ex art 40 commi 6 e 7
CCII, come da attestazione di cancelleria in atti, il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_3
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “ produzione e commercializzazione di prodotti, servizi e processi lavorativi innovativi”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che il credito dell'istante ammonta a un importo superiore a € 30.000,00: a tali posta creditoria va aggiunto il credito vantato dall' per € 24.929,11, come risultante dalle informative acquisite dal Controparte_2
Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati.
In ogni caso, dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31-12-2022 emerge un attivo patrimoniale di €
1.159.807 che è decisamente superiore alla soglie di cui all'art 2 lettera d) CCII.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
L'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non solo temporaneamente, atteso che, viceversa, laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria non si ravvisa insolvenza.
Va rilevato che, nel caso di specie, la società ha un debito rilevante nei confronti della società ricorrente e un indebitamento erariale non propriamente contenuto. pagina 2 di 5 Peraltro, nonostante la regolare notifica del decreto ingiuntivo e dei precetti in rinnovazione, è provato che la società non abbia pagato rendendosi irreperibile.
Il creditore ha dichiarato di avere eseguito un pignoramento mobiliare e vari pignoramenti presso terzi, tutti con esito negativo: sebbene non vi sia una prova effettiva di questo, il mancato pagamento delle somme nonostante le intimazioni, regolarmente ricevute e l'indebitamento erariale dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società on Controparte_1 sede legale e FIRENZE alla VIA PIETRO FANFANI 93 P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dottor curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n° 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 5 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18-12-2025 ore 10.10 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone
pagina 4 di 5 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 6-8-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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