Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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Proc. 5769 / 2025 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Il G.U., letta la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio depositata ex art. 306 c.p.c. dalla attrice il 18/3/2025 nell'ambito del presente giudizio contenzioso a cognizione Parte_1
piena;
rilevato che ai fini della declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione da parte della controparte si rende necessaria solo quando questa si sia costituita mediante opposizione, e non anche quando, come nel caso di specie, sia rimasta contumace;
che nulla è dovuta per le spese in favore di quest'ultima, proprio perché è rimasta contumace
PQM
Dichiara l'estinzione del processo.
Nulla per le spese.
Si comunichi ai sensi a cura della Cancelleria alle parti costituite.
Napoli, 19/03/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi