Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 14/04/2025, n. 7344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7344 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04439/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2020, proposto da Freccia Alata 2 S.r.l. Unipersonale, Peabody Lamaro Roma S.r.l. Unipersonale, Millenium S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Elisa Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
contro
- Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Comune di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera della Giunta Regionale n. 49 del 13 febbraio 2020, pubblicata sul BUR n. 15 del 20 febbraio 2020, contenente adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), nella parte in cui assoggetta i terreni di proprietà dei ricorrenti al vincolo paesaggi-stico ex artt. 142, c.1, lett. m, d.lgs. 42/04 e 13, c.3, lett. a, l.reg. 24/98 con cod. “m058_0424”;
- nonché, occorrendo, del Verbale di Condivisione del 16 dicembre 2015 sottoscritto in data 16 dicembre 2015 dal Comitato Tecnico Congiunto tra Regione Lazio e Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale dell'11 dicembre 2013, sconosciuto;
- delle NTA di PTPR, così come approvate con la Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n. 5/2019, quanto all'art. 63, ove interpretato nel senso di equiparare alle aree libere, quelle oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma e dell'area di sedime.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso le parti ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
3. In data 27 marzo 2025 la parti ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso rappresentando che “ la Corte Costituzionale con la sentenza n. 240/2020 ha annullato la delibera n. 5/2019 di approvazione del PTPR; a seguito di tale arresto, la Regione ha adottato la delibera 5 agosto 2021 , n. 557, dichiarando la cessazione dell’efficacia anche della delibera 49/2020 ”;
4. All’udienza di smaltimento del giorno 11 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
6. Alla luce dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO