Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 864/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 18/03/2025 svlta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. LATINO Parte_1 C.F._1
ANGELO MARCO
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'emolumento denominato “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) per i periodi e come da narrazione in “fatto”, o per i diversi periodi risultanti in corso di causa e, per l'effetto; 2) Condannare parte convenuta, in persona del ministro pro tempore, a corrispondere a € 1.076,70 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di Parte_1
causa; 3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale e con rimborso del contributo unificato di € 21,50 da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte resistente: “RIGETTARE nel merito la domanda di riconoscimento del
Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA in caso di accoglimento della domanda: RIDURRE la pretesa creditoria delle somme dovute a titolo di RPD così come indicato in atti. DISPORRE che la somma sia liquidata al lordo di
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un'insegnante e di aver prestato la propria attività nell'anno scolastico 2020/2021 nel periodo compreso tra il 9/12/2020 e l'11/6/2021 presso la scuola primaria l'Istituto Superiore “E.
Alessandrini- Lombardini” di Abbiategrasso (9 ore) e presso l'Istituto Olmo dell'I.I.S. “Paolo
Frisi” di Cornaredo (9 ore), e quindi con orario full time, per un totale di 185 giorni.
La ricorrente lamenta di non aver percepito durante tale periodo la retribuzione professionale docenti, rivendicando il diritto al versamento dell'importo di € 1.076,70.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle avverse pretese. CP_1
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Parte attrice ha riportato in ricorso i periodi di servizio corrispondenti alle supplenze temporanee rese ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. N. 124/1999, in forza di contratti a tempo determinato, dolendosi di non aver percepito la retribuzione professionale docente, di cui all'art. 7 del CCNL 2001, viceversa corrisposta ai docenti di ruolo o ai docenti assunti a tempo determinato per supplenze annuali.
La medesima questione è stata già oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla quale si fa in questa sede espresso richiamo anche ai sensi dell'art
118 disp. att. c.p.c., in quanto pienamente condivisibile.
Giova pertanto richiamare l'ordinanza della Cassazione n. 20015/2018, secondo la quale: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
In particolare, nella parte motiva dell'ordinanza appena citata si legge quanto segue:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Pag. 2 di 6 Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di
Pag. 3 di 6 permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ; c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del
Pag. 4 di 6 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI CP_2 pagina 7 di 8 del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"”.
Attese le mansioni specificate nei contratti, ed in mancanza di prova contraria, si deve ritenere che la parte ricorrente nelle proprie supplenze temporanee abbia svolto una prestazione di lavoro equivalente a quella dei docenti sostituiti e, pertanto, il ricorso deve essere accolto integralmente.
Circa la quantificazione dell'emolumento si deve dissentire dalle conclusioni svolte in via subordinata dal fondate sul presupposto, invero erroneo, che la ricorrente abbia CP_1
svolto solo 9 ore settimanali. Come si evince dai contratti prodotti in giudizio (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) ha svolto 9 ore settimanali presso due istituti Parte_1 scolastici diversi di modo che la stessa ha svolto la propria prestazione secondo l'orario pieno.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente alla Retribuzione Professionale
Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per i periodi
Pag. 5 di 6 di supplenze temporanee, come specificati nei documenti allegati al ricorso per un totale di 5 mesi interi e 33 giorni per un valore mensile 174,50 e giornalieri di euro 5,82.
Di conseguenza, il deve essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente della somma di euro 1.064,54 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore inferiore a 1.100 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.064,54 oltre interessi
[...]
legali e rivalutazione dalle singole mensilità al saldo;
- condanna, inoltre, il alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore dell'avv. Angelo Marco Latino che si liquidano in euro 21,50 per spese esenti ed in euro 321 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonché c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
19/03/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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