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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1505/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1505/2021 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 238/2021 emesso dal Tribunale di Patti il 23/06/2021,
depositato il 24/06/2021 nel procedimento iscritto al n. 1870/2020 R.G.” promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Michele Mondello,
presso il cui studio sito in Patti (ME) via Ambrosoli n. 6, è elettivamente domiciliata;
Attrice opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Controparte_1
Iva ), con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, P.IVA_1
e, per essa, quale procuratore, P. Iva ), in Controparte_2 P.IVA_2
1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano,
Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati con domicilio eletto in La
Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170;
Convenuta opposta;
Conclusioni: all'udienza del 14/04/2025, svoltasi come da decreto del
7/03/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 25-10-2021,
[...]
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2021 Pt_1
emesso dal Tribunale di Patti il 23/06/2021, depositato il 24/06/2021 nel procedimento iscritto al n. 1870/2020 R.G., e notificato il 22-09-2021 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_1
somma € 11.732,27, oltre interessi come da domanda e spese e compensi della procedura monitoria.
Nell'atto di opposizione, eccepiva “1. Disconoscimento di Parte_1
conformità tra la copia dei documenti allegati al ricorso e gli originali cartacei;
2.
Difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta – Difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta;
2.2. Contratto di cessione nullo - Mancata
indicazione dell'obbligazione dal punto di vista oggettivo e soggettivo;
3. Nullità del contratto di finanziamento;
4. Nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.u.b. -
2 Nullità del documento per mancata sottoscrizione da parte della banca;
4.1. Nullità
dell'autenticazione della firma del cliente;
5. Natura ricettizia della notificazione al debitore ceduto;
6. Inidoneità degli estratti conto ex art. 50 t.u.b.; 7. Decadenza del beneficio del termine;
8. Prescrizione;
9. Sul calcolo degli interessi;
10. Violazione
delle norme del T.U.B.” e, sulla scorta dei predetti motivi di opposizione,
chiedeva all'intestato Tribunale di “1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dell'opposta; 2) Dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
3) Dichiarare che l'opponente non è tenuta a corrispondere all'opposta alcuna somma;
4) In subordine,
ridurre l'importo del debito richiesto con il d.i. opposto;
5) Con vittoria di spese e compensi, anche ex art. 96 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/02/2022, si costituiva e, per essa, quale procuratore, Controparte_1 Controparte_2
instando per “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 238/2021 del 24/06/2021 RG n. 1870/2020 emesso dal Tribunale di Patti stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; In
via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 238/2021 del 24/06/2021
RG n. 1870/2020emesso dal Tribunale di Patti;
In via subordinata, nel merito,
condannare, in ogni caso, il Sig. (…) al pagamento in favore della società CP_1
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda
[...]
attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa,
nonché successive occorrende”.
3 All'udienza di prima comparizione del 15-03-2022, il G.I., premettendo che
“Prima facie ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, allo stato degli atti, le eccezioni complessivamente sollevate dall'opponente e in particolare – ma non solo -
quelle che afferiscono alla titolarità del credito in capo alla società opposta e alla intervenuta prescrizione del diritto di credito, meritano adeguato approfondimento sì
da comportare il mancato accoglimento della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio avanzata da parte opposta”, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnava a parte opposta termine di giorni 15 per avviare la procedura di mediazione, rinviando, per l'eventuale prosecuzione del giudizio, all'udienza del 3-10-2022.
La procedura di mediazione veniva esperita, sebbene con esito negativo
(cfr. produzione del 17-7-2023).
Alla successiva udienza del 3-10-2022, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 27-
02-2023.
