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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/11/2024, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2149/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2149/2024 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. CROCE MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, e CP_1 [...]
esponevano che in data 11/09/2010 avevano contratto matrimonio CP_2
con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 07.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue: Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fermi restando gli specifici obblighi di Legge;
2) affidamento congiunto dei figli minori, e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con la conseguenza che tutte le questioni di cd. straordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni di maggiore importanza i n me r i t o all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei singoli figli, di modo che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente;
mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni quotidianamente assunte, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nel tempo che i figli trascorreranno con il singolo genitore;
3) i figli minori e saranno collocati in modo prevalente Per_1 Per_2 Per_3 presso l'abitazione della madre, SI.ra , con la quale tutt'ora vivono;
CP_1
4) il SI. eserciterà il proprio diritto di visita con le seguenti modalità: CP_2
- Per due weekend al mese alternandoli con la madre: il padre prenderà i figli direttamente all'uscita da scuola nella giornata di venerdì e li terrà con sé sino al lunedì con il rientro a scuola;
i ragazzi poi all'uscita da scuola torneranno a casa della madre;
pagina 3 di 7 - Ogni mercoledì pomeriggio: il padre prenderà i figli direttamente all'uscita da scuola e li terrà con sé fino al giovedì mattina accompagnandoli personalmente a scuola;
- Per 7 giorni durante le vacanze scolastiche Natalizie, in modo tale da consentire ai minori di trascorrere un anno il Natale con il padre ed il Capodanno con la madre, e viceversa, specificando che nel presente anno i minori trascorreranno il Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
- Per 3 giorni durante le vacanze scolastiche di Pasqua, in modo tale da consentire ai minori di trascorrere un anno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre, e viceversa, specificando che nel primo anno i minori trascorreranno la Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- Per due settimane continuative e/o separate durante le vacanze scolastiche estive;
a riguardo i coniugi espressamente stabiliscono che i rispettivi periodi di ferie dovranno essere tempestivamente comunicati all'altro genitore in modo da consentire ad entrambi di organizzarsi (possibilmente entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno).
In particolare, i genitori concordano che, durante le vacanze estive, anche la madre
SI. potrà trascorrere due settimane continuative e/o separate con i figli CP_1
minori; in tale periodo verrà quindi interrotto il diritto di visita del padre che verrà successivamente recuperato, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori e lavorative dei genitori.
I genitori, inoltre, saranno liberi di portare i figli in vacanza con loro anche fuori dall'Italia, previa comunicazione all'altro genitore della destinazione del viaggio.
Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e con quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori;
pagina 4 di 7 6) il SI. verserà un assegno di mantenimento per i figli minori di €. 810,00 CP_2 mensili (€. 270,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dall'anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tale assegno verrà versato tramite bonifico bancario all'IBAN: IT 23 P 0538777240000000557601 intestato alla SI. entro e CP_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che riguardano i figli e e nello specifico è Per_1 Per_2 Per_3
stabilito che:
- a) tutte le spese relative alla istruzione dei tre figli minori (rette di iscrizione;
acquisto libri scolastici;
gite scolastiche;
acquisto buoni pasto;
pagamento mensa scolastica -ove prevista-; pof;
partecipazione ad attività extrascolastiche a pagamento;
iscrizione e tasse delle facoltà universitarie scelte dai singoli figli in base alle loro inclinazioni;
spese per vitto, alloggio, spostamenti per rientro a casa ecc. se la scelta ricadrà per università fuori sede;
masters universitari ecc.) saranno automaticamente corrisposte nella misura del 50% da parte di ciascun genitore senza preventivo accordo;
- b) le spese per le attività extrascolastiche (in particolare quelle che saranno sostenute per la frequenza di un corso di musica e di un corso sportivo per ciascun figlio;
baby-sitter; campus estivi;
vacanze studio;
vacanze scelte dai figli;
spese per il conseguimento della patente di guida sia della classe A che della classe B) saranno automaticamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% senza preventivo accordo;
- c) tutte le spese mediche necessarie ed improrogabili per la salute dei figli (ed in particolare le spese dentistiche per apparecchi odontoiatrici e cure varie;
le visite oculistiche ed acquisto di occhiali da vista;
operazioni presso cliniche private e/o a pagina 5 di 7 pagamento se necessarie) saranno automaticamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% senza preventivo accordo;
- d) tutte le altre spese straordinarie, sempre da pagare nella misura del 50% per ciascun genitore, dovranno essere preliminarmente concordate tra i genitori e saranno debitamente documentate;
il genitore che desidera affrontare una particolare spesa per i figli dovrà, quindi, comunicare per iscritto (anche via mail/ WhatsApp ecc.) all'altro genitore la tipologia di spesa ed il relativo esborso da sostenere e quest'ultimo, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà esprimere, sempre per iscritto, il proprio parere favorevole o il proprio motivato dissenso in modo da consentire all'altro genitore di decidere se affrontare o meno la relativa spesa;
il silenzio e/o mancato dissenso equivalgono all'accettazione dell'esborso, che dovrà, quindi, essere sempre corrisposto da entrambi nella misura del 50%;
8) l'assegno familiare sarà percepito esclusivamente e direttamente da parte della SI.
