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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/05/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4042/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Giuseppe Lops, presso il cui studio in Canosa di Puglia, alla via Alfieri n. 20
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 28 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 22.05.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
2 Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nel presente giudizio, dott.
, specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono Persona_1 condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, alla data della revisione
(10.08.2023) in una situazione di inabilità totale, che la rende del tutto incapace
(nella misura del 100%) di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza
(cfr. CTU in atti).
In particolare, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da “esiti politraumatismo cranioencefalico della strada con innesto psicotico in trattamento psicofarmacologico”, ha concluso che essa non è in grado di compiere gli atti di vita quotidiana con decorrenza dalla domanda amministrativa, evidenziando sul punto che “La condizione della giovane ha carattere Pt_1 peculiare che deve qui essere precisato. Gli elementi a disposizione -pur scarni- indicano una condizione pretraumatica di sostanziale normalità per sviluppo fisico
e scolarità; il sinistro stradale di cui fu vittima nel 2022 determinò sofferenza dell'area fronto- basale di sinistra e un'alterazione più diffusa evidenziata alla
RMN encefalo indicata come “danno assonale”. Tali elementi di neuropatologia clinica ben giustificano e rendono ragione della compromissione sia cognitivo- motoria che comportamentale osservata nella storia clinica della Ci riferiamo Pt_1 in particolare tanto alle difficoltà neuromotorie, quanto alle modificazioni comportamentali (nell'ottobre 2023 si autodimise da un ospedale riabilitativo e compì il tentativo suicidiario). Vi è, d'altra parte da rilevare che -con il tempo e le
3 terapie (farmacologiche, ma anche occupazionali)- tali alterazioni tendono ad essere compensate, ed in effetti le condizioni cliniche della ll'osservazione in sede Pt_1 peritale risultano migliorate. Infine va considerato che la criteriologia da adottare per l'individuazione delle necessità assistenziali per i pazienti psichiatrici sono correlate alla loro capacità di autocontrollo ed al mantenimento di senso di realtà”.
Il consulente d'ufficio ha quindi osservato che l'attuale condizione della ricorrente
è di effetto miglioramento tant'è che ha concluso in questi termini: “si ritiene di poter affermare che al momento della visita di revisione (agosto 2023) ricorrevano
SI le condizioni sanitarie legittimanti la necessità di accompagnamento.
Successivamente tali condizioni si sono gradualmente ridimensionate tant'è che allo stato attuale non sono più evidenziabili. In assenza di documentazione sanitarie differente possiamo collocare tale condizione alla data della visita peritale eseguita in corso di ATP (dr. ) del 6 marzo 2024. In conclusione è possibile Per_2 fondatamente asserire che le condizioni sanitarie legittimanti la richiesta indennità di accompagnamento erano presenti al momento della visita di revisione (agosto
2023) e sino al marzo 2024”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio, peraltro non oggetto di contestazione delle parti nel termine concesso a tal fine, risultano pienamente condivisibili perché puntualmente motivate con riferimento alla documentazione medica prodotta e all'esame diretto della parte che, in questo tipo di accertamento, riveste rilievo decisivo.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal 10.08.2023 (data della visita di revisione) al 6.03.2024
(data della visita peritale dell'ATP da cui il c.t.u. ha fatto decorrere il complessivo miglioramento delle condizioni psico fisiche della ricorrente).
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura e del valore della controversia (tenuto conto del periodo circoscritto che incide sul valore della controversia e quindi sullo scaglione di riferimento), e dell'attività processuale svolta. Le spese sono
4 liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Giuseppe Lops che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4042/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente
[...]
per percepire l'indennità di accompagnamento dal 10.08.2023 (data Pt_1 della visita di revisione) al 6.03.2024 (data della visita peritale dell'ATP da cui il c.t.u. ha fatto decorrere il complessivo miglioramento delle condizioni psico fisiche della ricorrente);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.000,00 (di cui € 1.400,00 per la fase di merito ed €
600,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Giuseppe Lops;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 28.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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