Quindi, con ordinanza del 18-07-2023, il G.I., rilevato che “le eccezioni sollevate da parte opponente potranno essere vagliate in fase decisoria, si ritiene ammissibile e rilevante la chiesta CTU contabile, affinché il nominato CTU,
esaminati gli atti e i documenti di causa, esperita ogni utile indagine, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, effettui le seguenti verifiche in base alla specificità
del caso in esame: «Ricostruite le vicende del rapporto di finanziamento per cui è
causa, verifichi - ove possibile - se è stato praticato un tasso di interesse superiore a quello periodicamente indicato dalla BA d'Italia come soglia oltre la quale lo stesso possa considerarsi usurario;
eventualmente rideterminando le somme a debito
4 derivanti dalla predetta ricostruzione e tenendo altresì conto di spese, competenze,
commissioni, garanzie assicurative e indennità – solo se non dovute», nominava consulente tecnico d'ufficio il dott. . Persona_1
In data 15-12-2023, il CTU depositava la propria relazione definitiva e,
all'udienza del 19 marzo 2024, la causa – ritenuta matura per la decisione -
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 aprile
2025.
Come accennato, all'udienza del 14/04/2025, svoltasi, come da decreto del
7-03-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare, l'opponente, nelle note depositate l'11/4/2025, così
concludeva: “Con il presente atto si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, ivi comprese le memorie 183, comma 6, nn. 1, 2) e insiste in tutte le domande ed eccezioni proposte nell'atto di opposizione. L'opposta non è ancora riuscita a dimostrare la continuità delle cessioni e segnatamente la presunta cessione avvenuta tra BA IF e ER UM BA e la notificazione della prima cessione. Non
v'è prova di quanto affermato dalla controparte, ovvero che il venditore fosse autorizzato a stipulare il contratto di finanziamento e soprattutto manca la prova in ordine al potere di autenticare la firma del cliente. Contesta integralmente l'elaborato peritale. Precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa,
con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.” mentre nelle Controparte_1
note del 29/3/2025, “insiste per il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate,
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti ampiamente illustrati nei propri atti e verbali di causa. In effetti, questa difesa ha esaustivamente smentito ogni
5 doglianza avversaria mediante produzioni documentale in fatto e valide, nonché
suffragate da giurisprudenza di merito e legittimità. Tutto ciò premesso e considerato,
come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, insiste per Controparte_1
l'accoglimento delle CONCLUSIONI rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi integralmente trascritte. Si richiede la concessione dei termini per memorie conclusive ex art 190 cpc.”.
2. Tanto premesso, nel merito, non è irrilevante premettere che “Come noto,
con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova:
essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo alla dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore”(Tribunale Vicenza, 28/02/2025, n.343).
Fornita questa ineludibile premessa, occorre vagliare i singoli motivi di opposizione sollevati dalla Pt_1
6 2.1. Con riferimento al primo motivo, rubricato “Disconoscimento di conformità tra la copia dei documenti allegati al ricorso e gli originali cartacei”,
rileva notare che la mancata attestazione di conformità all'originale della documentazione prodotta dalla società convenuta è irrilevante, atteso che
“L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l.
n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” (Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26200), mentre, nella vicenda in esame, la produzione documentale contestata dall'opponente non investe né atti processuali di parte né provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, con la conseguenza che l'eccezione in questione è infondata.
Parimenti irrilevante è la deduzione secondo la quale la mancata attestazione di conformità avrebbe precluso all'opponente l'esercizio della facoltà di disconoscimento, atteso, appunto, che l'attestazione di conformità
non è richiesta per ogni deposito documentale.
Né tanto meno è precluso all'interessato l'esercizio del diritto di difesa, ben potendo questi richiedere all'istituto di credito (e/o alla società cessionaria)
l'accesso agli originali della documentazione contrattuale ovvero utilizzare lo strumento di cui all'art. 210 c.p.c.
7 Peraltro, giova rammentare che “la Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né
generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019). Tali principi hanno carattere generale e non vi è ragione di non estenderli ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici” (Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26200).
Sicché, non è condivisibile la conseguenza giuridica che ne pretenderebbe di ricavare parte opponente ossia “Mancando l'attestazione di conformità, il documento è privo d'efficacia giuridica riconosciuta dalla legge” (pag. 4 citazione).
3. Con il secondo motivo di doglianza, denominato “Difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta – Difetto di titolarità del credito in capo alla società
opposta”, la eccepisce in sintesi che “La società opposta si dichiara Pt_1
cessionaria di un presunto credito vantato da ER UM BA, senza provare la cessione tra quest'ultima società e la propria presunta cedente, BA
IF…”.
In tale ottica, l'eccezione va raccordata alla premessa esposta in citazione ovvero “In seguito alla ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo, l'odierno difensore avanzava istanza di visibilità del fascicolo monitorio telematico e poteva esaminare gli allegati. La società opposta, si è dichiarata Controparte_1
creditrice dell'odierna opponente, in forza di un contratto stipulato tra quest'ultima e
8 la ER consumer BA dell'11.12.2009. La società opposta si è dichiarata cessionaria del credito e allegava, nel fascicolo monitorio, il contratto di cessione, tra la stessa opposta e la BA IF s.p.a., quest'ultima in qualità di presunta prima cessionaria di crediti dell'originaria creditrice, ER UMr BA. A prova della cessione l'opposta depositava nel fascicolo monitorio copia della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda, n. 21 del 18 febbraio 2017, da cui si dovrebbe ricavare la prova della cessione tra BA IF e la Controparte_1
ricorrente nel fascicolo del monitorio nulla depositava in ordine alla precedente cessione tra ER UMr BAa e BA IF (…) La
sequela delle cessioni non è provata, tant'è che il Giudice del monitorio, con provvedimento del 29.12.2020 “visto l'art. 640 C.P.C., ritenuto che la domanda non sia sufficientemente provata INVITA a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, i seguenti documenti: avviso di ricevimento notifica cessione del credito.”. All'invito del Giudice l'opposta, ad avviso dell'opponente, non adempie esattamente, limitandosi, invece, ad affermare che la cessione è avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2 T.U.B., quindi attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La spiegazione fornita dalla controparte alla richiesta del Giudice del monitorio non è sufficiente a provare la cessione tra
ER UMr BA e BA IF e non è sufficiente a ricostruire la catena delle cessioni…” (pag. 1 e 2 atto di citazione).
Tali argomentazioni sono state, inoltre, sintetizzate nella comparsa conclusionale del 16 giugno 2025 in cui l'opponente ha ribadito che
“All'udienza del 04.12.2022, il Giudice concede i termini ex art. 183 c.p.c. Neppure
con le memorie istruttorie l'opposta ha sanato o integrato la documentazione. La
Sig.ra con la seconda memoria 183 c.p.c. evidenziava quanto segue: “L'opposta Pt_1
9 non è ancora riuscita a dimostrare la continuità delle cessioni e segnatamente la presunta cessione avvenuta tra BA IF e ER UM BA e la notificazione della prima cessione. Non v'è prova che il doc. 7 della comparsa sia stato comunicato all'odierna opponente. Non v'è prova di quanto affermato dalla controparte, ovvero che il venditore fosse autorizzato e soprattutto che Egli non ha il potere di autenticare la firma del cliente. Le eccezioni formulate da parte opponente rendono nullo il contratto e la cessione, per tale ragione si rimette al Giudice in ordine alla nomina di un CTU tecnico contabile per determinare il corretto calcolo di interessi.” Medesime eccezioni sono state reiterate nel corso di tutto il giudizio (…)
La catena delle cessioni (ER → BA IF → e rimasta del CP_1
tutto indimostrata: manca il contratto originale di prima cessione, manca la notifica ex art. 1264 c.c., mancano i requisiti di atto pubblico. Senza prova del titolo, l'opposta non può dirsi titolare del credito…” (vedi comparsa conclusionale del 16-6-2025).
Orbene, considerato che l'attrice ha contestato l'esistenza stessa dei contratti di cessione e, in particolare, la prima cessione del credito che sarebbe intercorsa fra l'originaria parte contrattuale, ER UMr BA, e
BA IF che, a sua volta, avrebbe ceduto il credito alla società odierna convenuta, in ipotesi del tipo di quella in esame, la S.C. ha illustrato la recente evoluzione giurisprudenziale in materia alla luce della quale “È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024)
che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
10 Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza,
di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente,
in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n.
17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. 2.4 È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
11 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne
consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco,
in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso
è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari
12 contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società
cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude,
tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023, cit. supra)” (Cassazione civile sez. I, 08/11/2024, n. 28790).
Muovendo da tale impostazione, si osserva che, nella fattispecie in esame,
on ha prodotto in giudizio l'allegato contratto di cessione Controparte_1
del credito che sarebbe stato stipulato fra ER UMr BA e BA
IF S.p.A. né in sede di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, né in occasione dell'integrazione documentale richiesta dal Giudice del monitorio,
né in sede di costituzione nel presente giudizio né mediante il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ancorché il G.I. avesse rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sul presupposto secondo cui “le eccezioni complessivamente sollevate dall'opponente e in particolare – ma non solo - quelle che afferiscono alla titolarità del credito in capo alla società opposta e alla intervenuta prescrizione del diritto di credito, meritano adeguato approfondimento sì da comportare il mancato accoglimento della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio avanzata da parte opposta”.
13 Neppure sono emersi in giudizio elementi probatori tali da integrare la prova presuntiva della predetta cessione.
Se, pertanto, non può ritenersi provata la cessione originaria a BA IFIS
S.p.A. del credito vantato da ER UMr BA nei confronti della va accolta l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto, sul lato attivo, Pt_1
sollevata da parte opponente (sebbene quale difetto di prova della titolarità
del credito).
D'altronde, se è onere del cessionario, il quale agisce per ottenere l'adempimento del debitore, fornire la prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi, tale onere non può ritenersi dissolto allorquando il credito derivi da cessioni plurime;
ragione per cui deve essere fornita la prova di ciascun trasferimento (Tribunale Civitavecchia, 17/03/2020,
n.316; Tribunale di Ancona, Sezione Seconda, 10 giugno 2025) anche eventualmente mediante la combinazione di dati documentali e elementi indiziari.
Tale orientamento è, del resto, confermato dalla precitata pronuncia della
S.C., sez. I, 8/11/2024, n. 28790, ove si è specificato che “Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova…”
Diversamente opinando, il soggetto passivo ceduto sarebbe privato della facoltà di verificare (e eventualmente contestare) l'originario trasferimento del credito e le susseguenti vicende successorie.
L'eccezione è, pertanto, fondata.
14 4. Conclusivamente, allora, l'opposizione sollevata da è Parte_1
fondata e va accolta, con conseguenziale revoca del provvedimento monitorio opposto, restando assorbiti gli altri motivi di opposizione.
5. Premesso che non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, dovendosi,
altresì, tenere conto dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.
A tale riguardo, la dimidiazione dei compensi va effettuata nel decreto di liquidazione e non in sentenza atteso che “Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 133,
comma 1, d.lg. 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nell'art. 133, comma 1, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, censurato per violazione degli artt. 3, 53, 76 e 111, comma 2,
Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, in caso di vittoria della lite della parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato
stesso al difensore del non abbiente. Si deve escludere che la norma censurata abbia carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente all'esercizio della delega, poiché, in assenza di una previsione letterale ostativa,
l'interpretazione oggi seguita dal diritto vivente, e fondata prevalentemente su argomenti di tipo sistematico, ben avrebbe potuto svilupparsi anche in riferimento al quadro normativo precedente all'esercizio della delega. Né può essere condiviso
15 l'assunto della natura tributaria del «prelievo coattivo» che subirebbe il soccombente nel caso in cui la controparte vittoriosa sia stata ammessa al patrocinio gratuito,
poiché, in tal caso, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto e autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca alcuna ulteriore effettiva decurtazione. L'istituto della rifusione delle spese è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una effettiva decurtazione patrimoniale attraverso un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità
contributiva” (Corte Costituzionale, 19/04/2024, n.64);
Va, quindi, applicato il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
5.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva e integralmente a carico di parte convenuta-opposta.
