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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice est. dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 novembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, piazza Parte_1 C.F._1
Colonnello Serra n. 12, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Masia (C.F. C.F._2
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE nei confronti di
nato ad [...] il [...] con ultima residenza anagrafica CP_1
conosciuta in Sassari, via Pietro Mastino n°15,
RESISTENTE-CONTUMACE nonché con la comunicazione al pm degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione di convivenza 'more uxorio' dall'anno 2014 al gennaio 2020 e che dall'unione sentimentale erano nati i figli (Sassari, 24.10.2016) e Persona_1
(Sassari, 13.11.2017), ha dedotto che il rapporto era andato via via deteriorandosi a causa Persona_2
pagina 1 di 5 dei ripetuti tradimenti da parte del resistente e delle sue vicissitudini giudiziarie (aveva dovuto scontare la pena di un anno di carcere tra il 2017 e il 2018).
Ha rappresentato che a gennaio 2020 il resistente aveva improvvisamente abbandonato la casa CP_1
familiare e i suoi due figli, adducendo la necessità di prendere una pausa di riflessione che perdurava fino all'attualità, e che non si era più fatto sentire né dalla ricorrente né dai figli e di fatto Per_1 Per_2
facendo perdere ogni traccia di sé.
Ha riferito che in conseguenza del comportamento del compagno lei si era trovata ad occuparsi dei figli in via esclusiva, rilevando che inoltre incontrava notevoli difficoltà nelle occasioni in cui si rendevano necessarie pratiche burocratiche relative ai minori (come il permesso di soggiorno, le gite scolastiche e il passaporto) allorquando era richiesta anche la firma o la presenza dell'altro genitore.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di non percepire attualmente alcun reddito, salvo l'assegno unico per i minori ammontante a € 600,00.
Ha quindi concluso chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia : 1. Disporre l'affidamento esclusivo cd rafforzato dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_3 [...]
nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...]in Vicolo Pigozzi n°1/C, alla Persona_4
genitrice madre e ricorrente come sopra generalizzata, con tutti i connessi diritti e Parte_1 doveri del caso e previsti dalla legge, riservando a quest'ultima le decisioni di maggiore interesse per i figli stessi, in particolare, quelle attinenti all'educazione ed all'istruzione, alla salute, alla residenza abituale ed al rilascio dei documenti d'identità, del passaporto e di qualsivoglia documento burocraticamente richiesto, prevedendo formalmente la collocazione degli stessi presso l'abitazione di famiglia sita in Sassari al locale Vicolo Pigozzi n°1/C. 2. Porre a carico del resistente CP_1 ed a titolo di mantenimento per i due figli minori, la somma complessiva pari ad €uro 500,00
[...]
da corrispondere entro il giorno 5 del mese e da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT, oltre agli assegni familiari percepiti con l'eventuale stipendio ed oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per i due figli secondo le linee guida previste dal C.N.F. in data
29.11.2017. 3. Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_1
nato ad [...] il [...], con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Benché ritualmente citato il resistente non si è costituito nel corso del presente CP_1
giudizio e il Giudice, all'udienza del 18 settembre 2025, verificata la regolarità della notifica eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c., ne ha dichiarato la contumacia.
Nella medesima udienza è stata sentita la ricorrente la quale ha confermato parzialmente le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, e pagina 2 di 5 ha dichiarato che i figli sono sereni, frequentano la scuola e hanno un buon rapporto con il suo attuale marito.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in seguito illustrati.
Ritiene difatti il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento “super esclusivo” dei figli minori e alla madre, così come da lei richiesto. Persona_1 Persona_2
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ. Sez. I sentenza n. 26587 del
2009 e Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 2019)
Rileva, a tal fine, la mancanza di qualsiasi interesse nei confronti dei figli dimostrato dal padre, il quale
è scomparso dalla loro vita senza curarsi di provvedere in alcun modo alle loro esigenze educative, materiali, scolastiche e sociali, di fatto interrompendo bruscamente il rapporto nel 2020, rapporto mai ripreso.
