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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1735/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale del
03/04/2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ex art. 281sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1735/2024 RG
TRA
(C.F. nato in [...] il [...] e in Italia senza fissa dimora, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso di fiducia dall'Avv. Andrea Chinea ed elettivamente domiciliato presso il suddetto difensore in Perugia, Via Quieta 2/b (fax: 0755734828; pec: ; Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Sta-to di Perugia (C.F.: ), presso i cui uffici è pure P.IVA_2
legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 99 d.p.r.
115/2002
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/04/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, ha convenuto dinanzi a questo giudice il Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione Controparte_1
al patrocinio a Spese dello Stato emesso dal Tribunale di Spoleto, in data 12/11/2024, nell'ambito del procedimento penale n. 546/2022 R.G.n.r. (R.G. Dib. N. 957/24).
In particolare, il ricorrente, avendo premesso di aver depositato istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato in data 18/10/2024, a seguito di riserva effettuata all'udienza del 04/10/2024, ha contestato il provvedimento di rigetto, fondato sulla motivazione per cui “l'istante non si è attivato presso il consolato per ottenere certificazione attestante l'eventuale produzione di redditi all'estero, non dimostrando, quindi, l'impossibilità di cui all'art. 94 comma 2 in relazione all'art. 79 comma 2 DPR n. 115/2002”. Nello specifico, tale impossibilità di procurarsi la certificazione dipendeva dall'assenza di reddito, di possibilità di recarsi al proprio consolato, dall'impossibilità di accedere a strumenti informatici, nonché dall'incapacità di intendere e di volere dipendente dalla patologia mentale che lo affligge;
ragioni per cui sarebbe stata sufficiente la già trasmessa autocertificazione di assenza di redditi nel paese di origine.
Ha concluso dunque, chiedendo la riforma del provvedimento con ammissione al patrocinio a Spese dello
Stato.
Si è costituito il , contestando l'avversa opposizione, ritenendo correttamente Controparte_1
motivato il decreto di rigetto ed evidenziando, in ogni caso, come l'stanza sia stata presentata in un momento successivo alla definizione del procedimento.
La causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata discussa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
03/04/2025 ed è stata riservata la decisione ex art. 281sexies co. 3 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre fare una precisazione.
pagina 2 di 6 Infatti, nel d.p.r. 115/2002 sono previsti due diversi strumenti di opposzione in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato: a) quello previsto dall'art. 84 TUSG (che richiama la disciplina di cui all'art. 15 D.lgs. 150/2011 e cioè il rito semplificato di cognizione) avverso i decreti di liquidazione in materia di
Spese di Giustizia, che non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso,
e nel quale il procuratore istante può chiedere l'accertamento del mancato rispetto dei parametri indicati dal
D.M. 55/2014 (a causa di un errore di computo, di un errore di parametrazione o anche a seguito di un difetto di motivazione) e l'annullamento del decreto di liquidazione;
b) quello previsto dall'art. 99 TUSG, con il quale si impugna invece il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che incide dunque sull'esistenza dei presupposti per la suddetta ammissione, circostanza che costituisce un prius rispetto alla mera liquidazione dei compensi del difensore dell'ammesso.
Tale distinzione, che risulta rilevante in astratto e nel caso di specie, ha anche delle conseguenze con riferimento alla legittimazione attiva. Invero, la legittimazione a impugnare il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte, e non direttamente al difensore.
Si veda sul punto Cass. Civ., sent. n. 21997/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante”; “in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è
limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. Civ. ord. n. 10705/2014; Cass. Civ. sent.
n. 1539/2015 e Cass. S.U. sent. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra l'art. 93 e 99 del d.P.R. n. 115/2002, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova
pagina 3 di 6 rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio”.
2. Ebbene, quanto alla presente fattispecie, non si verifica alcun difetto di legittimazione attiva, avendo agito la parte ammessa, ma dell'oggetto dell'impugnazione occorre tener conto al fine di individuare quale siano le circostanze rilevanti.