16
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice
unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa n. 1505/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2021 emesso dal Tribunale di Patti il
23/06/2021, depositato il 24/06/2021 nel procedimento iscritto al n. 1870/2020
R.G.;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario (stante l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato) che liquida in complessivi €
5.077,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e alla rifusione del C.U.;
3. Pone le spese di CTU, provvisoriamente liquidate con separato decreto,
in via definitiva e integralmente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Patti, il 23-07-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1505/2021 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 238/2021 emesso dal Tribunale di Patti il 23/06/2021,
depositato il 24/06/2021 nel procedimento iscritto al n. 1870/2020 R.G.” promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Michele Mondello,
presso il cui studio sito in Patti (ME) via Ambrosoli n. 6, è elettivamente domiciliata;
Attrice opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Controparte_1
Iva ), con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, P.IVA_1
e, per essa, quale procuratore, P. Iva ), in Controparte_2 P.IVA_2
1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano,
Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati con domicilio eletto in La
Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170;
Convenuta opposta;
Conclusioni: all'udienza del 14/04/2025, svoltasi come da decreto del
7/03/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 25-10-2021,
[...]
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2021 Pt_1
emesso dal Tribunale di Patti il 23/06/2021, depositato il 24/06/2021 nel procedimento iscritto al n. 1870/2020 R.G., e notificato il 22-09-2021 con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_1
somma € 11.732,27, oltre interessi come da domanda e spese e compensi della procedura monitoria.
Nell'atto di opposizione, eccepiva “1. Disconoscimento di Parte_1
conformità tra la copia dei documenti allegati al ricorso e gli originali cartacei;
2.
Difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta – Difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta;
2.2. Contratto di cessione nullo - Mancata
indicazione dell'obbligazione dal punto di vista oggettivo e soggettivo;
3. Nullità del contratto di finanziamento;
4. Nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.u.b. -
2 Nullità del documento per mancata sottoscrizione da parte della banca;
4.1. Nullità
dell'autenticazione della firma del cliente;
5. Natura ricettizia della notificazione al debitore ceduto;
6. Inidoneità degli estratti conto ex art. 50 t.u.b.; 7. Decadenza del beneficio del termine;
8. Prescrizione;
9. Sul calcolo degli interessi;
10. Violazione
delle norme del T.U.B.” e, sulla scorta dei predetti motivi di opposizione,
chiedeva all'intestato Tribunale di “1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione dell'opposta; 2) Dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
3) Dichiarare che l'opponente non è tenuta a corrispondere all'opposta alcuna somma;
4) In subordine,
ridurre l'importo del debito richiesto con il d.i. opposto;
5) Con vittoria di spese e compensi, anche ex art. 96 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/02/2022, si costituiva e, per essa, quale procuratore, Controparte_1 Controparte_2
instando per “In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà
dell'opposto decreto ingiuntivo n. 238/2021 del 24/06/2021 RG n. 1870/2020 emesso dal Tribunale di Patti stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; In
via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 238/2021 del 24/06/2021
RG n. 1870/2020emesso dal Tribunale di Patti;
In via subordinata, nel merito,
condannare, in ogni caso, il Sig. (…) al pagamento in favore della società CP_1
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda
[...]
attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa,
nonché successive occorrende”.
3 All'udienza di prima comparizione del 15-03-2022, il G.I., premettendo che
“Prima facie ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, allo stato degli atti, le eccezioni complessivamente sollevate dall'opponente e in particolare – ma non solo -
quelle che afferiscono alla titolarità del credito in capo alla società opposta e alla intervenuta prescrizione del diritto di credito, meritano adeguato approfondimento sì
da comportare il mancato accoglimento della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio avanzata da parte opposta”, rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnava a parte opposta termine di giorni 15 per avviare la procedura di mediazione, rinviando, per l'eventuale prosecuzione del giudizio, all'udienza del 3-10-2022.
La procedura di mediazione veniva esperita, sebbene con esito negativo
(cfr. produzione del 17-7-2023).
Alla successiva udienza del 3-10-2022, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 27-
02-2023.
Quindi, con ordinanza del 18-07-2023, il G.I., rilevato che “le eccezioni sollevate da parte opponente potranno essere vagliate in fase decisoria, si ritiene ammissibile e rilevante la chiesta CTU contabile, affinché il nominato CTU,
esaminati gli atti e i documenti di causa, esperita ogni utile indagine, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, effettui le seguenti verifiche in base alla specificità
del caso in esame: «Ricostruite le vicende del rapporto di finanziamento per cui è
causa, verifichi - ove possibile - se è stato praticato un tasso di interesse superiore a quello periodicamente indicato dalla BA d'Italia come soglia oltre la quale lo stesso possa considerarsi usurario;
eventualmente rideterminando le somme a debito
4 derivanti dalla predetta ricostruzione e tenendo altresì conto di spese, competenze,
commissioni, garanzie assicurative e indennità – solo se non dovute», nominava consulente tecnico d'ufficio il dott. . Persona_1
In data 15-12-2023, il CTU depositava la propria relazione definitiva e,
all'udienza del 19 marzo 2024, la causa – ritenuta matura per la decisione -
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 aprile
2025.
