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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 61776 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento dell'11.07.2020, vertente tra:
quale esercente la potestà genitoriale su ; Parte_1 Persona_1
; Persona_1
elettivamente domiciliate in Roma, in via Crescenzio n. 20; rappresentata dall'avv. Parte_2
Nicola Staniscia e rappresentata dall'avv. AS PA;
Parte_3
- appellanti -
E
; Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. Andrea
Belardinelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato- appellante incidentale-
E
Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via San Nicola dè Cesarini n. 20, presso lo studio dell'avv. Luca
pagina 1 di 6 Vianello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
E
l' di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale – Controparte_3
Controparte_4
elettivamente domiciliato in Roma, in via San Nicola dè Cesarini n. 20, presso lo studio dell'avv. Luca
Vianello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato -
E
, Controparte_5
, CP_6
CP_7
- appellati contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 2710/2020 – domanda di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2020.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. quale esercente la potestà genitoriale sulla minore e in Parte_2 Parte_3 Parte_3
proprio hanno proposto appello avverso la sentenza n. 2710/2020, con la quale il Giudice di Pace di
Roma ha rigettato le domande proposte da per sopravvenuta carenza di legittimazione ad Parte_2
agire e ha dichiarato inammissibili le domande proposte da Parte_3
Nel giudizio di prime cure, ha agito quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla Parte_2
figlia minore al fine di ottenere il risarcimento dei danni da questa subiti in data Parte_3
21.07.2007, mentre viaggiava nella qualità di trasportata sul veicolo Daewoo Leganza targato
BM993XW, condotto dal proprietario e assicurato con la Controparte_8 [...]
, che veniva tamponato del veicolo BMW targato VN04X50, Controparte_2
condotto dal proprietario e assicurato con la Controparte_9 CP_7
La domanda di risarcimento del danno è stata proposta nei confronti di , della Controparte_9 CP_7
pagina 2 di 6 CP
di e della . Controparte_8 Controparte_2
Nel corso del giudizio di prime cure è stato integrato il contraddittorio nei confronti di , CP_6
quale effettivo proprietario del veicolo BMW targato VN04X50 ed è intervenuto volontariamente l' assicurativa automobilisti in circolazione internazionale – Controparte_10
quale rappresentante processuale dell' ai sensi dell'art. 126 d.lgs. n. 209/2005. CP_4 CP_7
Con memoria di intervento depositata in data 29.10.2013 si è costituita in giudizio in Parte_3
proprio, avendo raggiunto la maggiore età.
Il giudice di prime cure ha quindi rilevato l'invalidità della costituzione in giudizio dell'attrice, in quanto la procura alle liti rilasciata da è stata conferita in favore dell'abogado AS Parte_3
PA, il quale ha dichiarato di agire d'intesa con l'avvocato Cinza Buraglia, mentre nell'atto di costituzione l'avvocato AS PA ha dichiarato di agire d'intesa con l'avv. Carmela Tito, la quale ha altresì sottoscritto l'atto unitamente all'avv. PA.
Il Giudice di Pace ha quindi invitato l'attrice a regolarizzare la procura alle liti;
in data 17.10.2019 è stata quindi depositata nuova procura alle liti, rilasciata in favore dell'avv. Nicola Staniscia e dell'avv.
AS PA su un foglio autonomo e separato dagli altri atti di causa. Il Giudice di Pace ha evidenziato la mancanza della data di rilascio della procura e qualsiasi riferimento alla causa patrocinata, come prescritto dall'art. 8 d.lgs. n. 96/2001.
Il giudice di prime cure ha quindi rigettato la domanda proposta da per sopravvenuta Parte_2
carenza di legittimazione ad agire, e ha dichiarato inammissibili le domande proposte da Parte_3
in ragione dei rilevati vizi della procura alle liti.
Avverso tali statuizioni hanno proposto appello quale esercente la potestà genitoriale su Parte_2
e in proprio, rilevando l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in Parte_3 Parte_3
cui il giudice ha ritenuto la nullità della procura alle liti rilasciata a margine della memoria di intervento per costituzione di un nuovo procuratore, nonché della procura depositata in data 17.10.2019. Nel merito, le appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle domande proposte, di condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro, quantificati nella somma complessiva di euro 4.448,07, essendo emersa la fondatezza della pretesa all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di prime cure
Si è costituito in giudizio evidenziando di aver svolto sin dal primo grado di Controparte_8 giudizio domanda riconvenzionale, al fine di far accertare l'esclusiva rilevanza della negligente Contr condotta del conducente del veicolo , nella causazione del sinistro, sulla quale il Controparte_9
giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato. ha quindi proposto appello incidentale, chiedendo dichiararsi l'esclusiva Controparte_8
pagina 3 di 6 responsabilità di nella causazione del sinistro e condannarsi conseguentemente il Controparte_9 convenuto in solido con l' al risarcimento dei danni subiti per effetto del Controparte_12
sinistro.
La e l' di assistenza Controparte_2 Controparte_3
assicurativa automobilisti in circolazione internazionale – hanno Controparte_4
chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
, e l' sono rimasti contumaci. Controparte_5 CP_6 CP_7
Con note difensive depositate in data 11.06.2021 le appellanti hanno chiesto dichiararsi la contumacia Contr dell' in difetto di prova della sussistenza di poteri rappresentativi dell'ente in capo al soggetto che ha conferito la procura alle liti al difensore
2. L'appello proposto da quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_2 Parte_3
e l'appello proposto da devono essere dichiarati inammissibili. Parte_3
Per quanto concerne il gravame proposto da quale esercente la potestà genitoriale sulla Parte_2 minore va osservato che quest'ultima è nata il [...] e ha quindi raggiunto la Parte_3
maggiore età nel il 09.01.2011, nel corso del giudizio di prime cure.
Devono quindi trovare applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale:
“Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione
(ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328
c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando" (Cass. n. 23189/2018;
Cass. n. 2336/2023).
Dall'applicazione dei principi che precedono emerge che l'appello proposto da quale Parte_2
pagina 4 di 6 esercente la potestà genitoriale su deve essere dichiarato inammissibile atteso il Parte_3 raggiungimento della maggiore età di quest'ultima nel corso del giudizio di prime cure.
Deve tuttavia essere dichiarato inammissibile anche l'appello proposto da in proprio. Parte_3
L'appellante risulta costituita in giudizio per mezzo dell'avv. AS PA.
In favore del legale risultano rilasciata procura alle liti a margine della memoria di intervento per costituzione di nuovo difensore, depositata nel corso del giudizio di prime cure. In particolare, la procura alle liti risulta rilasciata in favore dell'abogado AS PA, iscritto all'albo degli avvocati stabiliti ai sensi del d.lgs. n. 96/2001, d'intesa con l'avv. Cinzia Buraglia.
Nell'epigrafe dell'atto, tuttavia, risulta indicato che l'abogado PA agisce d'intesa con l'avv. Carmela
Tito.
Dal tenore complessivo dell'atto non è possibile desumere se l'abogado PA agisca d'intesa con l'avv. Buraglia oppure con l'avv. Tito, né è possibile desumere, come sostenuto dall'appellante, che egli abbia agito d'intesa con entrambe. Ne discende la nullità della procura alle liti.
L'appellante ha al riguardo rilevato che: “Ma anche se, per assurdo, questo mandato fosse nullo, sarebbe sempre valida la delega dell'interveniente rilasciata all'avv. Carmela Tito”.
Va tuttavia evidenziato, per quanto concerne il giudizio di gravame, che l'atto di appello risulta sottoscritto dal solo avv. PA, con conseguente irrilevanza del mandato difensivo eventualmente conferito all'avv. Tito.
A fronte della rilevata invalidità della procura alle liti da parte del Giudice di Pace, nel corso del giudizio di primo grado è stata prodotta ulteriore procura alle liti rilasciata da in favore Parte_3 dell'avv. AS PA e dell'avv. Nicola Staniscia, su un foglio disgiunto e privo di qualsiasi riferimento alla controversia
La procura priva di specifici riferimenti ad un atto processuale, rilasciata a margine di un foglio in bianco inserito nel fascicolo processuale, è inesistente (Cass. n. 29260/2022)
In conclusione, in difetto di prova di una valida procura alle liti rilasciata in favore dell'avv. PA,
l'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile. Parte_3
3. Risulta invece ritualmente costituito in giudizio l' di assistenza assicurativa Controparte_3 automobilisti in circolazione internazionale per mezzo dell'avv. Alessandro Stabile, al quale la procura alle liti è stata conferita dall'avv. Laura Maria Agopyan, quale procuratore speciale dell'ente, i cui poteri le sono stati conferiti per atto Notaio in Milano del 2 marzo 2016, Rep. Persona_2
408.292 – Racc. 29.866 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente, dott.
[...]
(cfr. la procura notarile e la visura camerale in atti). Per_3
4. L'impugnazione incidentale tradiva proposta da deve essere dichiarata Controparte_8
pagina 5 di 6 inefficace ai sensi dell'art. 334 comma secondo c.p.c. in base al quale se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia
5. Le spese processuali sostenute dalla e Controparte_2 dall' di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale per Controparte_3
il giudizio di appello seguono la soccombenza di e di e sono liquidate in Parte_2 Parte_3
base ai parametri di cui al D.M.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale Parte_2
esercente la potestà genitoriale su e da avverso la sentenza del Giudice di Parte_3 Parte_3
Pace di Roma n. 2710/2020, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: dichiara inammissibile l'appello proposto da e da Parte_2 Parte_3 dichiara inefficace l'appello incidentale proposto da Controparte_8
condanna in solido tra loro al rimborso delle Parte_2 Parte_3 CP_8 CP_8 spese processuali in favore della dall' di assistenza assicurativa automobilisti Controparte_3
in circolazione internazionale, liquidate in euro 900,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
condanna e in solido tra loro al rimborso delle spese processuali in favore Parte_2 Parte_3
della , liquidate in euro 900,00, oltre spese Controparte_2
generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Roma, 24.02.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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