Infatti, pur nella possibile fondatezza della censura della resistente secondo la quale, essendo stata l'istanza di ammissione proposta dopo la definizione del procedimento con sentenza ex art. 131bis c.p.p., non sarebbero liquidabili i compensi relativi all'attività svolta in precedenza a tale momento, tale contestazione non pare dirimente nel caso in questione. Invero, non si è opposto un decreto di pagamento dei compensi del difensore dell'ammesso, bensì un decreto di rigetto all'ammissione stessa, ragion per cui non sono decisivi i compensi liquidabili in favore del difensore quanto piuttosto la mera esistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Sussiste, in altri termini, un interesse astratto della parte ad ottenere tale ammissione, a prescindere dalla non liquidabilità dei compensi del difensore per l'attività precedente al deposito dell'istanza medesima (o dalla rituale presentazione della “riserva”).
3. Ciò precisato, e passando al solo oggetto della domanda in questione, occorre ricordare come l'istanza di ammissione era stata rigettata dal Giudice del procedimento penale in quanto “l'istante non si è attivato presso il consolato per ottenere certificazione attestante l'eventuale produzione di redditi all'estero, non dimostrando, quindi,
l'impossibilità di cui all'art. 94 comma 2 in relazione all'art. 79 comma 2 DPR n. 115/2002”.
In effetti, l'art. 79 d.p.r. cit. prevede al secondo comma “
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”, mentre l'art. 94 co. 2 medesimo d.p.r. cit. dispone “In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione” (trattandosi di compensi nell'ambito di processo penale non viene in rilievo la pronuncia della Corte Costituzionale n.
pagina 4 di 6 157/2021, citata dal ricorrente, essendovi una norma apposita che disciplina la possibilità per l'ammesso di avvalersi di autocertificazione).
Ebbene, dalla lettura dell'istanza originaria effettivamente non erano correttamente allegate le ragioni per le quali l'istante si trovava nell'impossibilità di provvedere al reperimento della certificazione suddetta;
il provvedimento impugnato, dunque, non pare essere connotato dai profili di erroneità indicati dall'istante, quantomeno al momento della sua emissione e sulla base del quadro probatorio fornito.
La suddetta decisione, tuttavia, merita di essere rimeditata alla luce del maggior sforzo argomentativo e documentale compiuto nella presente sede giurisdizionale;
nello specifico, lo stesso risulta essere privo di residenza, alloggiando temporaneamente presso la stazione, privo di reddito e di mezzi (anche informatici) per procurarsi la suddetta documentazione, oltre ad essere affetto da patologie mentali che incidono sulla sua capacità di intendere e di volere. Ma a prescindere da tali circostanze, parte ricorrente ha anche prodotto missiva elettronica inoltrata al del GA (stato di cittadinanza del ), la quale Parte_2 Pt_1
non risulta essere stata riscontrata.
Vale evidenziare come, stante l'effetto pienamente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice dell'opposizione abbia il potere/dovere di verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, interpretando i documenti allegati come un'integrazione della originaria richiesta, così da determinare una nuova pronuncia sul punto. Non sussistono, in altri termini, preclusioni istruttorie o assertive, potendo l'istante produrre nuova documentazione e fornire chiarimenti e precisazioni anche nell'ambito della presente fase processuale e dovendo il Tribunale accertare l'esistenza dei presupposti sulla base delle allegazioni e del materiale probatorio complessivamente in suo possesso.
Alla luce di tali circostanze, ritenuta sussistente l'ipotesi disciplinata dall'art. 94 co. 2 d.p.r. cit. e considerata, pertanto, sufficiente l'autodichiarazione contenuta nell'istanza originaria, il provvedimento impugnato merita revoca, con conseguente ammissione dell'istante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, le stesse vengono compensate integralmente tra le parti in virtù del principio di causalità, considerato che solo nella presente sede il ricorrente ha fornito argomentazioni e documentazione idonei all'accoglimento dell'istanza, rendono dunque necessaria la presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica
Definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato di del 12/11/2024, nel procedimento Parte_1
penale n. 546/2022 R.G.n.r. (R.G. Dib. N. 957/24) e conferma conseguentemente che Parte_1
nel suddetto procedimento è ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
▪ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Spoleto, 09/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 6 di 6
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale del
03/04/2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ex art. 281sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1735/2024 RG
TRA
(C.F. nato in [...] il [...] e in Italia senza fissa dimora, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso di fiducia dall'Avv. Andrea Chinea ed elettivamente domiciliato presso il suddetto difensore in Perugia, Via Quieta 2/b (fax: 0755734828; pec: ; Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Sta-to di Perugia (C.F.: ), presso i cui uffici è pure P.IVA_2
legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 99 d.p.r.