, ragione per la quale il con la sottoscrizione del presente atto CP_1 CP_2
dichiara espressamente che la unica beneficiaria del detto assegno sarà la SI. CP_1
e si impegna a sottoscrivere la relativa documentazione presso i competenti uffici;
9) i coniugi si autorizzano al rilascio ed ai successivi rinnovi dei passaporti e delle carte d'identità per i figli minori valide per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024);
pagina 6 di 7 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2149/2024 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. CROCE MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, e CP_1 [...]
esponevano che in data 11/09/2010 avevano contratto matrimonio CP_2
con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 07.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue: Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fermi restando gli specifici obblighi di Legge;
2) affidamento congiunto dei figli minori, e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con la conseguenza che tutte le questioni di cd. straordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni di maggiore importanza i n me r i t o all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed ispirazioni dei singoli figli, di modo che la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente;
mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni quotidianamente assunte, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore nel tempo che i figli trascorreranno con il singolo genitore;
3) i figli minori e saranno collocati in modo prevalente Per_1 Per_2 Per_3 presso l'abitazione della madre, SI.ra , con la quale tutt'ora vivono;
CP_1
4) il SI. eserciterà il proprio diritto di visita con le seguenti modalità: CP_2
- Per due weekend al mese alternandoli con la madre: il padre prenderà i figli direttamente all'uscita da scuola nella giornata di venerdì e li terrà con sé sino al lunedì con il rientro a scuola;
i ragazzi poi all'uscita da scuola torneranno a casa della madre;
pagina 3 di 7 - Ogni mercoledì pomeriggio: il padre prenderà i figli direttamente all'uscita da scuola e li terrà con sé fino al giovedì mattina accompagnandoli personalmente a scuola;
- Per 7 giorni durante le vacanze scolastiche Natalizie, in modo tale da consentire ai minori di trascorrere un anno il Natale con il padre ed il Capodanno con la madre, e viceversa, specificando che nel presente anno i minori trascorreranno il Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
- Per 3 giorni durante le vacanze scolastiche di Pasqua, in modo tale da consentire ai minori di trascorrere un anno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre, e viceversa, specificando che nel primo anno i minori trascorreranno la Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- Per due settimane continuative e/o separate durante le vacanze scolastiche estive;
a riguardo i coniugi espressamente stabiliscono che i rispettivi periodi di ferie dovranno essere tempestivamente comunicati all'altro genitore in modo da consentire ad entrambi di organizzarsi (possibilmente entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno).
In particolare, i genitori concordano che, durante le vacanze estive, anche la madre
SI. potrà trascorrere due settimane continuative e/o separate con i figli CP_1
minori; in tale periodo verrà quindi interrotto il diritto di visita del padre che verrà successivamente recuperato, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori e lavorative dei genitori.
I genitori, inoltre, saranno liberi di portare i figli in vacanza con loro anche fuori dall'Italia, previa comunicazione all'altro genitore della destinazione del viaggio.
Il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e con quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori;
pagina 4 di 7 6) il SI. verserà un assegno di mantenimento per i figli minori di €. 810,00 CP_2 mensili (€. 270,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dall'anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
tale assegno verrà versato tramite bonifico bancario all'IBAN: IT 23 P 0538777240000000557601 intestato alla SI. entro e CP_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che riguardano i figli e e nello specifico è Per_1 Per_2 Per_3
stabilito che:
- a) tutte le spese relative alla istruzione dei tre figli minori (rette di iscrizione;
acquisto libri scolastici;
gite scolastiche;
acquisto buoni pasto;
pagamento mensa scolastica -ove prevista-; pof;
partecipazione ad attività extrascolastiche a pagamento;
iscrizione e tasse delle facoltà universitarie scelte dai singoli figli in base alle loro inclinazioni;
spese per vitto, alloggio, spostamenti per rientro a casa ecc. se la scelta ricadrà per università fuori sede;
masters universitari ecc.) saranno automaticamente corrisposte nella misura del 50% da parte di ciascun genitore senza preventivo accordo;
- b) le spese per le attività extrascolastiche (in particolare quelle che saranno sostenute per la frequenza di un corso di musica e di un corso sportivo per ciascun figlio;
baby-sitter; campus estivi;
vacanze studio;
vacanze scelte dai figli;
spese per il conseguimento della patente di guida sia della classe A che della classe B) saranno automaticamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% senza preventivo accordo;
- c) tutte le spese mediche necessarie ed improrogabili per la salute dei figli (ed in particolare le spese dentistiche per apparecchi odontoiatrici e cure varie;
le visite oculistiche ed acquisto di occhiali da vista;
operazioni presso cliniche private e/o a pagina 5 di 7 pagamento se necessarie) saranno automaticamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% senza preventivo accordo;
- d) tutte le altre spese straordinarie, sempre da pagare nella misura del 50% per ciascun genitore, dovranno essere preliminarmente concordate tra i genitori e saranno debitamente documentate;
il genitore che desidera affrontare una particolare spesa per i figli dovrà, quindi, comunicare per iscritto (anche via mail/ WhatsApp ecc.) all'altro genitore la tipologia di spesa ed il relativo esborso da sostenere e quest'ultimo, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà esprimere, sempre per iscritto, il proprio parere favorevole o il proprio motivato dissenso in modo da consentire all'altro genitore di decidere se affrontare o meno la relativa spesa;
il silenzio e/o mancato dissenso equivalgono all'accettazione dell'esborso, che dovrà, quindi, essere sempre corrisposto da entrambi nella misura del 50%;
8) l'assegno familiare sarà percepito esclusivamente e direttamente da parte della SI.
, ragione per la quale il con la sottoscrizione del presente atto CP_1 CP_2
dichiara espressamente che la unica beneficiaria del detto assegno sarà la SI. CP_1
e si impegna a sottoscrivere la relativa documentazione presso i competenti uffici;
9) i coniugi si autorizzano al rilascio ed ai successivi rinnovi dei passaporti e delle carte d'identità per i figli minori valide per l'espatrio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024);
pagina 6 di 7 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 21.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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