Orbene, la riferita condotta, da ritenersi provata in difetto di elementi contrari, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto, da cui consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse dei minori, da tutelarsi per contro con l'attribuzione dell'affidamento c.d. super esclusivo degli stessi alla madre, da esercitarsi con le modalità di cui in appresso.
pagina 3 di 5 Deve pertanto riconoscersi in capo alla madre, il potere di assumere autonomamente in Parte_1
via esclusiva tutte le decisioni relative alla istruzione, cura e salute dei figli minori e Persona_1 [...]
nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed Per_2
extrascolastiche, (anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità dei minori compreso il permesso di soggiorno e il passaporto valido per l'espatrio) senza la preventiva consultazione del padre: alla ricorrente vengono quindi rimesse le scelte sulle questioni di maggiore interesse per la prole in quanto, alla luce del distacco paterno, è necessario disporre in capo ad essa una concentrazione delle competenze genitoriali riguardanti, tra l'altro, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, le attività sportive e ricreative, come espressamente consentito dall'art. 337-quater, co. 3, c.c.
Il resistente, peraltro, benché la notifica fosse regolare, non è comparso né si è costituito nel presente giudizio così confermando la sua assoluta noncuranza nei confronti dei figli.
In merito alla disciplina del diritto di visita, rileva il Collegio che i minori, rispettivamente di 8 e 7 anni, non hanno contatti con la figura paterna da ben 5 anni, per cui appare opportuno, nell'ottica di un auspicabile ed eventuale riavvicinamento tra padre e figli, che questo sia mediato dai Servizi sociali territorialmente competenti, i quali dovranno essere contattati dall' qualora egli faccia rientro a CP_1
Sassari e manifesti il desiderio di vedere i minori e stabiliranno le tempistiche, le modalità e gli spazi di incontro padre-figli, garantendo ai minori ogni tutela adeguata e, se necessario, idoneo supporto psicologico.
Quanto alle questioni economiche, il Collegio, nell'interesse preminente della prole, reputa equo e congruo determinare in € 500,00 mensili l'importo dovuto dal resistente quale CP_1
contributo al mantenimento per i figli minori, oltre rivalutazione Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dalla data della domanda (deposito del ricorso).
L'importo suddetto, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali, è da stimarsi quale contributo minimo indispensabile per soddisfare le esigenze quotidiane dei figli minori, in relazione alla loro età e relativi bisogni.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall' continuerà a essere percepito al 100% dalla madre, signora CP_2 Pt_1
la quale si occupa di loro in via esclusiva e con cui i minori trascorrono la totalità del loro
[...]
tempo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per la fase studio e introduttiva ed il pagina 4 di 5 valore minimo per la fase decisionale, uniche svolte, spese da intendersi in favore dello stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone l'affidamento cd. super-esclusivo dei figli minori e alla Persona_1 Persona_2
madre, ex art. 337 quater c.c., la quale avrà il potere di decidere autonomamente in via Parte_1
esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura e salute dei figli minori nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità dei figli compreso il permesso di soggiorno e il passaporto valido per l'espatrio;
2) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé figli minori e Persona_1 Persona_2
secondo le indicazioni e le modalità individuate dai Servizi sociali del comune di residenza dei minori, secondo le modalità di cui in espositiva;
3) pone a carico del resistente l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di CP_1
mantenimento dei figli minori e oltre rivalutazione annuale Istat, da Persona_1 Persona_2
corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente fermo Parte_1
l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei medesimi secondo protocollo CNF, a decorrere dalla domanda;
5) dispone che l'assegno unico erogato dall' per i figli minori venga percepito al 100% dalla CP_2
madre Parte_1
6) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.547,00 da CP_1
intendersi in favore dello stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice est. dott.ssa Claudia MANCONI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 novembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, piazza Parte_1 C.F._1
Colonnello Serra n. 12, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Masia (C.F. C.F._2
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE nei confronti di
nato ad [...] il [...] con ultima residenza anagrafica CP_1
conosciuta in Sassari, via Pietro Mastino n°15,
RESISTENTE-CONTUMACE nonché con la comunicazione al pm degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 ss. c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione di convivenza 'more uxorio' dall'anno 2014 al gennaio 2020 e che dall'unione sentimentale erano nati i figli (Sassari, 24.10.2016) e Persona_1
(Sassari, 13.11.2017), ha dedotto che il rapporto era andato via via deteriorandosi a causa Persona_2
pagina 1 di 5 dei ripetuti tradimenti da parte del resistente e delle sue vicissitudini giudiziarie (aveva dovuto scontare la pena di un anno di carcere tra il 2017 e il 2018).
Ha rappresentato che a gennaio 2020 il resistente aveva improvvisamente abbandonato la casa CP_1
familiare e i suoi due figli, adducendo la necessità di prendere una pausa di riflessione che perdurava fino all'attualità, e che non si era più fatto sentire né dalla ricorrente né dai figli e di fatto Per_1 Per_2
facendo perdere ogni traccia di sé.
Ha riferito che in conseguenza del comportamento del compagno lei si era trovata ad occuparsi dei figli in via esclusiva, rilevando che inoltre incontrava notevoli difficoltà nelle occasioni in cui si rendevano necessarie pratiche burocratiche relative ai minori (come il permesso di soggiorno, le gite scolastiche e il passaporto) allorquando era richiesta anche la firma o la presenza dell'altro genitore.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di non percepire attualmente alcun reddito, salvo l'assegno unico per i minori ammontante a € 600,00.
Ha quindi concluso chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia : 1. Disporre l'affidamento esclusivo cd rafforzato dei figli minori nato a [...] il [...] e Persona_3 [...]
nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...]in Vicolo Pigozzi n°1/C, alla Persona_4
genitrice madre e ricorrente come sopra generalizzata, con tutti i connessi diritti e Parte_1 doveri del caso e previsti dalla legge, riservando a quest'ultima le decisioni di maggiore interesse per i figli stessi, in particolare, quelle attinenti all'educazione ed all'istruzione, alla salute, alla residenza abituale ed al rilascio dei documenti d'identità, del passaporto e di qualsivoglia documento burocraticamente richiesto, prevedendo formalmente la collocazione degli stessi presso l'abitazione di famiglia sita in Sassari al locale Vicolo Pigozzi n°1/C. 2. Porre a carico del resistente CP_1 ed a titolo di mantenimento per i due figli minori, la somma complessiva pari ad €uro 500,00
[...]
da corrispondere entro il giorno 5 del mese e da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT, oltre agli assegni familiari percepiti con l'eventuale stipendio ed oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per i due figli secondo le linee guida previste dal C.N.F. in data
29.11.2017. 3. Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del signor CP_1
nato ad [...] il [...], con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Benché ritualmente citato il resistente non si è costituito nel corso del presente CP_1
giudizio e il Giudice, all'udienza del 18 settembre 2025, verificata la regolarità della notifica eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c., ne ha dichiarato la contumacia.
Nella medesima udienza è stata sentita la ricorrente la quale ha confermato parzialmente le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, e pagina 2 di 5 ha dichiarato che i figli sono sereni, frequentano la scuola e hanno un buon rapporto con il suo attuale marito.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in seguito illustrati.
Ritiene difatti il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento “super esclusivo” dei figli minori e alla madre, così come da lei richiesto. Persona_1 Persona_2
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ. Sez. I sentenza n. 26587 del
2009 e Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 2019)
Rileva, a tal fine, la mancanza di qualsiasi interesse nei confronti dei figli dimostrato dal padre, il quale
è scomparso dalla loro vita senza curarsi di provvedere in alcun modo alle loro esigenze educative, materiali, scolastiche e sociali, di fatto interrompendo bruscamente il rapporto nel 2020, rapporto mai ripreso.