115/2002
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/04/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024, ha convenuto dinanzi a questo giudice il Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione Controparte_1
al patrocinio a Spese dello Stato emesso dal Tribunale di Spoleto, in data 12/11/2024, nell'ambito del procedimento penale n. 546/2022 R.G.n.r. (R.G. Dib. N. 957/24).
In particolare, il ricorrente, avendo premesso di aver depositato istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato in data 18/10/2024, a seguito di riserva effettuata all'udienza del 04/10/2024, ha contestato il provvedimento di rigetto, fondato sulla motivazione per cui “l'istante non si è attivato presso il consolato per ottenere certificazione attestante l'eventuale produzione di redditi all'estero, non dimostrando, quindi, l'impossibilità di cui all'art. 94 comma 2 in relazione all'art. 79 comma 2 DPR n. 115/2002”. Nello specifico, tale impossibilità di procurarsi la certificazione dipendeva dall'assenza di reddito, di possibilità di recarsi al proprio consolato, dall'impossibilità di accedere a strumenti informatici, nonché dall'incapacità di intendere e di volere dipendente dalla patologia mentale che lo affligge;
ragioni per cui sarebbe stata sufficiente la già trasmessa autocertificazione di assenza di redditi nel paese di origine.
Ha concluso dunque, chiedendo la riforma del provvedimento con ammissione al patrocinio a Spese dello
Stato.
Si è costituito il , contestando l'avversa opposizione, ritenendo correttamente Controparte_1
motivato il decreto di rigetto ed evidenziando, in ogni caso, come l'stanza sia stata presentata in un momento successivo alla definizione del procedimento.
La causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata discussa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
03/04/2025 ed è stata riservata la decisione ex art. 281sexies co. 3 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre fare una precisazione.
pagina 2 di 6 Infatti, nel d.p.r. 115/2002 sono previsti due diversi strumenti di opposzione in materia di beneficio del patrocinio a spese dello Stato: a) quello previsto dall'art. 84 TUSG (che richiama la disciplina di cui all'art. 15 D.lgs. 150/2011 e cioè il rito semplificato di cognizione) avverso i decreti di liquidazione in materia di
Spese di Giustizia, che non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso,
e nel quale il procuratore istante può chiedere l'accertamento del mancato rispetto dei parametri indicati dal
D.M. 55/2014 (a causa di un errore di computo, di un errore di parametrazione o anche a seguito di un difetto di motivazione) e l'annullamento del decreto di liquidazione;
b) quello previsto dall'art. 99 TUSG, con il quale si impugna invece il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che incide dunque sull'esistenza dei presupposti per la suddetta ammissione, circostanza che costituisce un prius rispetto alla mera liquidazione dei compensi del difensore dell'ammesso.
Tale distinzione, che risulta rilevante in astratto e nel caso di specie, ha anche delle conseguenze con riferimento alla legittimazione attiva. Invero, la legittimazione a impugnare il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte, e non direttamente al difensore.
Si veda sul punto Cass. Civ., sent. n. 21997/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante”; “in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è
limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. Civ. ord. n. 10705/2014; Cass. Civ. sent.
n. 1539/2015 e Cass. S.U. sent. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra l'art. 93 e 99 del d.P.R. n. 115/2002, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova
pagina 3 di 6 rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio”.
2. Ebbene, quanto alla presente fattispecie, non si verifica alcun difetto di legittimazione attiva, avendo agito la parte ammessa, ma dell'oggetto dell'impugnazione occorre tener conto al fine di individuare quale siano le circostanze rilevanti.
Infatti, pur nella possibile fondatezza della censura della resistente secondo la quale, essendo stata l'istanza di ammissione proposta dopo la definizione del procedimento con sentenza ex art. 131bis c.p.p., non sarebbero liquidabili i compensi relativi all'attività svolta in precedenza a tale momento, tale contestazione non pare dirimente nel caso in questione. Invero, non si è opposto un decreto di pagamento dei compensi del difensore dell'ammesso, bensì un decreto di rigetto all'ammissione stessa, ragion per cui non sono decisivi i compensi liquidabili in favore del difensore quanto piuttosto la mera esistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Sussiste, in altri termini, un interesse astratto della parte ad ottenere tale ammissione, a prescindere dalla non liquidabilità dei compensi del difensore per l'attività precedente al deposito dell'istanza medesima (o dalla rituale presentazione della “riserva”).
3. Ciò precisato, e passando al solo oggetto della domanda in questione, occorre ricordare come l'istanza di ammissione era stata rigettata dal Giudice del procedimento penale in quanto “l'istante non si è attivato presso il consolato per ottenere certificazione attestante l'eventuale produzione di redditi all'estero, non dimostrando, quindi,
l'impossibilità di cui all'art. 94 comma 2 in relazione all'art. 79 comma 2 DPR n. 115/2002”.
In effetti, l'art. 79 d.p.r. cit. prevede al secondo comma “
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”, mentre l'art. 94 co. 2 medesimo d.p.r. cit. dispone “In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione” (trattandosi di compensi nell'ambito di processo penale non viene in rilievo la pronuncia della Corte Costituzionale n.
pagina 4 di 6 157/2021, citata dal ricorrente, essendovi una norma apposita che disciplina la possibilità per l'ammesso di avvalersi di autocertificazione).
Ebbene, dalla lettura dell'istanza originaria effettivamente non erano correttamente allegate le ragioni per le quali l'istante si trovava nell'impossibilità di provvedere al reperimento della certificazione suddetta;
il provvedimento impugnato, dunque, non pare essere connotato dai profili di erroneità indicati dall'istante, quantomeno al momento della sua emissione e sulla base del quadro probatorio fornito.
La suddetta decisione, tuttavia, merita di essere rimeditata alla luce del maggior sforzo argomentativo e documentale compiuto nella presente sede giurisdizionale;
nello specifico, lo stesso risulta essere privo di residenza, alloggiando temporaneamente presso la stazione, privo di reddito e di mezzi (anche informatici) per procurarsi la suddetta documentazione, oltre ad essere affetto da patologie mentali che incidono sulla sua capacità di intendere e di volere. Ma a prescindere da tali circostanze, parte ricorrente ha anche prodotto missiva elettronica inoltrata al del GA (stato di cittadinanza del ), la quale Parte_2 Pt_1
non risulta essere stata riscontrata.
Vale evidenziare come, stante l'effetto pienamente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice dell'opposizione abbia il potere/dovere di verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, interpretando i documenti allegati come un'integrazione della originaria richiesta, così da determinare una nuova pronuncia sul punto. Non sussistono, in altri termini, preclusioni istruttorie o assertive, potendo l'istante produrre nuova documentazione e fornire chiarimenti e precisazioni anche nell'ambito della presente fase processuale e dovendo il Tribunale accertare l'esistenza dei presupposti sulla base delle allegazioni e del materiale probatorio complessivamente in suo possesso.
Alla luce di tali circostanze, ritenuta sussistente l'ipotesi disciplinata dall'art. 94 co. 2 d.p.r. cit. e considerata, pertanto, sufficiente l'autodichiarazione contenuta nell'istanza originaria, il provvedimento impugnato merita revoca, con conseguente ammissione dell'istante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, le stesse vengono compensate integralmente tra le parti in virtù del principio di causalità, considerato che solo nella presente sede il ricorrente ha fornito argomentazioni e documentazione idonei all'accoglimento dell'istanza, rendono dunque necessaria la presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica
Definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato di del 12/11/2024, nel procedimento Parte_1
penale n. 546/2022 R.G.n.r. (R.G. Dib. N. 957/24) e conferma conseguentemente che Parte_1
nel suddetto procedimento è ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
▪ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Spoleto, 09/04/2025
Il giudice
Federico Falfari
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