Come accennato, all'udienza del 14/04/2025, svoltasi, come da decreto del
7-03-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare, l'opponente, nelle note depositate l'11/4/2025, così
concludeva: “Con il presente atto si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, ivi comprese le memorie 183, comma 6, nn. 1, 2) e insiste in tutte le domande ed eccezioni proposte nell'atto di opposizione. L'opposta non è ancora riuscita a dimostrare la continuità delle cessioni e segnatamente la presunta cessione avvenuta tra BA IF e ER UM BA e la notificazione della prima cessione. Non
v'è prova di quanto affermato dalla controparte, ovvero che il venditore fosse autorizzato a stipulare il contratto di finanziamento e soprattutto manca la prova in ordine al potere di autenticare la firma del cliente. Contesta integralmente l'elaborato peritale. Precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa,
con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.” mentre nelle Controparte_1
note del 29/3/2025, “insiste per il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate,
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti ampiamente illustrati nei propri atti e verbali di causa. In effetti, questa difesa ha esaustivamente smentito ogni
5 doglianza avversaria mediante produzioni documentale in fatto e valide, nonché
suffragate da giurisprudenza di merito e legittimità. Tutto ciò premesso e considerato,
come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, insiste per Controparte_1
l'accoglimento delle CONCLUSIONI rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi integralmente trascritte. Si richiede la concessione dei termini per memorie conclusive ex art 190 cpc.”.
2. Tanto premesso, nel merito, non è irrilevante premettere che “Come noto,
con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova:
essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo alla dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore”(Tribunale Vicenza, 28/02/2025, n.343).
Fornita questa ineludibile premessa, occorre vagliare i singoli motivi di opposizione sollevati dalla Pt_1
6 2.1. Con riferimento al primo motivo, rubricato “Disconoscimento di conformità tra la copia dei documenti allegati al ricorso e gli originali cartacei”,
rileva notare che la mancata attestazione di conformità all'originale della documentazione prodotta dalla società convenuta è irrilevante, atteso che
“L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l.
n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni” (Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26200), mentre, nella vicenda in esame, la produzione documentale contestata dall'opponente non investe né atti processuali di parte né provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, con la conseguenza che l'eccezione in questione è infondata.
Parimenti irrilevante è la deduzione secondo la quale la mancata attestazione di conformità avrebbe precluso all'opponente l'esercizio della facoltà di disconoscimento, atteso, appunto, che l'attestazione di conformità
non è richiesta per ogni deposito documentale.
Né tanto meno è precluso all'interessato l'esercizio del diritto di difesa, ben potendo questi richiedere all'istituto di credito (e/o alla società cessionaria)
l'accesso agli originali della documentazione contrattuale ovvero utilizzare lo strumento di cui all'art. 210 c.p.c.
7 Peraltro, giova rammentare che “la Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né
generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019). Tali principi hanno carattere generale e non vi è ragione di non estenderli ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici” (Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26200).
Sicché, non è condivisibile la conseguenza giuridica che ne pretenderebbe di ricavare parte opponente ossia “Mancando l'attestazione di conformità, il documento è privo d'efficacia giuridica riconosciuta dalla legge” (pag. 4 citazione).
3. Con il secondo motivo di doglianza, denominato “Difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta – Difetto di titolarità del credito in capo alla società
opposta”, la eccepisce in sintesi che “La società opposta si dichiara Pt_1
cessionaria di un presunto credito vantato da ER UM BA, senza provare la cessione tra quest'ultima società e la propria presunta cedente, BA
IF…”.
In tale ottica, l'eccezione va raccordata alla premessa esposta in citazione ovvero “In seguito alla ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo, l'odierno difensore avanzava istanza di visibilità del fascicolo monitorio telematico e poteva esaminare gli allegati. La società opposta, si è dichiarata Controparte_1
creditrice dell'odierna opponente, in forza di un contratto stipulato tra quest'ultima e
8 la ER consumer BA dell'11.12.2009. La società opposta si è dichiarata cessionaria del credito e allegava, nel fascicolo monitorio, il contratto di cessione, tra la stessa opposta e la BA IF s.p.a., quest'ultima in qualità di presunta prima cessionaria di crediti dell'originaria creditrice, ER UMr BA. A prova della cessione l'opposta depositava nel fascicolo monitorio copia della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda, n. 21 del 18 febbraio 2017, da cui si dovrebbe ricavare la prova della cessione tra BA IF e la Controparte_1
ricorrente nel fascicolo del monitorio nulla depositava in ordine alla precedente cessione tra ER UMr BAa e BA IF (…) La
sequela delle cessioni non è provata, tant'è che il Giudice del monitorio, con provvedimento del 29.12.2020 “visto l'art. 640 C.P.C., ritenuto che la domanda non sia sufficientemente provata INVITA a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, i seguenti documenti: avviso di ricevimento notifica cessione del credito.”. All'invito del Giudice l'opposta, ad avviso dell'opponente, non adempie esattamente, limitandosi, invece, ad affermare che la cessione è avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2 T.U.B., quindi attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La spiegazione fornita dalla controparte alla richiesta del Giudice del monitorio non è sufficiente a provare la cessione tra
ER UMr BA e BA IF e non è sufficiente a ricostruire la catena delle cessioni…” (pag. 1 e 2 atto di citazione).
Tali argomentazioni sono state, inoltre, sintetizzate nella comparsa conclusionale del 16 giugno 2025 in cui l'opponente ha ribadito che
“All'udienza del 04.12.2022, il Giudice concede i termini ex art. 183 c.p.c. Neppure
con le memorie istruttorie l'opposta ha sanato o integrato la documentazione. La
Sig.ra con la seconda memoria 183 c.p.c. evidenziava quanto segue: “L'opposta Pt_1
9 non è ancora riuscita a dimostrare la continuità delle cessioni e segnatamente la presunta cessione avvenuta tra BA IF e ER UM BA e la notificazione della prima cessione. Non v'è prova che il doc. 7 della comparsa sia stato comunicato all'odierna opponente. Non v'è prova di quanto affermato dalla controparte, ovvero che il venditore fosse autorizzato e soprattutto che Egli non ha il potere di autenticare la firma del cliente. Le eccezioni formulate da parte opponente rendono nullo il contratto e la cessione, per tale ragione si rimette al Giudice in ordine alla nomina di un CTU tecnico contabile per determinare il corretto calcolo di interessi.” Medesime eccezioni sono state reiterate nel corso di tutto il giudizio (…)
La catena delle cessioni (ER → BA IF → e rimasta del CP_1
tutto indimostrata: manca il contratto originale di prima cessione, manca la notifica ex art. 1264 c.c., mancano i requisiti di atto pubblico. Senza prova del titolo, l'opposta non può dirsi titolare del credito…” (vedi comparsa conclusionale del 16-6-2025).
Orbene, considerato che l'attrice ha contestato l'esistenza stessa dei contratti di cessione e, in particolare, la prima cessione del credito che sarebbe intercorsa fra l'originaria parte contrattuale, ER UMr BA, e
BA IF che, a sua volta, avrebbe ceduto il credito alla società odierna convenuta, in ipotesi del tipo di quella in esame, la S.C. ha illustrato la recente evoluzione giurisprudenziale in materia alla luce della quale “È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024)
che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
10 Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza,
di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente,
in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n.
17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. 2.4 È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
11 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne
consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione,
laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco,
in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso
è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari
12 contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società
cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude,
tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n.
17944/2023, cit. supra)” (Cassazione civile sez. I, 08/11/2024, n. 28790).
