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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO
Riconoscimento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha beneficio pronunciato la seguente economico
Carta del docente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0352/2025 R.G.
Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 16.05.2025, avente ad N. 0352/25
oggetto: “Riconoscimento del beneficio economico – Carta del CRONOLOGICO docente”; e vertente N. ______________ tra
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Clavelli del Foro Parte_1 REPERTORIO
N. ______________ di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente n. 041/2025 R.B.Lav. domiciliata presso lo studio del difensore in Sant'Angelo a
Fasanella (Sa) Corso Apollo 11, n. 44;
Discussa nel termine del 16.05.2025
Ricorrente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
, in persona del suo
Controparte_1
Deposito minuta Ministro p.t., rappresentato e difeso dal Dirigente p.t., dott. M.
_________________ Minella, e dai dott. C. Alfano e , elettivamente Per_1
domiciliato presso l'Ufficio X in Salerno, Via Monticelli, Località
Fuorni; Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 16.05.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 19.01.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di essa ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per ogni anno scolastico svolto;
quindi, chiedeva di condannare l'Amministrazione resistente al riconoscimento del beneficio e ad erogare il relativo importo, oltre accessori di legge, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione ai resistenti del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), il si Controparte_1
costituiva in giudizio tardivamente in data 03.04.2025 e impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 16.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
I. La domanda proposta da è fondata e, quindi, va Parte_1
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Controparte_1 accolta.
Invero, va evidenziato che la “Carta del docente”, come è noto, consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscrizione a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_2
Infatti, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla
Giudizio n. 0352/25 R.G. Melillo c/o pag. 3 Controparte_1 data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124, poi, stabilisce che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni Controparte_4
sindacali rappresentative di categoria”.
Orbene, in materia il Consiglio di Stato, con un recente intervento
(sentenza n. 1842/2022), nel riformare la sentenza del TA LA (che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
[...]
dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_1
elettronica del docente), ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal resistente determini CP_1
una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema, per il vero, contrasta palesemente con le disposizioni degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del
Giudizio n. 0352/25 R.G. Melillo c/o pag. 4 Controparte_1 principio di buon andamento della P.A., facendo rimanere del tutto insoddisfatta l'esigenza del sistema scolastico di consentire a tutto il personale docente (e non solo a quello di ruolo) il conseguimento di un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella suddetta sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione, tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, della legge n. 107/2015.
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella suddetta sentenza, che viene richiamata in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., “L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la
Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Ed ancora afferma il Consiglio di Stato: “Senonché, alla stregua delle motivazioni ora riportate, la sentenza appellata ricostruisce - come
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 Controparte_1 condivisibilmente lamentano gli appellanti - un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e
Giudizio n. 0352/25 R.G. Melillo c/o pag. 6 Controparte_1 aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto.
E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della
Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Inoltre, in subiecta materia è intervenuta di recente anche la Corte di
Giustizia Europea, Sezione VI, con ordinanza in data 18.05.2022 nella causa C-450-21, con la quale è stata affermata l'incompatibilità con l'ordinamento comunitario dell'art. 1, comma 121, della legge n.
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Controparte_1 107/2015. In particolare, la Corte ha affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999,relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
E inoltre ha evidenziato che: “Va rilevato che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
Occorre ricordare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Controparte_1 nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro.
Le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono dunque applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C 315/17, non pubblicata, Persona_2
EU:C:2018:207, punto39 e giurisprudenza ivi citata).
In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della
Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz C Per_3
72/18,EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio, le indennità sessennali per formazione continua, la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva, nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale.
Occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato.
Giudizio n. 0352/25 R.G. Melillo c/o pag. 9 Controparte_1 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili.
A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo CP_1
determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale.
Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 10 Pt_1 Controparte_1 requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Infine, l'evidente illegittimità del diverso e ingiustificato trattamento risulta aggravata anche dal fatto che il , a partire Controparte_1
dall'anno scolastico 2019/2020, ha previsto l'utilizzabilità della Carta del
Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza, come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili”.
Di conseguenza, in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 2 del
D.L. n. 22/2020 il bonus di 500 euro deve essere, dunque, necessariamente assegnato a tutto il personale impiegato nella didattica digitale integrata, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, essendo destinato all'acquisto dell'attrezzatura informatica (strumenti di archiviazione dati, telecamere da pc, auricolari, microfoni e quant'altro), indispensabile per svolgere la didattica “a distanza” durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in cui è impiegato anche il personale assunto con contratti a termine.
In definitiva, alla luce di quanto sopra, condividendosi le argomentazioni della suddetta sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 11 Pt_1 Controparte_1 dell'ordinanza della Corte di Giustizia Europea, Sezione VI, in data
18.05.2022 nella causa C-450-21, ad avviso del Tribunale, la domanda proposta può trovare accoglimento, dovendosi riconoscere anche all'odierna parte ricorrente, docente a tempo determinato, il beneficio della cd. “Carta del docente”, atteso che, ai sensi degli artt. 63 e 64 del
CCNL di categoria, l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può comprendersi la “Carta del docente”.
Infine, va evidenziato che non è maturata nessuna decadenza/prescrizione dal diritto alla fruizione del bonus per gli anni scolastici non rientranti nel biennio anteriore al deposito del ricorso ovvero per l'omessa presentazione di una apposita istanza da parte del docente. Innanzitutto per i docenti di ruolo la fruizione della Carta non è soggetta alla presentazione di una istanza amministrativa: infatti, i docenti di ruolo devono semplicemente accedere all'applicazione web cartadeldocente.istruzione.it non per chiedere l'attivazione della Carta, bensì per spendere il bonus già attribuito. Infatti, come giustamente rilevato dalla parte ricorrente, i regolamenti attuativi della legge n.
