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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5960/2025, avente ad oggetto “domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del
26/11/2025
TRA
(C.F.: , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LANCELLOTTI PASQUALE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), con CP_1 C.F._2
l'Avv. GREGUCCI ANGELA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente , Parte_1
con ricorso depositato in data 22/05/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resi- CP_1
stente, in forza di matrimonio celebrato in data 24/04/2001, preci- sando che dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
(18/11/1999) e (10/09/2006). Ha dichiarato che tra le Per_2
parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione per- sonale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” - Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al
Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separa- zione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di ri- sposta depositata il 22/10/2025).
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentite le parti e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. In particolare, il Presidente relatore, autorizzando i coniugi a vivere separati, ha disposto in via provvisoria l'assegnazione della casa familiare alla resistente e ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente: €
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per la moglie e ulteriori € 300,00 mensili a titolo di contributo paterno al mante- nimento della figlia con le spese straordinarie al 50% e Per_2
2 l'assegno unico interamente alla madre e, infine ha formulato una proposta conciliativa su tale base;
solo parte ricorrente non ha ade- rito a tale proposta conciliativa.
Non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – La domanda di separazione, è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di di- saffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. tra le altre;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I,
Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti, confermate all'udienza presidenziale. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle
3 insanabili divergenze, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLE ULTERIORI DOMANDE” – Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti e tra queste e la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indi- cate negli atti introduttivi e già vagliate in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 26/11/2026, atteso che nessun riscontro è stato fornito in ordine all'allegata attività la- vorativa della resistente, mentre il ricorrente guadagna oltre €
1.300,00/mese.
“SPESE DEL GIUDIZIO” – Sul punto si rinvia alla sentenza finale di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5960/2025 introdotto con ricorso del 22/05/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_2
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi,
[...]
, nato a [...] in data [...] e Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...] (matrimonio CP_3
4 religioso celebrato in Bari in data 24/04/2001, trascritto nel re- gistro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 108, parte II, Serie A, anno 2001);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 26/11/2025, da in- tendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio ex art
473-bis. 49 c.p.c.;
4. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 5960/2025, avente ad oggetto “domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e divorzio” e riservata per la decisione all'udienza del
26/11/2025
TRA
(C.F.: , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LANCELLOTTI PASQUALE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), con CP_1 C.F._2
l'Avv. GREGUCCI ANGELA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente , Parte_1
con ricorso depositato in data 22/05/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resi- CP_1
stente, in forza di matrimonio celebrato in data 24/04/2001, preci- sando che dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
(18/11/1999) e (10/09/2006). Ha dichiarato che tra le Per_2
parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione per- sonale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” - Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la comunicazione degli atti al
Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separa- zione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di ri- sposta depositata il 22/10/2025).
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentite le parti e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. In particolare, il Presidente relatore, autorizzando i coniugi a vivere separati, ha disposto in via provvisoria l'assegnazione della casa familiare alla resistente e ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente: €
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per la moglie e ulteriori € 300,00 mensili a titolo di contributo paterno al mante- nimento della figlia con le spese straordinarie al 50% e Per_2
2 l'assegno unico interamente alla madre e, infine ha formulato una proposta conciliativa su tale base;
solo parte ricorrente non ha ade- rito a tale proposta conciliativa.
Non necessitando d'istruttoria, alla medesima udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – La domanda di separazione, è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di di- saffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. tra le altre;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I,
Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti, confermate all'udienza presidenziale. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle
3 insanabili divergenze, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLE ULTERIORI DOMANDE” – Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti e tra queste e la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indi- cate negli atti introduttivi e già vagliate in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 26/11/2026, atteso che nessun riscontro è stato fornito in ordine all'allegata attività la- vorativa della resistente, mentre il ricorrente guadagna oltre €
1.300,00/mese.
“SPESE DEL GIUDIZIO” – Sul punto si rinvia alla sentenza finale di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5960/2025 introdotto con ricorso del 22/05/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_2
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi,
[...]
, nato a [...] in data [...] e Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...] (matrimonio CP_3
4 religioso celebrato in Bari in data 24/04/2001, trascritto nel re- gistro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 108, parte II, Serie A, anno 2001);
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 26/11/2025, da in- tendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio ex art
473-bis. 49 c.p.c.;
4. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
5. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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