Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del 21.02.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 158/2024 R.G.;
causa pendente tra:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata in Via Micene,
N. 15, Villa San Giovanni (Rc), presso lo studio dell'avv. Marra Giuseppe, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
(iscrizione RI P.IVA 1 per essa, la mandataria CP 2 CP 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito in Cosenza alla Via Beato Umile, n.14, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che l'opponente Parte 1 ha riassunto il merito dell'opposizione esperita nella procedura "
esecutiva immobiliare n. 10/2023 RGE intrapresa presso il Tribunale di Reggio Calabria nei sui confronti da sulla base del mutuo ipotecario del 24.11.2011 Rep.n. 88580 Racc.n.CP 1
16692 per un debito di euro 124,090,80.
A fondamento dell'opposizione, il sig. Parte 1 ha dedotto i seguenti motivi:
a) l'illegittimità e/o improcedibilità dell'esecuzione poiché non fondata su valido titolo esecutivo ex art 474 cpc trattandosi di mutuo condizionato;
b) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi;
In data 29.03.2024 si è costituita la società opposta domandando il rigetto dell'opposizione in quanto generica nonché infondata in diritto per le ragioni meglio esposte nella comparsa di risposta.
§ 2. Con decreto del 25.01.2024 il giudice visto il ricorso, letto l'art. 281 undecies c.p.c. ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 10.04.2024 da svolgersi in trattazione scritta con termine per note fino al 09.04.2024.
Il Giudice, rinviata la causa per congedo, all'udienza del 24.09.2024, ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato alla data dell'11.02.2025 assegnando i termini ex art. 189 c.p.c.
Il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice, atteso il carattere meramente esplorativo delle stesse anche alla luce degli oneri probatori gravanti sulle parti.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno opponente.
All'uopo occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto concernenti l'an dell'esecuzione e la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615 c.p.c.
§ 4. Quanto alla prima doglianza.
In primo luogo, la doglianza è inammissibile in quanto genericamente formulata.
Invero, la contestazione non indica gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda (cfr. 163
n. 4 c.p.c. secondo cui la domanda deve contenere "l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni”).
Ad ogni modo, la censura mossa dall'odierno opponente non è fondata.
Contrariamente a quanto sembra affermare l'opponente la consegna della somma erogata risulta eseguita.
Quanto detto trova conferma nel testo del contratto di mutuo de quo che all'art. 1 prevede quanto segue: "la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla CP_3 la somma [....] e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto".
Tale previsione è sintomatica dell'attribuzione della disponibilità giuridica sulle somme in favore del mutuatario, atteso che la funzione della quietanza è proprio quella di attestare il conseguimento delle stesse ai fini dell'insorgere dell'obbligazione restitutoria (al riguardo, va precisato che, come afferma la prevalente Giurisprudenza di legittimità, la quietanza ha natura di confessione stragiudiziale revocabile solo per errore di fatto o violenza ai sensi degli artt. 2733 e 2732 c.c.).
Pertanto, si ritiene avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio.
§ 5. Quanto alla seconda doglianza.
Anche tale censura è affetta da genericità e come tale inammissibile. Parte attrice si è limitata apoditticamente a sostenere l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi maturati.
In ogni caso l'assunto è infondato.
Innanzitutto, il contratto di mutuo sottoscritto dalla parte non prevede la capitalizzazione degli interessi.
Inoltre si osserva che per i mutui fondiari l'anatocismo è stato legalmente previsto fino all'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 (1° gennaio 1994) e risulta nuovamente legittimato dall'art.3 comma 1 della delibera C.I.C.R. 09 febbraio 2000.
All'uopo, trova applicazione il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi della conclusione di mutui fondiari, si configura - per effetto della previsione di cui al d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 14 - una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale contemplato dall'art. 1283
c.c., con la conseguenza che gli interessi corrispettivi, compresi nella rata di mutuo scaduta, possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento" (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/02/2022, n.4078).
§ 6. Quanto alla terza doglianza.
La censura mossa da parte opponente risulta generica e priva di fondamento giuridico.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'opposizione vada rigettata in quanto infondata.
§ 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14, al netto della fase istruttoria che non ha avuto luogo, ai minimi dei valori di riferimento tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche coinvolte nella causa, nonché del fatto che gli scritti difensivi conclusionali hanno comportato la mera ripresa di difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione;
• CONDANNA il sig. Parte 1 alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 4.217,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge.
Reggio Calabria, 21/03/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone