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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 2669/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 23/4/2021 da
(C.F. , con l'Avv. ARSIE DANIELA e Parte_1 C.F._1
l'Avv. STELLA TIZIANA, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in CASSOLA (VI)
- parte attrice - contro
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
STRAGLIOTTO THOMAS, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in PADOVA
- parte convenuta -
***
OGGETTO: Proprietà
Conclusioni di parte attrice:
- per : ““Ritenute infondate le difese avversarie, voglia il Parte_1 Tribunale adito, per le ragioni indicate in atti, condannare il convenuto sig.
alla rimessione in pristino delle opere che siano ritenute Controparte_1 illegittime mediante l'arretramento al rispetto della distanza dai confini di proprietà e tra costruzioni, nonché mediante la chiusura dell'apertura realizzata tra il mappale 477 di proprietà comune e il mappale 448 di proprietà esclusiva del convenuto. Si chiede, altresì il risarcimento del danno subito, secondo le voci di danno precisate in atto di citazione e, segnatamente, per euro 3.507,32, oltre agli
1 interessi al tasso legale dall'esborso al saldo e con gli interessi ex art. 1284 4 comma cc dalla domanda al saldo.
Si chiede che alla parte convenuta che non ha aderito al procedimento di mediazione sia comminata la sanzione prevista dall'art. 8 comma 4 bis del D.Lgs 28/2010. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso per spese generali e oneri di legge e con la rifusione delle spese sostenute per la CTU e per il proprio CTP”. Il sottoscrivente patrocinio dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente tardivamente proposte da controparte, che non ha svolto domande riconvenzionali. In via istruttoria, si ribadiscono le osservazioni alla CTU sollevate dal CTP di parte attrice e depositate in uno con la relazione peritale del 22/06/2023.”
Conclusioni di parte convenuta:
- per : “ribadita la tardività e dunque l'inammissibilità Controparte_1 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. di parte attrice e dei documenti allegati alla stessa, nel merito:
- respingersi le domande tutte proposte da OR nei confronti di Pt_1
, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
- con condanna alla rifusione di spese e compenso del giudizio, nonché alla rifusione delle spese di CTU e di CTP.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice chiede la rimessione in pristino delle opere illegittime realizzate dal convenuto, mediante arretramento delle stesse sino al rispetto della distanza legale dai confini di proprietà e tra costruzioni, nonché mediante chiusura dell'apertura realizzata tra il mappale n. 477 di proprietà comune e il mappale n. 448 di proprietà esclusiva del convenuto, oltre al risarcimento del danno subito. Lamenta, in particolare, la realizzazione da parte del convenuto di un pergolato con copertura mobile in pvc oltre che con struttura orizzontale lignea a ridosso dal confine di proprietà con l'attore, oltre alla realizzazione di due ulteriori strutture edilizie stabilmente ancorate al suolo e alle pareti verticali a distanza inferiore a 5 metri dal confine;
inoltre, la nuova apertura di un cancello carraio di ampie dimensioni per l'accesso al fondo esclusivo del convenuto attraverso il fondo comune costituirebbe un aggravio del fondo comune a favore del fondo di uno solo dei comproprietari, che, alla stregua della costituzione di una servitù, richiederebbe necessariamente il consenso di tutti i comproprietari. Quanto al danno subito, esso consisterebbe nelle spese sostenute per l'assistenza legale nei rapporti con l'amministrazione comunale, nelle spese per i diritti di copia pagati al
2 Comune, nelle spese per la procedura di mediazione obbligatoria e nelle spese legali per l'ulteriore attività di sollecito alla Pubblica Amministrazione, per l'importo complessivo di € 3.507,32.
1.2 Parte convenuta chiede il rigetto delle domande attoree, sostenendo che le due strutture di cui l'attrice si duole sarebbero dei modesti pergolati metallici privi di copertura fissa, e non strutture edilizie, uno dei quali addirittura amovibile, in quanto dotato di ruote. Quanto al pergolato realizzato a confine, essendo privo di copertura fissa non sarebbe computabile come volume né come superficie coperta. Per quanto concerne il nuovo cancello di ingresso al fondo del convenuto, non vi sarebbe stato assolutamente alcun illegittimo aggravio della cosa comune né la costituzione di alcuna servitù, non arrecandosi alcun impedimento al suo utilizzo ai comproprietari del fondo comune.
2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere lo stato dei luoghi di cui è causa, specificando la tipologia e natura dei manufatti descritti nell'atto di citazione nonché la loro stabilità rispetto al suolo, accertandone la distanza dal confine con la proprietà attorea nonché individuando - anche graficamente - la porzione che, in violazione delle distanze dal confine, andrebbe soggetta ad eventuale demolizione.
Ai sensi dell'art. 873 c.c., le costruzioni sui fondi finitimi devono essere erette a distanza non inferiore a tre metri;
in base alla normativa regolamentare, richiamata dal predetto articolo, del Comune di Borso del
Grappa in cui sono collocati gli immobili delle parti e, in particolare, all'art. 31 delle N.T.O., la distanza minima per le costruzioni è pari a cinque metri dal confine di proprietà (cfr. pagg. 34/35 relazione c.t.u.).
2.1 Nel caso di specie, in primo luogo, l'attore si duole della struttura meglio descritta alle pagg. 23 ss. della relazione del c.t.u., identificata con la lettera
“A” nell'elaborato grafico allegato al n° 30, ovvero il pergolato con sovrastante struttura lignea e copertura mobile in pvc. Come ben illustrato dall'ausiliario, si tratta di un manufatto per il ricovero delle autovetture, dalle dimensioni di un trapezio dalle basi di metri 6,26 e 8,06 e dall'altezza di metri 6,17, con carattere di pertinenzialità rispetto all'abitazione; sotto un mero aspetto
3 strutturale e costruttivo, esso è composto di due distinte parti: una che si pone, per la maggior parte, al di sotto dell'originario piano di campagna, e l'altra, che si eleva al di sopra della prima. La prima parte, quella realizzata quasi interamente al di sotto del piano di campagna, consiste in un muro in cemento armato, suddiviso in tre segmenti, con un quarto lato privo di strutture in elevazione, in modo tale da consentire alle autovetture di accedere agevolmente al pergolato. La seconda parte è costituita da una struttura lignea, che si eleva a partire dalla parte sommitale delle murature in cemento armato, alla quale è saldamente fissata. Detta struttura è fornita di un telo di copertura in p.v.c., di colore chiaro, che, secondo gli elaborati progettuali, dovrebbe essere retrattile;
purtuttavia, tale copertura non è fornita di alcun automatismo, e pertanto lo spiegamento del telo dev'essere – ad oggi - eseguito manualmente.
Considerando che il telo, una volta steso, copre una superficie di 47,34 mq. circa e che tale operazione dev'essere eseguita a mano (presumibilmente da due persone), ad un'altezza di oltre due metri e mezzo dal pavimento, è possibile affermare che l'azione di spiegamento (o svolgimento del telo) è un'operazione non certamente agevole o di immediata esecuzione.
Detta struttura è realizzata in aderenza alla preesistente recinzione dalla larghezza di cm. 20, costruita esattamente a cavaliere del confine tra i due fondi in proprietà tra le parti, di tal che il manufatto in contestazione è posizionato, in definitiva, a 10 cm di distanza dal confine con la proprietà attorea.
In base a giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Cass., sez. II,
05/01/2024, n.345), “In tema di distanze legali, l'art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri o quella maggiore dal confine fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità,
o che emerga in modo sensibile dal suolo, sporgendone stabilmente, e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà, senza riferirsi necessariamente ad un edificio ma ad un qualsiasi manufatto, avente le
4 suddette caratteristiche. Ai sensi della citata disposizione, esiste, dunque, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, la quale non può essere modificata dai regolamenti comunali, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali, costituenti norme secondarie, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore”.
Ciò premesso, è innegabile che il manufatto di cui si discute rientri nella nozione di costruzione e sia, pertanto, soggetto al rispetto delle distanze legali, atteso che esso è saldamente ancorato al suolo in modo stabile ed atto a non creare pregiudizio ai soggetti che si trovino nelle sue vicinanze.
Del resto, in base a giurisprudenza costante (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n.
5934 del 14/03/2011, più recentemente richiamata da Cass., Sez. 2,
Ordinanza n. 5145 del 21/02/2019), costituisce "costruzione" anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria.
A dette conclusioni è possibile pervenire sia che si consideri il manufatto come dotato di copertura (con il telo in pvc sovrastante spiegato) sia che lo si consideri privo di copertura. A tale proposito, l'art. 40 delle N.T.O. del Comune di competenza prevede, è pur vero, la possibilità di realizzazione di elementi d'arredo quali pergolati o pompeiane, che non vengono computati come volumi o superfici coperte;
purtuttavia, sulla premessa che “In tutte le zone residenziali gli spazi scoperti devono essere conservati in conformità alle caratteristiche specifiche della zona (prato, giardino, corte, ecc.)”; nel caso in esame, non è possibile affermare che il manufatto de quo costituisca elemento di arredo ai sensi di detta previsione, sia per la sua funzione (non di arredo ma di copertura e protezione autovetture) sia per le sue caratteristiche costruttive;
infatti, per la sua edificazione è stato effettuato un importante sbancamento di terreno e sono state, quindi, realizzate murature di contenimento e pavimentazioni in cemento armato, che hanno completamente snaturato le caratteristiche precedenti dell'area, già adibita a giardino. Né appare dirimente a tale fine quanto previsto dall'art. 14 delle N.T.O. applicabili, laddove spiega come calcolare le distanze dai confini: invero, il riferimento di detto articolo
5 alla “superficie coperta” non significa che le distanze debbano essere osservate soltanto laddove la costruzione sia dotata di copertura, ma spiega il metodo secondo cui effettuare il calcolo della distanza dal confine, volendo intendere la sagoma di qualsiasi edificazione – sia essa coperta o meno - proiettata sul terreno.
I convenuti dovranno, pertanto, essere condannati ad arretrare il manufatto in questione di metri 5 dal confine con il mappale attoreo n. 479 e con il mappale comune n. 477, conformemente alla normativa comunale vigente.
L'arretramento non dovrà riguardare la parte più bassa del manufatto, ovvero i muri di contenimento in cemento armato;
infatti, in assenza della struttura sovrastante, ben essi possono essere qualificati come meri muri di sostegno per il contenimento del terreno, utili ad identificare un'area libera e pianeggiante da destinare al parcheggio, ma nulla più, essendo realizzati pressoché esclusivamente entro terra;
del resto, come attestato dal c.t.u., prima dell'intervento l'area era occupata da un terreno destinato a giardino, che si poneva ad una quota maggiore mediamente di circa 130 cm rispetto alla quota dell'antistante stradina privata di accesso (cfr. pag. 30 relazione c.t.u.), vale a dire la medesima altezza delle attuali murature in cemento armato, pari mediamente a 132,5 cm;
dunque, essendo il dislivello di origine naturale o, comunque, preesistente (seppur in origine spostato e interno al fondo del convenuto), il muro di contenimento non può essere considerato una vera e propria 'costruzione' in senso tecnico, in quanto esso assolve essenzialmente alla funzione di evitare lo smottamento del terreno dal fondo a monte verso quello a valle.
L'arretramento e la demolizione dovranno, dunque, riguardare soltanto la sovrastruttura in legno che, come già evidenziato, è saldamente ancorata alla parte cementizia sottostante.
2.2 Quanto alle due ulteriori tettoie di cui l'attore si duole, il manufatto indicato con la lettera “B” nell'elaborato grafico di cui all'allegato n° 30 alla relazione del c.t.u. è stato anch'esso realizzato allo scopo di offrire protezione agli automezzi;
si tratta di una struttura, realizzata con profili metallici, che, in pianta, offre le dimensioni di cm. 790 circa x cm. 302 circa, mentre l'altezza libera interna è di cm. 220 circa;
la struttura sostiene una copertura piana,
6 costituita da un telo in p.v.c. di colore chiaro, che potrebbe essere rimosso, in quanto è stato fissato alla struttura in ferro mediante una corda elastica che, fatta passare per appositi occhielli e fermi, segue tutto il perimetro della struttura.
I pilastrini di questa struttura non sono tutti stabilmente fissati o ancorati al suolo, poiché, alla base di ciascun pilastrino, è stata saldata una piccola piastra quadrata o rettangolare, alla quale è stata imbullonata una ruota gommata girevole, cosicché appare essere assai agevole lo spostamento di tutta la struttura per mezzo di dette ruote, ancorché tale spostamento risulti essere limitato dall'ingombro (cm. 302 circa x cm. 790 circa) e dalle dimensioni in pianta del manufatto (mq. 23,85 circa), rispetto allo scoperto effettivamente utilizzabile per tale spostamento (mq. 57 circa). Purtuttavia, i due pilastrini posti più vicini al confine con la proprietà comune recano due staffe in acciaio, le cui estremità sono state rispettivamente imbullonate alla base dei pilastrini ed alla pavimentazione in cemento, in modo tale da evitare spostamenti accidentali, dovuti al vento, come precisato dal convenuto in sede di operazioni peritali.
Dunque, anche rispetto a detto manufatto valgono le stesse considerazioni esposte sub 2.1, di tal che anch'esso deve essere qualificato come costruzione; da un lato, esso non può ritenersi assimilabile agli elementi di arredo e alle pompeiane di cui all'art. 40 delle N.T.O. del Comune di Borso del Grappa, in ragione della funzionalità destinata al ricovero di auto (e non all'abbellimento del giardino) nonché del fatto che, ai fini della sua collocazione, si è reso necessario l'ingente sbancamento del giardino e la pavimentazione di estese aree prima inerbite;
dall'altro lato, la circostanza che il manufatto sia dotato di ruote non ne elide la qualificabilità come costruzione, atteso che, di fatto, esso
è stato stabilmente ancorato al suolo, con modalità tale per cui il suo spostamento non può avvenire agevolmente, e che, in ogni caso, il suo ingombro è tale per cui il suo spostamento è consentito, di fatto, nell'ambito di uno spazio particolarmente ristretto e tale da far rimanere la struttura pur sempre ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella prevista dalle norme regolamentari.
7 Infatti, quanto alla distanza del manufatto dal confine con il mappale n°
477, che identifica un tratto della stradina privata, della quale l'attore ed il convenuto sono comproprietari, al momento del sopralluogo da parte del c.t.u., il manufatto in parola si staccava dal confine, mediamente, di cm. 42,5 circa, essendo stato riscontrato un distacco che variava da un minimo di cm.
35 circa, ad un massimo di cm. 50 circa, avendo considerato, come confine di proprietà, il lato esterno della recinzione che, sul fronte strada, delimita il fondo di proprietà del convenuto.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato alla rimozione del manufatto in questione, ovvero al suo arretramento nel rispetto della distanza di metri 5 dal confine con la stradina privata di cui al mappale n. 477.
2.3 Quanto al terzo manufatto, indicato con la lettera “C” nell'elaborato grafico di cui all'allegato n° 30 alla relazione del c.t.u., anch'esso è stato realizzato dal convenuto al fine di ottenere un ricovero per gli automezzi, e presenta una struttura del tutto simile a quella del manufatto identificato con la lettera B, ovvero pilastrini metallici verniciati che configurano un manufatto a pianta rettangolare dalle dimensioni di cm 636 x 301, con copertura costituita da un telo in pvc di colore chiaro, salvo che, in questo caso, la struttura metallica è stata saldamente fissata alla pavimentazione in cemento.
Il lato Sud/Ovest del manufatto è prospiciente alla stradina privata, in comune tra le parti in causa, staccandosi dal confine con tale stradina di cm.
189 circa.
Anche in questo caso, richiamate le considerazioni poco sopra esposte in relazione al simile manufatto identificato dalla lettera “B”, nonché evidenziato come, nel caso di specie, il manufatto sia saldamente ancorato al suolo con tutti i pilastrini, a fronte del mancato rispetto della distanza regolamentare dal confine, il convenuto deve essere condannato ad arretrare il manufatto in questione sino alla distanza di metri 5,00 dal confine con il mappale comune n. 477.
2.4 Per quanto concerne, infine, la domanda attorea di chiusura della nuova apertura realizzata dal convenuto sul fondo comune, che cagionerebbe aggravio al fondo stesso, detta apertura non può essere qualificata come costituzione di una nuova servitù a carico del fondo comune, atteso che detto
8 fondo era già destinato al transito dei comproprietari per mezzo di veicoli verso i fondi in proprietà esclusiva. Non risulta, inoltre, nemmeno possibile ritenere che detta nuova apertura, utile quale accesso veicolare al fondo del convenuto, costituisca di per sé un aggravio all'utilizzo del fondo comune, atteso che già precedentemente la stradina insistente sul mappale comune era destinata al medesimo scopo.
L'attore avrebbe dovuto, pertanto, dimostrare che, in conseguenza della nuova apertura, si sia verificato in concreto un aggravio nell'utilizzo del fondo comune, a svantaggio degli altri comproprietari, cosa che non ha fatto, non avendo formulato alcuna specifica allegazione in merito né alcun capitolo di prova sul punto.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento.
2.5 Con riferimento alla domanda risarcitoria attorea, quanto accertato sub
2.1, 2.2 e 2.3 e la conseguente pronuncia condannatoria nei confronti del convenuto giustificano la richiesta attorea di rifusione delle spese sostenute per i diritti di copia pagati al per l'importo di € 29,58 (cfr. doc. n. 37 CP_2 attoreo) e per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria per l'importo di € 559,50, compenso peraltro inferiore a quelli medi previsti dal
D.M. n. 55/2014, come recentemente aggiornato (giusta la fattura n. 23/2020 sub doc. 38 attoreo).
Non risulta, invece, fondata la richiesta attorea di rifusione delle spese sostenute per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale, a fronte dell'assoluta carenza di allegazioni in ordine all'attività che i legali – i medesimi che assistono l'attore in questa sede - avrebbero svolto antecedentemente all'instaurazione dell'odierno giudizio per gli importi di € 1.459,12 (come da fattura 24/2020 sub doc. 36 attoreo) e per l'ulteriore importo di € 1.459,12
(cfr. doc. 39 attoreo).
3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione della prevalente soccombenza del convenuto, le spese di lite vanno poste a suo carico;
esse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato, in considerazione
9 del valore della controversia, della media complessità giuridica, dell'attività istruttoria svolta, in misura pari ai parametri medi di tutte le fasi.
3.2 Per i medesimi motivi, le spese della c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) condanna il convenuto ad arretrare la Controparte_1 sovrastruttura in legno ancorata sulla parte cementizia del manufatto identificato con la lettera “A” nell'elaborato grafico allegato al n° 30 alla relazione del c.t.u. sino alla distanza di metri 5 dal confine con il mappale attoreo n. 479 e con il mappale comune n. 477;
2) condanna il convenuto ad arretrare i manufatti Controparte_1 identificati con la lettera “B” e con la lettera “C” nell'elaborato grafico di cui all'allegato n° 30 alla relazione del c.t.u. sino alla distanza di metri 5 dal confine con il mappale comune n. 477;
3) condanna il convenuto a corrispondere all'attore Controparte_1
le spese sostenute per l'importo di € 589,08; Parte_1
4) pone le spese della c.t.u. a firma del Geom. Biasuzzi Per_1 definitivamente a carico di parte convenuta;
5) condanna il convenuto a rifondere all'attore Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano nell'importo di € 10.860,00 a Parte_1 titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 22 febbraio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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