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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NO PAOLA, Giudice monocratico in data 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720220005694871000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Estinzione per cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, contrariis reiectis, Nel merito, previa estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ritenuta la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione alle attività dell'ente impositore, rigettare il ricorso nei propri confronti in quanto infondato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con ricorso iscritto al numero di RG. 146/2023, depositato telematicamente in data 31.3.2023, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 117 2022 00056948 71 000, relativa al modello IRAP anno 2018, a titolo di omesso o carente versamento, relative sanzioni ed interessi, per un importo pari, complessivamente, ad euro 2.007,27;
-si costituiva in giudizio ADER con controdeduzioni depositate in data 11.5.2023 eccependo la propria carenza di giurisdizione, trattandosi di questioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore di cui chiedeva la chiamata in causa;
-nelle more del giudizio, e precisamente in data 21.7.2023, Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo nella misura indicata di euro 2.007,27 in accoglimento dell'istanza in autotutela presentata dal ricorrente;
-il ricorrente, con memoria, ha chiesto dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con vittoria nelle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto, ritiene di poter accogliere l'istanza dichiarando l'estinzione del giudizio derivante dall'annullamento totale in autotutela dell'accertamento contestato;
ritiene peraltro di compensare le spese fra le parti, dal momento che Agenzia Entrate Riscossione non è la responsabile dell'accertamento e non può essere condannata a sostenere le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Varese, 17.4.2025
Il Giudice Monocratico Avv.Paola Surano
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 17/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NO PAOLA, Giudice monocratico in data 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720220005694871000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Estinzione per cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: Voglia l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, contrariis reiectis, Nel merito, previa estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore ritenuta la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione alle attività dell'ente impositore, rigettare il ricorso nei propri confronti in quanto infondato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con ricorso iscritto al numero di RG. 146/2023, depositato telematicamente in data 31.3.2023, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 117 2022 00056948 71 000, relativa al modello IRAP anno 2018, a titolo di omesso o carente versamento, relative sanzioni ed interessi, per un importo pari, complessivamente, ad euro 2.007,27;
-si costituiva in giudizio ADER con controdeduzioni depositate in data 11.5.2023 eccependo la propria carenza di giurisdizione, trattandosi di questioni di esclusiva competenza dell'Ente impositore di cui chiedeva la chiamata in causa;
-nelle more del giudizio, e precisamente in data 21.7.2023, Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo nella misura indicata di euro 2.007,27 in accoglimento dell'istanza in autotutela presentata dal ricorrente;
-il ricorrente, con memoria, ha chiesto dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con vittoria nelle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto, ritiene di poter accogliere l'istanza dichiarando l'estinzione del giudizio derivante dall'annullamento totale in autotutela dell'accertamento contestato;
ritiene peraltro di compensare le spese fra le parti, dal momento che Agenzia Entrate Riscossione non è la responsabile dell'accertamento e non può essere condannata a sostenere le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Varese, 17.4.2025
Il Giudice Monocratico Avv.Paola Surano