Muovendo da tale impostazione, si osserva che, nella fattispecie in esame,
on ha prodotto in giudizio l'allegato contratto di cessione Controparte_1
del credito che sarebbe stato stipulato fra ER UMr BA e BA
IF S.p.A. né in sede di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, né in occasione dell'integrazione documentale richiesta dal Giudice del monitorio,
né in sede di costituzione nel presente giudizio né mediante il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ancorché il G.I. avesse rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sul presupposto secondo cui “le eccezioni complessivamente sollevate dall'opponente e in particolare – ma non solo - quelle che afferiscono alla titolarità del credito in capo alla società opposta e alla intervenuta prescrizione del diritto di credito, meritano adeguato approfondimento sì da comportare il mancato accoglimento della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio avanzata da parte opposta”.
13 Neppure sono emersi in giudizio elementi probatori tali da integrare la prova presuntiva della predetta cessione.
Se, pertanto, non può ritenersi provata la cessione originaria a BA IFIS
S.p.A. del credito vantato da ER UMr BA nei confronti della va accolta l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto, sul lato attivo, Pt_1
sollevata da parte opponente (sebbene quale difetto di prova della titolarità
del credito).
D'altronde, se è onere del cessionario, il quale agisce per ottenere l'adempimento del debitore, fornire la prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi, tale onere non può ritenersi dissolto allorquando il credito derivi da cessioni plurime;
ragione per cui deve essere fornita la prova di ciascun trasferimento (Tribunale Civitavecchia, 17/03/2020,
n.316; Tribunale di Ancona, Sezione Seconda, 10 giugno 2025) anche eventualmente mediante la combinazione di dati documentali e elementi indiziari.
Tale orientamento è, del resto, confermato dalla precitata pronuncia della
S.C., sez. I, 8/11/2024, n. 28790, ove si è specificato che “Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova…”
Diversamente opinando, il soggetto passivo ceduto sarebbe privato della facoltà di verificare (e eventualmente contestare) l'originario trasferimento del credito e le susseguenti vicende successorie.
L'eccezione è, pertanto, fondata.
14 4. Conclusivamente, allora, l'opposizione sollevata da è Parte_1
fondata e va accolta, con conseguenziale revoca del provvedimento monitorio opposto, restando assorbiti gli altri motivi di opposizione.
5. Premesso che non si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, dovendosi,
altresì, tenere conto dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato.
A tale riguardo, la dimidiazione dei compensi va effettuata nel decreto di liquidazione e non in sentenza atteso che “Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 133,
comma 1, d.lg. 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nell'art. 133, comma 1, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, censurato per violazione degli artt. 3, 53, 76 e 111, comma 2,
Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, in caso di vittoria della lite della parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest'ultimo dal soccombente secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato
stesso al difensore del non abbiente. Si deve escludere che la norma censurata abbia carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente all'esercizio della delega, poiché, in assenza di una previsione letterale ostativa,
l'interpretazione oggi seguita dal diritto vivente, e fondata prevalentemente su argomenti di tipo sistematico, ben avrebbe potuto svilupparsi anche in riferimento al quadro normativo precedente all'esercizio della delega. Né può essere condiviso
15 l'assunto della natura tributaria del «prelievo coattivo» che subirebbe il soccombente nel caso in cui la controparte vittoriosa sia stata ammessa al patrocinio gratuito,
poiché, in tal caso, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto e autonomo da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca alcuna ulteriore effettiva decurtazione. L'istituto della rifusione delle spese è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una effettiva decurtazione patrimoniale attraverso un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità
contributiva” (Corte Costituzionale, 19/04/2024, n.64);
Va, quindi, applicato il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
5.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva e integralmente a carico di parte convenuta-opposta.
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P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di Giudice
unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa n. 1505/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 238/2021 emesso dal Tribunale di Patti il
23/06/2021, depositato il 24/06/2021 nel procedimento iscritto al n. 1870/2020
R.G.;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario (stante l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato) che liquida in complessivi €
5.077,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e alla rifusione del C.U.;
3. Pone le spese di CTU, provvisoriamente liquidate con separato decreto,
in via definitiva e integralmente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Patti, il 23-07-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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