Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.12269/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/10/2024 da
, con l'avv. Betto Eleonora, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Antonello Claudia, come da mandato in atti;
CP_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e il 12.01.2013 in Roncajette di PO SA NI (PD), Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PO SA NI (PD) dell'anno
2013 al numero 1, Parte II, Serie A;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1. La figlia minore di anni 12, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre;
1
2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. potrà tenere con sé la figlia CP_1
due week-end alternati (anche consecutivi) dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, avendo cura di riaccompagnarla a scuola – secondo le esigenze della figlia, nonché quelle dei genitori.
Ogni diversa modalità del diritto di visita potrà essere previamente concordata dai coniugi secondo le esigenze degli stessi e della figlia;
3. Quanto al diritto di visita infrasettimanale, i genitori potranno liberamente concordare due giorni alla settimana in cui il sig. potrà tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli CP_1
impegni scolastici ed extra-scolastici della stessa, comprensivi del pernotto, da concordare con equo anticipo di almeno 48 ore. Ciascun genitore potrà avvalersi della collaborazione dei rispettivi genitori, in caso di proprio impedimento.
4. Ciascun genitore terrà inoltre con sé la figlia: - metà delle vacanze pasquali, con la previsione che, ad anni alterni, trascorrerà con l'uno dei genitori il giorno di Pasqua e Per_1 con l'altro il giorno di Pasquetta;
- Per quanto riguarda i giorni di vacanza nel periodo
Pasquale, , nonché le altre feste infrasettimanali e i ponti, gli stessi saranno Per_2 equamente distribuiti, seguendo il criterio dell'alternanza annuale, fra entrambi i genitori e comunque di volta in volta concordati tra essi, tenuto conto anche della volontà e dei desideri della figlia;
- due settimane anche non continuative durante il periodo estivo, da concordarsi anticipatamente entro il 31 di maggio di ciascun anno;
- trascorrerà il giorno della festa Per_1
della mamma o del papà, nonché il compleanno di questi ultimi, con il rispettivo genitore;
ad anni alterni invece il giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo;
Nel tempo in cui la figlia minore starà con uno dei genitori, questi dovrà favorire e garantire il contatto anche telefonico con l'altro genitore. I genitori si alterneranno altresì nei viaggi relativi all'esercizio del diritto di visita, per accompagnare o riprendere la figlia. Il tutto come detto, salvo diverso accordo, comunque compatibilmente con le esigenze e gli impegni di o altri diversi in Per_1
precedenza assunti dalla madre o dal padre.
5. I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale, comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita dei figli e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere degli stessi.
6. Dichiararsi che i coniugi sono economicamente indipendenti e che pertanto nulla avranno a pretendere l'un l'altro a titolo di concorso nel reciproco mantenimento.
7. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 Pt_1
della figlia l'importo mensile di euro 150,00 (centocinquanta/00) soggetto a Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla separazione, da
2 versarsi con bonifico bancario entro il giorno 20 (venti) di ciascun mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità meglio precisate nel
Protocollo del Tribunale di Padova (doc. 5), che le parti dichiarano di conoscere per averne preso visione, comunque previamente concordate e successivamente documentate.
8. La sig.ra farà richiesta dell'Assegno Unico Universale (ovvero ogni altra forma di Pt_1
sostentamento equipollente che dovesse venire erogata dallo Stato a favore della famiglia), e lo percepirà integralmente, anche per la parte di spettanza al padre. Quest'ultimo si impegna a porre in essere ogni adempimento, sul medesimo eventualmente gravante, al fine di garantire alla sig.ra la suddetta percezione. Pt_1
9. L'autovettura Volkswagen Tiguan, tg. EL209VC intestata al sig. (doc. 6), CP_1 ma utilizzata dalla sig.ra e integralmente pagata da quest'ultima, resterà nella piena Pt_1
e libera disponibilità della stessa, dunque concessa dal marito in comodato d'uso. Entro e non oltre 90 giorni dalla sentenza di divorzio del presente ricorso congiunto, il sig. CP_1
si obbliga a cedere, trasferire e attribuire alla sig.ra la quale accetta ad ogni Parte_1
effetto di legge, la piena proprietà del veicolo Volkswagen Tiguan, tg. EL209VC. Le parti chiedono che agli effetti fiscali la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art.19 L. 74/87 e successive modifiche ed integrazioni. 10. I sig.ri e CP_1 Pt_1
dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, neppure a titolo di mantenimento, nonché, con l'esatto adempimento di quanto al punto 9, di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto di natura economico - patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro. 11. I ricorrenti prestano acquiescenza all'emananda sentenza;
12. Spese legali integralmente compensate.
Per il P.M.: “conclude per accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il 12/01/2013 Parte_1 CP_1
in PO SA CO (PD) e trascritto nel relativo registro al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno
2013.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
2.10.2019 e la separazione è stata omologata il 6.11.2019.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con successive note sottoscritte dalle parti depositate per l'udienza del 3.12.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
3 Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse della figlia minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse quanto ai punti da 1 a 7 delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, ai punti 8, 9 e 10 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 12/01/2013 in PO SA NI (PD)
[...] CP_1
e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.1 anno 2013 del Comune di PO
SA NI (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
4