Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 102/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio e in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 102/2024 R.G. promosso da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
IE RI , 7 19038 SARZANA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in VIA G.DORIA N.3 19124 LA SPEZIA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_3
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
1
Per parte ricorrente: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, contrariis reiectis: 1) accogliere la presente domanda e dichiarare, ai sensi dell'art. 67 L. n. 218/1995, l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di divorzio n. 131 del 16/02/2021 (fascicolo n.580/1622/2020), emessa dalla
Corte di Appello di Marrakech e dichiarata irrevocabile in data 02.11.2021; 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune della Spezia di trascrivere a margine dell'atto di matrimonio (Atti di Matrimonio Parte II, Serie C, n. 249 ) il decreto di omologazione della separazione dei coniugi e , nonchè ai sensi degli artt. 64 Parte_1 Controparte_2
e 65 della L. n. 218/1995 la sentenza di divorzio n. 131 del 16/02/2021 (fascicolo
n.580/1622/2020), emessa dalla Corte di Appello di Marrakech e dichiarata irrevocabile in data
02.11.2021; 3) dichiarare, conseguentemente, il venir meno delle condizioni previste del decreto di omologazione di separazione personale, emesso dal Tribunale della Spezia in data 30.10.2018
(Cronol. n. 8084/2018) in relazione alla causa R.G.n. 216/2018, sia per quanto riguarda le condizioni economiche che quelle riguardanti il regime di affidamento e regolamentazione del diritto di visita paterno, in ragione della sopravvenuta sentenza di divorzio.”.
Per parte resistente: “conclude chiedendo di volere rigettare le domande poste ex adverso, in quanto inammissibili, improcedibili e non provate e/o comunque da respingere, e/o comunque volersi mantenere le previsioni relative il regime di affidamento e di visita dei figli minori e relative al mantenimento già previsto a proprio diretto favore ed favore dei figli quale affidataria, nella misura indicata dal provvedimento di omologa del Tribunale della Spezia con cronol. 8084/2018 (RG 216/2018). Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
Per il P.G.: “Chiede che la Corte d'Appello dichiari che sussistono i requisiti del riconoscimento e per l'effetto che venga riconosciuta la precitata sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/4/2024 chiedeva dichiararsi l'efficacia nella Parte_4
Repubblica Italiana della sentenza di divorzio n. 1266 (fascicolo 889/1626/2019) pronunciata in data 20.11.2019, dal Tribunale di Prima Istanza di El Kelaa Des Sraghna Sezione Notarile, nei confronti del ricorrente e di divenuta irrevocabile a seguito di ricorso Controparte_2
depositato dalla in data 02.11.2021. CP_2
2. Disposta la rinnovazione della notificazione alla resistente come da ordinanza in data 20/9/2024 e
21/11/2024, con comparsa in data 24/2/2025 si costituiva la quale Controparte_2
contestava quanto ex adverso dedotto assumendo la non ricorribilità ex art. 67 L. 218/1995; il mancato rispetto del diritto di difesa non avendo partecipato al giudizio di divorzio;
la contrarietà all'ordine pubblico delle disposizioni economiche indicate in quanto non coerenti con il costo della vita in Italia e per il fatto di prevedere in favore della moglie una somma una tantum quale assegno divorzile;
la incongruità rispetto alle statuizioni della separazione come da decreto di omologa del
Tribunale della Spezia in data 30/10/2028.
2 3. All'udienza del 26/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione.
4. Ritenuto:
4.1. Sussiste la competenza territoriale di questa Corte in ragione della residenza delle parti in La
Spezia;
4.2. Sussistono le condizioni di cui agli artt. 65 e segg. L. 185/1995;
4.3. Il giudice dello Stato estero che ha pronunciato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
4.4. L'atto introduttivo del giudizio è stato proposto dalla parte odierna ricorrente in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo (Marocco) e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa:
– le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo infatti nella sentenza si dà atto della costituzione della parte odierna resistente con il ministero di un difensore;
– la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
– la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
– non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
4.5. La sentenza non è contraria all'ordine pubblico. Sul punto si osserva che la Corte di Cassazione
a SS.UU. ha statuito che “In sede di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale estero ex art. 67 della l. n. 218 del 1995, la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento.” (Sez. U - , Sentenza n. 9006 del 31/03/2021).
La Corte ha altresì precisato che “l'art. 64 della l. n. 218 del 1995 … non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto
3 solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito”. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023).
Con riferimento alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, ossia pronuncia di divorzio, la valutazione dell'eventuale contrasto con il parametro dell'ordine pubblico, nell'ampia cornice disegnata dalla giurisprudenza di legittimità, si deve compiere alla luce dei principi di uguaglianza, parità e non discriminazione tra i coniugi, principi che non paiono essere stati violati dalla sentenza in oggetto in quanto la decisione ha pronunciato sulle questioni economiche disponendo un assegno una tantum in favore della moglie, determinando gli assegni per il mantenimento per i figli, la loro collocazione con la madre e le modalità di visita con il padre. La asserita incongruità delle somme liquidate in relazione al tenore di vita in Italia e la previsione di un solo giorno alla settimana di visita del padre riguardano motivi di merito che non possono essere valutati in questa sede.
5. Pertanto, deve essere dichiarata l'efficacia esecutiva della sentenza indicata.
6. Non possono invece essere valutate le altre domande formulate dalla parte ricorrente riguardando le conseguenze della dichiarazione di efficacia e dei rapporti della pronuncia rispetto alle statuizioni della separazione che esulano dalla presente procedura.
7. Pare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite in ragione del rigetto delle ulteriori domande formulate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 64 e segg. L. 218/1995
1) Dichiara l'efficacia esecutiva nella Repubblica Italiana della sentenza di divorzio n. 131 del
16/02/2021 (fascicolo n.580/1622/2020), emessa dalla Corte di Appello di Marrakech e dichiarata irrevocabile in data 02.11.2021;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Genova, 28/2/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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