Orbene, la riferita condotta, da ritenersi provata in difetto di elementi contrari, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto, da cui consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse dei minori, da tutelarsi per contro con l'attribuzione dell'affidamento c.d. super esclusivo degli stessi alla madre, da esercitarsi con le modalità di cui in appresso.
pagina 3 di 5 Deve pertanto riconoscersi in capo alla madre, il potere di assumere autonomamente in Parte_1
via esclusiva tutte le decisioni relative alla istruzione, cura e salute dei figli minori e Persona_1 [...]
nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed Per_2
extrascolastiche, (anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità dei minori compreso il permesso di soggiorno e il passaporto valido per l'espatrio) senza la preventiva consultazione del padre: alla ricorrente vengono quindi rimesse le scelte sulle questioni di maggiore interesse per la prole in quanto, alla luce del distacco paterno, è necessario disporre in capo ad essa una concentrazione delle competenze genitoriali riguardanti, tra l'altro, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, le attività sportive e ricreative, come espressamente consentito dall'art. 337-quater, co. 3, c.c.
Il resistente, peraltro, benché la notifica fosse regolare, non è comparso né si è costituito nel presente giudizio così confermando la sua assoluta noncuranza nei confronti dei figli.
In merito alla disciplina del diritto di visita, rileva il Collegio che i minori, rispettivamente di 8 e 7 anni, non hanno contatti con la figura paterna da ben 5 anni, per cui appare opportuno, nell'ottica di un auspicabile ed eventuale riavvicinamento tra padre e figli, che questo sia mediato dai Servizi sociali territorialmente competenti, i quali dovranno essere contattati dall' qualora egli faccia rientro a CP_1
Sassari e manifesti il desiderio di vedere i minori e stabiliranno le tempistiche, le modalità e gli spazi di incontro padre-figli, garantendo ai minori ogni tutela adeguata e, se necessario, idoneo supporto psicologico.
Quanto alle questioni economiche, il Collegio, nell'interesse preminente della prole, reputa equo e congruo determinare in € 500,00 mensili l'importo dovuto dal resistente quale CP_1
contributo al mantenimento per i figli minori, oltre rivalutazione Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dalla data della domanda (deposito del ricorso).
L'importo suddetto, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali, è da stimarsi quale contributo minimo indispensabile per soddisfare le esigenze quotidiane dei figli minori, in relazione alla loro età e relativi bisogni.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'assegno Unico erogato dall' continuerà a essere percepito al 100% dalla madre, signora CP_2 Pt_1
la quale si occupa di loro in via esclusiva e con cui i minori trascorrono la totalità del loro
[...]
tempo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per la fase studio e introduttiva ed il pagina 4 di 5 valore minimo per la fase decisionale, uniche svolte, spese da intendersi in favore dello stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dispone l'affidamento cd. super-esclusivo dei figli minori e alla Persona_1 Persona_2
madre, ex art. 337 quater c.c., la quale avrà il potere di decidere autonomamente in via Parte_1
esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura e salute dei figli minori nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità dei figli compreso il permesso di soggiorno e il passaporto valido per l'espatrio;
2) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé figli minori e Persona_1 Persona_2
secondo le indicazioni e le modalità individuate dai Servizi sociali del comune di residenza dei minori, secondo le modalità di cui in espositiva;
3) pone a carico del resistente l'assegno mensile di € 500,00 a titolo di CP_1
mantenimento dei figli minori e oltre rivalutazione annuale Istat, da Persona_1 Persona_2
corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente fermo Parte_1
l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei medesimi secondo protocollo CNF, a decorrere dalla domanda;
5) dispone che l'assegno unico erogato dall' per i figli minori venga percepito al 100% dalla CP_2
madre Parte_1
6) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.547,00 da CP_1
intendersi in favore dello stato essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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