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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 206-bis. (( (Collegio delle autorita' di vigilanza) )) (( 1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorita' di vigilanza, presieduto dall'autorita' di vigilanza sul gruppo.
2. Il Collegio delle autorita' di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorita' di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformita' al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attivita'.
3. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorita' di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorita' di vigilanza interessata del gruppo puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Fanno parte del Collegio delle autorita' di vigilanza l'autorita' di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorita' di vigilanza le autorita' di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.
5. Alcune attivita' possono essere svolte da un numero ridotto di autorita' di vigilanza qualora cio' sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio. ))
2. Il Collegio delle autorita' di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorita' di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformita' al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attivita'.
3. Se l'autorita' di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorita' di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorita' di vigilanza interessata del gruppo puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Fanno parte del Collegio delle autorita' di vigilanza l'autorita' di vigilanza sul gruppo, le autorita' di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorita' di vigilanza le autorita' di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.
5. Alcune attivita' possono essere svolte da un numero ridotto di autorita' di vigilanza qualora cio' sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio. ))
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