107/2015 prevedono che la Carta deve essere messa a disposizione del docente, come si desume dall'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. in data
23.09.2015, il quale sancisce che “2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile per ciascun anno scolastico”, e dall'art. 3, commi 1 e 3, del
D.P.C.M. del 28.11.2016, per il quale “1. La carta è assegnata ai docenti di ruolo ... 3. L'identità dei docenti è verificata attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale dei cittadini e imprese”.
Insomma gli insegnanti a tempo indeterminato, per ottenere il bonus di
500 euro, non devono presentare alcuna preventiva domanda o istanza, in quanto è lo stesso che rende disponibile ai Controparte_1
docenti (esclusivamente di ruolo) la fruizione della carta attraverso una
Giudizio n. 0352/25 R.G. Melillo c/o pag. 12 Controparte_1 specifica applicazione web https://www.cartadeldocente.istruzione.it/#/ che permette ai docenti di spendere l'importo già accreditato.
Quindi, la registrazione al portale web, finalizzata alla spendita del bonus e non alla sua attribuzione, è preclusa ai docenti precari, giacché il sistema informatico predisposto dal blocca automaticamente il CP_1
tentativo di registrazione degli insegnanti non riconosciuti, non essendo assunti a tempo indeterminato: peraltro, i regolamenti attutivi non prevedono modalità alternative alla suddetta registrazione informatica per la spendita del bonus.
Inoltre, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui “infondata è
l'eccezione di decadenza posto che la previsione di spesa entro un certo lasso temporale (come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata) non attiene al diritto azionato bensì, solo, ad una facoltà ad esso inerente … Alla luce di quanto sopra, dovrà pertanto il convenuto essere condannato a costituire in favore della parte CP_1
ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 3.000,00; somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione” (cfr. Tribunale di
Vicenza, sentenza 21.02.2023).
Ed ancora: “Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente del Tribunale di Ancona) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 13 Pt_1 Controparte_1 competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo
Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come la ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza” (cfr. Trib.
Milano, sentenza 12.01.2023, n. 34; Trib. Milano sentenza 14.03.2023,
n. 829).
Del resto, in caso contrario “ne deriverebbe un cortocircuito logico ove si pretendesse la registrazione nei termini di legge sull'applicazione web dedicata ad un beneficio da parte di un soggetto che ne risulta escluso e che tale beneficio pretende di vedersi riconosciuto con l'attuale ricorso,
e si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata. Atteso che il mancato godimento nei termini stabili ne è, semmai, la conseguenza del mancato riconoscimento da parte del alla ricorrente di quanto spettantigli e non, invece, CP_1
la causa, come vorrebbe far credere il convenuto. […]. Del resto, poi, lo stesso art. 6 del d.P.C.M. 28.06.2016 sancisce che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti” (cfr. Trib.
Milano, sentenza 21.03.2023, n. 963; Trib. Treviso n. 514/2022; Trib.
Torino n. 1259/2022; Trib. Venezia n. 65/2023; Trib. Milano n. 829/23).
In sostanza, se è vero che il bonus è fruibile da parte del docente a tempo indeterminato solo entro un biennio dall'attribuzione, tuttavia è
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 14 Pt_1 Controparte_1 altrettanto vero che, in difetto di tale attribuzione, il termine di utilizzo non può decorrere: quindi, come giustamente rilevato dalla giurisprudenza di merito, “non può condividersi la prospettazione del Contr
secondo cui la ricorrente sarebbe decaduta dal diritto di usufruire la carta per le annualità pregresse. Ed invero non può imporsi un termine di decadenza a un soggetto cui il diritto nemmeno è stato riconosciuto” (cfr. Trib. Milano 15.03.2023, n. 689).
Inoltre, “quanto alla introduzione, da parte dell'Amministrazione, di una sorta di decadenza ontologica dal diritto - in quanto strettamente correlato il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva, altrimenti vanificandosi la imprescindibile funzionalità formativa - può obiettarsi che in tal caso assisteremmo, inammissibilmente, alla imposizione di una causa estintiva di un diritto al di fuori di qualsiasi previsione normativa o contrattuale, e al verificarsi di una decadenza, come detto ricostruita a posteriori e solo in via meramente interpretativa, alla quale ha dato causa la stessa
Amministrazione debitrice con il proprio consolidato orientamento negativo. L'istituto della prescrizione già assolve alla funzione di deterrente e limita il mancato tempestivo esercizio del diritto” (cfr. Trib.
Siena, sentenza n. 107/23, emessa in data 10.03.2023).
Pertanto, poiché “a fronte dell'inadempimento datoriale nell'erogazione della somma, la lavoratrice era nell'impossibilità ad adempiere alla sua
(rif. art. 1256 del c.c.)” (cfr. Trib. Milano, sentenza n. 383/23, emessa in data 06.03.2023).
Inoltre, va evidenziato che le argomentazioni sopra svolte trovano conferma nella recentissima sentenza della Suprema Corte, n.
29961/23 in data 23/27.10.2023, la quale, non affrontando la problematica delle supplenze temporanee (caso non oggetto della controversia sottoposta alla Corte, come dalla stessa espressamente indicato nella motivazione), ha affermato, tra l'altro, che: “1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 15 Pt_1 Controparte_1 di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 16 Pt_1 Controparte_1 ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della particolare complessità della normativa e del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , con ricorso depositato in data Controparte_1
19.01.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
e, per l'effetto:
2) Accerta il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per ogni anno scolastico svolto
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024;
3) Condanna l'Amministrazione resistente all'assegnazione in favore della parte ricorrente del beneficio in oggetto per tutti gli anni sopra
Giudizio n. 0352/25 R.G. c/o pag. 17 Pt_1 Controparte_1 indicati;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno in data 16.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0352/25 R.G. Melillo c/o pag. 18 Controparte_1